Approvazione della convenzione stipulata in data 28 dicembre 2009 tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per l’informazione e l’editoria e la RAI – Radiotelevisione italiana S.p.a., per le trasmissioni di programmi radiofonici e televisivi in lingua tedesca e ladina nella Provincia autonoma di Bolzano.
(pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 25 giugno 2010)
IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
di concerto con
IL MINISTRO DELL’ECONOMIA
E DELLE FINANZE
e
IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Visto l’art. 6 della Costituzione che stabilisce che la Repubblica tutela con apposite norme le minoranze linguistiche;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n.670, recante «Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige» e successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 1973, n. 49, recante «Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige: organi della regione e delle province di Trento e Bolzano e funzioni regionali» e successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1° novembre 1973, n. 691, recante «Norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige concernente usi e costumi locali ed istituzioni culturali (biblioteche, accademie, istituti, musei) aventi carattere provinciale; manifestazioni ed attivita’ artistiche, culturali ed educative locali e, per la provincia di Bolzano, anche con i mezzi radiotelevisivi, esclusa la facolta’ di impiantare stazioni radiotelevisive» e successive modificazioni;
Vista la legge 14 aprile 1975, n. 103, recante «Nuove norme in materia di diffusione radiofonica e televisiva” e successive modificazioni ed, in particolare, gli articoli 19 e 20 che prevedono che la societa’ concessionaria del servizio pubblico generale radiotelevisivo effettui, sulla base di una convenzione aggiuntiva da stipularsi con la Presidenza del Consiglio dei Ministri, trasmissioni radiofoniche e televisive in lingua tedesca e ladina per la provincia di Bolzano;
Vista la legge 25 giugno 1993, n. 206, recante «Disposizioni sulla societa’ concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo» e successive modificazioni;
Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante «Istituzione dell’Autorita’ per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo» e successive modificazioni;
Vista la legge 23 agosto 1988, n.400, recante «Disciplina dell’attivita’ di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri» e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante «Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell’art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modificazioni ed, in particolare, l’art. 16 che disciplina le funzioni dei dirigenti di uffici dirigenziali generali;
Vista la legge 3 maggio 2004, n. 112, recante «Norme di principio in materia di assetto del sistema radiotelevisivo e della RAI-Radiotelevisione italiana S.p.a., nonche’ delega al Governo per l’emanazione del testo unico della radiotelevisione» e successive modificazioni;
Visto il «Testo unico della radiotelevisione» di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 e successive modificazioni ed, in particolare, l’art. 11 con il quale vengono confermate le competenze in materia radiotelevisiva attribuite dalle vigenti norme alla Presidenza del Consiglio dei Ministri;
Visti, altresi’, gli articoli 45 e 49 del suddetto «Testo unico della radiotelevisione» che prevedono, rispettivamente, la definizione dei compiti del servizio pubblico generale radiotelevisivo nonche’ la disciplina della Rai – Radiotelevisione italiana S.p.a., alla quale viene affidata, ai sensi del comma 1 del citato art. 49, fino al 6 maggio 2016, la concessione del servizio pubblico generale radiotelevisivo;
Visto l’art. 2, comma 131, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n.262, recante «Disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria» convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, che dispone, tra l’altro, che: «Le convenzioni aggiuntive di cui agli articoli 19 e 20 della legge 14 aprile 1975, n. 103, sono approvate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri dell’economia e delle finanze e delle comunicazioni, e, limitatamente alle convenzioni aggiuntive di cui all’art. 20, terzo comma, della stessa legge, con il Ministro degli affari esteri. Il pagamento dei corrispettivi e’ effettuato nell’anno successivo alla prestazione dei servizi derivanti dalle convenzioni.»;
Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)» ed, in particolare, l’art. 1, comma 1248, che proroga fino al 31 dicembre 2006 le convenzioni aggiuntive di cui agli articoli 19 e 20 della legge 14 aprile 1975, n. 103;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 31 luglio 1997, recante l’approvazione della convenzione, stipulata in data 11 giugno 1997, tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per l’informazione e l’editoria e la RAI – Radiotelevisione italiana S.p.a., per la trasmissione di programmi radiofonici e televisivi in lingua tedesca e ladina per la provincia autonoma di Bolzano;
Visto il decreto del Ministro delle comunicazioni 6 aprile 2007, recante «Approvazione del Contratto nazionale di servizio stipulato tra il Ministero delle comunicazioni e la RAI – Radiotelevisione italiana S.p.a. per il triennio 2007-2009», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 123 del 29 maggio 2007;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro delle comunicazioni in data 3 dicembre 2007, recante «Approvazione della convenzione tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per l’informazione e l’editoria e la RAI – Radiotelevisione italiana S.p.a., per l’offerta televisiva e radiofonica in lingua tedesca e ladina per la provincia autonoma di Bolzano», stipulata il 29 ottobre 2007;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 12 maggio 2008 con il quale l’on. Paolo Bonaiuti e’ stato nominato sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 13 giugno 2008 con il quale al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, on. Paolo Bonaiuti, sono state delegate le funzioni spettanti al Presidente del Consiglio dei Ministri in materia di informazione, comunicazione ed editoria, ivi compresa l’attuazione delle relative politiche;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 aprile 2009, registrato alla Corte dei conti il 22 aprile 2009, registro n. 4, foglio n. 37, con il quale e’ stato conferito al cons. Elisa Grande, l’incarico di capo del Dipartimento per l’informazione e l’editoria ed alla stessa e’ stata attribuita la titolarita’ del Centro di responsabilita’ n. 9 «Informazione ed editoria» del bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri, nonche’ delle unita’ previsionali di base 12.1.2.5 e 12.2.3.2, di pertinenza del CR12 – Servizio per la gestione delle spese residuali del bilancio di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze;
Visto il decreto del capo del Dipartimento per l’informazione e l’editoria, in data 12 ottobre 2009, visto e annotato dall’Ufficio di bilancio e ragioneria della Presidenza del Consiglio dei Ministri al n. 3285, in data 20 ottobre 2009, con cui al dott. Ferdinando Ferrara, dirigente coordinatore dell’Ufficio per le attivita’ di informazione e comunicazione istituzionale, e’ stata assegnata la gestione, unitamente ai relativi poteri di spesa, delle risorse di cui ai capitoli indicati nel decreto stesso;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 17 dicembre 2009 concernente l’approvazione del bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri, per l’anno 2010;
Vista la convenzione tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per l’informazione e l’editoria e la RAI – Radiotelevisione italiana S.p.a. per le trasmissioni di programmi radiofonici e televisivi in lingua tedesca e ladina nella Provincia autonoma di Bolzano, stipulata in data 28 dicembre 2009;
Considerato che l’anzidetta convenzione prevede all’art. 5, comma 1, un corrispettivo annuale non superiore a euro 15.393.135,46 comprensivo di IVA di legge;
Visto che i servizi cui e’ tenuta la RAI – Radiotelevisione italiana S.p.a., ai sensi degli articoli 19 e 20 della sopra menzionata legge 14 aprile 1975, n. 103, sono di natura obbligatoria e continuativa e, finalizzati alla trasmissione di programmi radiofonici e televisivi in lingua tedesca e ladina nella provincia autonoma di Bolzano;
Ritenuta la necessita’ di stipulare a decorrere dal 1° gennaio 2010, con durata pari a quella prevista dall’art. 49, comma 1, dell’anzidetto «Testo unico della radiotelevisione» di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, l’annessa convenzione, le cui condizioni e modalita’ sono, comunque, rinegoziate ogni triennio;
Accertata la necessaria disponibilita’ finanziaria sull’apposito capitolo del bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri per l’anno 2010;
Decreta:
Art. 1
1. Per le motivazioni in premessa, e’ approvata, ai sensi degli articoli 19 e 20 della legge 14 aprile 1975, n. 103 e successive modificazioni, l’annessa convenzione stipulata, in data 28 dicembre 2009, tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per l’informazione e l’editoria e la RAI – Radiotelevisione italiana S.p.a. per le trasmissioni di programmi radiofonici e televisivi in lingua tedesca e ladina nella Provincia autonoma di Bolzano.
Art. 2
E’ autorizzato, sul capitolo 475, anno finanziario 2010, del Centro di responsabilita’ n. 9 «Informazione ed editoria» del bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri, l’impegno di spesa di € 15.393.135,46 a favore della RAI – Radiotelevisione italiana S.p.a. – Viale Mazzini, 14 – 00195 Roma.
2. E’ autorizzata l’allegata clausola di ordinazione della spesa.
3. Ai sensi del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, per gli anni 2011 e 2012, i relativi impegni di spesa, sono assunti con decreti dirigenziali.
Il presente decreto e’ trasmesso, per gli adempimenti di competenza, all’Ufficio di bilancio e ragioneria della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
Il presente decreto, previa registrazione da parte della Corte dei conti, e’ pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 16 aprile 2010
p. il Presidente
Il Sottosegretario di Stato
alla Presidenza del Consiglio dei Ministri
Bonaiuti
Il Ministro dell’economia e delle finanze
Tremonti
Il Ministro dello sviluppo economico
Scajola
Registrato alla Corte dei conti il 13 maggio 2010
Ministeri istituzionali – Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 5, foglio n. 391
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Allegato
CONVENZIONE TRA LA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO PER L’INFORMAZIONE E L’EDITORIA E LA RAI – RADIOTELEVISIONE ITALIANA SPA
per le trasmissioni di programmi radiofonici e televisivi in lingua tedesca e ladina nella Provincia Autonoma di Bolzano
Premesso che la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per l’informazione e l’editoria, ai sensi degli articoli 19 e 20 della legge 14 aprile 1975, n.103 e successive modificazioni e integrazioni, per il raggiungimento dei propri fini istituzionali, si avvale della Rai Radiotelevisione italiana Spa. quale società concessionaria dello Stato per l’effettuazione di trasmissioni radiofoniche e televisive in lingua tedesca e ladina per la Provincia Autonoma di Bolzano attraverso una apposita convenzione aggiuntiva;
Vista la legge 3 maggio 2004, n. 112 recante norme di principio in materia di assetto del sistema radiotelevisivo e della Rai-Radiotelevisione italiana Spa, nonché delega al Governo per l’emanazione del Testo Unico della Radiotelevisione;
Visto il Testo Unico della Radiotelevisione, emanato con decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177;
Visto il Contratto nazionale di servizio pubblico, relativo al triennio 2007-2009, stipulato ai sensi dell’art. 45 del sopra citato Testo Unico tra il Ministero delle Comunicazioni e la Rai Radiotelevisione italiana e approvato con decreto del Ministro delle Comunicazioni in data 6 aprile 2007, ed in particolare l’art. 11 recante “Iniziative per la valorizzazione delle istituzioni e delle culture locali;
Considerato che l’art. 49 del medesimo Testo Unico affida alla Rai – Radiotelevisione italiana Spa la concessione del servizio pubblico generale radiotelevisivo fino al 6 maggio 2016;
Vista la convenzione tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri-Dipartimento per l’Informazione e l’Editoria- e la RAI – Radiotelevisione italiana Spa stipulata il 29 ottobre 2007 ed approvata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro delle comunicazioni in data 3 dicembre 2007;
Considerato che l’art. 12, secondo comma, dell’anzidetta convenzione dispone che le condizioni e le modalità delle prestazioni previste nella convenzione medesima siano comunque rinegoziate ogni triennio;
Tenuto conto che il suddetto termine per la rinegoziazione scade alla data del 31 dicembre 2009;
Considerata, quindi, la necessità di stipulare un nuovo atto convenzionale tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per l’informazione e l’editoria e la RAI- Radiotelevisione italiana, per la trasmissione di programmi radiofonici e televisivi in tedesca e ladina per la Provincia Autonoma di Bolzano;
Considerato che la RAI – Radiotelevisione italiana Spa in quanto società concessionaria dello Stato del servizio pubblico nazionale radiotelevisivo, ai sensi della predetta normativa, è tenuta alle prestazioni oggetto della presente convenzione;
Visto il prospetto presentato da RAI per l’alimentazione dell’offerta concernente la programmazione televisiva e radiofonica per l’anno 2010 ed i relativi costi previsionali;
Visto l’articolo 31 del decreto legge 3 ottobre 2006, n. 262 recante “Disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria” convertito in legge 24 novembre 2006, n. 286 art. 2, comma 131, il quale dispone che le convenzioni aggiuntive di cui agli articoli 19 e 20 della legge 14 aprile 1975, n.103 e successive modificazioni ed integrazioni, siano approvate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri dell’Economia e delle Finanze e delle Comunicazioni e, limitatamente alle convenzioni aggiuntive di cui al terzo comma della stessa legge, con il Ministro degli Affari Esteri e che il pagamento dei corrispettivi sia effettuato nell’anno successivo alla prestazione dei servizi derivanti dalle convenzioni;
Tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per l’informazione e l’editoria (codice fiscale n. 80188230587), di seguito indicata anche come “Committente”, nella persona del cons. Elisa Grande, capo del Dipartimento per l’informazione e l’editoria e la RAI – Radiotelevisione italiana Spa (codice fiscale n. 06382641006), di seguito indicata anche come “Rai” o “commissionaria”, con sede legale in Roma, nella persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione, Dr. Paolo Garimberti
si conviene e si stipula quanto segue;
Articolo 1 – Oggetto e valore delle premesse
1. Le premesse costituiscono parte integrale e sostanziale del presente atto e vincolano le parti alla loro osservanza.
2. La RAI si impegna a continuare la produzione e la diffusione delle trasmissioni radiofoniche e televisive in lingua tedesca e ladina per la provincia autonoma di Bolzano nella misura di:
n. 4716 ore di trasmissioni radiofoniche in lingua tedesca;
n. 550 ore di trasmissioni televisive in lingua tedesca;
n. 352 ore di trasmissioni radiofoniche in lingua ladina;
n. 39 ore di trasmissioni televisive in lingua ladina.
3. Le trasmissioni in lingua ladina continuano ad essere diffuse anche nella Val di Fassa.
4. I programmi devono avere contenuto informativo, artistico, culturale, educativo e ricreativo, in osservanza della vigente normativa in materia, ai sensi dell’art. 8, punto 4) dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, nonché delle norme di attuazione approvate con decreto del Presidente della Repubblica 1° novembre 1973, n. 691 e successive modificazioni ed integrazioni.
Articolo 2 – Varianti
1. Salvo quanto previsto nell’art. 1 e fermo restando quanto disposto ai successivi articoli 4 e 6, eventuali variazioni nel numero delle ore di trasmissione, nonché nella distribuzione giornaliera dei programmi, devono essere preventivamente concordate tra le parti, tenendo conto della vigente normativa in materia, nonché dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige e delle norme di attuazione approvate con decreto del Presidente della Repubblica 1° novembre 1973, n 691 e successive modificazioni ed integrazioni.
Articolo 3 – Impianti
1. I programmi oggetto della presente convenzione sono diffusi attraverso gli impianti esistenti e quelli che in base alla vigente normativa dovranno successivamente essere attivati, fermo quanto previsto al successivo art. 4.
Articolo 4 – Modalità di esecuzione
1. Fatta eccezione per il primo semestre del 2010, la RAI predispone lo schema di massima della programmazione delle trasmissioni radiofoniche e televisive in lingua tedesca e ladina, che verranno realizzate nel semestre successivo, con l’indicazione dei contenuti, delle modalita’ di realizzazione, reti di diffusione e orari di trasmissione, che deve essere consegnato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per l’informazione e l’editoria entro il primo giorno del mese precedente il semestre di riferimento.
2. La Presidenza del Consiglio dei Ministri, entro un mese dalla data di ricezione del suddetto palinsesto, comunica alla RAI le eventuali osservazioni.
3. Al termine di ogni semestre, e comunque non oltre l’ultimo giorno del primo mese del semestre successivo, la RAI inoltra alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per l’informazione e l’editoria una relazione sui programmi trasmessi, contenente la ripartizione delle ore di trasmissione tra programmi originali, programmi d’acquisto e repliche nonché dati disponibili ed aggiornati riguardanti l’ascolto e il gradimento e gli orari dei programmi ed eventuali suggerimenti recepiti tramite gli enti e le organizzazioni interessate.
Articolo 5 – Corrispettivo
1. La Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per l’informazione e l’editoria, entro l’anno successivo alla prestazione dei servizi derivanti dalla presente convenzione, corrisponde alla RAI un corrispettivo non superiore a euro 15.393.135,46 (quindicimilionitrecentonovantatremilacentotrentacinque/46) comprensivo di IVA di legge.
2. A tale scopo, il competente Ispettorato territoriale del Dipartimento per le Comunicazioni del Ministero dello Sviluppo Economico fa pervenire alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per l’informazione e l’editoria e per conoscenza all’Ufficio territoriale di Governo, una dichiarazione attestante l’effettività delle trasmissioni di cui alla presente convenzione relativamente a ciascun anno di durata della stessa.
3. La RAI rimette alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per l’informazione e l’editoria, una fattura posticipata, corredata di una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, sottoscritta da un procuratore all’uopo delegato e munito dei relativi poteri, recante l’indicazione delle ore trasmesse, nonché di una relazione di sintesi relativa alla programmazione radiotelevisiva dell’anno di riferimento nonché di una relazione tecnica contenete l’indicazione degli impianti attivati nell’anno di riferimento.
4. La fattura deve contenere, in detrazione dal corrispettivo globale previsto dal comma 1 del presente articolo, il valore dell’eventuale diminuzione del numero di ore di trasmissione effettuate rispetto al numero di ore indicate dall’art.1, comma 1, della presente convenzione, secondo i seguenti parametri:
euro 942,02 (novecentoquarantadue/02) per ciascuna ora di trasmissione radiofonica in lingua tedesca;
euro 16.245,15 (sedicimiladuecentoquarantacinque/15) per ciascuna ora di trasmissione televisiva in lingua tedesca;
euro 1.812,76 (milleottocentododici/76) per ciascuna ora di trasmissione radiofonica in lingua ladina;
euro 20.143,88 (ventimilacentoquarantatre/88) per ciascuna ora di trasmissione televisiva in lingua ladina.
6. Superato il 10% delle ore non trasmesse si applica anche la penalità prevista nel successivo articolo 6.
Articolo 6 – Comitato
1. La committente per gli adempimenti di competenza in ordine all’attuazione della presente convenzione può avvalersi di un apposito Comitato, composto da funzionari della stessa Presidenza del Consiglio – Dipartimento per l’informazione e l’editoria e del Dipartimento per gli Affari regionali, del Ministero delle Comunicazioni e del Ministero dell’Economia e delle Finanze, alle cui riunioni possono essere chiamati a partecipare rappresentanti della RAI, degli organismi e delle istituzioni interessate.
Articolo 7 – Deposito cauzionale
1. A garanzia degli obblighi assunti con la presente convenzione, la RAI mantiene, alla data di entrata in vigore della convenzione medesima, un deposito cauzionale vincolato a favore della Presidenza del Consiglio dei Ministri presso un primario Istituto di Credito di euro 774.685,35 (settecentosettantaquattromilaseicentoottantacinque/35) in titoli di Stato o equiparati al loro valore nominale.
2. Gli interessi sulla somma depositata sono di spettanza della RAI.
Articolo 8 – Penalità
1. In caso di inadempienza della RAI nell’espletamento dei servizi previsti, non dovuta a cause di forza maggiore, vengono applicate le seguenti penali, salvo maggior danno:
a) euro 516,46 (cinquecentosedici/46) per ciascun giorno di ritardo nella consegna del palinsesto dei programmi radiotelevisivi di cui all’art. 4, primo comma, oltre il termine previsto dal medesimo articolo;
b) euro 516,46 (cinquecentosedici/46) per ciascuna ora non trasmessa dei programmi radiofonici in lingua tedesca e ladina da applicare al numero di ore non trasmesse, quando quest’ultimo sia superiore al 10% del numero delle ore complessive;
c) euro 5.164,57 (cinquemilacentosessantaquattro/57) per ciascuna ora non trasmessa dei programmi televisivi in lingua tedesca e ladina da applicare al numero di ore non trasmesse, quando quest’ultimo sia superiore al 10% del numero delle ore complessive.
2. Tale ridotto adempimento non genera responsabilità, ma soltanto riduzione del corrispettivo, quando esso sia determinato da giustificate esigenze di modifica del palinsesto.
3. Il pagamento della suddetta penalità non esonera la RAI da eventuale responsabilità verso i terzi.
4. Il pagamento della penalità suindicata deve essere effettuato entro un mese dalla relativa richiesta della committente. Trascorso tale termine, gli importi dovuti sono detratti dalla committente dal corrispettivo di cui al precedente articolo 5.
5. A seguito di ripetute inadempienze la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per l’informazione e l’editoria può, a suo insindacabile giudizio, previa notifica, disporre l’immediata risoluzione della presente convenzione.
Articolo 9 – Arbitrato
1. Le parti contraenti si impegnano a risolvere in via amichevole tutte le controversie che dovessero insorgere in applicazione della presente convenzione.
2. In caso di mancato accordo, la controversia è deferita al giudizio di un collegio arbitrale composto da tre membri nominati, rispettivamente, uno dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per l’informazione e l’editoria, uno dalla RAI ed, infine, un terzo, con funzioni di presidente, dal Presidente del Consiglio di Stato.
3. Il collegio arbitrale decide ritualmente.
Articolo 10 – Rinvio
1. Per tutto quanto non previsto nella presente convenzione si fa riferimento alle disposizioni di legge in materia radiotelevisiva, al Testo Unico della radiotelevisione, nonché alla normativa sulla contabilità generale dello Stato.
Articolo 11 – Spese
1. Tutte le spese concernenti la corrente convenzione, comprese quelle di registrazione, ove una delle parti la richieda, sono a carico della RAI
Articolo 12 – Durata
1. La presente convenzione decorre dal 1° gennaio 2010, con durata pari a quella prevista dall’art.49 del Testo Unico della radiotelevisione, emanato con decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177.
2. Le condizioni e le modalità delle prestazioni previste nella presente convenzione sono comunque rinegoziate ogni triennio.
3. Entro i due mesi precedenti alla scadenza di ogni esercizio finanziario, la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per l’informazione e l’editoria comunica alla Rai le condizioni economiche alle quali intende continuare a fruire delle prestazioni di cui alla presente convenzione per l’anno successivo in relazione alla disponibilità di bilancio sull’apposito capitolo di spesa. Entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione da parte della Committente, Rai invierà il prospetto per l’alimentazione dell’offerta concernente la programmazione televisiva e radiofonica per l’anno successivo ed i relativi costi previsionali.
4. La Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per l’informazione e l’editoria e la Rai Radiotelevisione italiana si impegnano ad adeguare la presente convenzione alla normativa sopravvenuta nel corso del triennio di vigenza ed in rapporto agli adeguamenti del contratto nazionale di servizio tra il Ministero delle Comunicazioni e la Rai.
5. Qualora circostanze straordinarie determinino intollerabili squilibri delle prestazioni previste nella presente convezione, a richiesta di una delle parti può procedersi alla revisione degli obblighi contrattuali.
Articolo 13 – Accordi applicativi
1. Le Parti convengono che costituirà oggetto di specifica trattativa e separata valorizzazione, sulla base della comune intesa tra le Parti, la disciplina di eventuali prestazioni aggiuntive rispetto a quelle previste nel presente accordo, che, se condivise, si tradurranno in separati accordi applicativi alla presente convenzione.
Articolo 14 – Esecutività
1. La presente convenzione, viene approvata con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri e, mentre impegna la RAI per la durata di cui al precedente articolo 11, diventa esecutiva per la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per l’informazione e l’editoria dopo la registrazione da parte degli organi di controllo.
Per la Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento per l’informazione e l’editoria
Grande
Per la RAI – Radiotelevisione Italiana spa
Garimberti