Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 novembre 2017 “Approvazione della convenzione stipulata tra la Presidenza del Consiglio dei ministri-Dipartimento per l’informazione e Rai Com Spa per l’offerta televisiva e multimediale per l’estero”

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 10 novembre 2017

 

Approvazione  della  convenzione  stipulata  tra  la  Presidenza  del Consiglio dei ministri – Dipartimento per l’informazione  e l’editoria Rai  Com S.p.a.  per  l’offerta  televisiva  e  multimediale   per   l’estero.

(pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 50 dell’1 marzo 2018)
 

 

IL PRESIDENTE

DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

di concerto con

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

IL MINISTRO DELL’ECONOMIA

E DELLE FINANZE

e

IL MINISTRO

DELLO SVILUPPO ECONOMICO

 

  Vista  la  legge  23  agosto  1988,  n.  400,  recante  «Disciplina dell’attivita’  di  Governo  e  ordinamento  della   Presidenza   del Consiglio dei ministri» e successive modificazioni;

  Visto il decreto  legislativo  30  luglio  1999,  n.  303,  recante «Ordinamento  della  Presidenza  del  Consiglio   dei   ministri»   e successive modificazioni;

  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante  «Norme generali  sull’ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle amministrazioni pubbliche» e successive modificazioni;

  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  22 novembre  2010,  recante  «Disciplina  dell’autonomia  finanziaria  e contabile della Presidenza del Consiglio dei ministri»;

  Vista la legge 14 aprile 1975, n.  103,  recante  «Nuove  norme  in materia  di  diffusione  radiofonica  e  televisiva»   e   successive modificazioni ed, in particolare, gli  articoli  19  e  20  che,  nel disciplinare,  rispettivamente,  le  prestazioni  cui  e’  tenuta  la societa’ concessionaria nonche’ i corrispettivi dovuti alla  societa’ stessa per gli adempimenti di cui al citato art.  19  prevedono,  tra l’altro, che «la societa’ concessionaria»  effettui,  sulla  base  di «convenzioni   aggiuntive   da   stipularsi   con    le    competenti amministrazioni dello Stato»,  «programmi  televisivi  e  radiofonici destinati a stazioni radiofoniche e  televisive di altri Paesi per  la diffusione e la conoscenza della lingua e della cultura italiana  nel mondo»;

  Vista la legge 3 maggio 2004, n. 112, recante norme di principio in materia di assetto del sistema radiotelevisivo e della  RAI,  nonche’ delega  al  Governo  per   l’emanazione   del   Testo   unico   della radiotelevisione;

  Visto  il  Testo  unico  dei  servizi  di   media   audiovisivi   e radiofonici, di seguito denominato anche come «Testo unico»,  emanato con  decreto  legislativo  31  luglio  2005,  n.  177  e   successive modificazioni,  che   ha   rinnovato   le   competenze   in   materia radiotelevisiva attribuite dalle vigenti norme  alla  Presidenza  del Consiglio dei ministri;

  Visto, in particolare, l’art. 7 del  sopracitato  Testo  unico  che specifica che l’attivita’ di informazione radiotelevisiva costituisce un servizio  di  interesse  generale  e  che  consente,  inoltre,  la possibilita’, per la societa’ concessionaria  del  servizio  pubblico radiotelevisivo di stipulare contratti o  convenzioni  a  prestazioni corrispettive con pubbliche amministrazioni;

  Visto il Contratto nazionale  di  servizio  pubblico,  relativo  al triennio 2010-2012, stipulato ai sensi dell’art. 45 del sopra  citato Testo unico tra il Ministero dello sviluppo  economico  e  la  RAI  e approvato con decreto del Ministro dello sviluppo  economico  del  27 aprile  2011  ed  in  particolare  l’art.  14  recante  «Offerta  per l’estero»;

  Considerato che, al fine di garantire i servizi sopra indicati,  la Presidenza del Consiglio dei ministri ha  stipulato  una  convenzione per gli anni dal 2013 al 2015 con Rai Com, quale mandataria esclusiva della RAI per la definizione, stipula e gestione di contratti  quadro e/o convenzioni con enti ed istituzioni pubblici e privati, aventi ad oggetto la realizzazione di iniziative di comunicazione istituzionale ovvero altre forme di collaborazione di natura varia, ivi  inclusi  i contratti quadro e/o convenzioni derivanti da  obblighi  e/o  impegni previsti nel contratto di servizio tra la RAI ed il  Ministero  dello sviluppo economico;

  Considerato che detta convenzione e’  stata  rinnovata  fino  al  6 maggio 2016, data di scadenza della concessione alla RAI del servizio pubblico radiofonico  televisivo  e  multimediale  e  che,  grazie  a successive proroghe di fonte legislativa della predetta  concessione, e’ stata stipulata una nuova convenzione  per  il  periodo  7  maggio 2016-31 ottobre 2016, anch’essa rinnovata fino al 29 gennaio  2017  e quindi ulteriormente rinnovata fino al 29 aprile 2017,  in  parallelo con le proroghe della concessione;

  Vista la legge 28 dicembre 2015, n. 220, recante «Riforma della RAI e del servizio pubblico radiotelevisivo»;

  Visto l’art. 9 della legge 26 ottobre  2016,  n.  198,  recante  la procedura per l’affidamento  in  concessione  del  servizio  pubblico radiofonico, televisivo e multimediale;

  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  su proposta del Ministro dello sviluppo economico e di concerto  con  il Ministro dell’economia e delle finanze del 28 aprile  2017,  adottato ai sensi dell’art. 49, comma 1-quinquies del Testo unico,  introdotto dal citato art. 9 della legge 26 ottobre  2016,  n.  198,  registrato alla Corte dei conti il 18 maggio 2017, Ufficio controllo atti MISE e MIPAAF, reg.ne prev. n. 425, ed in particolare l’art. 1, comma 1,  ai sensi del  quale  e’  concesso  alla  RAI  l’esercizio  del  servizio pubblico   radiofonico,   televisivo   e   multimediale   sull’intero territorio nazionale per una durata decennale a decorrere dalla  data del 30 aprile 2017;

  Considerato che, successivamente al citato  contratto  di  servizio relativo al triennio 2010-2012, allo  stato  attuale,  non  e’  stato stipulato un nuovo contratto di servizio e pertanto, nelle more della definizione di detto testo, si e’ convenuto di  stipulare  una  nuova convenzione della durata di un anno, prevedendo la  possibilita’  per entrambe le  Parti  di  risolvere  la  convenzione  prima  della  sua naturale scadenza e stipularne  una  nuova  al  fine  di  regolare  i rapporti in funzione del contenuto dell’eventuale nuovo contratto  di servizio,  qualora  quest’ultimo  preveda  una   diversa   disciplina rispetto a quella vigente;

  Considerato che sulla base di quanto esposto, e’  stato  stipulata, in data 28 aprile 2017 una nuova convenzione tra  la  Presidenza  del Consiglio dei ministri – Dipartimento per l’informazione e l’editoria e Rai Com, per la prestazione, a decorrere dal 30 aprile 2017 fino al 29 aprile 2018, dei servizi ivi previsti,  per  un  importo,  per  il periodo di durata della convenzione, di €  7.000.000,00,  comprensivo di IVA;

  Considerato che le risorse finanziarie  necessarie  alla  copertura del corrispettivo della convenzione in oggetto provengono dal  «Fondo per  il  pluralismo  e  l’innovazione   dell’informazione»   previsto dall’art. 1 della  legge  26  ottobre  2016,  n.  198,  in  corso  di ripartizione, come previsto dal comma 4 del citato art. 1;

  Visto il punto 131 dell’allegato alla legge 24  novembre  2006,  n. 286, che dispone, tra l’altro, che: «Le convenzioni aggiuntive di cui agli articoli 19 e 20 della  legge  14  aprile  1975,  n.  103,  sono approvate con decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri,  di concerto con  i  Ministri  dell’economia  e  delle  finanze  e  delle comunicazioni e, limitatamente alle  convenzioni  aggiuntive  di  cui all’art. 20, terzo comma, della stessa legge, con il  Ministro  degli affari esteri»;

  Visto il  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  in  data  12 dicembre 2016, registrato alla Corte dei conti il  15  dicembre  2016 Ufficio controllo atti P.C.M. Ministeri giustizia  e  affari  esteri, reg.ne prev. n. 3245, con il quale:

    l’on. Luca Lotti e’ stato nominato Ministro dello sport;

    l’on. avv. Angelino  Alfano  e’  stato  nominato  Ministro  degli affari esteri e della cooperazione internazionale;

    il  prof.  Pietro  Carlo  Padoan  e’  stato   nominato   Ministro dell’economia e delle finanze;

    il dott. Carlo Calenda e’ stato nominato Ministro dello  sviluppo economico;

  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in  data 26 gennaio 2017, registrato alla Corte dei conti in data  3  febbraio 2017 Ufficio controllo  atti  P.C.M.  Ministeri  giustizia  e  affari esteri, reg.ne prev. n. 292, con cui al  Ministro  dello  sport,  on. Luca Lotti, sono state delegate le funzioni spettanti  al  Presidente del Consiglio dei ministri in materia di informazione e comunicazione del Governo ed editoria;

Decreta:

Art. 1

  1. E’ approvata, ai sensi degli articoli 19 e  20  della  legge  14 aprile  1975,  n.  103,   e   successive   modificazioni,   l’annessa convenzione stipulata, in data 28 aprile 2017 tra la  Presidenza  del Consiglio dei ministri – Dipartimento per l’informazione e l’editoria e  Rai  Com  S.p.a.  per  l’offerta  televisiva  e  multimediale  per l’estero.

  2. Ai sensi del punto 131  dell’allegato  alla  legge  24  novembre 2006, n. 286, i relativi impegni di spesa sono  assunti  con  decreti dirigenziali.

  Il  presente  decreto  e’  trasmesso,  per   gli   adempimenti   di competenza,  all’Ufficio  del  bilancio  e  per   il   riscontro   di regolarita’ amministrativo – contabile della Presidenza del Consiglio dei ministri.

  Il presente decreto, previa registrazione da parte della Corte  dei conti,  e’  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica italiana.

    Roma, 10 novembre 2017

            p. Il Presidente del Consiglio dei ministri,

                       il Ministro dello sport

                con delega in materia di informazione

               e comunicazione del Governo ed editoria

                                Lotti

                   Il Ministro degli affari esteri

                 e della cooperazione internazionale

                               Alfano

                     Il Ministro dell’economia e

                            delle finanze

                               Padoan

                             Il Ministro

                      dello sviluppo economico

                               Calenda

Registrato alla Corte dei conti il 1° febbraio 2018

Ufficio controllo atti P.C.M. Ministeri giustizia  e  affari  esteri, reg. prev. n. 218

Allegato

CONVENZIONE

per l’offerta televisiva e multimediale per l’estero

tra

    La Presidenza  del  Consiglio  dei  ministri –  Dipartimento  per l’informazione e l’editoria,  (codice  fiscale  n.  80188230587),  di seguito denominata anche «Presidenza del  Consiglio»,  nella  persona del  cons.  Roberto  G.  Marino,  nella  sua  qualita’  di  Capo  del Dipartimento per l’informazione e l’editoria

e

    Rai Com S.p.A., con sede legale in Roma, via Umberto Novaro n. 18 (CF  e/o  Partita  IVA  ed  iscrizione  al  registro  delle   imprese 12865250158), di seguito indicata anche come «Rai Com», nella persona del dott. Gian Paolo Tagliavia, nella sua qualita’  di  presidente  e amministratore delegato  di seguito denominate anche «parti».

CIG: 7059078771

    Premesso  che  la  Presidenza  del   Consiglio   dei   ministri – Dipartimento per l’informazione e l’editoria, ai sensi degli articoli 19 e 20 della  legge  14  aprile  1975,  n.  103  e  s.m.i.,  per  il raggiungimento dei propri fini istituzionali,  si  avvale  della  RAI Radiotelevisione italiana spa (di seguito RAI)  quale  concessionaria esclusiva   del   servizio   pubblico   radiofonico,   televisivo   e multimediale ai sensi dell’art. 49 del decreto legislativo 31  luglio 2005 n.  177  e  s.m.i.,  tra  l’altro,  per  la  predisposizione  di programmi destinati a stazioni radiofoniche  e  televisive  di  altri Paesi per la diffusione e la conoscenza della lingua e della  cultura italiana  nel  mondo,  regolati   attraverso   apposita   convenzione aggiuntiva stipulata con la Presidenza del Consiglio;

    Vista la legge 3 maggio 2004, n. 112 recante norme  di  principio in materia di  assetto  del  sistema  radiotelevisivo  e  della  RAI, nonche’ delega al Governo per  l’emanazione  del  Testo  unico  della radiotelevisione;

    Visto  il  Testo  unico  dei  servizi  di  media  audiovisivi   e radiofonici, di seguito denominato anche come «Testo unico»,  emanato con decreto legislativo 31 luglio 2005, n.  177  e  s.m.i  ,  che  ha rinnovato le competenze in materia radiotelevisiva  attribuite  dalle vigenti norme alla Presidenza del Consiglio;

    Visto, in particolare, l’art. 7 del sopracitato Testo  unico  che specifica che l’attivita’ di informazione radiotelevisiva costituisce un servizio  di  interesse  generale  e  che  consente,  inoltre,  la possibilita’, per la societa’ concessionaria  del  servizio  pubblico radiotelevisivo di stipulare contratti o  convenzioni  a  prestazioni corrispettive con pubbliche amministrazioni;

    Considerato  che  la  RAI,  in  quanto  societa’   concessionaria esclusiva   del   servizio   pubblico   radiofonico,   televisivo   e multimediale, ai sensi  della  predetta  normativa,  e’  tenuta  alle prestazioni oggetto  della  presente  convenzione  e  riconosce  come tratto distintivo della missione del servizio  pubblico  la  qualita’ dell’offerta radiotelevisiva, impegnandosi affinche’  tale  obiettivo sia perseguito anche nei generi a piu’ ampia diffusione;

    Visto il contratto nazionale di servizio  pubblico,  relativo  al triennio 2010 – 2012, stipulato  ai  sensi  dell’art.  45  del  sopra citato Testo unico tra il Ministero dello sviluppo economico e la RAI e approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico del  27 aprile  2011  ed  in  particolare  l’art.  14  recante  «Offerta  per l’estero»;

    Considerato che, al fine di garantire  i  servizi  oggetto  della presente convenzione, la Presidenza del Consiglio  ha  stipulato  con Rai Com, quale mandataria esclusiva della  RAI  per  la  definizione, stipula e gestione di contratti quadro e/o convenzioni  con  enti  ed istituzioni pubblici e privati, aventi ad oggetto la realizzazione di iniziative di  comunicazione  istituzionale  ovvero  altre  forme  di collaborazione di natura varia, ivi inclusi i  contratti  quadro  e/o convenzioni derivanti da obblighi e/o impegni previsti nel  contratto di servizio tra la RAI ed il Ministero dello sviluppo economico,  una convenzione per gli anni dal 2013 al 2015;

    Considerato che detta convenzione e’ stata rinnovata  fino  al  6 maggio 2016, data di scadenza della concessione alla RAI del servizio pubblico radiofonico  televisivo  e  multimediale  e  che,  grazie  a successive proroghe di fonte legislativa della predetta  Concessione, e’ stata stipulata una nuova convenzione per il periodo 7 maggio 2016 – 31 ottobre 2016, anch’essa rinnovata fino  al  29  gennaio  2017  e quindi ulteriormente rinnovata fino al 29 aprile 2017,  in  parallelo con la proroga della Concessione;

    Vista la legge 28 dicembre 2015, n. 220  recante  «Riforma  della RAI e del servizio pubblico radiotelevisivo»;

    Considerato che, successivamente al citato contratto di  servizio relativo al triennio 2010 – 2012, allo stato attuale,  non  e’  stato stipulato un nuovo contratto di servizio e pertanto, nelle more della definizione di detto testo, si  conviene  di  stipulare  la  presente nuova convenzione della durata di un anno prevedendo la  possibilita’ per entrambe le Parti di risolvere la  convenzione  prima  della  sua naturale scadenza e stipularne  una  nuova  al  fine  di  regolare  i rapporti in funzione del contenuto dell’eventuale nuovo contratto  di servizio,  qualora  quest’ultimo  preveda  una   diversa   disciplina rispetto a quella vigente;

    Visto il decreto del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  su proposta del Ministro dello sviluppo economico e di concerto  con  il Ministro dell’economia e delle finanze del 28 aprile 2017,  in  corso di registrazione presso i  competenti  organi  di  controllo,  ed  in particolare l’art. 1, comma 1 ai sensi del quale e’ concesso alla RAI l’esercizio  del  servizio   pubblico   radiofonico,   televisivo   e multimediale  sull’intero  territorio  nazionale   per   una   durata decennale a decorrere dalla data del 30 aprile 2017;

    Visto il verbale in  data  28  novembre  2016  con  il  quale  la Commissione permanente di monitoraggio, istituita ai sensi  dell’art. 5  della  sopra  citata  convenzione  per  l’estero,  ha  preso  atto dell’attivita’ svolta dalla RAI in merito agli obblighi convenzionali nell’anno 2015;

    Visto il punto 131 dell’allegato alla legge 24 novembre 2006,  n. 286, che dispone, tra l’altro, che: «Le convenzioni aggiuntive di cui agli articoli 19 e 20 della  legge  14  aprile  1975,  n.  103,  sono approvate con decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri,  di concerto con  i  Ministri  dell’economia  e  delle  finanze  e  delle comunicazioni e, limitatamente alle  convenzioni  aggiuntive  di  cui all’art. 20, terzo comma, della stessa legge, con il  Ministro  degli affari esteri»;

    Considerato che le  premesse  costituiscono  parte  integrante  e sostanziale della presente convenzione (di seguito «Convenzione»);

Stipulano quanto segue:

Art. 1.

Oggetto e finalita’ della Convenzione

    1. La Convenzione  ha  ad  oggetto  l’offerta  di  programmazione televisiva e multimediale, nonche’ i servizi tecnologici, di cui  RAI abbia la disponibilita’ per la produzione e per la  trasmissione  del segnale relativamente alla programmazione  della  RAI  per  l’estero, diffusa per tutto l’arco delle 24 ore, in linea con gli obiettivi del servizio pubblico radiotelevisivo e le istanze della  Presidenza  del Consiglio in termini di arricchimento nei contenuti e nelle modalita’ di fruizione dell’offerta dedicata all’esportazione del sistema paese all’estero.

    2. In particolare, Rai Com, per conto di  RAI,  si  impegna,  con riferimento al dimensionamento quantitativo dell’offerta  di  cui  al successivo  art.  3  ed  in  relazione  agli   attuali   sistemi   di distribuzione tecnica, a:

      promuovere e  diffondere  la  conoscenza  della  lingua,  della cultura e dell’imprenditoria italiana nel mondo, con  l’obiettivo  di assicurare  un  adeguato  livello  di  informazione  delle  comunita’ italiane all’estero sull’evoluzione della societa’  italiana  nonche’ consentire ai cittadini italiani  residenti  all’estero  un  adeguato accesso  all’informazione   e   alla   comunicazione   politica,   in particolare  nei  periodi  interessati  da  campagne   elettorali   e referendarie, sulle tematiche di interesse generale e  su  quelle  di interesse specifico (circoscrizioni elettorali di riferimento);

      realizzare nuove  forme  di  programmazione  per  l’estero  che consentano  di  portare  la  cultura  italiana,  anche  di  carattere regionale, ad un piu’ vasto pubblico internazionale. In  particolare, realizzare nuove ed originali offerte per l’estero, d’intesa  con  la Presidenza del Consiglio, rivolte ad aree geografiche  particolari  e finalizzate a promuovere l’Italia  in  termini  di  valori,  cultura, stile di vita, beni artistici e paesaggistici,  produzioni  creative, enogastronomiche, industriali e manifatturiere e posizione in  ambito internazionale;

      assicurare un’adeguata offerta informativa, di  intrattenimento e sportiva, con riferimento  al  target  individuato  nel  successivo comma 3, per contribuire a mantenere solido e vitale il rapporto  tra gli italiani all’estero, le persone di origine italiana  e  l’Italia, anche attraverso logiche di reciprocita’ tese a valorizzare in Italia le esperienze degli italiani all’estero anche mediante la  previsione di strumenti idonei ad assicurare una «informazione di ritorno»;

      affermarsi come un partner-chiave nel sostegno alla  promozione del sistema-Italia all’estero;

      informare sulle iniziative istituzionali italiane  relative  ai temi delle politiche e relazioni internazionali;

      garantire  un  adeguato  livello  tecnico  del  segnale  e   la fruizione della programmazione da parte degli utenti finali,  tenendo conto dei diversi fusi orari di riferimento;

      effettuare il monitoraggio della  programmazione  per  l’estero nonche’ della distribuzione del segnale secondo  quanto  previsto  al successivo art. 4.

    3. Rai Com si impegna a considerare come  target  di  riferimento della propria offerta internazionale le comunita’ italiane  residenti all’estero, gli italiani temporaneamente  all’estero  per  motivi  di lavoro o personali e i cittadini stranieri di origine  italiana,  cui vanno aggiunti i  cittadini  stranieri  interessati  o  interessabili all’Italia ed al suo sistema di valori, cultura, stile di vita,  beni artistici e paesaggistici, creativita’ e prodotti.

    4. La Presidenza del  Consiglio  concede  a  Rai  Com,  a  titolo gratuito, licenza non esclusiva di utilizzazione,  per  le  finalita’ istituzionali di servizio pubblico radiotelevisivo proprie della RAI, dei contenuti della library nella propria  disponibilita’  aventi  ad oggetto  documentazione  di  natura  istituzionale  riconducibile  ai generi informazione, approfondimento, comunicazione sociale, pubblica utilita’,  formazione  e  promozione  culturale,  in   un’ottica   di ulteriore   arricchimento   della   complessiva   offerta   destinata all’estero ed in linea con le finalita’  esplicitate  nei  precedenti commi 2 e 3.

    5. Rai Com, in caso di utilizzo dei materiali di cui al comma  4, sara’ tenuta ad  inserire  nei  titoli  di  testa  e/o  di  coda  dei programmi  e/o  rubriche  televisive  e/o  radiofoniche  che  saranno realizzati in virtu’ della presente Convenzione un’apposita  dicitura che evidenzi la collaborazione con la Presidenza del Consiglio.

Art. 2.

L’offerta televisiva e multimediale

    1. Alla luce delle premesse e delle finalita’ di cui all’art.  1, Rai Com riconosce come tratto distintivo della missione  di  servizio pubblico della RAI la qualita’ dell’offerta televisiva e multimediale destinata all’estero e si impegna ad una programmazione televisiva  e multimediale destinata all’estero, in aderenza con le caratteristiche socio-culturali dei  diversi  paesi  e  dei  differenti  pubblici  di riferimento  e  in  conformita’  alle  indicazioni  formulate   dalla Commissione permanente  di  monitoraggio  nel  verbale  citato  nelle premesse.

    2. La  programmazione,  per  il  periodo  di  un  anno  solare  a decorrere dal 30 aprile 2017, deve prevedere n. 8.760 ore complessive annue di programmazione, di cui 294 ore di  programmazione  originale dedicate ai seguenti generi:

      a) Informazione: notiziari  con  programmazione  sistematica  o straordinaria;  programmi  relativi  ad   avvenimenti   a   carattere sistematico   o   straordinario;   informazione    istituzionale    e parlamentare; dibattiti politici; informazione religiosa;

      b) Approfondimento: rubriche tematiche, inchieste e  dibattiti, talk show, reportage, attinenti a temi sociali, politici,  economici, di costume e di attualita’; rubriche  e  contenitori  televisivi  con prevalente contenuto di servizio e di ausilio alla vita quotidiana  e ai temi del benessere e della salute;

      c) Sport: manifestazioni sportive  nazionali  e  internazionali trasmesse in  diretta  o  registrate,  di  interesse  generale  e  di settore; notiziari, rubriche e inchieste, finestre periodiche  almeno settimanali sulle reti digitali relative agli sport dilettantistici e minori;

      d) Lavoro, comunicazione sociale, pubblica utilita’, turismo  e qualita’ del territorio, promozione culturale, scuola  e  formazione, spettacolo, minori, promozione dell’audiovisivo e insegnamento  della lingua italiana.

    3. Con riguardo alla  programmazione  multimediale,  Rai  Com  si impegna ad assicurare la diffusione  via  internet  delle  produzioni originali per l’estero di cui abbia la disponibilita’ dei diritti.

    4.  Rai  Com  si  impegna   ad   utilizzare   nell’ambito   della programmazione per l’estero i  diritti  che  abbia  potuto  acquisire inerenti la trasmissione  delle  partite  di  calcio  dei  Campionati italiani di calcio di Serie A  e  Serie  B,  compatibilmente  con  la disponibilita’ dei medesimi in relazione alle condizioni di mercato.

    5. Rai Com si impegna ad  alimentare  la  programmazione  oggetto della presente Convenzione sulla  base  delle  specifiche  iniziative editoriali attivate a seguito degli  accordi  definiti  con  enti  ed istituzioni per la valorizzazione del sistema Paese all’estero.

Art. 3.

Palinsesto dell’offerta televisiva e multimediale

    1.  Rai  Com  si  impegna  a  trasmettere  alla  Presidenza   del Consiglio, entro  un  mese  dalla  data  di  stipula  della  presente Convenzione,   uno   schema   di   palinsesto   annuale   descrittivo dell’offerta di cui all’art. 2, recante l’indicazione  delle  ore  di programmazione distinte in programmazione originale e non, nonche’ la suddivisione  per  genere,  target  di   riferimento   ed   area   di distribuzione territoriale, corredato da  un  prospetto  relativo  ai costi previsti per le prestazioni dedotte in Convenzione.

    2. La Presidenza del Consiglio,  entro  un  mese  dalla  data  di ricezione del suddetto schema di palinsesto, comunichera’ a  Rai  Com le sue eventuali osservazioni.

    3.   Eventuali   variazioni   del   palinsesto   devono    essere preventivamente comunicate alla Presidenza del Consiglio.

    4. In caso  di  rinnovo  della  presente  Convenzione,  ai  sensi dell’art. 10,  comma  2,  Rai  Com  si  impegna  a  trasmettere  alla Presidenza del Consiglio, entro un  mese  dalla  data  di  firma  del rinnovo,  lo  schema  di   palinsesto   dell’offerta   televisiva   e multimediale di cui al comma 1 riferito al periodo del rinnovo  e  la Presidenza del Consiglio, entro un mese dalla data di  ricezione  del suddetto  schema,  comunichera’  a   Rai   Com   le   sue   eventuali osservazioni.

Art. 4.

Monitoraggio

    1. Il monitoraggio della presente Convenzione e’  svolto  da  Rai Com con cadenza semestrale nonche’ a fine periodo di  vigenza,  e  le relative risultanze, comprensive delle informative e dei rapporti  di cui ai successivi commi del presente  articolo,  sono  trasmesse  non oltre il mese successivo al periodo di  riferimento  alla  Presidenza del Consiglio, ai fini  dell’esame  da  parte  della  Commissione  di monitoraggio di cui al successivo  art.  5  e  per  l’adozione  degli eventuali interventi tesi al  costante  allineamento  dell’offerta  e delle  modalita’  di  distribuzione  rispetto  alle  finalita’  della presente Convenzione.

    2.  Il  monitoraggio  si  esplica  attraverso   una   dettagliata informativa della programmazione  televisiva  trasmessa  da  Rai  Com raggruppata secondo i generi indicati al precedente art.  2,  nonche’ attraverso rapporti sulla dimensione quantitativa degli utenti finali rispetto  ai  diversi  territori,  sulla  produzione  originale   per l’estero, specificando le percentuali per genere, per territori ed  i mezzi tecnici nonche’ le modalita’ di distribuzione all’utente finale (tipologia di piattaforma  distributiva,  trasmissione  in  chiaro  e pay). Il monitoraggio inoltre prevede un rapporto sui  programmi  dei canali terrestri e  satellitari  RAI  trasmessi  nei  palinsesti  per l’estero,  con  le  percentuali  per  genere,  per  territori  e  con l’indicazione dei  mezzi  tecnici  di  distribuzione,  nonche’  sulla qualita’ tecnica del segnale.

    3. Ai fini della verifica dei  risultati  di  cui  alla  presente Convenzione, il Ministero degli affari esteri  e  della  cooperazione internazionale fa pervenire, entro tre mesi dalla fine del periodo di vigenza della presente Convenzione,  alla  Presidenza  del  Consiglio sulla  base  delle   indicazioni   acquisite   dalle   rappresentanze diplomatico-consolari italiane all’estero, una  nota  informativa  in merito alla qualita’, diffusione, ricezione del  segnale  nonche’  al gradimento  dei  programmi  trasmessi  nell’anno  di  riferimento  in attuazione della presente Convenzione. In caso di  sottoscrizione  di eventuali proroghe, la predetta nota dovra’ pervenire, in riferimento al periodo della proroga, entro  tre  mesi  dalla  conclusione  della stessa.

Art. 5.

Commissione di monitoraggio

    1. Le  parti  concordano  che  resta  in  carica  la  Commissione permanente di monitoraggio, gia’ istituita con decreto del  Capo  del Dipartimento per l’informazione e l’editoria  del  14  ottobre  2014, cosi’  composta:  Capo  del   Dipartimento   per   l’informazione   e l’editoria,  tre  rappresentanti  designati  dalla   Presidenza   del Consiglio, un rappresentante designato  dal  Ministero  degli  affari esteri e della cooperazione internazionale e  quattro  rappresentanti indicati da Rai Com.  La  Commissione  e’  presieduta  dal  Capo  del Dipartimento  per  l’informazione  e  l’editoria  che,  in  caso   di impedimento, puo’ designare, con formale atto, un proprio delegato.

    2. Le rispettive componenti della  Commissione  possono  definire eventuali integrazioni della Commissione  stessa  in  funzione  degli argomenti trattati.

    3. La Commissione permanente di monitoraggio  ha  il  compito  di procedere,  anche  alla  luce  dell’evoluzione  dello   scenario   di riferimento, alla definizione delle piu’ efficaci modalita’ operative di applicazione e  di  sviluppo  delle  attivita’  e  degli  obblighi previsti nella presente Convenzione, nonche’ di valutare e verificare i risultati raggiunti dalla presente  Convenzione  anche  sulla  base delle risultanze del monitoraggio contenute nelle informative  e  nei rapporti di cui all’art. 4 nonche’ della  nota  del  Ministero  degli affari esteri e della cooperazione internazionale di cui al  medesimo articolo.

    4. La Commissione permanente di monitoraggio  segnala,  altresi’, le proprie  valutazioni  e  le  verifiche  effettuate  sui  risultati raggiunti dalla presente  Convenzione  alle  parti  ed  eventualmente anche al Comitato di  cui  al  comma  7  del  presente  articolo  per l’adozione  degli  interventi  ritenuti  necessari  per  il  costante allineamento dell’offerta e delle modalita’ di distribuzione rispetto alle finalita’ della Convenzione stessa.

    5. Per la validita’ delle riunioni della  Commissione  permanente di monitoraggio e’ richiesta la presenza della maggioranza  dei  suoi componenti e  le  determinazioni  sono  assunte  con  il  voto  della maggioranza dei presenti ad esclusione degli  astenuti.  In  caso  di parita’ di voti prevale  la  deliberazione  alla  quale  aderisce  il Presidente.

    6. E’ prorogata, per la durata  della  presente  Convenzione,  la segreteria tecnica, composta da funzionari del  Dipartimento  stesso, di cui la  Commissione  permanente  di  monitoraggio  si  avvale  per l’assolvimento dei propri compiti.

    7. La Presidenza del Consiglio, per le  questioni  di  competenza attinenti all’attuazione della presente Convenzione, potra’ avvalersi di un apposito Comitato, presieduto dal Ministro senza portafoglio  o dal Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio con delega di funzioni relative all’informazione e all’editoria o, in sua  vece, dal Capo del Dipartimento per l’informazione e l’editoria e  composto da  rappresentanti  della  stessa  Presidenza  del   Consiglio,   del Ministero degli affari esteri e  della  cooperazione  internazionale, del Ministero dello sviluppo economico e del Ministero  dell’economia e delle  finanze,  alle  cui  riunioni  potranno  essere  chiamati  a partecipare rappresentanti  del  Gruppo  RAI  e  di  altri  organismi interessati per le valutazioni  congiunte  inerenti  il  monitoraggio delle attivita’ previste in Convenzione. Tale Comitato valutera’, tra l’altro, le osservazioni, le segnalazioni  ed  i  suggerimenti  degli italiani  nel  mondo  in  merito  ai  programmi  radiotelevisivi  per l’estero  ed  al  loro  contenuto  sotto  il  profilo  informativo  e culturale, al fine di formulare  eventuali  proposte  e  suggerimenti correttivi,  in  coerenza  con  le   linee   guida   della   presente Convenzione.

Art. 6.

Corrispettivo

    1. La Presidenza del  Consiglio,  preso  atto  delle  valutazioni effettuate dalla Commissione permanente di monitoraggio  ai  fini  di quanto previsto al precedente art. 5, corrisponde, per le prestazioni di cui alla presente Convenzione, a Rai Com, per il periodo di durata della Convenzione stessa, un corrispettivo pari ad euro 7.000.000,00, compresa IVA di legge.

    2. Il suddetto corrispettivo si intende comprensivo di  tutte  le spese relative alla produzione ed alla diffusione dei  programmi,  in esse comprese le erogazioni per diritti d’autore, diritti connessi ed affini,  nonche’  le  spese  tecniche  per   l’utilizzo   dei   mezzi satellitari,  multimediali,  per  l’organizzazione  e  gestione   dei palinsesti.

    3. Rai Com rimettera’ alla Presidenza del Consiglio  una  fattura elettronica  posticipata  emessa  contestualmente  all’invio  di  una dichiarazione sostitutiva dell’atto di  notorieta’,  sottoscritta  dal legale rappresentante, attestante i costi sostenuti in relazione alle prestazioni  dedotte  in  Convenzione,  le  ore  di   programmazione, distinte in programmazione originale e  non,  suddivise  per  genere, target di riferimento ed area di distribuzione  territoriale  nonche’ l’effettivo livello tecnico del segnale.

    4. Il pagamento dei corrispettivi e’ effettuato – in ottemperanza al  decreto  legislativo  del  9  novembre  2012,   n.   192   e   in considerazione  della  complessita’  della  documentazione  e   della procedura prevista per il pagamento –  entro  sessanta  giorni  dalla data di ricezione della fattura posticipata, emessa da Rai  Com  alla Presidenza del Consiglio. La fattura non potra’ essere emessa da  Rai Com  in  epoca  antecedente  la  verifica  della  conformita’   delle trasmissioni effettuate ai sensi dei precedenti articoli  4  e  5  e, comunque, solo in presenza di tutta la documentazione  giustificativa dell’avvenuto adempimento delle prestazioni.

    5. La fattura deve contenere,  in  detrazione  del  corrispettivo previsto per le prestazioni di  cui  alla  presente  Convenzione,  il valore  dell’eventuale  diminuzione   del   numero   delle   ore   di programmazione di cui all’art. 2, comma 2, della Convenzione  stessa, secondo i seguenti parametri:

      euro 5.000,00 per ciascuna ora di programmazione televisiva.

    6. Superato il 10% delle ore non trasmesse si  applica  anche  la penalita’ prevista al successivo art. 9.

Art. 7.

Deposito cauzionale

    1. A garanzia degli obblighi assunti con la presente Convenzione, le parti prendono atto che sara’ costituito  un  deposito  cauzionale vincolato a favore della Presidenza del Consiglio, presso un primario Istituto di  credito  di  euro  350.000,00,  in  titoli  di  Stato  o equiparati al loro  valore  nominale,  ovvero  sara’  costituita  una fidejussione di pari importo a favore della Presidenza del  Consiglio da un primario Istituto bancario della durata di 15 mesi.

    2. Gli interessi sulla somma depositata  sono  di  spettanza  del depositante, laddove sia utilizzato il deposito cauzionale.

    3. Ai sensi delle vigenti disposizioni  di  legge  l’imposta  sul valore aggiunto sui corrispettivi  per  i  servizi  effettuati  dalla concessionaria e’ a carico della Presidenza del Consiglio, mentre  le spese contrattuali della presente Convenzione sono a  carico  di  Rai Com.

Art. 8.

Risoluzione delle controversie

    1. Le Parti contraenti si impegnano a risolvere in via amichevole tutte le controversie che dovessero insorgere in  applicazione  della presente Convenzione.

    2. In caso di mancato accordo,  per  tutte  le  controversie  che dovessero sorgere circa l’interpretazione, la validita’, l’efficacia, l’esecuzione o  la  risoluzione  della  presente  Convenzione,  sara’ competente il Foro di Roma.

Art. 9.

Penalita’

    1. In caso di  inadempienza  di  Rai  Com  nell’espletamento  dei servizi previsti, non dovuta a  cause  di  forza  maggiore  e/o  caso fortuito, verranno applicate le seguenti penali:

      euro 5.000,00, per ciascun giorno  di  ritardo  nella  consegna dello schema previsto dall’art. 3;

      euro 5.000,00, per ciascun giorno  di  ritardo  nella  consegna della documentazione di cui all’art. 4;

      euro 5.500,00, per ciascuna  ora  di  riduzione  dei  programmi televisivi superiore al 10% annuo.

    2. Il pagamento della suddetta penalita’ non esonera Rai  Com  da eventuale responsabilita’ verso terzi.

    3. Il pagamento della penalita’  sopra  evidenziata  deve  essere effettuato entro un mese dalla relativa  richiesta  della  Presidenza del Consiglio.  Trascorso  tale  termine,  gli  importi  dovuti  sono detratti dal corrispettivo di cui al precedente art. 6.  In  caso  di impossibilita’ di detrazione dal corrispettivo,  gli  importi  dovuti sono prelevati dal deposito cauzionale di cui all’art. 7, che  dovra’ essere tempestivamente reintegrato.

    4. A seguito di continuate inadempienze (per un monte  ore  annuo non inferiore al 50% delle ore complessive  di  trasmissioni  di  cui all’art. 2), la Presidenza del  Consiglio,  dopo  averlo  notificato, puo’, a suo insindacabile giudizio, disporre l’immediata  risoluzione della presente Convenzione.

Art. 10.

Durata

    1. La presente Convenzione sara’ valida per la durata di un  anno solare a decorrere dalla data del 30 aprile 2017.

    2. Le Parti, di comune  accordo,  possono  procedere  al  rinnovo delle  medesime  condizioni  e  modalita’  di   cui   alla   presente Convenzione,  mediante  scambio  di  note  con  firma  digitale,   da effettuarsi via PEC.

    3. A seguito dell’eventuale approvazione di un nuovo contratto di servizio, le Parti, di comune accordo, potranno risolvere la presente Convenzione prima della sua scadenza naturale  e  potranno  stipulare una nuova convenzione al fine di regolare i rapporti in funzione  del contenuto del citato  contratto,  qualora  quest’ultimo  preveda  una diversa disciplina rispetto a quella vigente.

    4. Qualora circostanze  straordinarie  determinino  intollerabili squilibri delle prestazioni previste nella  presente  Convenzione,  a richiesta di una delle Parti potra’ procedersi alla  revisione  degli obblighi stabiliti in Convenzione.

    5. La presente Convenzione e’ immediatamente  esecutiva  per  Rai Com, mentre acquista efficacia per la Presidenza del  Consiglio  dopo l’approvazione con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto  con  il  Ministro  degli  esteri  e  della  cooperazione internazionale, il  Ministro  dell’economia  e  delle  finanze  e  il Ministro dello sviluppo economico e la  registrazione  da  parte  dei competenti organi di controllo.

Art. 11.

Tracciabilita’ dei flussi finanziari

    1. Le Parti assumono gli obblighi di  tracciabilita’  dei  flussi finanziari di cui all’art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, come modificato dall’art. 7 del decreto-legge 12 novembre 2010, n. 187.

    2. A tal fine Rai Com utilizza uno o piu’ conti correnti  bancari o postali, accesi presso banche o presso la societa’  Poste  italiane S.p.A., dedicati anche non in via esclusiva.

    3. Rai Com, entro sette giorni dall’accensione del conto corrente dedicato o, nel caso di conto  corrente  gia’  esistente,  dalla  sua prima  utilizzazione  in  operazioni  finanziarie  relative  ad   una commessa pubblica, comunica gli estremi identificativi  dello  stesso nonche’ le generalita’ ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su  di  esso.  La  commissionaria  si  impegna,  altresi’,  a comunicare ogni eventuale modifica relativa ai dati trasmessi.   

    4. La presente Convenzione si intende risolta, ai sensi dell’art. 7, comma 1, punto 8), del citato decreto-legge 12 novembre  2010,  n. 187, in caso di mancato utilizzo  del  bonifico  bancario  o  postale ovvero  degli  altri  strumenti  idonei   a    consentire   la   piena tracciabilita’ delle operazioni.

                                                                                                                                              p. la Presidenza    

                                                                                                                                        del Consiglio dei ministri

                                                                                                                                                 Dipartimento      

                                                                                                                                              per l’informazione   

                                                                                                                                                  e l’editoria      

                                                                                                                                                     Marino         

    Per Rai Com S.p.a.

      Il Presidente

e amministratore delegato

         Tagliavia