Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 13 aprile 2017 recante “Determinazione dei contributi per l’uso delle frequenze televisive, per l’anno 2017”

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

 

DECRETO 13 aprile 2017 

Determinazione dei contributi per l’uso delle  frequenze  televisive, per l’anno 2017.

 

(pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 117 del 22 maggio 2017)

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

 

  Vista la legge del 23 dicembre 1999 n. 488,  recante  «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato», ed in particolare l’art. 27;
  Visto il decreto legislativo del 10 agosto 2003, n. 259 recante  il «Codice  delle  comunicazioni  elettroniche»  e  s.m.i  (di   seguito Codice), ed in particolare l’art. 35;
  Visto il decreto legislativo del 31 luglio  2005,  n.  177  recante «Testo unico dei  servizi  di  media  audiovisivi  e  radiofonici»  e s.m.i.;
  Vista la delibera 353/11/Cons dell’Autorita’ per le garanzie  delle comunicazioni (di seguito Autorita’)  del  23  giugno  2011,  recante  «Nuovo regolamento relativo alla radiodiffusione televisiva terrestre in tecnica digitale»;
  Vista la delibera 568/13/Cons dell’Autorita’ del 15  ottobre  2013, recante «Determinazione per l’anno 2013 dei contributi per l’utilizzo delle frequenze televisive terrestri in tecnica digitale»;
  Vista la delibera 494/14/Cons dell’Autorita’ del 30 settembre 2014, recante «Criteri per la  fissazione  da  parte  del  Ministero  dello sviluppo  economico  dei  contributi  annuali  per  l’utilizzo  delle frequenze nelle bande televisive terrestri»;
  Vista la delibera 622/15/Cons dell’Autorita’ del 5  novembre  2015, recante «Definizione delle modalita’ e  delle  condizioni  economiche per la cessione della capacita’  trasmissiva  delle  reti  televisive locali, ai sensi dell’art. 6 del decreto-legge 23 dicembre  2013,  n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014,  n. 9, come modificato dall’art. 1, comma 147, della  legge  23  dicembre 2014, n. 190»;
  Visto il comma 172 dell’art. 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge  di  stabilita’  2016)  che  cosi’  recita:   «L’importo   dei contributi per i diritti d’uso delle frequenze televisive in  tecnica digitale, dovuto dagli  operatori  di  rete  in  ambito  nazionale  o locale, e’ determinato, con  decreto  del  Ministero  dello  sviluppo economico,  da  emanare  entro  sessanta   giorni   dalla   data   di pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale, in  modo trasparente,  proporzionato  allo  scopo,   non   discriminatorio   e obiettivo  sulla   base   dell’estensione   geografica   del   titolo autorizzato, del valore di mercato delle frequenze, tenendo conto  di meccanismi  premianti  finalizzati   alla   cessione   di   capacita’ trasmissiva a  fini  concorrenziali  nonche’  all’uso  di  tecnologie innovative. L’art. 3-quinquies, comma 4, del  decreto-legge  2  marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  26  aprile 2012, n. 44, e’ abrogato»;
  Visto il successivo comma 174 che  dispone  che  «Dall’importo  dei contributi di cui al comma 172 e dei diritti amministrativi  per  gli operatori nazionali e locali, titolari di autorizzazione generale per l’attivita’ di operatore di rete televisiva  in  tecnologia  digitale terrestre  e  per  l’utilizzo  di  frequenze  radioelettriche  per  i collegamenti in ponte radio, calcolati in base all’allegato n. 10 del codice  delle  comunicazioni  elettroniche,   di   cui   al   decreto legislativo 1° agosto  2003,  n.  259,  e  successive  modificazioni, devono derivare entrate complessive annuali  per  il  bilancio  dello Stato in misura non inferiore a euro 32,8 milioni»;  
  Visto il comma 175 della stessa  legge  che  stabilisce  che  «Agli oneri derivanti dall’attuazione dei commi 172, 173 e 174, pari  a  11 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2015,  si  provvede,  per l’anno 2015, mediante utilizzo delle somme gia’ versate, entro  il  9 dicembre  2015,  all’entrata  del  bilancio  dello  Stato  ai   sensi dell’art. 148, comma 1, della legge 23 dicembre  2000,  n.  388,  che restano acquisite all’erario per  il  corrispondente  importo,  e,  a decorrere dall’anno 2016, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all’art. 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190»;
  Vista la lettera inviata dalla Commissione europea all’Autorita’  e al Ministero dello sviluppo economico in data 18 luglio 2014  con  la quale, in riferimento al procedimento di infrazione n. 2005/5086,  la Commissione fornisce una  serie  di  elementi  valutativi  da  tenere presente nell’adozione del provvedimento di fissazione dei contributi annuali per l’utilizzo di frequenze digitali terrestri;
  Considerato che e’ necessario distinguere  il  regime  contributivo applicabile agli operatori di rete, in quanto assegnatari dei diritti d’uso delle frequenze, dal  regime  contributivo  di  soggetti  anche giuridicamente differenti, quali i fornitori dei servizi,  alla  luce del quadro normativo vigente;
  Considerato che durante il regime della  televisione  analogica  il concessionario era  tenuto  all’obbligo  del  pagamento  annuale  del canone  di  concessione   per   l’esercizio   della   radiodiffusione televisiva,  determinato   nella   misura   dell’1%   del   fatturato commerciale, ai sensi dell’art. 27, comma 9 della legge  23  dicembre 1999, n. 488 e del decreto ministeriale 23 ottobre 2000  e  che  tale pagamento comprendeva anche l’utilizzo dei ponti di collegamento,  ai sensi dell’art. 5 della legge 6 agosto 1990, n. 223;  
  Considerato che il Codice prevede agli articoli 34  e  35  che  gli operatori di rete sono tenuti al pagamento dei diritti amministrativi per la gestione del regime di autorizzazione generale (art. 34) e dei contributi per i diritti d’uso delle frequenze (art. 35);
  Vista la legge 29 luglio 2015, n.  115  (legge  europea  2014)  che all’art. 5 ha determinato la misura dei  diritti  amministrativi,  di cui all’articolo art. 34 del Codice, imponendo alle imprese  titolari di autorizzazione generale per l’attivita’ di operatore  di  rete  in tecnica digitale terrestre il  pagamento  annuo,  compreso  l’anno  a partire dal quale decorre l’autorizzazione generale, di un contributo che  e’  determinato  sulla  base  della  popolazione  potenzialmente destinataria dell’offerta nonche’ l’ammontare dei  contributi  per  i ponti di collegamento;
  Considerato che fino all’anno 2012  –  essendo  ancora  vigente  il regime analogico – gli operatori di rete hanno assolto all’obbligo di contribuzione  secondo   le   modalita’   previste   dalle   delibere dell’Autorita’ n. 353/11/CONS e n. 350/12/CONS e che tale  pagamento, per espressa previsione dello  stesse  delibere,  comprendeva  sia  i contributi per l’uso delle frequenze  che  i  diritti  amministrativi dovuti per il regime di autorizzazione generale;
  Valutata la circostanza che il regime delineato dall’art.  5  della legge 115 del 2015 determina un  diverso  e  ulteriore  introito  per l’erario e quindi tale introito previsto in circa 3 milioni  di  euro ma suscettibile di  variazioni  –  secondo  i  calcoli  piu’  recenti forniti dalla Direzione  generale  per  i  servizi  di  comunicazione elettronica, radiodiffusione e postali – va tenuto conto in relazione al vincolo di ottenere entrate complessive annuali  per  il  bilancio dello Stato in  misura  non  inferiore  a  euro  32,8  milioni,  come indicato dalla suddetta disposizione della legge di Stabilita’ 2016;
  Considerato pertanto che per  rispettare  il  suddetto  vincolo  di finanza pubblica e’ necessario ottenere  dai  contributi  determinati dal presente decreto un introito complessivo annuale  di  circa  29,8 milioni di euro;
  Visto il decreto  ministeriale  4  agosto  2016  (pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale del 21 settembre 2016), che  in  attuazione  delle sopracitate disposizioni dell’art. 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, ha determinato l’importo dei  contributi  per  i  diritti  d’uso delle  frequenze  televisive  in  tecnica  digitale,   dovuto   dagli operatori di rete in ambito nazionale o locale, per  gli  anni  2014, 2015 e 2016, prendendo come riferimento il valore  di  mercato  delle frequenze  desunto  dai  ricavi   medi,   per   ciascuna   frequenza, dell’attivita’ di vendita della capacita’ trasmissiva da parte  degli operatori, secondo i dati disponibili elaborati dall’Autorita’;
  Visto in particolare l’art. 4 del suddetto decreto ministeriale  il quale dispone che: «con successivo decreto verra’ stabilito l’importo dei contributi per i diritti  d’uso  delle  frequenze  televisive  in tecnica  digitale  dovuti  per  l’anno  2017  sulla  base  dei   dati aggiornati e disponibili relativi ai ricavi degli operatori  di  rete in ambito nazionale e locale»;
  Ravvisata pertanto la necessita’ di individuare i nuovi  valori  di riferimento per  il  calcolo  dei  contributi  sulla  base  dei  dati aggiornati forniti dall’Autorita’ relativamente  ai  ricavi  medi  da attivita’ televisiva degli  operatori  di  rete,  sia  nazionali  che locali, rilevati per l’ultimo triennio disponibile;
  Considerato che il ricavo medio  dell’attivita’  di  vendita  della capacita’ trasmissiva per ciascuna rete (multiplex), in rapporto alla capacita’  totale  disponibile,  ottenuto  dagli  operatori  di  rete nazionali relativamente al triennio 2013/2015, puo’ essere desunto in un importo pari a € 27.227.442;
  Ritenuto necessario ai fini del calcolo del valore  di  riferimento del contributo dovuto per l’anno  2017  per  l’utilizzo  di  ciascuna frequenza  operante  in  ambito  nazionale,  determinare  un’aliquota contributiva da applicare al suddetto ricavo medio superiore rispetto a quella del 7% individuata per  il  contributo  relativo  agli  anni 2014, 2015 e 2016, a causa del  decremento  dell’importo  del  ricavo medio complessivo, e che tale aliquota possa essere  stabilita  nella misura del 7,5% allo scopo di ottenere la necessaria quota annuale di introiti per il bilancio dello Stato;
  Considerato che nelle condizioni attuali di  mercato,  anche  sulla base delle analisi svolte dall’Autorita’, il «valore di mercato delle frequenze» risulta molto variegato a livello locale  e  che  pertanto occorre confermare un valore teorico rappresentativo  di  riferimento specifico ai fini del calcolo dei contributi dovuti per le  frequenze operanti in ambito locale;
  Considerato che tale valore si  puo’  desumere  negli  importi  dei ricavi  medi  dell’attivita’  di  vendita  a  terzi  della  capacita’ trasmissiva ottenuti dagli operatori di rete locali relativamente  al triennio 2013/2015, secondo i dati ponderati in base alla popolazione residente   nelle   regioni   appositamente   elaborati   e   forniti dall’Autorita’;
  Ritenuto necessario dover prendere in considerazione  i  valori  di riferimento cosi’ determinati per il calcolo del  contributo  annuale dovuto dagli operatori di rete per  l’utilizzo  delle  frequenze  con copertura locale, distintamente per ogni regione, secondo la seguente tabella:

   

Regione

 

Valore di

riferimento

Abruzzo

23.309,00

Basilicata

18.464,00

Calabria

68.158,33

Campania

85.117,00

Emilia Romagna

119.885,33

Friuli Venezia Giulia

64.386,33

Lazio

219.857,33

Liguria

60.656,67

Lombardia

224.188,67

Marche

61.981,67

Molise

11.393,67

Piemonte

138.571,33

Puglia

93.720,33

Sardegna

111.832,67

Sicilia

113.803,67

Toscana

59.727,33

Trentino Alto Adige

92.482,00

Umbria

34.922,67

Valle D’Aosta

11.828,00

Veneto

116.906,00

  Ritenuto  necessario,  in  quanto  proporzionato  allo  scopo,  non discriminatorio e obiettivo sulla base dell’estensione geografica del titolo autorizzato, ai fini del calcolo  del  contributo  dovuto  per l’utilizzo  di  ciascuna  frequenza   operante   in   ambito   locale determinare un’aliquota contributiva da applicare ai suddetti  valori di riferimento superiore rispetto a quella del 6% individuata per  il contributo relativo  agli  anni  2014,  2015  e  2016,  a  causa  del decremento dell’importo dei ricavi complessivi, e che  tale  aliquota possa essere stabilita nella misura del 6,5% allo scopo  di  ottenere la necessaria quota annuale di introiti per il bilancio dello Stato;  
  Considerato che in  relazione  alla  sopracitata  disposizione  del comma 172 della legge n. 208 del 2016 l’importo dei  contributi  deve essere basato sull’estensione geografica del titolo autorizzato e che pertanto e’ necessario calcolare  il  contributo  in  proporzione  al numero degli abitanti (secondo i dati dell’ultimo  censimento  ISTAT) corrispondenti al bacino di servizio del diritto d’uso  assegnato  ai singoli operatori di rete;
  Considerato che nei casi di diritto d’uso assegnato  con  copertura locale limitata e in cui le aree indicate di servizio non  coincidono con quelle delle circoscrizioni amministrative, ai fini  del  calcolo dell’estensione geografica del  titolo  autorizzato,  e’  ragionevole continuare a prendere in  considerazione  il  50%  del  totale  degli abitanti di tutte le circoscrizioni amministrative interessate;
  Visto quanto previsto dagli articoli 1 e 2 del decreto ministeriale 4 agosto 2016 relativamente al regime degli sconti e delle  esenzioni per il pagamento dei contributi;
  Ravvisata l’esigenza di  confermare  la  previsione  di  un  regime agevolato per i soggetti  non  aventi  scopo  di  lucro  titolari  di diritto  d’uso  in  ambito  locale  che   utilizzano   la   frequenza esclusivamente per la trasmissione di programmi da parte di emittenti televisive a carattere comunitario, ai sensi dell’art.  2,  comma  1, lettera n) del decreto legislativo  31  luglio  2005,  n.  177,  come peraltro avveniva in passato per l’emittente televisiva  analogica  a carattere  comunitario,  quale  «emittente  per  la   radiodiffusione televisiva in ambito locale costituita da associazione riconosciuta o non riconosciuta, fondazione o cooperativa priva di scopo  di  lucro, che trasmette in tecnica analogica programmi originali autoprodotti a carattere culturale, etnico, politico e religioso, e  si  impegna:  a non trasmettere piu’ del 5 per cento di pubblicita’ per ogni  ora  di diffusione; a trasmettere i predetti programmi per almeno il  50  per cento dell’orario di trasmissione giornaliero compreso tra le ore 7 e le ore 21», che generalmente non corrispondeva alcun  canone  per  la concessione della frequenza avendo un fatturato commerciale irrisorio o pari a zero;
  Ritenuto opportuno, essendo gli  operatori  di  rete  con  suddette  caratteristiche  gia’  tenuti  al  pagamento  annuale   dei   diritti amministrativi in applicazione dell’art. 5 della legge 115 del  2015, confermare la previsione per tali soggetti  l’esonero  dal  pagamento del nuovo contributo per l’uso delle frequenze, anche in ragione  del numero esiguo delle emittenti televisive ex  analogiche  a  carattere comunitario oggi titolari di diritti d’uso come operatori di rete;
  Considerato che si rende necessario confermare l’individuazione  di «meccanismi  premianti  finalizzati  alla   cessione   di   capacita’ trasmissiva a fini  concorrenziali»  e  che  per  tale  finalita’  e’ ragionevole  applicare  una  percentuale  variabile  di  sconto   sul contributo applicabile agli  operatori  in  base  alla  quantita’  di capacita’ trasmissiva ceduta;
  Ravvisata  l’esigenza   a   fini   concorrenziali   di   confermare l’applicazione di tale meccanismo premiante a favore degli  operatori di rete non verticalmente integrati o che  abbiano  ceduto  nell’anno precedente al quale si riferisce il contributo, la propria  capacita’ trasmissiva   a   terzi   non   riferibili   allo    stesso    gruppo imprenditoriale, secondo i seguenti criteri: a) cessione tra il 30% e il 50%, sconto del 20%; b) cessione tra il 50% e il 75%,  sconto  del 40%; c) cessione tra il 75% e il 100%, sconto del 60%;
  Considerato che si rende necessario confermare l’individuazione  di «meccanismi premianti finalizzati all’uso di tecnologie innovative» e che per tale finalita’ e’ ragionevole applicare  una  percentuale  di sconto sul contributo del 20% per ciascuna rete in caso di  fornitura e/o gestione di una  rete  con  tecnologie  innovative  in  modalita’ DVB-T2;
  Ravvisata  l’esigenza  di   confermare   l’applicazione   di   tale meccanismo premiante a favore degli operatori  di  rete  che  abbiano sviluppato tecnologie innovative di trasmissione in modalita’  DVB-T2 in misura superiore all’80% della propria capacita’ trasmissiva;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica  del  12  dicembre 2016, con il quale il dott. Carlo Calenda e’ stato nominato  Ministro dello sviluppo economico;

Decreta:

Art. 1

  1. Per l’anno 2017 il valore di riferimento relativo al  contributo  annuale  dovuto  per  l’utilizzo  di  una  frequenza  con   copertura nazionale nelle bande televisive terrestri, desunto dai  ricavi  medi per ciascuna frequenza  dell’attivita’  di  vendita  della  capacita’ trasmissiva da parte degli operatori di  rete  nazionali,  applicando l’aliquota di contribuzione del 7,5%, e’ fissato  in  euro  2.042.058 per ciascuna rete (multiplex).
  2. Per i contributi dovuti per l’anno 2017,  restano  confermate  e pertanto si applicano le disposizioni di cui all’art. 1, commi 2,  3, 4, 5 e 6, del decreto ministeriale 4 agosto 2016.

Art. 2

  1. Per l’anno 2017 il valore di riferimento per l’utilizzo  di  una frequenza con copertura locale nelle bande  televisive  terrestri  e’ fissato per ciascuna rete (multiplex) e per ogni regione nei seguenti importi ponderati in base alla popolazione:

   

Regione

 

Valore di

riferimento

Abruzzo

23.309,00

Basilicata

18.464,00

Calabria

68.158,33

Campania

85.117,00

Emilia Romagna

119.885,33

Friuli Venezia Giulia

64.386,33

Lazio

219.857,33

Liguria

60.656,67

Lombardia

224.188,67

Marche

61.981,67

Molise

11.393,67

Piemonte

138.571,33

Puglia

93.720,33

Sardegna

111.832,67

Sicilia

113.803,67

Toscana

59.727,33

Trentino Alto Adige

92.482,00

Umbria

34.922,67

Valle D’Aosta

11.828,00

Veneto

116.906,00

  2. I suddetti valori di riferimento devono  essere  commisurati  in misura  proporzionale  al  numero  degli  abitanti   nel   territorio  corrispondente all’ampiezza del diritto d’uso  assegnato,  secondo  i dati dell’ultimo censimento ISTAT.
  3. Ai fini del calcolo del  contributo  dovuto  per  l’utilizzo  di ciascuna frequenza operante in ambito locale, ai valori rideterminati ai sensi del precedente comma  si  applica  un’aliquota  contributiva nella misura del 6,5%.
  4. Per i contributi dovuti per l’anno 2017,  restano  confermate  e pertanto si applicano le disposizioni di cui all’art. 2, commi 4,  5, 6, 7 e 8, del decreto ministeriale 4 agosto 2016.

Art. 3

  1. I contributi devono essere corrisposti annualmente entro  il  31 luglio dell’anno cui si riferiscono dagli operatori di rete  titolari di diritti d’uso di frequenze nelle bande  televisive  terrestri,  in ambito nazionale e locale, qualunque sia la tecnologia utilizzata per la fornitura di servizi di diffusione televisiva.
  2.  In  conformita’  alle  previsioni   dell’art.   9,   comma   2, dell’allegato A alla delibera n. 277/13/CONS, i contributi  non  sono dovuti dagli aggiudicatari dei diritti d’uso oggetto della  procedura di cui all’art. 5 dell’allegato A della  medesima  delibera,  per  le sole frequenze assegnate mediante tale procedura, fino al termine del relativo diritto d’uso.
  4. Entro il termine del 31 maggio di ogni anno,  gli  operatori  di rete,  ai  fini  dell’ottenimento  degli   sconti   presentano   alla competente Direzione generale del  Ministero  apposite  dichiarazioni attestanti gli elementi e i dati che  giustificano  il  diritto  allo sconto. Tali dichiarazioni saranno soggette a successivi controlli da parte del Ministero.

Art. 4

  1. L’importo e le modalita’ di  versamento  dei  contributi  per  i diritti d’uso delle frequenze televisive in tecnica  digitale  dovuti per l’anno 2017 si applicano anche alle annualita’ 2018 e 2019, salva la possibilita’  di  stabilire  diversi  importi  con  un  successivo decreto, se in presenza di variazioni significative dei dati relativi ai ricavi degli operatori  di  rete  in  ambito  nazionale  e  locale nell’ultimo triennio e alle entrate complessive per il bilancio dello Stato.
  Il  presente  decreto  verra’  inviato  alla  Corte  dei  Conti   e successivamente pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica italiana.
Roma, 13 aprile 2017
Il Ministro: Calenda
Registrato alla Corte dei conti il 17 maggio 2017
Ufficio controllo atti MISE e MIPAAF, reg.ne prev. n. 383