PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DIPARTIMENTO PER L’INFORMAZIONE E L’EDITORIA
DECRETO RECANTE LE DISPOSIZIONI APPLICATIVE PER LA FRUIZIONE DEI CONTRIBUTI DI CUI AGLI ARTICOLI 2 E 4 DEL D.P.C.M. 28 SETTEMBRE 2022 AI SENSI DELL’ARTICOLO 1, COMMI 375- 377, DELLA LEGGE 30 DICEMBRE 2021, N. 234 (FONDO STRAORDINARIO PER GLI INTERVENTI DI SOSTEGNO ALL’EDITORIA).
IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
VISTA la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante “Disciplina dell’attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri”;
VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante “Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59”;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012 e s.m.i., recante “Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei ministri”, ed in particolare l’art. 30, concernente le competenze del Dipartimento per l’informazione e l’editoria;
VISTA la legge 30 dicembre 2021 n. 234, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024”;
VISTO, in particolare, l’articolo 1, comma 375, della medesima legge n. 234 del 2021, che ha istituito nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, il “Fondo straordinario per gli interventi di sostegno all’editoria”, di seguito denominato “Fondo”, con dotazione pari a 90 milioni di euro per l’anno 2022 e di 140 milioni di euro per l’anno 2023;
CONSIDERATO che, ai sensi dell’articolo 1, comma 376, della sopra citata legge n. 234 del 2021, il Fondo è destinato a incentivare gli investimenti delle imprese editoriali, anche di nuova costituzione, orientati all’innovazione tecnologica e alla transizione digitale, l’ingresso di giovani professionisti qualificati nel campo dei nuovi media, nonché a sostenere le ristrutturazioni aziendali e gli ammortizzatori sociali e a sostegno della domanda di informazione;
VISTO il D.P.C.M. 28 settembre 2022, emanato di concerto con il Ministro del lavoro, il Ministro dello sviluppo economico ed il Ministro dell’economia e delle finanze, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 268 del 16 novembre 2022, con il quale, ai sensi dell’articolo 1, comma 377, della citata legge n. 234 del 2021, sono state ripartite le risorse del Fondo per l’anno 2022, pari complessivamente a 90 milioni di euro;
PRESO ATTO che le suddette risorse, pari a 90 milioni di euro, sono state assegnate con il citato D.P.C.M. 28 settembre 2022, alle misure e secondo gli importi, che costituiscono tetto di spesa, di seguito indicati: (articolo 2) “Misure per il sostegno alle edicole”, entro il limite di 15 milioni di euro; (articolo 3) “Misure per il sostegno delle imprese editoriali di giornali e periodici”, entro il limite di 28 milioni di euro; (articolo 4) “Contributo per l’assunzione a tempo indeterminato di giovani professionisti con competenze digitali e la trasformazione dei contratti a tempo indeterminato”, entro il limite complessivo di 12 milioni di euro; (articolo 5) “Contributo a fondo perduto per gli investimenti in tecnologie innovative effettuati da emittenti televisive e radiofoniche nonché da imprese editoriali di quotidiani e periodici”, entro il limite complessivo di 35 milioni di euro;
VISTO l’articolo 6, comma 1, del citato D.P.C.M. 28 settembre 2022, ai sensi del quale le modalità per la fruizione dei contributi previsti dagli articoli 2, 3, 4 e 5 sono definite con provvedimento del Capo del Dipartimento per l’informazione e l’editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri, da adottarsi entro trenta giorni dalla sua entrata in vigore e pubblicato sul sito istituzionale dello stesso Dipartimento;
VISTO l’articolo 6, comma 2, del citato D.P.C.M. 28 settembre 2022, ai sensi del quale i suddetti contributi sono riconosciuti previa presentazione di istanza al Dipartimento per l’informazione e l’editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri, secondo le modalità ed entro i termini stabiliti nel citato provvedimento;
CONSIDERATO che l’efficacia delle disposizioni relative ai contributi di cui agli articoli 3 e 5 del citato D.P.C.M. 28 settembre 2022 sono subordinate, secondo quanto previsto dai commi 2 e 5 degli stessi articoli, all’autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell’articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea;
CONSIDERATO che i contributi di cui agli articoli 2 e 4 del citato D.P.C.M. 28 settembre 2022 sono concessi nei limiti del regime per agli aiuti “de minimis” ai sensi del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea;
RITENUTO, pertanto, nelle more della notifica alla Commissione europea dello schema di decreto recante le modalità per la concessione dei contributi di cui ai suddetti articoli 3 e 5 del D.P.C.M. 28 settembre 2022, ai fini dell’acquisizione dell’autorizzazione ivi prevista, di procedere con il presente provvedimento, a definire le modalità per la fruizione dei contributi previsti dagli articoli 2 e 4 del D.P.C.M. 28 settembre 2022, al fine di consentire alle imprese interessate di poter beneficiare con celerità delle risorse disponibili in considerazione delle attività già poste in essere e delle difficoltà economiche in cui versa il settore, derivanti anche dall’attuale scenario internazionale;
VISTA la direttiva del Segretario Generale della Presidenza del Consiglio dei ministri in data 8 novembre 2017 con la quale sono state disciplinate le fattispecie, le motivazioni e le modalità con le quali si può procedere all’apertura di conti correnti bancari intestati alla Presidenza del Consiglio dei ministri;
CONSIDERATO che l’elevata numerosità della platea dei possibili beneficiari della misura non consentirebbe la necessaria rapidità e contestualità nel pagamento dei contributi a tutti i richiedenti ammessi, ove si utilizzassero le ordinarie procedure contabili di pagamento tramite il sistema SICOGE, e che pertanto è necessario aprire un apposito conto corrente bancario o postale dedicato presso un ente o istituto che garantisca la gestione massiva dei predetti pagamenti, avente le caratteristiche stabilite nella citata direttiva del Segretario Generale della Presidenza del Consiglio dei ministri 8 novembre 2017;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 17 novembre 2022, registrato alla Corte dei Conti in data 28 novembre 2022 al n. 3003, con il quale è stato conferito al Cons. Luigi Fiorentino l’incarico di Capo del Dipartimento per l’informazione e l’editoria e allo stesso è stata attribuita la titolarità del Centro di responsabilità n. 9 “Informazione ed Editoria” del Bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
DECRETA
Articolo 1
(Modalità di fruizione del contributo per il sostegno alle edicole)
1. Ai sensi dell’articolo 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 settembre 2022, alle persone fisiche esercenti punti vendita esclusivi per la rivendita di giornali e riviste, è riconosciuto, per l’anno 2022, un contributo una tantum fino a 2.000 euro, entro il limite di 15 milioni di euro, che costituisce tetto di spesa. Il contributo è volto a favorire la trasformazione digitale, l’ammodernamento tecnologico, la fornitura di pubblicazioni agli esercizi commerciali limitrofi, l’attivazione di punti vendita addizionali, nonché la realizzazione di progetti di consegna a domicilio di giornali quotidiani e periodici.
2. Costituiscono requisiti di ammissione al beneficio di cui al comma 1:
a) l’esercizio dell’attività di rivendita esclusiva di giornali e riviste, con l’indicazione nel registro delle imprese del codice di classificazione ATECO 47.62.10, quale codice di attività primario. La predetta attività può essere esercitata da persona fisica in forma di impresa individuale, ovvero da persona fisica quale socio titolare dell’attività nell’ambito di società di persone;
b) non essere titolari di redditi da lavoro dipendente.
3. Il contributo, fino ad un massimo di 2.000 euro, è riconosciuto a fronte della realizzazione di almeno una delle seguenti attività effettuate nel periodo 1° gennaio – 31 dicembre 2022:
a) interventi di trasformazione digitale;
b) interventi di ammodernamento tecnologico;
c) fornitura di pubblicazioni agli esercizi commerciali limitrofi;
d) attivazione di punto/i vendita addizionale/i;
e) realizzazione di progetti di consegna a domicilio di giornali quotidiani e periodici.
4. I soggetti che intendono accedere al contributo di cui al comma 1 del presente articolo presentano apposita domanda, per via telematica, al Dipartimento per l’informazione e l’editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri, attraverso la procedura disponibile nell’area riservata del portale www.impresainungiorno.gov.it. Il termine per l’invio della domanda telematica è fissato nel periodo compreso tra il 15 febbraio 2023 e il 15 marzo 2023. La domanda deve includere apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi dell’articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, redatta e sottoscritta attraverso la suddetta procedura telematica, attestante: il possesso dei requisiti di cui al comma 2 del presente articolo, l’attività o le attività realizzate, nel periodo 1° gennaio – 31 dicembre 2022, tra quelle indicate al comma 3, le eventuali spese sostenute in relazione a ciascuna delle attività realizzate, le informazioni relative agli aiuti de minimis ricevute nei due esercizi finanziari precedenti e nell’esercizio finanziario in corso, gli estremi del conto corrente intestato al beneficiario. La documentazione attestante le attività svolte e le spese sostenute dovrà essere conservata dai soggetti beneficiari del contributo e resa disponibile su richiesta dell’amministrazione in sede di controllo.
5. Acquisite le domande, il Dipartimento per l’informazione e l’editoria provvede a formare l’elenco dei soggetti ai quali è riconosciuto il contributo, con l’importo spettante, nel limite massimo di 2.000 euro per ciascun punto vendita esclusivo. L’elenco di cui al presente comma è approvato con decreto del Capo del Dipartimento per l’informazione e l’editoria e pubblicato sul sito istituzionale dello stesso Dipartimento.
6. Il contributo è erogato mediante accredito sul conto corrente intestato al beneficiario dichiarato nella domanda ai sensi comma 4 del presente articolo.
Articolo 2
(Modalità di fruizione del contributo per l’assunzione a tempo indeterminato di giovani giornalisti e professionisti con competenze digitali)
1. Ai sensi dell’articolo 4, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 settembre 2022, ai datori di lavoro appartenenti alle imprese editoriali di quotidiani e periodici, anche di nuova costituzione, alle agenzie di stampa e alle emittenti televisive e radiofoniche locali, che assumono giovani giornalisti e professionisti con età non superiore a 35 anni in possesso di qualifica professionale, opportunamente attestata, nel campo della digitalizzazione editoriale, informazione e documenti informatici, comunicazione e sicurezza informatica, servizio on line e trasformazione digitale, anche nel settore dei media è riconosciuto un contributo forfettario nella misura di 8.000 euro per ogni assunzione con contratto di lavoro a tempo indeterminato, perfezionatosi nel corso dell’anno 2022. Sono escluse le assunzioni effettuate ai sensi dell’articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 15 maggio 2017, n. 69. Il contributo è riconosciuto entro il limite di 3 milioni di euro per l’anno 2022, che costituisce tetto di spesa.
2. Costituiscono requisiti di ammissione al beneficio di cui al comma 1:
a) l’indicazione, nel Registro delle imprese, del codice di classificazione ATECO con le seguenti specificazioni:
i. per le imprese editoriali di quotidiani: 58.13 (edizione di quotidiani)
ii. per le imprese editoriali di periodici: 58.14 (edizione di riviste e periodici);
iii. per le agenzie di stampa: 63.91 (attività delle agenzie di stampa);
iv. per le emittenti radiofoniche locali: 60.10 (trasmissioni radiofoniche);
v. per le emittenti televisive locali: 60.20 (attività di programmazione e trasmissioni televisive);
b) l’iscrizione al Registro degli Operatori della Comunicazione (ROC), istituito presso l’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni.
3. I soggetti che intendono accedere al contributo di cui al comma 1 del presente articolo presentano apposita domanda, per via telematica, al Dipartimento per l’informazione e l’editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri, attraverso la procedura disponibile nell’area riservata del portale www.impresainungiorno.gov.it. Il termine per l’invio della domanda telematica è fissato nel periodo compreso tra il 28 marzo 2023 e il 28 aprile 2023. La domanda deve includere apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi dell’articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, redatta e sottoscritta attraverso la suddetta procedura telematica, attestante: il possesso dei requisiti di cui al comma 2 del presente articolo, gli estremi dei contratti di assunzione perfezionati nel periodo 1° gennaio – 31 dicembre 2022, con l’indicazione del nominativo del soggetto assunto, della data di assunzione e della qualifica professionale, le informazioni relative agli aiuti de minimis ricevuti nei due esercizi finanziari precedenti e nell’esercizio finanziario in corso, gli estremi del conto corrente intestato all’impresa istante. I dati dichiarati relativi alle assunzioni sono verificati dal Dipartimento per l’informazione e l’editoria tramite flussi informativi con l’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale – Direzione generale. La documentazione attestante le qualifiche professionali dei giornalisti e professionisti assunti dovrà essere resa disponibile dall’impresa su richiesta dell’amministrazione in sede di controllo.
4. Acquisite le domande e verificati i dati relativi alle assunzioni con le modalità di cui al comma 3, il Dipartimento per l’informazione e l’editoria provvede a formare l’elenco dei soggetti ai quali è riconosciuto il contributo, con l’importo a ciascuno spettante. L’elenco di cui al presente comma è approvato con decreto del Capo del Dipartimento per l’informazione e l’editoria e pubblicato sul sito istituzionale dello stesso Dipartimento.
5. Il contributo è erogato mediante accredito sul conto corrente intestato all’impresa istante, dichiarato nella domanda ai sensi del comma 3 del presente articolo.
Articolo 3
(Modalità di fruizione del contributo per la trasformazione dei contratti giornalistici a tempo determinato e dei co.co.co.)
1. Ai sensi dell’articolo 4, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 settembre 2022, ai datori di lavoro appartenenti alle imprese editoriali di quotidiani e periodici, alle agenzie di stampa e alle emittenti televisive e radiofoniche locali è riconosciuto un contributo forfettario nella misura di 12.000 euro per la trasformazione, nel corso dell’anno 2022, di un contratto giornalistico a tempo determinato o di collaborazione coordinata e continuativa, in contratto a tempo indeterminato. Il contributo è riconosciuto entro il limite di 9 milioni di euro per l’anno 2022, che costituisce tetto di spesa.
2. Costituiscono requisiti di ammissione al beneficio di cui al comma 1:
a) l’indicazione, nel Registro delle imprese, del codice di classificazione ATECO con le seguenti specificazioni:
i. per le imprese editoriali di quotidiani: 58.13 (edizione di quotidiani)
ii. per le imprese editoriali di periodici: 58.14 (edizione di riviste e periodici);
iii. per le agenzie di stampa: 63.91 (attività delle agenzie di stampa);
iv. per le emittenti radiofoniche locali: 60.10 (trasmissioni radiofoniche);
v. per le emittenti televisive locali: 60.20 (attività di programmazione e trasmissioni televisive);
b) l’iscrizione al Registro degli Operatori della Comunicazione (ROC), istituito presso l’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni.
3. I soggetti che intendono accedere al contributo di cui al comma 1 del presente articolo presentano apposita domanda, per via telematica, al Dipartimento per l’informazione e l’editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri, attraverso la procedura disponibile nell’area riservata del portale www.impresainungiorno.gov.it. Il termine per l’invio della domanda telematica è fissato nel periodo compreso tra il 28 marzo 2023 e il 28 aprile 2023. La domanda deve includere apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi dell’articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, redatta e sottoscritta attraverso la suddetta procedura telematica, attestante: il possesso dei requisiti di cui al comma 2 del presente articolo, gli estremi dei contratti a tempo determinato e dei co.co.co. già in essere e quelli dei contratti di lavoro a tempo indeterminato perfezionati per i medesimi giornalisti nel periodo 1° gennaio – 31 dicembre 2022, le informazioni relative agli aiuti de minimis ricevute nei due esercizi finanziari precedenti e nell’esercizio finanziario in corso, gli estremi del conto corrente intestato all’impresa istante. I dati dichiarati relativi alle assunzioni sono verificati dal Dipartimento per l’informazione e l’editoria tramite flussi informativi con l’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale – Direzione generale e con l’Istituto Nazionale di Previdenza dei Giornalisti Italiani. La documentazione attestante i contratti di lavoro dovrà essere resa disponibile dalle imprese istanti su richiesta dell’amministrazione in sede di controllo.
4. Acquisite le domande e verificati i dati relativi alle assunzioni con le modalità di cui al comma 3, il Dipartimento per l’informazione e l’editoria provvede a formare l’elenco dei soggetti ai quali è riconosciuto il contributo, con l’importo a ciascuno spettante. L’elenco di cui al presente comma è approvato con decreto del Capo del Dipartimento per l’informazione e l’editoria e pubblicato sul sito istituzionale dello stesso Dipartimento.
5. Il contributo è erogato mediante accredito sul conto corrente intestato all’impresa istante, dichiarato nella domanda ai sensi del comma 3 del presente articolo.
Articolo 4
(Disposizioni finali)
1. I contributi di cui agli articoli 1, 2 e 3 del presente decreto sono riconosciuti nel rispetto dei limiti di cui al regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013, relativo all’applicazione degli artt. 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti de minimis.
2. Il Dipartimento per l’informazione e l’editoria assicura l’attuazione del presente decreto, ivi compresi gli adempimenti relativi al Registro Nazionale degli aiuti di Stato, avvalendosi delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
3. I contributi di cui agli articoli 1, 2 e 3 del presente decreto sono riconosciuti ed erogati agli aventi diritto nei limiti di spesa complessivi previsti, rispettivamente, dall’articolo 2 e dall’articolo 4, commi 1 e 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 settembre 2022. In caso di insufficienza delle risorse, rispettivamente disponibili per ciascuna delle misure previste agli articoli 1, 2 e 3 del presente decreto, in relazione alle istanze ammesse, si procede al riparto proporzionale tra tutti i soggetti aventi diritto, ai sensi dell’articolo 6, comma 3, del citato D.P.C.M. 28 settembre 2022. In tal caso, i relativi elenchi dei beneficiari, approvati con decreto del Capo del Dipartimento per l’informazione e l’editoria e pubblicati sul sito istituzionale dello stesso Dipartimento, riporteranno l’importo tenendo conto dell’esito della ripartizione proporzionale.
4. In considerazione della necessità di garantire la più rapida e tempestiva fruizione dei contributi a favore di tutti i richiedenti in possesso dei requisiti di legge, il Capo del Dipartimento per l’informazione e l’editoria è autorizzato ad accendere un apposito conto corrente bancario o postale dedicato, nel rispetto delle prescrizioni dettate dalla direttiva del Segretario Generale della Presidenza del Consiglio dei ministri in data 8 novembre 2017, presso un ente o un istituto che garantisca la gestione massiva dei predetti pagamenti.
5. Il Dipartimento per l’informazione e l’editoria effettua verifiche a campione sul possesso dei requisiti e sul rispetto delle condizioni previste dalla normativa vigente per beneficiare dell’agevolazione. Qualora, a seguito dei controlli effettuati, il Dipartimento accerti l’insussistenza di uno o più dei requisiti previsti, ovvero nel caso in cui risultino false le dichiarazioni rese, procede alla revoca del riconoscimento e al recupero del contributo erogato.
6. I soggetti beneficiari del contributo erogato ai sensi del presente decreto sono tenuti a comunicare tempestivamente al Dipartimento per l’informazione e l’editoria l’eventuale perdita dei requisiti di ammissibilità al beneficio richiesto, nonché ogni altra variazione che incida sulla concessione dello stesso.
Roma, 14 dicembre 2022
Cons. Luigi Fiorentino