Decreto 6 maggio 2005 “Riconoscimento degli organismi competenti in materia di compatibilità elettromagnetica”

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

DECRETO 6 maggio 2005
Riconoscimento degli organismi competenti in materia di compatibilità elettromagnetica.

(pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 131 dell’8 giugno 2005)

 

IL DIRETTORE GENERALE
per la pianificazione e la gestione dello
spettro radioelettrico del Ministero delle comunicazioni
e
IL DIRETTORE GENERALE
per lo sviluppo produttivo e la competitività
del ministero delle attività produttive

· Visto il decreto legislativo 12 novembre 1996, n. 615, con il quale è stata data attuazione alla direttiva 89/336/CEE del Consiglio del 3 maggio 1989 in materia di riavvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alla compatibilità elettromagnetica, modificata ed integrata dalla direttiva 92/31/CEE del Consiglio del 28 aprile 1992, dalla direttiva 93/68/CEE del Consiglio del 22 luglio 1993 e dalla direttiva 93/97/CEE del Consiglio del 29 ottobre 1993;
· Visto l’art. 1, comma 1, lettera e), del citato decreto legislativo n. 615/1996 che definisce il termine «organismo competente» e l’allegato 2 che stabilisce le condizioni minime che gli organismi competenti devono soddisfare;
· Visto l’art. 9, comma 1, del decreto legislativo n. 615/1996, che designa quali autorità competenti per l’attuazione del decreto medesimo il Ministero delle comunicazioni e il Ministero delle attività produttive;
· Visto l’art. 9, comma 2, del decreto legislativo n. 615/1996, che prevede la possibilità di procedere al riconoscimento di organismi competenti nel settore della compatibilità elettromagnetica con decreto del Ministro delle comunicazioni, di concerto con il Ministro delle attività produttive;
· Visto l’art. 16 del decreto legislativo n. 615/1996, che prevede il rinnovo del riconoscimento quale organismo competente in materia di compatibilità elettromagnetica;
· Visto il capo II del decreto legislativo n. 615/1996, con il quale viene definita la procedura di riconoscimento degli organismi competenti;
· Viste le domande presentate, ai fini del riconoscimento quale organismo competente in materia di compatibilità elettromagnetica, dalla società A.N.C.C.P. S.r.l. in data 11 giugno 2001, dalla società Celab S.r.l. in data 24 giugno 2003, dalla società Emilab S.r.l. in data 7 marzo 2001, dalla società Itel Telecomunicazioni S.r.l. in data 25 febbraio 2003, dalla società L.E.M. S.r.l. in data 9 settembre 2002, dalla società Marel S.r.l. in data 24 dicembre 2002, dalla società Alcatel Italia S.p.a. in data 9 giugno 2004, dalla società Modulo Uno S.r.l. in data 9 giugno 2004;
· Visti i pareri favorevoli al rilascio del riconoscimento formulati dalla commissione tecnico-consultiva, riunitasi il giorno 12 aprile 2005;
· Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decretano:

 

1. L’organismo A.N.C.C.P. S.r.l. (Agenzia nazionale certificazione componenti e prodotti), con sede legale in via Rombon, 11 – 20134 Milano, sulla base dei requisiti prescritti dall’allegato 2 al decreto legislativo 12 novembre 1996, n. 615, è riconosciuto competente in materia di compatibilità elettromagnetica per i seguenti settori, salvo esclusione per provvedimenti comunitari specifici:
b) apparecchiature industriali;
d) apparecchiature mediche, limitatamente alle prove di compatibilità elettromagnetica, e scientifiche;
f) elettrodomestici ed apparecchiature elettroniche per uso domestico.
2. L’organismo Celab S.r.l. con sede legale in via Maira snc 04100 Latina, sulla base dei requisiti prescritti dall’allegato 2 al decreto legislativo 12 novembre 1996, n. 615, è riconosciuto competente in materia di compatibilità elettromagnetica per i seguenti settori salvo esclusione per provvedimenti comunitari specifici:
b) apparecchiature industriali;
c) apparecchiature radiomobili e radiotelefoniche commerciali;
d) apparecchiature mediche, limitatamente alle prove di compatibilità elettromagnetica, e scientifiche;
e) apparecchiature di tecnologia dell’informazione;
f) elettrodomestici ed apparecchiature elettroniche per uso domestico;
f) apparecchi didattici elettronici;
g) reti ed apparecchiature di telecomunicazioni;
3. L’organismo Emilab S.r.l., con sede legale in via Jacopo Linussio, 1 – 33020 Amaro (Udine), sulla base dei requisiti prescritti dall’allegato 2 al decreto legislativo 12 novembre 1996, n. 615, è riconosciuto competente in materia di compatibilità elettromagnetica per i seguenti settori salvo esclusione per provvedimenti comunitari specifici:
a) ricevitori di radiodiffusione sonora e televisiva;
b) apparecchiature industriali;
e) apparecchiature di tecnologia dell’informazione;
f) elettrodomestici ed apparecchiature elettroniche per uso domestico.
4. L’organismo Itel Telecomunicazioni S.r.l., con sede legale in via Antonio Labriola lotto, 39 zona industriale – 70037 Ruvo di Puglia (Bari), sulla base dei requisiti prescritti dall’allegato 2 al decreto legislativo 12 novembre 1996, n. 615, è riconosciuto competente in materia di compatibilità elettromagnetica per i seguenti settori salvo esclusione per provvedimenti comunitari specifici:
a) ricevitori di radiodiffusione sonora e televisiva;
b) apparecchiature industriali;
c) apparecchiature radiomobili e radiotelefoniche commerciali;
d) apparecchiature mediche, limitatamente alle prove di compatibilità elettromagnetica, e scientifiche;
e) apparecchiature di tecnologia dell’informazione;
f) elettrodomestici ed apparecchiature elettroniche per uso domestico;
h) apparecchi didattici elettronici;
i) reti ed apparecchiature di telecomunicazioni;
l) trasmettitori di radiodiffusione sonora e televisiva;
m) apparecchiature per illuminazione e lampade fluorescenti.
5. L’organismo L.E.M. S.r.l., con sede legale in via Caduti di Melissa, 14 – 40033 Casalecchio di Reno (Bologna), sulla base dei requisiti prescritti dall’allegato 2 al decreto legislativo 12 novembre 1996, n. 615, è riconosciuto competente in materia di compatibilità elettromagnetica per i seguenti settori salvo esclusione per provvedimenti comunitari specifici:
b) apparecchiature industriali;
d) apparecchiature mediche, limitatamente alle prove di compatibilità elettromagnetica, e scientifiche;
e) apparecchiature di tecnologia dell’informazione;
f) elettrodomestici ed apparecchiature elettroniche per uso domestico;
h) apparecchi didattici elettronici.
6. L’organismo Marel S.r.l., con sede legale in via Cavour, 433 zona industriale – 67051 Avezzano (L’Aquila), sulla base dei requisiti prescritti dall’allegato 2 al decreto legislativo 12 novembre 1996, n. 615, è riconosciuto competente in materia di compatibilità elettromagnetica per i seguenti settori salvo esclusione per provvedimenti comunitari specifici:
b) apparecchiature industriali (limitatamente a prodotti elettrici e/o elettronici e componenti);
e) apparecchiature di tecnologia dell’informazione;
f) elettrodomestici ed apparecchiature elettroniche per uso domestico;
i) reti ed apparecchiature di telecomunicazioni (limitatamente alle apparecchiature di telecomunicazioni).
7. L’organismo Alcatel Italia S.p.a., con sede legale in via Trento, 30 – 20059 Vimercate (Milano), sulla base dei requisiti prescritti dall’allegato 2 al decreto legislativo 12 novembre 1996, n. 615, è riconosciuto competente in materia di compatibilità elettromagnetica per i seguenti settori salvo esclusione per provvedimenti comunitari specifici:
a) ricevitori di radiodiffusione sonora e televisiva;
b) apparecchiature industriali;
c) apparecchiature radiomobili e radiotelefoniche commerciali;
d) apparecchiature mediche, limitatamente alle prove di compatibilità elettromagnetica, e scientifiche;
e) apparecchiature di tecnologia dell’informazione;
f) elettrodomestici ed apparecchiature elettroniche per uso domestico;
g) apparati radio per l’aeronautica e la marina;
h) apparecchi didattici elettronici;
i) reti ed apparecchiature di telecomunicazioni.
8. L’organismo Modulo Uno S.r.l., con sede legale in via Cuorgnè, 21 – 10156 Torino, sulla base dei requisiti prescritti dall’allegato 2 al decreto legislativo 12 novembre 1996, n. 615, è riconosciuto competente in materia di compatibilità elettromagnetica per i seguenti settori salvo esclusione per provvedimenti comunitari specifici:
a) ricevitori di radiodiffusione sonora e televisiva;
b) apparecchiature industriali;
c) apparecchiature radiomobili e radiotelefoniche commerciali;
d) apparecchiature mediche, limitatamente alle prove di compatibilità elettromagnetica, e scientifiche;
e) apparecchiature di tecnologia dell’informazione;
f) elettrodomestici ed apparecchiature elettroniche per uso domestico;
h) apparecchi didattici elettronici;
i) reti ed apparecchiature di telecomunicazioni;
l) trasmettitori di radiodiffusione sonora e televisiva;
m) apparecchiature per illuminazione e lampade fluorescenti.

Roma, 6 maggio 2005

Il direttore generale per la pianificazione e la gestione dello
spettro radioelettrico del Ministero delle comunicazioni
Troisi

Il direttore generale per lo sviluppo produttivo e la competitività
del Ministero delle attività produttive
Goti