Decreto 27 aprile 2011 del Ministero dello Sviluppo Economico “Approvazione del Contratto Nazionale di servizio stipulato tra il Ministero dello sviluppo economico e la RAI – Radiotelevisione italiana spa per il periodo 1° gennaio 2010 – 31 dicembre 2012”

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

 

DECRETO 27 aprile 2011

 

Approvazione del Contratto nazionale di  servizio  stipulato  tra  il Ministero dello sviluppo economico e la RAI –  Radiotelevisione italiana s.p.a. per il periodo 1° gennaio 2010 – 31 dicembre  2012.

 

(pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 147 del 27 giugno 2011)

 

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

 

Vista la legge 14 aprile 1975, n. 103;

 

Visto il decreto-legge 6 dicembre 1984,  n.  807,  convertito,  con modificazioni, dalla legge 4 febbraio 1985, n. 10;

 

Vista la legge 6 agosto 1990, n. 223;

 

Visto il decreto-legge 23 ottobre  1996,  n.  545  convertito,  con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 650;

 

Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, e successive modificazioni;

 

Vista la legge 30 aprile 1998, n. 122;

 

Vista la legge 15 dicembre 1999, n. 482;

 

Visto il decreto del Ministro delle comunicazioni  6  aprile  2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 123 del 29 maggio 2007, che ha approvato  il  Contratto  di  servizio tra   il   Ministero delle comunicazioni e la RAI- Radiotelevisione italiana  S.p.a.  per  il periodo 2007-2009;

 

Visto il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259 concernente  il «Codice delle comunicazioni elettroniche»;

 

Vista la legge 3 maggio 2004, n. 112;

 

Visto il decreto legislativo 31 luglio 2005, n.177, e  successive modificazioni, recante il «Testo Unico dei servizi   di   media audiovisivi e radiofonici»;

 

Vista la delibera  dell’Autorita’ per le garanzie nelle comunicazioni n. 614/09/CONS recante «Approvazione delle  linee-guida sul contenuto degli ulteriori obblighi del servizio pubblico generale radiotelevisivo ai sensi dell’art. 17, comma 4, della legge 3  maggio 2004, n. 112 e dell’art. 45, comma 4, del  Testo  unico  della radiotelevisione»;

 

Visto il parere espresso dal Consiglio superiore delle comunicazioni nella 197a adunanza generale del 17 marzo 2010;

 

Visto il parere della Commissione  parlamentare per  l’indirizzo

 

generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi reso nella seduta del 9 giugno 2010;

 

 

 

Decreta:

 

 Art. 1

1. E’ approvato l’annesso Contratto nazionale di servizio stipulato tra il Ministero dello sviluppo economico e la RAI – Radiotelevisione italiana S.p.a. per il periodo 1° gennaio 2010 – 31 dicembre 2012.

 

Il presente decreto sara’ inviato  alla  Corte  dei  conti  per  la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica italiana.

 

Roma, 27 aprile 2011

 

Il Ministro: Romani

 

 

 

Registrato alla Corte dei conti il 13 giugno 2011

 

Ufficio di controllo  atti  Ministeri delle attivita’  produttive, registro n. 4, foglio n. 131

 

 

 

CONTRATTO NAZIONALE DI  SERVIZIO  TRA  IL  MINISTERO  DELLO  SVILUPPO ECONOMICO E LA RAI – RADIOTELEVISIONE ITALIANA S.P.A.

 

VISTO l’articolo 49 del Testo Unico, emanato con decreto  legislativo 31 luglio 2005,  n.  177  che  affida  alla  RAI  –  Radiotelevisione italiana  s.p.a.  la  concessione  del  servizio  pubblico   generale radiotelevisivo, fino al 6 maggio 2016;

 

VISTO l’articolo 45 del medesimo  Testo  Unico  che  prevede  che  il servizio pubblico generale radiotelevisivo sia svolto dalla  societa’ concessionaria sulla base di un Contratto nazionale  di  servizio  di durata triennale, stipulato con il Ministero delle Comunicazioni, con il quale sono individuati i diritti e  gli  obblighi  della  societa’ concessionaria;

 

ACCERTATO che la scadenza del Contratto di  servizio,  approvato  con decreto del Ministro  delle  Comunicazioni del 6 aprile  2007,  e’ fissata al 31 dicembre 2009;

 

RITENUTA, pertanto, la necessita’ di stipulare un Contratto nazionale di servizio (di seguito  denominato  “Contratto”) tra  il  Ministero dello Sviluppo Economico (di seguito denominato  “Ministero”), in persona del Direttore Generale per i servizi  di  comunicazione elettronica e di radiodiffusione Dott. Francesco Saverio Leone, e  la RAI – Radiotelevisione italiana s.p.a., (di seguito denominata “Rai” o alternativamente “concessionaria”), con sede  in  Roma,  legalmente rappresentata  dal  Presidente  Dott.  Paolo Garimberti, all’uopo delegato dal Consiglio di amministrazione.

 

 

 

 

 

CAPO I – PRINCIPI GENERALI

 

 

 

Articolo 1

 

Missione e ruolo dei servizio pubblico radiotelevisivo

 

 

 

 

1. La missione del servizio pubblico generale  radiotelevisivo  trova fondamento  nei  principi  posti  dalla   Costituzione   italiana   e dall’Unione Europea con la Direttiva TV senza frontiere  del  1989  e successive modifiche, il IX  Protocollo  sulla  televisione  pubblica allegato al Trattato di Amsterdam del 1993,  la  Comunicazione  della Commissione europea relativa all’applicazione delle norme sugli aiuti di Stato al servizio pubblico di radiodiffusione.  Tale  missione  e’ disciplinata dalla normativa nazionale legislativa e regolamentare in conformita’ ai predetti principi.  In  particolare  gli  obblighi  di servizio  pubblico  risultano  definiti  per  il  triennio  2010-2012 dall’insieme di tali fonti, dalla legge 31 luglio 1997, n. 249, dalla legge 3  maggio  2004,  n.  112,  dal  Testo  Unico  e  dal  presente Contratto, in coerenza con le Linee guida, emanate  d’intesa  con  il Ministero, dall’Autorita’ con delibera 614/09/CONS.

 

2. La missione di servizio pubblico, piu’  in  particolare,  consiste nel  garantire  all’universalita’  dell’utenza  un’ampia   gamma  di programmazione e un’offerta di trasmissioni equilibrate e varie, di tutti i generi, al fine di soddisfare, con  riferimento al contesto nazionale ed europeo, le esigenze democratiche, culturali e sociali della collettivita’,  di  assicurare qualita’ dell’informazione, pluralismo, inclusa la diversita’ culturale e linguistica intesa  nel quadro della piu’  ampia  identita’ nazionale italiana  e comunque ribadendo il valore indiscutibile della coesione nazionale.  Parte integrante  della  missione del servizio pubblico e’ quella  di valorizzare  le esperienze provenienti  dalla  societa’  civile in un’ottica   di applicazione  del principio di sussidiarieta’ orizzontale. In particolare, verra’ riservato adeguato spazio ad enti ed organizzazioni non profit.  Il  ruolo  del  servizio  pubblico  si

 

estende alla fornitura di servizi audiovisivi su nuove piattaforme di distribuzione, rivolti al grande pubblico e intesi anche a soddisfare interessi speciali, purche’ essi rispondano  alle  medesime  esigenze democratiche, culturali e sociali della collettivita’ e  di  coesione della comunita’ nazionale, senza  comportare  effetti  sproporzionati sul mercato.

 

3. 11 Contratto stabilisce un insieme di obiettivi,  di  indirizzi

 

operativi, di parametri di qualita’, di tipologie di programmi la cui realizzazione e’ affidata  all’autonoma  capacita’  editoriale  della societa’ concessionaria nel rispetto dei principi e  delle  normative di cui al precedente comma 1.

 

4. La Rai si impegna nella programmazione nazionale e regionale e  in quella rivolta all’estero a valorizzare le specificita’ territoriali, sociali e culturali delle singole Regioni, in  conformita’ con le norme in materia di riparto di competenze tra Stato e Regioni, nel rispetto dei contenuti propri delle  trasmissioni  delle  emittenti locali, rilanciando  e  ribadendo   contestualmente i valori irrinunciabili di unita’ e coesione nazionale.

 

5. Entro sei mesi dall’entrata in vigore del  presente  Contratto  la Rai  informera’  il  Ministero   relativamente   allo   stato   delle negoziazioni avviate ai sensi delle disposizioni di cui  all’articolo 46 del Testo Unico.

 

 

 

 

Articolo 2

 

Oggetto del Contratto nazionale di servizio

 

1.  11  Contratto  ha  per  oggetto  l’attivita’  che   la   societa’ concessionaria svolge ai fini dell’espletamento del servizio pubblico radiotelevisivo, come definito nelle norme richiamate dall’articolo 1 e, in particolare, l’offerta televisiva, radiofonica e multimediale diffusa attraverso le diverse piattaforme, in tutte le modalita’, la realizzazione dei  contenuti  editoriali,  l’erogazione  dei  servizi tecnologici per la produzione e la trasmissione del segnale  in tecnica analogica e  digitale,  la  predisposizione  e  gestione  dei sistemi di controllo e di monitoraggio.

 

2. La societa’ concessionaria puo’ avvalersi per lo svolgimento delle attivita’ inerenti il servizio pubblico concesso di societa’ da  essa controllate,  ai  sensi  dell’articolo   2359   c.c.,   nonche’,  su autorizzazione del Ministero, da essa partecipate, purche’,  in  tale ultima ipotesi, siano stati convenuti  adeguati  strumenti  negoziali che assicurino e garantiscano alla societa’   concessionaria partecipante pieno titolo  a  disporre  dei  mezzi  e delle risorse strumentali per l’espletamento delle   prestazioni   di   servizio pubblico.

 

3. La concessionaria e’ tenuta a realizzare un’offerta complessiva di qualita’, rispettosa dell’identita’ nazionale e dei valori e  degli ideali diffusi nel Paese e nell’Unione  Europea, che non  siano  in alcun modo contrari ai principi  costituzionali,  della   sensibilita’ dei telespettatori e della tutela dei minori, rispettosa della figura femminile e della dignita’ umana,  culturale  e  professionale  della donna, caratterizzata da una  ampia  gamma  di  contenuti  e  da  una efficienza produttiva, in grado di originare presso i  cittadini  una percezione positiva del  servizio  pubblico  in  relazione  al  costo sostenuto attraverso il canone di  abbonamento  nonche’  sotto  il profilo dell’adeguatezza dei contenuti della programmazione  rispetto

 

alla specificita’ della missione che  e’  chiamata  a  svolgere.  Per raggiungere tali obiettivi la  Rai,  nel  rispetto  delle  previsioni dell’articolo 45 del Testo Unico, e’ tenuta ad improntare la  propria offerta, tra gli altri, ai seguenti principi e criteri generali:

 

a) garantire il pluralismo, rispettando i principi di  obiettivita’, completezza, imparzialita’, lealta’  dell’informazione,  di  apertura alle diverse opinioni e tendenze sociali e religiose, di salvaguardia della identita’ nazionale e della memoria storica  del  Paese  e  del patrimonio culturale europeo, di  quelle  locali  e  delle  minoranze linguistiche, nonche’ delle diversita’ etno-culturali;

 

b) valorizzare la rappresentazione reale  e  non  stereotipata  della molteplicita’ di ruoli del mondo  anche nelle fasce di maggior ascolto, promuovendo  –  tra  l’altro  – seminari interni al fine  di  evitare  una  distorta  rappresentazione della figura femminile, con risorse interne ed esterne, anche in base a indicazioni provenienti dalle categorie professionali interessate;

 

c) garantire la diffusione atta alla fruizione gratuita di  contenuti di qualita’, nell’ambito della programmazione del servizio pubblico;

 

d) assicurare un elevato  livello  qualitativo  della  programmazione informativa, ivi comprese le trasmissioni di informazione  quotidiana e le trasmissioni di approfondimento, i cui  tratti  distintivi  sono costituiti dall’orizzonte europeo ed internazionale,  il  pluralismo, la completezza,  l’imparzialita’,  obiettivita’,  il  rispetto  della dignita’ umana, la deontologia professionale  e  la  garanzia  di  un contraddittorio adeguato,  effettivo  e  leale,  cosi’  da  garantire l’informazione, l’apprendimento e  lo  sviluppo  del  senso  critico, civile ed etico  della  collettivita’  nazionale,  nel  rispetto  del diritto/dovere di cronaca, della verita’ dei fatti e del diritto  dei cittadini ad essere informati;

 

e) assicurare una gamma di programmi equilibrata e varia, in grado di garantire l’informazione e l’apprendimento; di  sviluppare  il  senso critico civile ed etico della collettivita’ nazionale;  di  mantenere un livello di ascolto idoneo per l’adempimento delle proprie funzioni e di rispondere alle esigenze democratiche, sociali e culturali della societa’ nel suo insieme;

 

f)  stimolare l’interesse per la cultura e la creativita’, l’educazione e l’attitudine mentale  all’apprendimento e  alla valutazione e sviluppare il senso critico dei telespettatori;

 

g)  valorizzare  il  patrimonio  storico,  artistico,  linguistico  e ambientale nazionale e locale, promuovere un’approfondita  conoscenza dell’Italia nel inondo e del contesto europeo ed  internazionale  in Italia;

 

h)  celebrare  con opportune  iniziative  la  ricorrenza  del   150° anniversario dell’Unita’ d’Italia, anche alla luce  dei  decreti  del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 24  aprile  2007  e  18 luglio 2008;

 

i) valorizzare le missioni e le azioni di  pace  italiane  all’estero nonche’ le iniziative di cooperazione internazionale;

 

i) rispettare la dignita’ e la privacy  della  persona  e  l’armonico sviluppo fisico, psichico e morale del minore,  evitando  scene  ed espressioni volgari, violente o di cattivo gusto;

 

k) rispecchiare la diversita’ culturale e multietnica  nell’ottica

 

della integrazione e della coesione sociale e nazionale,  tutelare  e valorizzare la lingua italiana, tutelare le fasce  deboli  e  anziane della popolazione;

 

1) promuovere il lavoro e le relative condizioni, i temi dei  diritti civili, della solidarieta’,  della  sussidiarieta’,  in  particolari` modo per la sua accezione orizzontale, ovvero di  valorizzazione  del ruolo della societa’ e delle associazioni   di   categoria, dell’integrazione; la  sicurezza  dei  cittadini;  l’attenzione  alla famiglia; la tutela dei minori e delle fasce deboli;

 

m)  promuovere  la diffusione dei vantaggi  generati  dalle  nuove

 

tecnologie  e  la  relativa  estensione  alla  collettivita’,  in  un contesto innovativo e concorrenziale;

 

n) sostenere la produzione audiovisiva italiana ed europea;

 

o) promuovere la diffusione  dei  principi  costituzionali  e  la  consapevolezza dei diritti di cittadinanza e la crescita del senso di appartenenza dei cittadini italiani all’Unione Europea;

 

P) promuovere e valorizzare un nuovo corso nell’impiego della  figura femminile,  nel   pieno   rispetto   della   dignita’   culturale   e professionale  delle  donne,  anche  al  fine  di  contribuire   alla rimozione degli ostacoli che di fatto limitano le pari opportunita’;

 

q) garantire, nel rispetto e nei limiti della normativa  vigente,  la continuita’ della programmazione  per  l’Accesso  nelle  sue  diverse forme;

 

r) garantire la comunicazione  sociale   attraverso   trasmissioni

 

dedicate all’ambiente, alla salute,  alla  qualita’  della  vita,  ai diritti e ai doveri civili, allo sport sociale, alla disabilita’ e ai diritti, agli anziani, assegnando spazi  adeguati  alle  associazioni rappresentative del settore.

 

4. La Rai e’ tenuta  ad  applicare  nell’esercizio  della  propria

 

attivita’ i principi, i criteri e le regole di condotta contenuti nel Codice etico e nella Carta dei doveri degli  operatori  del  servizio pubblico, inteso come l’insieme dei valori che Rai riconosce, accetta e condivide e l’insieme delle responsabilita’ che  Rai assume verso l’interno e l’esterno, e  conseguentemente  a  sanzionare, con  le modalita’ ivi previste, ogni comportamento contrario alla  lettera  e allo spirito dei suddetti documenti. La Rai  garantisce  il  rispetto effettivo e concreto del Codice etico da parte dei  suoi  destinatari anche attraverso un  organismo  di  controllo  interno  previsto  dal medesimo Codice.

 

5. La Rai e’ tenuta a recepire nel Codice  etico, per la  parte  di competenza,  e  nella  Carta dei doveri, –  il Codice di autoregolamentazione  in  materia di rappresentazione di   vicende

 

giudiziarie nelle trasmissioni radiotelevisive,  sottoscritto  il  21 maggio 2009, il Codice di autoregolamentazione delle trasmissioni  di commento degli  avvenimenti  sportivi,  denominato  “Codice  media  e sport”, sottoscritto il 25 luglio 2007 e il Codice TV e minori di cui all’articolo 34 del Testo Unico, nonche’ previsioni specifiche per  i reality,  da  comunicare   alla   commissione  paritetica  di cui all’articolo 29 entro tre mesi dalla entrata in vigore  del  presente Contratto.

 

6. La Rai adotta un adeguato sistema  di  contrasto  delle  forme  di pubblicita’ occulta. A tal fine monitora l’eventuale  presenza, all’interno dei programmi televisivi e radiofonici, di riferimenti  a specifici marchi o attivita’ commerciali, nonche’ di beni  o  servizi ad essi  riconducibili,  ed  all’esito  del  monitoraggio  assume  le opportune iniziative aziendali, inclusa, ove del caso,  l’irrogazione di sanzioni nei confronti dei responsabili dei programmi. La  Rai  e’ tenuta a trasmettere semestralmente  al  Ministero,  all’Autorita’ e alla Commissione Parlamentare una relazione che  evidenzi  gli  esiti del monitoraggio di cui sopra e le relative iniziative adottate.

 

7.  La  Rai  opera  un  monitoraggio,  con   produzione   di   idonea reportistica annuale, che consenta di verificare il rispetto circa le pari opportunita’ nonche’ la corretta rappresentazione della dignita’ della persona nella  programmazione complessiva, con particolare riferimento alla distorta rappresentazione della figura femminile e di promuoverne un’immagine reale e non stereotipata. I report  devono essere trasmessi  al  Ministero,  all’Autorita’  e  alla  Commissione Parlamentare.

 

 

 

Articolo 3

 

Qualita’ dell’offerta e valore pubblico

 

1. La Rai riconosce come fine strategico e  tratto  distintivo  della missione del servizio pubblico la qualita’ dell’offerta,  si  impegna affinche’ tale obiettivo sia perseguito anche nei generi a piu’ ampia diffusione ed e’ tenuta a:

 

a) rafforzare il proprio marchio nel contesto nazionale  attraverso una piu’ evidente  caratterizzazione qualitativa  dell’offerta  di servizio pubblico, favorendo, anche attraverso la predisposizione  di un apposito piano strategico,  la diffusione  di  tipologie  di programmazione, generalmente non rientranti   nell’offerta delle emittenti commerciali, compresi i documentari, il teatro e la  musica classica, nonche’ connotando anche i generi di  piu’ largo consumo, quali  fiction  ed  intrattenimento,  da   caratteri  di  qualita’, innovativita’ e originalita’;

 

b) garantire la realizzazione  di  una  programmazione articolata  e innovativa in grado di qualificare il proprio  marchio, anche  nel contesto internazionale  sulla base delle indicazioni  di cui  al successivo articolo 14;

 

c) assicurare la presenza in ogni momento della giornata, su  almeno una delle tre reti generaliste, di programmi appartenenti  ai  generi predeterminati di servizio pubblico, garantendo  agli  utenti  una scelta di qualita’ senza soluzioni di continuita’;

 

d) improntare, nel rispetto della dignita’ della persona, i contenuti della propria programmazione a criteri di decoro, buon gusto, assenza di volgarita’, anche di natura espressiva, assicurando, tra l’altro, una piu’ moderna rappresentazione  della donna nella societa’, valorizzandone il ruolo, e  rispettando  le  limitazioni  di  orario previste a tutela dei minori dalla legislazione vigente. A  tal  fine la Rai e’ tenuta al rigoroso rispetto dei Codici di cui  al  comma  5 dell’articolo 2 nonche’ di altri analoghi Codici che dovessero essere emanati nel triennio di vigenza del presente Contratto;

 

e) prevedere modalita’ di misurazione della qualita’ del  servizio pubblico, basate su elementi  di valutazione quantitativi e qualitativi,  che  consentano di verificare,  anche  attraverso l’utilizzo di nuove tecnologie interattive,  la  reale  percezione

 

dell’intensita’ di servizio pubblico;

 

f) assicurare la realizzazione di trasmissioni dedicate ai  temi  dei bisogni  della  collettivita’,  alle condizioni  sanitarie    e socio-assistenziali, alle  iniziative delle associazioni  della societa’ civile, all’integrazione e al multiculturalismo, alle  pari opportunita’, alla cultura e al lavoro;

 

g) garantire la promozione, valorizzazione e tutela della  lingua italiana privilegiando rispetto a neologismi e terminologie in lingue straniere  l’utilizzo  di  termini  evinti  dalla  nostra  tradizione linguistica e quindi comprensibili e riconoscibili dai  cittadini  di ogni fascia o specificita’ culturale.

 

2. La Rai e’ tenuta a dotarsi di un sistema di analisi e monitoraggio della qualita’ dell’offerta e delle sue determinanti,  tenendo  conto delle esperienze esistenti anche a livello europeo ed internazionale, con l’obiettivo di poter disporre di elementi di valutazione  per  la definizione di una programmazione e di  una  condotta  aziendale  che corrisponda sempre piu’ alle domande e alle  attese  del  pubblico  e realizzi la funzione di  servizio  pubblico  come  prescritto  dal presente Contratto, coniugando audience e qualita’.

 

3. Tale sistema e’ costituito da due distinti strumenti:

 

a) un monitoraggio e un’analisi della qualita’ della  programmazione intesa come valore pubblico, in grado di  verificare  la  percezione degli utenti del servizio pubblico  in  merito  ai  singoli  elementi dell’offerta;

 

b) un monitoraggio della corporate reputation intesa come:

 

i) la capacita’ di competere sotto il profilo della  sostenibilita’ economica, del coinvolgimento del personale e  della  flessibilita’ organizzativa;

 

ii) la capacita’ di innovare in termini di prodotto e di tecnologia;

 

iii) la capacita’ di incrementare il proprio  valore  di  servizio

 

pubblico,  inteso  anche  in  termini di presenza  sul mercato internazionale e di supporto  all’industria tecnologica e all’industria televisiva indipendente, nel rispetto dell’etica dell’impresa, della deontologia professionale, dei criteri di correttezza, di lealta’, quali emergono  anche  dal  Codice  etico  e dalla Carta dei doveri e degli obblighi degli operatori del  servizio pubblico.

 

4. Lo strumento di monitoraggio della corporate reputation dovra’:

 

a) rappresentare attraverso un adeguato disegno campionario  l’intera popolazione italiana;

 

b) avere una periodicita’ di misurazione semestrale;

 

c) rilevare indicatori d’immagine, di posizionamento percepito  della Rai, di senso di appartenenza, di ruolo formativo ed informativo,  di capacita’ innovativa, di rispondenza al  proprio  ruolo  di  servizio pubblico;

 

d) divulgare l’intensita’ della  corporate  reputation  che  consenta  un’analisi sull’intero arco dell’anno;

 

e) monitorare la  possibilita’  effettiva di accesso alla programmazione delle persone con disabilita’ sensoriali o  cognitive resa possibile da specifiche trasmissioni    audiodescritte, trasmissioni in modalita’ telesoftware per le persone non vedenti. Il monitoraggio deve riguardare, altresi’, la qualita’  delle  modalita’ tecniche  utilizzate  per   assicurare   l’accesso effettivo alla programmazione delle persone con  disabilita’ sensoriali, avendo particolare riguardo al   monitoraggio della qualita’ della sottotitolatura in relazione alle tecniche utilizzate;

 

O monitorare costantemente l’offerta di cui al Capo III del  presente Contratto, nonche’ tutte le  tipologie  di  programma  ed  i  singoli generi.

 

5. Il sistema di cui ai compii 2 e 3 dovra’ essere  realizzato  sulla base  di  indicatori, che  saranno  definiti  operativamente   dalla commissione  paritetica di cui  all’articolo  29, tenendo   conto dell’esigenza di:

 

a) rappresentare attraverso un adeguato disegno campionario  l’intera popolazione italiana, anche con riferimento a  determinate  tipologie di utenza;

 

b) rilevare l’intensita’ di servizio pubblico  mediante  l’analisi

 

della  qualita’  percepita  dagli  utenti e della qualita’  attesa

 

dall’intero campione;

 

c) utilizzare una pluralita’ di strumenti (indicatori  commerciali, sondaggi, interviste, web service, analisi fandom, ecc..) al fine  di migliorare la frequenza e la completezza delle rilevazioni;

 

d) garantire una periodicita’ di misurazione che consenta  un’analisi sull’intero arco dell’anno.

 

6. La Rai e’ tenuta a monitorare l’offerta  di  cui  al  Capo  M  del presente Contratto, nonche’ tutte le  tipologie  di  programma  ed  i singoli generi. Il monitoraggio dovra’ sviluppare idonea reportistica semestrale  che  indichi  chiaramente  per  ogni  singolo  genere  le tempistiche e le percentuali di occupazione video. Tali report devono essere trasmessi al Ministero,  all’Autorita’  e  alla  Commissione Parlamentare.

 

7. Alla commissione paritetica spetta, tra  l’altro,  la  definizione della periodicita’ di misurazione del sistema  di  cui  al  comma  4, oltreche’ il controllo dei risultati dei monitoraggi e la valutazione del  raggiungimento  degli  obiettivi,  nonche’  la  definizione  dei criteri piu’ efficaci per la loro diffusione al pubblico.

 

8. Ai fini della determinazione degli indicatori di cui al collima  4 e allo svolgimento delle attivita’ di cui al comma 5, la  commissione paritetica  potra’  avvalersi   dell’ausilio   di   personalita’  di indiscussa professionalita’.

 

9.  Il  sistema di valutazione  della  qualita’ dell’offerta e’ sottoposto  alla  vigilanza  di  un  Comitato,  istituito  presso  il Ministero, composto da quattro  esperti  particolarmente  qualificati nella materia, scelti rispettivamente due dall’Autorita’  e  due  dal Ministero e nominati dalla Rai entro tre mesi dalla entrata in vigore del  presente  Contratto.  Il   predetto   Comitato   garantisce  la conformita’ al presente Contratto delle metodologie applicate in sede di attuazione del sistema di cui ai commi  precedenti.  Entro  trenta giorni dalla sua costituzione,  il  Comitato  approva  uno  specifico regolamento per il proprio funzionamento.

 

10.I risultati delle rilevazioni periodiche relativi  al  sistema  di cui ai commi precedenti dovranno essere resi  pubblici,  con  cadenza regolare, dalla concessionaria attraverso pubblicazioni  sul  proprio portale web e  comunque  attraverso  modalita’  che  garantiscano  la diffusione  di  tali  dati  all’universalita’  dell’utenza.  La   Rai consultera’ periodicamente le associazioni dei consumatori sul  grado di soddisfazione degli utenti.

 

11. L’assegnazione delle attivita’ operative per la realizzazione del sistema di cui al presente articolo e’ decisa dalla concessionaria in piena autonomia secondo criteri di apertura e trasparenza.

 

12. La Rai riferisce trimestralmente al  Ministero,  all’Autorita’  e alla  Commissione  Parlamentare  sullo  sviluppo   del   sistema   di valutazione della qualita’ dell’offerta e sui risultati conseguiti.

 

 

 

 

Articolo 4

Qualita’ dell’informazione

 

1. La Rai assicura la qualita’  dell’informazione quale imprescindibile presidio di pluralismo, completezza e  obiettivita’, imparzialita’, indipendenza e apertura alle diverse  forze  politiche nel  sistema  radiotelevisivo,   nonche’   la   tutela   delle   pari opportunita’ tra uomini e donne, e garantisce  un  rigoroso  rispetto della deontologia professionale da  parte  dei  giornalisti  e  degli operatori del servizio pubblico, i quali sono tenuti a  coniugare  il principio di liberta’ con  quello  di  responsabilita’  nel  rispetto della dignita’ della persona, contribuendo in tal modo a garantire la qualita’ dell’informazione della concessionaria.

 

2. La Rai e’ tenuta  all’equo  bilanciamento  delle  trasmissioni  di approfondimento  informativo  su  tutte  le  tre  reti   generaliste, assicurando  che  le  stesse  siano  caratterizzate  da canoni di pluralismo, completezza, obiettivita’, imparzialita’, indipendenza  e apertura  alle  diverse  forze  politiche  e  sociali nel sistema radiotelevisivo, nonche’ dai principi di correttezza, lealta’ e buona fede dell’informazione  e  rispettose  della  identita’  valoriale  e ideale del Paese e della sensibilita’ dei telespettatori, adeguate ai livelli  di  responsabilita’  che  competono  al  servizio   pubblico radiotelevisivo.

 

3. La Rai favorisce, anche attraverso  l’informazione  giornalistica, lo sviluppo del senso critico, civile ed  etico  della  collettivita’ nazionale, nel rispetto del diritto/dovere di cronaca, della  verita’ dei fatti e del diritto dei cittadini ad essere informati.

 

4. La Rai e’ tenuta  ad  improntare  la  propria  programmnazione  di informazione e approfondimento generale ai principi di imparzialita’, completezza e  correttezza,  nel  rispetto  della  dignita’  e  della privacy delle persone e ad  assicurare  comunque  un  contraddittorio adeguato, effettivo e leale.

 

5.  La  Rai  si  impegna  a  favorire  un  processo  complessivo   di qualificazione della propria articolazione regionale, verificando  le possibili opportunita’ di sviluppo di un’offerta  ideata  e  prodotta dalle varie sedi regionali.  In  tale  quadro  la  Rai,  inoltre,  si impegna  a  definire  misure  finalizzate  al   potenziamento   della collaborazione con gli altri  operatori  europei  finalizzata  –  tra l’altro – alla  produzione  di  audiovisivi  su  temi  e  aspetti  di interesse sovranazionale.

 

6. La Rai  riserva  un  canale  tematico  al  genere  informazione  e approfondimento generale di cui all’art. 9, comma 2, lettera a).

 

 

 

CAPO II – TRANSIZIONE ALLA TELEVISIONE DIGITALE

 

 

 

 

 

Articolo 5

 

L’offerta digitale

 

 

 

I. La Rai realizza canali generalisti, semigeneralisti e tematici per assolvere alla missione di servizio pubblico; in tale quadro, la  Rai sviluppa ed articola l’offerta dei nuovi canali  con  l’obiettivo  di raggiungere la totalita’ del pubblico con una  programmazione  aperta all’innovazione e dispiegata in funzione della crescente complessita’ della platea televisiva.

 

2. La Rai estende progressivamente l’impiego del formato  video  wide screen (16:9) e  dell’audio  multicanale  e  si  impegna  ad  avviare trasmissioni in alta definizione.

 

3. La Rai assicura adeguata promozione  all’offerta  digitale,  cosi’ come  la  promozione  del  digitale  terrestre  inteso   come   nuova piattaforma universale.

 

 

 

 

 

Articolo 6

 

Realizzazione delle reti di  radiodiffusione  televisiva  in  tecnica digitale

 

 

 

1. La Rai si impegna ad attuare il processo di conversione delle reti alla tecnologia digitale secondo i tempi e le modalita’ indicate  dal Ministero  nonche’  secondo  il  Master  Plan  delle   attivita’   di conversione che il Ministero stesso elabora per ciascuna  delle  aree tecniche individuate. Il Ministero, nel contesto della pianificazione delle frequenze definita  dall’Autorita’ con delibera 300/10/CONS, assegna alla  concessionaria  diritti  d’uso  temporaneo di risorse frequenziali coerenti per numero e caratteristiche con  le  finalita’ del presente Contratto. L’assegnazione delle  frequenze  in  ciascuna area  precede  lo  switch  off  di  un periodo  sufficiente   alla progettazione e realizzazione delle reti.

 

2. Nelle aree tecniche indicate al comma 1, o su parte del territorio di  ciascuna di esse, la Rai puo’ anticipare,  d’intesa  con  il Ministero, con le Regioni e  le  Province autonome  interessate,  la cessazione  della  diffusione  in  tecnica  analogica  di  un  canale generalista  e  la  conversione  in  tecnica  digitale  dei  relativi impianti.

 

3. In funzione della propria strategia editoriale, la Rai si dota  di capacita’ diffusiva adeguata alla distribuzione della propria offerta televisiva con elevata  qualita’  dell’immagine  e  del  suono,  allo sviluppo dell’alta definizione e all’assolvimento dei propri  compiti di sperimentazione ed innovazione. A tal  fine,  previa  assegnazione delle necessarie frequenze, e’ tenuta a:

 

a) realizzare una rete nazionale per la radiodiffusione televisiva in tecnica digitale anche ad articolazione regionale  in  modalita’  MFN (Multi Frequency Network) o  k-SFN  (Single  Frequency  Network)  con copertura in ciascuna area tecnica al momento dello  switch  off  non inferiore a quella precedentemente assicurata dagli impianti eserciti per la rete  analogica  di  maggior  copertura  insistenti  nell’area tecnica stessa;

 

b) realizzare tre ulteriori  reti  nazionali  in  modalita’  SFN  con copertura a conclusione del periodo di vigenza del presente Contratto non inferiore al 90% della popolazione nazionale per due reti  e  non inferiore all’80% della popolazione nazionale per una rete;

 

e) concorrere all’assegnazione di ulteriori risorse frequenziali  per la realizzazione di una rete nazionale in modalita’ SFN con copertura non inferiore all’80% della popolazione nazionale;

 

d)  realizzare  una   ulteriore   rete   nazionale   riservata   alla sperimentazione di tecnologie trasrnissive e servizi innovativi,  con un grado  di  copertina  non  inferiore  all’B.0%  della  popolazione nazionale  a  conclusione  del  periodo  di  vigenza   del   presente Contratto.

 

4. Nel periodo di attuazione del calendario di switch off di  cui  al comma l, nelle aree non interessate allo switch off la Rai si impegna a mantenere in ciascuna area  tecnica  la  percentuale  di  copertura della popolazione delle esistenti reti digitali ed analogiche come al 31 dicembre 2009.

 

5.  Laddove  emerga  un  interesse  allo  sviluppo  delle   reti   di radiodiffusione in tecnica digitale oltre gli impegni di copertura di cui ai commi precedenti, la Rai si impegna a stipulare convenzioni  o contratti con le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunita’ montane o  altri  enti  locali  o  consorzi,  individuando  le  modalita’  di estensione del servizio anche per le finalita’ di cui all’articolo 17 del  presente  Contratto,  secondo  criteri  di  economicita’   degli investimenti, con particolare riguardo  agli  aspetti  relativi  alla salvaguardia della salute umana ed alla tutela del paesaggio.

 

6. Laddove emerga un interesse alla diffusione di  canali  esteri  in funzione  delle  minoranze  linguistiche,  la  Rai   puo’   stipulare convenzioni o contratti con le Regioni  e  le  Province  autonome  di Trento  e  Bolzano,  individuando  le  modalita’  di  erogazione  del servizio, secondo criteri di economicita’ degli  investimenti  e  con eventuali oneri relativi ai diritti a carico delle Regioni o Province autonome,  previa  –  se  prevista  la  realizzazione  di   rete  di radiodiffusione dedicata -assegnazione da parte del  Ministero  delle necessarie risorse frequenziali.

 

 

 

 

 

Articolo 7

 

Autorizzazione all’esercizio degli impianti

 

 

 

1. Per ciascuna area tecnica, il Master Plan di cui  all’articolo  6, comma 1, pianifica la conversione degli  impianti  gia’  eserciti  da Rai, autorizzandone l’esercizio. Per ciascuna area  tecnica,  la  Rai presenta inoltre al Ministero  un  piano  di  estensione  delle  reti digitali, secondo l’articolazione indicata all’articolo 6, comma 3, e tenendo conto dei vincoli interferenziali ai  confini nazionali, ai fini dell’autorizzazione  all’attivazione  degli  impianti  necessari all’estensione stessa, per i quali entro trenta giorni  dallo  switch off si intende – salvo diversa  notifica  del  Ministero  –  concessa autorizzazione provvisoria all’esercizio.

 

2. Per ogni altra  realizzazione  o  modifica  di  impianti,  la  Rai presenta un piano esecutivo per  ciascun  impianto  da  realizzare  o modificare,   contenente   i   seguenti   elementi:   caratteristiche radioelettriche, area di servizio, destinazione delle opere, natura e caratteristiche del tipo di  distribuzione  adottata.  Il  Ministero, entro  novanta  giorni  dal  ricevimento  del  piano  esecutivo,   si pronuncia  sulla  richiesta.  Nel  caso  di   accoglimento   rilascia un’autorizzazione sperimentale all’esercizio dell’impianto.

 

3. Il periodo di sperimentazione, necessario per  la  verifica  della compatibilita’  radioelettrica dell’impianto con  quelli   delle emittenti radiotelevisive legittimamente operanti ai  sensi  della normativa vigente, e’ di due mesi dalla data di  comunicazione dell’attivazione dell’impianto da parte della  concessionaria.  Se l’impianto non viene attivato entro i sei mesi successivi al rilascio dell’autorizzazione, la Rai ne comunica le ragioni al Ministero. Dopo un periodo di sei mesi dall’avvenuta  comunicazione  dell’attivazione dell’impianto sperimentale, senza che siano avvenuti rilievi da parte dell’Amministrazione, l’autorizzazione si riterra’ definitiva.

 

4. La  Rai puo’ utilizzare gli impianti, secondo la disciplina vigente, previa autorizzazione del Ministero,  anche  in  comune  con altri operatori. Tale uso comune deve tendere ad  una  ottimizzazione generale degli impianti, anche ai fini ambientali, purche’  cio’  non risulti di pregiudizio al migliore svolgimento del servizio  pubblico concesso e concorra alla equilibrata gestione aziendale.

 

 

 

 

 

Articolo 8

 

Informazione al pubblico in rapporto allo sviluppo della  televisione digitale

 

 

 

1. La Rai garantisce l’informazione  al  pubblico  in  ciascuna  area tecnica in occasione dei successivi passaggi della  transizione  alla televisione digitale terrestre, utilizzando le emissioni televisive e radiofoniche e il web. Tale informazione dovra’ essere fornita  senza interruzioni fino a quando la transizione non sara’ ultimata su tutto il territorio nazionale.

 

2. La Rai informa i soggetti residenti nelle zone di volta  in  volta interessate dalla  transizione  fornendo  ogni  opportuna  conoscenza sulle modalita’ del processo in atto e  sugli  eventuali,  momentanei disservizi ed e’ tenuta ad attivare servizi di cali center  e  numeri verdi gratuiti al fine di dare riscontro alle richieste dei medesimi.

 

3. La Rai si impegna a fornire informazioni sulle iniziative  che  le associazioni degli operatori di  rete  propongono  ai  produttori  di apparati al fine di garantire adeguati livelli qualitativi.

 

4. La Rai si impegna a sviluppare, direttamente o attraverso le  piu’ opportune  forme  di  cooperazione,  associazione  o  intesa,   anche attraverso partecipazione a societa’ o consorzi, i servizi piu’ utili al buon funzionamento della televisione digitale terrestre.

 

 

 

CAPO III – OFFERTA

 

 

 

Articolo 9

 

L’offerta televisiva

 

 

 

1. La Rai riserva una predominante quota della programmazione annuale di servizio pubblico delle reti generaliste,  semigeneraliste  e tematiche terrestri, distribuite sulle diverse piattaforme, a generi predeterminati come di seguito  specificati.  Le reti generaliste terrestri (Raiuno, Raidue, Raitre) riserveranno, tra le ore  6  e  le ore 24, non meno del 70 per cento  della  programmazione  annuale  ai generi indicati nel successivo comma 2  e  la  terza  rete  non  meno dell’80 per cento. Tale programmazione, nel  rispetto  piu’  rigoroso possibile degli orari di trasmissione, deve essere  diffusa  in  modo equilibrato in tutti i periodi dell’anno, in tutte le fasce  orarie (compresa quella di prime lime) e in tutte le reti  televisive.  Le reti semigeneraliste e tematiche riserveranno almeno il 70 per  cento della loro complessiva programmazione   annuale  ai  generi predeterminati di cui al successivo comma 2.

 

2. Si intendono per generi predeterminati di servizio pubblico:

 

a) Informazione e approfondimento generale;

 

b) Programmi e rubriche di servizio;

 

c) Programmi e rubriche di promozione culturale;

 

d) Informazione e programmi sportivi;

 

e) Programmi per minori;

 

f) Produzioni audiovisive italiane ed europee.

 

a) Informazione e approfondimento  generale:  notiziari  nazionali  e regionali con programmazione quotidiana o straordinaria; informazione istituzionale  e  parlamentare   nazionale   ed   europea;   rubriche tematiche, inchieste e dibattiti di rete o di testata, attinenti ai temi dell’attualita’ interna, ai  fenomeni sociali, alle  diverse religioni, alle condizioni della vita quotidiana del Paese (quali  la salute, la giustizia, la  sicurezza);  confronti su temi politici, culturali  e  religiosi,  sociali ed economici; informazione di carattere internazionale accompagnata da  un approfondimento qualificato dei temi trattati;  informazione  sulle  attivita’  e il funzionamento dell’Unione Europea;

 

b) Programmi e rubriche  di  servizio:  trasmissioni  prevalentemente incentrate sui bisogni della collettivita’ in cui saranno valorizzate le opportunita’ europee;  trasmissioni  a  carattere  sociale,  anche incentrate su specifiche fasce deboli; programmi legati ai  temi  del lavoro, ai bisogni della collettivita’  (quali  le  condizioni  delle strutture sanitarie, assistenziali e previdenziali),  all’ambiente  e alla  qualita’  della  vita,  alla  normativa  e  alle   opportunita’ comunitarie,  alle  iniziative  delle  associazioni  della   societa’ civile; celebrazioni liturgiche; trasmissioni idonee a comunicare  al pubblico una piu’ completa e realistica  rappresentazione  del  ruolo che le donne svolgono nella vita sociale,  culturale,  economica  del Paese,  nelle  istituzioni  e  nella  famiglia,   valorizzandone le opportunita’, l’impegno ed i successi conseguiti nei diversi settori, in adempimento ai principi costituzionali; comunicazioni relative  ai servizi  di  pubblica  utilita’  in  ambito  nazionale  e  regionale; trasmissioni che consentano adeguati spazi  alle  associazioni e ai movimenti  della  societa’  civile, ai gruppi etno-culturali e linguistici  presenti  in  Italia e specifiche trasmissioni per l’informazione dei consumatori; trasmissioni che contribuiscano  alla conoscenza della lingua italiana e delle lingue straniere e alla alfabetizzazione  informatica; trasmissioni finalizzate alla preservazione e valorizzazione della  coesione e dell’unita’ nazionale;  trasmissioni  finalizzate a promuovere la   conoscenza dell’Unione Europea;

 

c) Programmi e  rubriche  di  promozione  culturale:  trasmissioni  a carattere culturale con particolare attenzione alle forme  artistiche dal vivo (quali teatro, danza, lirica, prosa e musica in tutti i suoi generi); trasmissioni  finalizzate  a  promuovere  e  valorizzare  la lingua nazionale, la storia, le tradizioni, i costumi, il  patrimonio storico-culturale del Paese e diffonderne la conoscenza; trasmissioni volte  a  far  partecipare  la  societa’  italiana  alla  tutela  del patrimonio  artistico  e  ambientale  del   Paese;   trasmissioni  e documentari a contenuto educativo, storico, artistico,  letterario  e scientifico e trasmissioni finalizzate alla promozione dell’industria musicale italiana, con particolare attenzione agli artisti emergenti; programmi per la valorizzazione del turismo e del made in  Italy  nel mondo; trasmissioni volte a valorizzare la presenza sul territorio di enti  ed  organizzazioni  non  profit,   con   particolare   riguardo all’attivita’ sociale, formativa ed educativa in genere; programmi di approfondimento della cultura e della storia europea;

 

d) Informazione e programmi sportivi:  eventi  sportivi  nazionali  e internazionali trasmessi in diretta o registrati; notiziari; rubriche di approfondimento;

 

e) Programmi per minori:  programmi  di  tutti  i  generi  televisivi dedicati ai bambini, delle diverse fasce  di  eta’,  compresa  quella inferiore ai 3 anni, agli  adolescenti  e  ai  giovani,  che  abbiano finalita’ formativa, informativa o di intrattenimento,  nel  rispetto del diritto dei minori alla tutela della loro  dignita’  e  del  loro sviluppo  fisico,  psichico  ed  etico;  trasmissioni  finalizzate  a promuovere la conoscenza dell’Unione Europea;

 

f) Produzioni audiovisive italiane  ed europee: prodotti cinematografici, fiction, film e serie televisive  in  animazione, cartoni, documentari, di origine italiana o europea; programmi per la valorizzazione dell’audiovisivo in generale.

 

3.  La  Rai  effettua  annualmente  iniziative   di   innovazione   e sperimentazione, in  tutte  le  fasce  orarie  e  su  tutte  le  reti generaliste, per una quota non inferiore al 30% della  programmazione complessiva,  assicurando  una   distribuzione   uniforme  di tali iniziative  nell’arco  di  vigenza   del   presente   Contratto.   La sperimentazione  riguardera’  linguaggi  e  formati  televisivi   con particolare  attenzione  alla  valorizzazione  della  produzione   ed ideazione interna ed alla originalita’ dei contenuti.

 

4. Sulle reti  generaliste  la  Rai  assicura  un’offerta  quotidiana articolata e diversificata per  rete,  tale  da  garantire  effettive opzioni di scelta nelle diverse trasmissioni riferite  ai  generi  di cui al precedente comma 2; a tal fine la Rai predispone i palinsesti quotidiani assicurando complessivamente una equilibrata distribuzione di tale programmazione, sulle diverse reti e fasce  orarie.  La  Rai assicurera’ inoltre la presenza in ogni momento  della  giornata,  su almeno una delle tre reti generaliste, di  programmi  ricompresi  nei generi di cui al precedente  comma  2,  garantendo  agli  utenti  una scelta di qualita’ senza soluzioni di continuita’.

 

5. La Rai si impegna, per gli  obiettivi  del  presente  articolo,  a valorizzare i propri centri  di  produzione  compatibilmente  con  le disposizioni  di  cui  al   successivo   Capo   V   relativamente a “Finanziamento e gestione economico-finanziaria”.

 

6. La Rai trasmette al Ministero, all’Autorita’  e  alla  Commissione parlamentare, per ciascun semestre, entro i successivi tre mesi,  una relazione  contenente  una   dettagliata   informativa   sul   volume dell’offerta classificata secondo i generi di cui al  comma  2;  tale informativa dovra’ altresi’ contenere tutti i  titoli  dei  programmi classificati in base ai generi di cui al  comma  2,  con  indicazione della  loro  collocazione  oraria,  nonche’  quelli  ricadenti  nella tipologia di  cui  al  comma  3,  e  i  tempi  e  le  percentuali  di occupazione video  di  ogni  singolo  genere  previsto,  al  fine  di determinare quanto richiesto al comma l del presente  articolo.  Tale documento deve essere pubblicato sul sito web  della  Rai  alla  voce “Programmi televisivi di servizio pubblico finanziati  dalle  risorse provenienti dal canone di abbonamento”.

 

7. La Rai realizza una idonea promozione della propria programmazione valutandone costantemente l’efficacia ed utilizzando a tal fine anche il servizio Televideo ed il portale internet.

 

8. La Rai si impegna ad analizzare la fattibilita’  dell’introduzione di adeguati segnali visivi per rendere riconoscibili  agli  utenti  i programmi riconducibili ai generi di cui  al  comma  1  del  presente articolo.

 

 

 

 

 

Articolo 10

 

L’offerta radiofonica

 

 

 

1. La Rai si impegna  a  garantire  un’ampia  e  variegata  gamma  di programmazione, con l’obiettivo di raggiungere un  pubblico  il  piu’ ampio possibile, ed a favorire lo sviluppo di  specifiche  iniziative finalizzate ad aggiornare costantemente l’offerta  sulla  base  delle esigenze del pubblico, tenendo conto dei nuovi modelli di consumo.

 

2. La Rai e’ tenuta a destinare ai generi predeterminati  di  seguito indicati  non  meno  del  70  per  cento  dell’offerta   annuale   di programmazione dei canali nazionali Radio Uno e Radio Due e non  meno del 90 per cento di Radio Tre:

 

a) Notiziari: giornali radio, anche sportivi o tematici, di  formato, stile e contenuto diversificato secondo il canale;

 

b) Informazione: programmi o rubriche di approfondimento,  inchieste, reportage; dibattiti e fili diretti,  anche  in  formato  di  flusso; radiocronache, programmi e rubriche dedicati  alle  varie  discipline sportive;

 

c)  Cultura:  programmi  di  attualita’  scientifica,  umanistica   e tecnologica,  anche  con  carattere   di   intrattenimento;   fiction radiofonica; teatro (riprese o prodotto  in  studio);  documentari  e rievocazioni storiche anche basati su elaborazioni  di  materiali  di archivio;

 

d) Societa’: programmi, rubriche e talk show su  temi  sociali  e  di costume, anche rivolti al mondo dei giovani o realizzati  in  formati innovativi,  capaci  di  rappresentare  la  vita  comunitaria  e  del territorio, e di ampliare il  dibattito  sull’evoluzione  civile  del Paese, rubriche dedicate al tema delle pari opportunita’ e  al  ruolo che le donne svolgono nella societa’;

 

e) Musica: programmi dedicati a  tutti  i  generi  e  sottogeneri  di musica classica e leggera; programmi e contenitori   prevalentemente musicali; riprese dal vivo o differite di eventi musicali;  programmi di attualita’ sul mondo della musica nazionale e popolare;  programmi e contenitori prevalentemente musicali dedicati in  particolare  alla musica italiana ed ai giovani artisti;  programmi  volti  a  favorire l’educazione musicale  e  la  valorizzazione  delle  opere  d’arte  e dell’ingegno;

 

f)  Servizio:  rubriche  e  servizi   sull’attivita’   degli   organi istituzionali   nazionali   ed   europei;   programmi,   rubriche   e radiocronache dedicati a celebrazioni liturgiche, a temi religiosi  e al  dialogo  interreligioso; rubriche tematiche di particolare interesse  sociale  (lavoro,  salute,   previdenza) o  rivolte   a particolari target (minori, anziani, disabili, ecc.);  programmazione per non vedenti; programmi volti alla tutela  e  alla  valorizzazione della lingua  italiana;  trasmissioni  finalizzate  a  promuovere  la conoscenza dell’Unione Europea;

 

g) Pubblica  utilita’:  notiziari  e  servizi  sulla  viabilita’,  la sicurezza stradale  e  le  condizioni  meteo,  specialmente  dedicati all’utenza mobile; bollettino  del  mare,  della  neve;  messaggi  di emergenza e di protezione civile; segnale orario.

 

3.  La  Rai  si  impegna  ad  effettuare  annualmente  iniziative  di innovazione e sperimentazione, in tutte le fasce orarie e su tutte le reti generaliste, assicurando  una  distribuzione  uniforme  di  tali iniziative  nell’arco  di  vigenza   del   presente   Contratto.   La sperimentazione  riguardera’  linguaggi  e  formati  radiofonici  con particolare  attenzione  alla  valorizzazione  della  produzione ed ideazione interna ed alla originalita’ dei contenuti.

 

4. Sulle reti  generaliste  la  Rai  assicura  un’offerta  quotidiana articolata e diversificata per  rete,  tale  da  garantire  effettive opzioni di scelta delle diverse trasmissioni dei  generi  di  cui  al comma 2; a tal  fine  la  Rai  predispone  i  palinsesti  quotidiani assicurando complessivamente una equilibrata  distribuzione  di  tale programmazione sulle diverse reti e fasce orarie. La Rai  assicurera’ inoltre la presenza in ogni momento della  giornata,  su  almeno  una delle tre reti generaliste, di programmi ricompresi nei generi di cui al comma 2 garantendo  agli  utenti  una  scelta  di  qualita’  senza soluzioni di continuita’.

 

5. La Rai e’ tenuta a trasmettere al Ministero, all’Autorita’ e  alla Commissione Parlamentare, per ciascun semestre,  entro  i  successivi tre  mesi,  una  dettagliata  informativa  sul  volume   dell’offerta classificata secondo i generi indicati al comma 2.

 

 

 

 

 

Articolo 11

 

L’offerta multimediale

 

 

 

1. La Rai si  impegna  ad  incrementare  ed  aggiornare  il  servizio offerto sui propri portali al fine di estendere, anche sviluppando  e producendo  contenuti  ad  hoc,  l’attuale  produzione  di  contenuti personalizzati per Internet. L’azienda si  impegna  altresi’  a  dare crescente  visibilita’  all’offerta  di  specifici   contenuti,   con particolare riferimento a quelli radiotelevisivi.

 

2. La Rai si impegna a dare  univocita’  di  indirizzo  editoriale  e tecnologico all’offerta multimediale, anche ad accesso  condizionato, sui propri portali, incentrando la propria attivita’  sulle  seguenti linee direttrici:

 

a) stabilire linee guida di pubblicazione in  modo  da  facilitare  e rendere coerente la navigazione dell’utenza e agevolare l’accesso  ai contenuti, facendo ricorso a criteri  ampiamente  diffusi  in  ambito comunitario e internazionale;

 

b) rendere disponibili, nella maniera piu’ agevole  e  sfruttando  le piu’ moderne tecnologie, compatibilmente con il rispetto dei  diritti dei terzi ed escludendo ogni sfruttamento a fini commerciali da parte di  terzi,  i   contenuti   radiotelevisivi   trasmessi   nell’ambito dell’offerta  televisiva  e  radiofonica   (analogica   e   digitale, terrestre  e  satellitare)  di  cui  all’articolo  9,  comma   1,   e all’articolo 10, direttamente dai propri portali  in  simulcast  agli utenti che si collegano attraverso internet dal territorio nazionale, nel rispetto del principio di neutralita’ tecnologica;

 

c) rendere progressivamente disponibili contenuti  radiotelevisivi, anche di particolare valore, provenienti dagli archivi Rai, per scopi educativi, formativi e di promozione culturale. A  tal  fine  la  Rai dovra’ garantire modalita’ agevoli  di  ricerca  e  di  recupero  dei contenuti degli archivi verso le piattaforme IP e in modo particolare web;

 

d) ampliare l’acquisizione di diritti per la diffusione su protocollo IP di contenuti tratti dall’offerta radiotelevisiva  della  Rai,  con l’impiego delle piu’ opportune tecnologie al fine di evitare indebiti utilizzi da parte  degli  utenti,  fatto  salvo  il  principio  della neutralita’ tecnologica;

 

e)  accrescere  progressivamente  l’offerta  di  contenuti  e  formati appositamente pensati e prodotti peri nuovi media, offrendo crescenti capacita’  di  partecipazione  interattiva  al  pubblico  dei  inedia digitali,  nel  rispetto  della  qualita’  dell’informazione  e   del pluralismo; sperimentare,  inoltre,  nel  rispetto  dei  diritti  dei terzi, la possibilita’ per gli  utenti  di  scaricare,  modificare  e ridistribuire una adeguata  selezione  di  contenuti  radiotelevisivi trasmessi nell’ambito dell’offerta televisiva e  radiofonica  di  cui all’articolo 9, comma 1, e all’articolo 10;

 

f) offrire agli utenti spazi  di  comunicazione  e  discussione,  con adeguata visibilita’, inclusa la possibilita’ di commentare  l’intera programmazione radiotelevisiva Rai, anche attraverso la  possibilita’ di  pubblicazione,  previa  adozione  di  apposite  linee  guida,  di contenuti autoprodotti dagli utenti stessi;

 

g) analizzare lo sviluppo di interfacce tecnologiche che  consentano la diffusione dei contenuti sui principali dispositivi  di  fruizione audiovisiva di tempo in tempo  disponibili  sul  mercato  sviluppando strategie  editoriali  coerenti   ai   mezzi   di distribuzione e progressivamente  ottimizzate,  nel   rispetto   del   principio   di neutralita’ tecnologica, per i diversi strumenti di fruizione;

 

h) favorire la distribuzione dei propri contenuti internet attraverso gli altri siti e portali operanti sul territorio nazionale sulla base di criteri equi e non discriminatori;

 

i) ampliare l’utilizzo di internet come piattaforma di comunicazione, realizzando contenuti e applicazioni dedicate all’ambiente internet e valorizzando le libraries esistenti,  nonche’  sviluppare  un’offerta specifica tramite web tv.

 

3. La Rai e’ tenuta a trasmettere al Ministero, all’Autorita’ e  alla Commissione Parlamentare, per ciascun esercizio, entro  i  successivi tre mesi, una dettagliata informativa circa il numero  dei  contenuti pubblicati e  del  traffico  giornaliero  generato  dall’utenza, con riferimento  particolare  agli  utenti  unici,  ai  tempi  medi di fruizione, alle tecnologie impiegate per accedere e alla  provenienza degli utenti.

 

4. La Rai e’ tenuta a  prevedere  nel  proprio  portale  una  sezione dedicata alla raccolta dei reclami degli utenti al fine di migliorare il proprio servizio.

 

 

 

 

 

Articolo 12

 

La programmazione televisiva per i minori

 

 

 

1. La programmazione della Rai diffusa su qualsiasi piattaforma e con qualunque sistema di  trasmissione  e’  rigorosamente  improntata  al rispetto delle norme comunitarie e nazionali a tutela dei minori e in particolare a quanto previsto dall’articolo 34 del Testo  Unico,  ivi comprese le disposizioni stabilite dal Codice di autoregolamentazione TV e minori approvato il 29 novembre 2002 e successive modificazioni.

 

La Rai si adegua alle risoluzioni del Comitato  di  applicazione  del citato Codice e tiene nel  massimo  conto  le  raccomandazioni  del Comitato stesso.

 

2. La Rai si impegna a realizzare due  canali  tematici  dedicati  ai minori, differenziando l’offerta  in funzione del  pubblico   di riferimento e  distinguendo,  a  tal  fine,  tra  i  minori  in  eta’ pre-scolare e quelli in eta’ scolare. Nell’arco  di  vigenza  del presente Contratto, compatibilmente con le  disposizioni  di  cui  al successivo Capo V “Finanziamento e gestione economico-finanziaria”  e con il Piano Industriale 2010-2012 della  Rai,  fatte  salve  diverse esigenze di carattere gestionale della concessionaria  che  dovessero sopravvenire, il centro di produzione di Torino e’  individuato  come distretto  produttivo  Rai  specializzato  nell’offerta  dedicata  al pubblico dei bambini, senza pregiudizio per la normale produzione.

 

3. La Rai garantisce che le trasmissioni per i minori siano collocate nei palinsesti  quotidiani  dell’offerta  generalista  tenendo  conto della distribuzione dell’audience relativa ai  minori  nelle  diverse fasce orarie e destina tra le ore 16,00 e  le  ore  20,00  una  quota specifica di programmazione di intrattenimento  per  i  minori  e  di formazione  ed  informazione  per  l’infanzia  e  l’adolescenza   non inferiore al 10 per cento della programmazione  annuale  tra  le  ore 7,00 e le ore 22,30. Tale quota potra’  essere  ridotta  in  funzione della progressiva diffusione del digitale terrestre, secondo tempi e modalita’ definite dalla commissione paritetica di cui  all’art.  29.

 

La Rai, con cadenza semestrale, comunica al Ministero,  all’Autorita’ e alla Commissione Parlamentare la quota di programmazione  destinata ai minori.

 

4. La Rai si impegna affinche’ la programmazione dedicata  ai  minori risponda ai seguenti criteri:

 

a) sia di buona qualita’ e di piacevole intrattenimento;

 

b) proponga valori positivi umani e civili ed  assicuri  il  rispetto della dignita’ della persona;

 

c) promuova modelli di riferimento, femminili e maschili,  egualitari e non stereotipati;

 

d) proponga alle nuove generazioni strumenti dedicati ed  accessibili per  accrescere  la  loro  conoscenza  e  il  senso  di  appartenenza all’Unione Europea;

 

e) accresca le capacita’ critiche dei minori  in  modo  che  sappiano fare migliore uso dei media, sia dal punto di vista  qualitativo  che quantitativo, anche tenendo conto degli attuali e futuri sviluppi  in chiave di interattivita’;

 

f) favorisca la  partecipazione  dei  minori  dando  spazio  ai  loro problemi e alle loro esigenze,  valorizzando  le  iniziative  a  loro rivolte sul territorio nonche’ le opportunita’ offerte dai  programmi europei rivolti ai giovani.

 

5. Fermi restando i divieti di cui al decreto legislativo  31  luglio 2005, n. 177 e successive modificazioni, nella fascia oraria compresa tra le ore 7,00 e le 22,30, dedicata a una visione  familiare,  vanno realizzati programmi  riguardanti  tutti  i  generi  televisivi,  che tengano conto delle esigenze e  della  sensibilita’  dell’infanzia  e dell’adolescenza, evitando la messa in onda di programmi  che,  anche in  relazione  all’orario  di  trasmissione,  possano  nuocere   allo sviluppo fisico, psichico o morale dei minori o programmi che possano indurre ad una -fuorviante percezione dell’immagine femminile e della violenza sulle donne. Rai si impegna anche ad adottare idonee cautele in modo da assicurare che la completezza informativa, in  particolare nell’uso delle immagini o delle descrizioni, non  comporti  un  danno delle esigenze e della sensibilita’ dell’infanzia e dell’adolescenza.

 

6. 1 programmi per bambini di durata  inferiore  ai  30  minuti  e  i cartoni animati non  possono  essere  interrotti  dalla  pubblicita’.

 

Nella pubblicita’ diffusa prima e dopo i cartoni animati non  possono comparire i personaggi dei medesimi. Nelle fasce orarie  7,00-9,00  e 16,00-19,00 sono vietati i trailer  dei  programmi  consigliati  alla visione del solo pubblico adulto secondo le modalita’ di cui al comma 9.

 

7. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 37 del Testo Unico  e dal decreto ministeriale del 27 aprile 2006, n. 218, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 20  giugno  2006,  n.  141,  nella  fascia  oraria 16,00-19,00 e  all’interno  dei  programmi  direttamente  rivolti  ai minori, la Rai si  impegna  affinche’  i  messaggi  pubblicitari,  le promozioni e ogni altra forma di comunicazione commerciale rivolta ai minori siano preceduti,  seguiti  e  caratterizzati  da  elementi  di discontinuita’ ben riconoscibili e distinguibili dal programma, anche dai bambini che non sanno ancora leggere e da minori disabili.  Nella stessa fascia oraria, all’interno  degli  stessi  programmi  e  nelle interruzioni pubblicitarie immediatamente precedenti e successive  ai programmi direttamente rivolti  ai  minori,  la  Rai  si  impegna  ad evitare la pubblicita’ in favore di:

 

a) bevande superalcoliche e alcoliche;

 

b)  servizi   telefonici   a   valore   aggiunto   a   carattere   di intrattenimento cosi’ come definiti dalle leggi vigenti;

 

e) profilattici  e  contraccettivi,  con  esclusione  delle  campagne sociali.

 

8. La Rai  e’  tenuta a  dedicare appositi  spazi e a  realizzare programmi volti ad informare i minori e i genitori sull’uso  corretto e appropriato delle trasmissioni  televisive  da  parte  dei minori, anche sperimentando accorgimenti tecnici di protezione.

 

9. La Rai, previa consultazione con  l’Autorita’  e  il  Comitato  di applicazione del Codice di autoregolamentazione Tv e  minori,  adotta entro sei mesi dalla entrata in  vigore del presente  Contratto un sistema di segnaletica della propria  programmazione,  di chiara riconoscibilita’ visiva, per evidenziare, con  riferimento  a  film, fiction, e intrattenimento, quelli adatti ad  una  visione  congiunta con  un  adulto e  quelli  adatti  al  solo pubblico adulto. Con riferimento a quest’ultima fattispecie la Rai evidenzia i sistemi  di chiara riconoscibilita’ visiva  per  tutta  la  durata  dei  relativi programmi,

 

10. La Rai si impegna entro  tre  mesi  dall’entrata  in  vigore  del presente Contratto a  promuovere,  procedendo  ad  idonei  interventi anche  di  carattere  organizzativo,  azioni  positive  destinate   a valorizzare, con specifici compiti affidati  alle  proprie  strutture interne, il  ruolo  educativo,  creativo  e  di  intrattenimento  del servizio pubblico e a valutarne l’effettiva realizzazione nell’ambito della  programmazione.  La  Rai   comunichera’   trimestralmente   al Ministero,  all’Autorita’  e   alla   Commissione   Parlamentare   le iniziative assunte  e  segnalera’  tempestivamente  alla  commissione paritetica eventuali problematiche connesse  alla  programmazione  di cui al presente articolo.

 

11. La Rai’, inoltre, promuove l’attivita’ di informazione  di  detta programmazione anche su riviste, guide elettroniche e in  particolare su Televideo.

 

12. Con riferimento  al  sistema  di  analisi  e  monitoraggio  della qualita’ dell’offerta di cui all’articolo 3, si dovra’ tener conto in particolare  dei  minori,  quale  specifica   tipologia   di   utenza nell’ambito della rappresentazione di un adeguato disegno campionario dell’intera  popolazione  italiana,  nonche’   della   programmazione televisiva dedicata.

 

 

 

 

 

Articolo 13

 

L’offerta dedicata alle  persone  con  disabilita’  e  programmazione sociale

 

 

 

1. La Rai, nel  ribadire  11  proprio  impegno  di  produzione  e  di programmazione nell’ambito e nel rigoroso  rispetto  delle  normative antidiscriminatorie e  impegnandosi  a  promuovere  l’attuazione  dei principi enunciati nella Convenzione ONU sui  diritti  delle  persone con disabilita’, ratificata con  legge  3  marzo  2009,  n.  18,  nel Trattato di Amsterdam e nelle risoluzioni  del  Forum  Europeo  delle persone  disabili  di  Madrid,  dedica  particolare  attenzione  alla promozione culturale per l’integrazione delle persone disabili ed  il superamento  dell’handicap  eliminando  ogni  discriminazione   nella presenza delle persone disabili nei programmi di intrattenimento,  di informazione, nelle fiction e nelle produzioni Rai.

 

2. Nel quadro di un’adeguata rispondenza  del  servizio  pubblico  al diritto all’informazione  delle persone con disabilita’  e  alla  loro complessiva integrazione, la Rai e’ tenuta a:

 

a) sottotitolare almeno una edizione al giorno di Tgl, Tg2 e Tg3 e ad assicurare una ulteriore  edizione  giornaliera  per  ciascuna  delle suddette testate nel periodo di vigenza del presente Contratto;

 

b) tradurre in lingua dei segni (LIS) almeno una edizione  al  giorno di Tg1, Tg2 e Tg3;

 

c) procedere, nel piu’ breve tempo possibile, a sottotitolare  almeno una edizione giornaliera di un notiziario di contenuto sportivo sulle reti generaliste e di un notiziario sul canale Rai News;

 

d) procedere, nel piu’  breve  tempo  possibile,  a  sperimentare  la sottotitolazione o la traduzione in LIS del TGR regionale.

 

3. La Rai garantisce l’accesso alla propria  offerta  multimediale  e televisiva su analogico, digitale terrestre e satellite alle  persone con disabilita’  sensoriali  o  cognitive  anche  tramite  specifiche programmazioni   audiodescritte   e   trasmissioni    in    modalita’ telesoftware per le persone  non  vedenti,  sottotitolate  anche  con speciali pagine del Televideo,  e  del  proprio  portale  internet  e mediante la traduzione nella lingua italiana dei segni (LIS). La  Rai individua opportune modalita’  e  soluzioni  tecniche  affinche’  nel passaggio al sistema digitale le persone con  disabilita’  sensoriali possano continuare ad usufruire del servizio di sottotitolazione,  di Televideo, traduzione LIS e telesoftware e non  siano  esclusi  dagli eventuali servizi di televisione  interattiva  che  dovessero  essere implementati in futuro, garantendo l’accessibilita’ dei decoder,  fin dal momento della progettazione.

 

4. La Rai:

 

a) incrementa progressivamente, nell’arco del triennio di vigenza del presente Contratto, il volume della programmazione sottotitolata fino al raggiungimento nel 2012 di una quota pari  ad  almeno  il  70  per cento della programmazione complessiva delle reti generaliste tra  le ore 6,00 e le ore 24,00, al netto  dei  messaggi  pubblicitari  e  di servizio (annunci, sigle, ecc.);

 

b) amplia progressivamente la sottotitolazione ai diversi  generi  di programmazione inclusi i programmi  culturali,  di  attualita’,  di approfondimento politico, di sport e di intrattenimento;

 

c)  incrementa progressivamente l’offerta  di  programmazione audiodescritta, garantendo che la stessa, cosi’ come l’offerta  in modalita’ telesoftware, possa essere effettivamente ricevuta su tutto il territorio nazionale;

 

d)  promuove la  ricerca tecnologica  al fine di favorire l’accessibilita’ dell’offerta multimediale alle  persone con disabilita’ e  con  ridotte  capacita’  sensoriali  e  cognitive,  in collaborazione con enti, istituzioni e associazioni del  mondo  delle persone con disabilita’;

 

e) riferisce periodicamente al Ministero, all’Autorita’, alla Commissione   Parlamentare   e   alla   Sede   di   confronto    sulla programmazione  sociale,  in  merito  all’attivita’  svolta,  nonche’ segnala  tempestivamente   alla   commissione   paritetica   di   cui all’articolo 29 eventuali problematiche connesse alla  programmazione di cui al presente articolo.

 

5. La Rai e’ tenuta a mettere a punto un idoneo sistema di analisi  e monitoraggio della qualita’ e della quantita’ delle offerte di cui ai commi  2  e  3  e  a  fornirne  adeguata  informativa  al  Ministero, all’Autorita’ e  alla  Commissione  Parlamentare.  Tale  sistema,  in particolare, dovra’ essere realizzato  in  collaborazione  con  enti, istituzioni e associazioni del mondo delle persone con disabilita’ ed i relativi risultati dovranno essere comunicati alla Sede  Permanente di cui all’articolo 30, anche  al  fine  di  favorire  l’adozione  di interventi finalizzati ad una maggiore fruizione della programmazione da parte delle persone con disabilita’.

 

6. La Rai si impegna a collaborare, con le istituzioni preposte, alla ideazione, realizzazione e diffusione di programmi specifici  diretti al contrasto e alla prevenzione della pedofilia, della  violenza  sui minori e alla prevenzione delle tossicodipendenze e  alla  conoscenza delle conseguenze prodotte dall’uso  delle  sostanze  stupefacenti  e psicotrope nonche’ al costo sociale che tali fenomeni comportano  per la collettivita’. La Rai  si  impegna  altresi’  alla  prevenzione  e contrasto della violenza sulle donne collaborando con le  istituzioni preposte per la realizzazione e diffusione, sulle diverse piattaforme di trasmissione, di specifici programmi.

 

7. Nel quadro degli indirizzi relativi alle trasmissioni dell’accesso al servizio pubblico della Commissione Parlamentare, la Rai  assicura nei servizi di Televideo una particolare attenzione alle esperienze dell’associazionismo e del volontariato, sulla base  del  regolamento approvato dalla Commissione Parlamentare nella seduta del  29  aprile 1999.

 

 

 

 

 

Articolo 14

 

L’offerta Per l’estero

 

 

 

1. La Rai  si  impegna  ad  adeguare  la  propria  offerta  destinata all’estero alle  mutate  condizioni  dello  scenario  complessivo  di riferimento; la Rai, in particolare, si impegna a ridefinire la nuova offerta in modo tale da  rappresentare  la  complessiva  realta’  del Paese anche sotto il profilo economico, le dinamiche di sviluppo e le diverse  prospettive  culturali,  istituzionali,  imprenditoriali  e sociali nella loro interezza nonche’  a  realizzare  nuove  forme  di programmazione per l’estero che  consentano  di  portare  la  cultura italiana, anche di carattere regionale, ad  un  piu’  vasto  pubblico internazionale.  La  Rai  si  impegna  altresi’  a  diffondere  anche all’estero una programmazione che rispetti l’immagine femminile e  la sua  dignita’  culturale  e  professionale  e  rappresenti  in   modo realistico il ruolo delle dorme nella societa’.

 

2. La Rai contribuisce a  mantenere  vivo  il  legame  dei  cittadini italiani residenti all’estero con  il  Paese  e  con  la  cultura  di origine, fornendo  una  offerta  che  –  oltre  ad  una  informazione costante sullo sviluppo economico del  Paese,  sull’evoluzione  della societa’ italiana e della  sua  cultura  connotata  da  caratteri  di qualita’ e innovazione attraverso la promozione del Made in Italy nel mondo – preveda  una  particolare  attenzione  alla   comunicazione politica  nei  periodi   interessati  da   campagne   elettorali   e referendarie.

 

3. Al fine di conseguire gli obiettivi di cui  al  comma  I,  la  Rai definisce  una  adeguata   programmazione   nell’ambito   sia   delle convenzioni stipulate con la Presidenza del Consiglio dei Ministri ai sensi della legge 14 aprile 1975, n.  103  che  di  altre  specifiche convenzioni aggiuntive.

 

 

 

 

 

Articolo 15

 

Programmi dell’Accesso.

 

 

 

1. Fermi restando gli obblighi derivanti dall’articolo 6 della  legge 14 aprile 1975, n. 103, la Rai e’ tenuta a riservare  trasmissioni  e spazi di accesso  radiotelevisivo  anche  a  tematiche  sociali, con particolare attenzione alle  esperienze  dell’associazionismo  e  del volontariato.

 

2. Le trasmissioni di cui al  comma  1,  definite  come  programmi dell’Accesso, sono programmate su ciascun  mezzo  radiotelevisivo (televisivo,  radiofonico,  televideo)  sulla   base di  calendari predisposti e resi  pubblici  dalla societa’ concessionaria  previa approvazione  della  Sottocommissione   permanente   per   l’Accesso, costituita nell’ambito della Commissione Parlamentare.

 

3. I programmi dell’Accesso consistono anche nella programmazione  di cicli di spot su tematiche sociali; tali spazi saranno  assegnati  ai soggetti ritenuti idonei a tali programmi. La societa’ concessionaria istituisce apposite rubriche dedicate  agli Enti, Istituti o Associazioni che presentano profili  di  interesse  per  i  settori indicati. La predisposizione degli spot viene curata  dalla societa’ concessionaria in collaborazione con i soggetti richiedenti.

 

4. La decisione sulle domande di  accesso, per ciascuno dei  mezzi previsti ai commi 2 e 3,  e  sui  soggetti  richiedenti  spetta  alla Sottocommissione permanente per l’Accesso.

 

 

 

 

 

Articolo 16

 

Prodotti audiovisivi italiani ed europei

 

 

 

1. La  Rai  valorizza  le  capacita’  produttive,  imprenditoriali  e culturali del Paese al fine di favorire lo sviluppo  dell’industria nazionale  audiovisiva e contribuire alla  crescita  del sistema produttivo  italiano ed europeo, privilegiando il  rapporto  tra qualita’ e mercato, l’efficienza  e  il  pluralismo  industriale  e promuovendo la ricerca di nuovi  modelli  produttivi  e  di  nuovi linguaggi anche multimediali.

 

2. La Rai e’ tenuta a destinare una quota minima del 15 per cento dei ricavi  complessivi  annui  ad  investimenti  per  le  opere  europee realizzate da produttori indipendenti; con riferimento a tale  quota, inoltre, una percentuale non inferiore al 20 per cento dovra’  essere dedicata ad opere cinematografiche di espressione originale  italiana ovunque prodotte, una percentuale non inferiore al 4 per  cento  alla produzione e acquisto di documentari italiani ed  europei,  anche  di produttori indipendenti, ed una percentuale non inferiore  al  5  per cento ai  prodotti  di  animazione  appositamente  realizzati  per  i minori.

 

3. Ai fini del presente articolo si intendono:

 

a)  per  ricavi  complessivi  annui  il   gettito   derivante   dagli abbonamenti destinati all’offerta radiotelevisiva  nonche’  i  ricavi pubblicitari connessi alla stessa, al netto degli introiti  derivanti da convenzioni con la Pubblica Amministrazione  e  dalla  vendita  di beni e servizi;

 

b) per investimenti, la configurazione di  costo  che  comprende  gli importi  corrisposti  a  terzi   per   l’acquisto   dei   diritti e l’utilizzazione delle opere, i costi per  la  produzione  interna ed esterna e gli specifici costi di promozione e distribuzione, nonche’ quelli per l’edizione e le spese accessorie direttamente afferenti ai prodotti di cui sopra.

 

4. La Rai, indipendentemente  dalla  codifica  delle  trasmissioni, riserva una quota minima del 20 per cento del tempo  di  trasmissione alle opere  europee  degli  ultimi  cinque  anni,  incluse  le  opere cinematografiche di espressione originale italiana ovunque prodotte.

 

5. La concessionaria riserva inoltre ai prodotti  audiovisivi  (opere cinematografiche,  prodotti di fiction, cartoni,   documentari, trasmissioni per la promozione   dell’audiovisivo,   trasmissioni culturali relative allo spettacolo dal vivo) italiani ed europei  una quota prevalente di trasmissione in un canale tematico  appositamente dedicato ai suddetti generi, che privilegera’  la  loro  trasmissione anche nella fasce di maggiore  ascolto  ivi  compresa  la  cosiddetta prima serata, promuovendo lo sviluppo e la  diffusione  di  contenuti “multipiattaforma”.

 

6. Anche al fine di attribuire ai produttori  indipendenti  quote  di diritti secondari di cui all’articolo 44 del Testo Unico, la  Rai  si impegna ad adottare modalita’ operative coerenti con quanto stabilito dall’Autorita’ in materia, e comunque compatibili con  la  conferente normativa comunitaria.

 

7. La Rai attua un sistema interno di monitoraggio  per  la  verifica del rispetto delle quote di emissione e di investimento e rende noto, per ciascun anno di vigenza del presente Contratto, alla  commissione paritetica di cui all’art. 29, al Ministero e all’Autorita’,  i  dati di  bilancio  relativi  agli  investimenti  in  prodotti  audiovisivi italiani ed europei, suddivisi e distinti  per  ciascuno  dei  generi individuati al comma 2.

 

8. La commissione paritetica verifichera’ su base annua, anche  sulla scorta dei dati di cui  al  comma  7,  l’equilibrato  rapporto  degli investimenti tra i diversi generi e contenuti televisivi relativi  ai prodotti audiovisivi italiani ed europei, con particolare riferimento ad  un  adeguato  sostegno  alla  produzione  e  programmazione  dei documentari e degli  spettacoli  dal  vivo,  secondo  le  indicazioni dell’articolo 44 del Testo Unico,  nonche’  ai  cartoni  animati.  La Commissione, inoltre, verifichera’ ogni  problematica  applicativa  e interpretativa del presente articolo.

 

 

 

 

 

Articolo 17

 

Iniziative specifiche per la valorizzazione delle istituzioni e delle culture locali

 

 

 

1. Nel quadro  dell’unita’  politica,  culturale  e  linguistica  del Paese, e anche con  riferimento  alle  disposizioni  della  legge  15 dicembre 1999, n. 482, la Rai valorizza e promuove, nell’ambito delle proprie  trasmissioni,   le   culture   regionalie   locali   stretta collaborazione con le Regioni,  le  Province  autonome  di  Trento  e Bolzano, le Province, i Comuni, le Universita’ e gli enti  culturali, realizzando anche forme di coordinamento per una maggiore  diffusione in ambito locale. A tal fine tra la concessionaria, le Regioni  e  le Province autonome possono essere stipulate specifiche convenzioni.

 

2. La Rai effettua, per conto della  Presidenza  del  Consiglio  dei Ministri e  sulla  base  di  apposite  convenzioni,  servizi  per  le minoranze culturali e linguistiche, cosi’ come previsto  dalla  legge 14 aprile 1975, n. 103 e si  impegna,  comunque,  ad  assicurare una programmazione rispettosa dei diritti  delle  minoranze culturali e linguistiche  nelle  zone  di  appartenenza.  Con  riferimento   alle convenzioni di cui  sopra,  la  Rai  si  impegna  in  particolare  ad effettuare trasmissioni radiofoniche e televisive in lingua tedesca e ladina per la Provincia autonoma di Bolzano, in lingua ladina per la Provincia autonoma di Trento,  in  lingua  francese  per  la  Regione autonoma Valle d’Aosta e in lingua slovena per  la  Regione  autonoma Friuli-Venezia Giulia. Sulla base  di  apposita  convenzione Rai si impegna ad effettuare trasmissioni radiofoniche  in  lingua  friulana per la Regione autonoma Friuli-Venezia-Giulia.

 

3. Ai sensi dell’art. 12, comma I della legge 15 dicembre  del  1999, n. 482 e dell’art. I l del DPR 2 maggio  2001,  n.  345,  la  Rai  si impegna ad assicurare le condizioni per  la  tutela  delle  minoranze linguistiche riconosciute nelle zone di loro appartenenza, assumendo e  promuovendo iniziative per la   valorizzazione delle   lingue minoritarie presenti sul territorio italiano anche in  collaborazione con le competenti istituzioni locali e favorendo altresi’ iniziative di cooperazione transfrontaliera. La commissione  paritetica  di  cui all’art. 29  definira’ le piu’ efficaci modalita’ operative per l’applicazione di tali disposizioni, tenendo conto in  particolare della necessita’ di potenziamento  delle  strutture  periferiche  dei centri di produzione della concessionaria.

 

 

 

 

 

Articolo 18

 

Informazione istituzionale nazionale ed europea

 

 

 

1.  La  Rai,  tenuto  conto  anche  delle  recenti  risoluzioni   del Parlamento europeo, si impegna a diffondere, promuovere e  sviluppare l’informazione sulle istituzioni nazionali e dell’Unione Europea. Nel rispetto del pluralismo sociale, culturale e politico  e  utilizzando tutti i mezzi di comunicazione a sua disposizione e,  in  specie,  le potenzialita’  della  tecnologia  digitale,  la   Rai   assicura   la formazione,  la  divulgazione  e l’informazione sui  temi del funzionamento delle istituzioni  e  della  partecipazione  alla vita politica.

 

2. La Rai e’ tenuta a presentare,  entro  sei  mesi dall’entrata  in vigore del presente Contratto, un progetto  di canale  televisivo dedicato ai lavori parlamentari,  dando anche  adeguato   rilievo all’attivita’ svolta dalle  Commissioni, da  realizzare  in  stretta collaborazione tra la Rai e i due Rami del Parlamento. Nel palinsesto saranno riservati adeguati spazi  all’informazione  sulle  attivita’ delle istituzioni  costituzionali,  di  rilievo  costituzionale,  di garanzia e controllo e dell’Unione Europea.  La realizzazione delle attivita’ del progetto verra’ regolamentata sulla  base  di  apposita convenzione nella quale dovranno essere  definite, tra l’altro,  le misure  necessarie  per  la  copertura  dei  costi a carico   della concessionaria.

 

3. La Rai e’ tenuta all’esercizio della rete di cui all’art. 24 della legge 6 agosto 1990, n. 223, secondo  le  modalita’  della  legge  11 luglio 1998, n. 224, mediante la rete di impianti di cui all’allegato 1 dedicata a tutte le attivita’ delle istituzioni costituzionali, di rilievo costituzionale  e  di  garanzia  e  controllo  e  dell’Unione Europea. Sulla base di piani esecutivi  presentati  al Ministero, e previa autorizzazione da parte di questo, la rete di cui al  presente comma potra’ essere soggetta   ad interventi mirati alla razionalizzazione degli impianti,   ottenuta   con  azioni  di compatibilizzazione  nell’uso  delle  frequenze  e  anche  attraverso operazioni di accorpamento degli impianti della  concessionaria;  gli interventi dovranno essere attuati senza degradare  la  qualita’  del servizio offerto su base  non  interferenziale  con  altri  legittimi utilizzatori dello spettro radioelettrico, e con particolare riguardo alla salvaguardia della salute umana e della tutela del paesaggio, e potranno comportare variazioni dell’area di  servizio, nel  rispetto delle norme di legge.

 

4. La Rai e’ impegnata a trasmettere, anche sui  canali  generalisti, l’informazione parlamentare, comunitaria e   nazionale, e a pubblicizzare  l’attivita’  del  canale  televisivo  dedicato anche attraverso le proprie reti radiofoniche, televisive generaliste e  il proprio sito web, in particolare nell’ambito  delle  trasmissioni di informazione.

 

5. La  Rai  promuove  la  stipula  di  convenzioni  con  la  Pubblica Amministrazione aventi ad oggetto l’ideazione, la realizzazione e  la diffusione di iniziative  di  formazione,  di  comunicazione  e/o  di divulgazione  su  tutti  i  versanti  distributivi  in  coerenza  con l’evoluzione delle piattaforme tecnologiche, anche attraverso servizi interattivi, al fine di favorire  il  conseguimento  degli  scopi di utilita’ sociale e delle finalita’ istituzionali  perseguite  dagli enti interessati.

 

 

 

 

 

Articolo 19

 

Informazione relativa ai servizi di pubblica utilita’

 

 

 

1.  La  Rai  assicura  spazi  nella   programmazione   televisiva   e radiofonica per la diffusione di informazioni riguardanti  i  servizi di pubblica utilita’ al cittadino, con particolare  riferimento  alle reti  di  viabilita’  e  trasporti  (stradali,  aerei,  ferroviari  e marittimi), di erogazione e distribuzione  dell’energia,  dell’acqua, di telecomunicazione e comunque ad  eventi  ed  avvenimenti,  sia  di origine antropica che naturale, che possano compromettere il regolare svolgimento della vita della popolazione.  La  Rai  potra’  avvalersi anche della collaborazione di emittenti locali.

 

2. La Rai, d’intesa con la Presidenza del Consiglio  dei  Ministri  – Dipartimento della protezione civile, entro sei mesi dall’entrata  in vigore del presente Contratto, anche in attuazione degli obiettivi di cui  al  comma  1,  presenta  al  Ministero,   sentiti   i   soggetti interessati,  per  la  sua  approvazione,  un  progetto  di  sviluppo dell’attuale canale Isoradio, mantenendone il carattere  di  servizio privo di pubblicita’, incentrato sui seguenti aspetti:

 

a) ampliamento e tempestivita’ dei contenuti informativi  in  diretta di pubblica utilita’ ai diversi segmenti di utenza,  con  l’eventuale coinvolgimento di soggetti ed enti operanti nei rispettivi settori;

 

b) estensione della copertura della  diffusione  del  segnale  previa assegnazione delle relative frequenze;

 

e) sperimentazione dell’utilizzo di nuove tecnologie con  riferimento alla diffusione del segnale, al controllo  del  traffico  sulle  reti autostradali e sulle principali vie di comunicazione ed allo sviluppo di appositi spazi informativi sul traffico.

 

3. Il progetto di cui al comma 2 dovra’ identificare  gli  interventi necessari alla realizzazione di spazi di programmazione dedicata  ai servizi di pubblica utilita’ su base locale anche  in  collaborazione con  le  emittenti  locali.  La  realizzazione  delle  attivita’  del progetto verra’ regolamentata sulla base di apposita convenzione  tra la  Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri   – Dipartimento  della protezione civile, il Ministero  e  la  concessionaria,  nella  quale dovranno essere definite, tra l’altro, le misure  necessarie  per  la copertura dei costi a carico della concessionaria.

 

 

 

 

 

Articolo 20

 

Educazione finanziaria ed economica

 

 

 

1.  La  Rai  assicura  spazi  nella   programmazione   televisiva   e radiofonica  per  la  diffusione   dell’educazione   finanziaria   ed economica quale  strumento  di  tutela  del  consumatore,  attraverso iniziative di  informazione  ed  educazione  volte  a  diffondere  la cultura finanziaria ed economica fra il pubblico.

 

 

 

 

 

Articolo 21

 

Audiovideoteche

 

 

 

1.  La  Rai  prosegue  il processo  di  catalogazione   digitale dell’archivio storico televisivo comprensivo dei materiali registrati su pellicola,   utilizzando   le   tecnologie   piu’   avanzate   di archiviazione e catalogazione e  sperimentando  l’integrazione  delle audiovideoteche nel processo produttivo  digitale,  e  si  impegna  a definire e mettere in atto iniziative finalizzate alla  conservazione della memoria audiovisiva del Paese.

 

2.  L’archivio  storico   radiotelevisivo,   gia’   aperto   per   la consultazione al pubblico nelle sedi della Rai,  dovra’  essere  reso progressivamente disponibile  per  fini  culturali,  didattici  e  di natura istituzionale.  Tale  obiettivo  sara’  realizzato  attraverso specifiche convenzioni  con  universita’,  scuole,  enti  pubblici  e associazioni senza fini di lucro e con la realizzazione di produzioni antologiche e collaborazioni con gli altri  principali  detentori  di archivi  storici  audiovisivi  in progetti che coinvolgano le organizzazioni  impegnate nella   conservazione  della memoria audiovisiva del Paese.

 

3. La Rai dispone una pubblicazione annuale,  secondo  le  forme  che saranno ritenute  piu’  appropriate,  e  comunque sul   proprio  sito internet, per pubblicizzare e rendere conoscibile  il  materiale  del suo archivio e le modalita’ di fruizione.

 

 

 

CAPO IV – PIATTAFORME TECNOLOGICHE, QUALITA’ DEL SERVIZIO,

 

RICERCA E SPERIMENTAZIONE

 

 

 

Articolo 22

 

Neutralita’ tecnologica e competitiva

 

 

 

I. Con riferimento alla diffusione della programmazione  televisiva, la Rai e’ tenuta  a  far  si’  che  nella  fase  di  passaggio  dalle trasmissioni  in  tecnica  analogica  a  quella   digitale   l’intera programmazione delle  reti  generaliste  gia’  irradiate  sulla  rete terrestre  analogica   sia   visibile   su   tutte   le   piattaforme tecnologiche; a tal fine, fatti salvi i diritti dei  terzi,  assicura la diffusione attraverso almeno una piattaforma distributiva di  ogni piattaforma tecnologica.

 

2. Al fine di assicurare una copertura integrale  della  popolazione, con  tutte  le   possibilita’   offerte   dalle   varie   piattaforme distributive,  la  Rai  e’  tenuta  ad  adottare  le  piu’  opportune politiche di criptaggio  al  fine  di  garantire  in  forma  gratuita l’accesso all’intera programmazione diffusa dalle reti generaliste  e trasmessa in simulcast via  satellite,  fatti  salvi  i  diritti  dei terzi.

 

3. La Rai, in conformita’ a quanto previsto al primo  comma  riguardo alla piattaforma tecnologica satellitare, si impegna a promuovere  la diffusione di Tivusat con particolare  riguardo  a  quelle  zone  del territorio nazionale  non  raggiunte  dal  digitale  terrestre  e  ad offrire agli  utenti  in  regola  con  il  pagamento  del  canone  di abbonamento alla radiotelevisione,  che  ne  facciano  richiesta,  la relativa smart card a fronte del  rimborso  dei  costi  a  tal  scopo sostenuti, quali i costi di acquisizione  dagli  aventi  diritto,  di transazione e di distribuzione.

 

4. La Rai potra’ consentire la messa  a  disposizione  della  propria programmazione  di  servizio  pubblico   a   tutte   le   piattaforme commerciali che ne  faranno  richiesta  nell’ambito  di  negoziazioni eque, trasparenti e non discriminatorie e sulla  base  di  condizioni verificate dalle Autorita’ competenti.

 

 

 

 

 

Articolo 23

 

Qualita’ tecnica

 

 

 

1. La Rai individua nella qualita’ audiovisiva un tratto distintivo e irrinunciabile dell’offerta del servizio pubblico. La  programmazione Rai e’ diffusa attraverso le reti di  radiodiffusione  terrestre  in tecnica digitale  ed  analogica  e  via  satellite  con  una  elevata qualita’ di immagine e suono, dedicando ad  ogni  canale  l’opportuna capacita’ trasmissiva. La Rai, al fine di assicurare la fornitura del servizio, esercisce gli impianti di cui all’allegato 1.

 

2.  La  Rai  riconosce  la   qualita’   tecnica   del   servizio   di radiodiffusione quale obiettivo strategico del servizio  pubblico.  A tal fine definisce indici e standard tecnici, anche in collaborazione con le competenti istituzioni, gli operatori di rete  e  l’industria; monitora costantemente la qualita’ tecnica del servizio  ed  esercita ogni azione preventiva e correttiva al fine di garantire il permanere di alti standard  qualitativi;  assicura  un  costante  rapporto  con l’utenza, per raccogliere segnalazioni di problematiche  di  qualita’ tecnica; collabora con  istituti  di  ricerca;  assicura  una  idonea informazione ai cittadini per la migliore fruizione dei servizi.

 

3. Nell’ambito della disponibilita’ delle frequenze e  tenendo  conto della specificita’ della  missione  del  servizio  pubblico  generale radiotelevisivo, il Ministero assicura alla  Rai   tutte quelle necessarie per risolvere situazioni  interferenziali,  migliorare  la qualita’ del servizio e sperimentare nuove tecnologie  diffusive;  la Rai, inoltre,  puo’  utilizzare,  su  base  di  non  interferenza, i collegamenti mobili di comunicazione di  cui  al  seguente  art.  25, senza che tale utilizzo comporti il pagamento di ulteriori  canoni  o contributi oltre quello di concessione.

 

4. La Rai’ assicura un grado  di  qualita’  del  servizio,  salvo  le implicazioni interferenziali   non   risolvibili   con   opere di compatibilizzazione radioelettrica, per quanto riguarda  il servizio digitale corrispondente ad una “location  probability”  pari  al  90% (Atti Finali RRC GE06  UIT-R)  e  per  quanto  riguarda  il  servizio analogico, non inferiore a 3, riferito ai livelli della  scala  UIT-R (Unione Internazionale delle Telecomunicazioni – Radiocomunicazioni), salvo le implicazioni interferenziali non risolvibili  con  opere di compatibilizzazione radioelettrica.

 

5. La  Rai  fornisce  con  cadenza  annuale  al  Ministero  tutta  la necessaria  documentazione  con  riferimento  al  monitoraggio  della qualita’ tecnica del servizio di radiodiffusione e alle  elaborazioni statistiche, con indicazioni del grado  di  estensione  dei  servizi, della qualita’ di  ricezione  riferita  ai  livelli  della  scala  di qualita’ UIT-R e dell’andamento delle  situazioni  interferenziali  e dei disturbi dei servizi, nonche’ i valori della  disponibilita’  del servizio misurati utilizzando gli indicatori di  qualita’  concordati con il Ministero. Ai fini della verifica degli  adempimenti  relativi alla  copertura,  la  Rai  fornisce  annualmente  al   Ministero   la rappresentazione cartografica su supporto  magnetico  delle  aree  di copertura dei servizi.

 

 

 

 

 

Articolo 24

 

Radiodiffusione sonora

 

 

 

1. La Rai deve assicurare un  grado  di  copertura  del  servizio  di radiodiffusione sonora per ciascuna delle tre  reti  radiofoniche  in modulazione di frequenza (FM) non inferiore al  99  per  cento  della popolazione e di copertura del territorio  non inferiore all’H per cento, salvo le implicazioni interferenziali.

 

2. La Rai, ove occorra, migliora  la  qualita’  del  segnale,  previa assegnazione da parte del Ministero delle necessarie frequenze.

 

3. La Rai incrementa il servizio RDS (Radio Data  System)  sulle  tre reti radiofoniche in FM  mediante  il  sistema  EON (Enhanced  Other Network), conformemente alle norme ETSI (European  Telecommunications Standards  Institute)  e  potra’  estendere  la  sperimentazione  del servizio RDSTMC (Traffie Message Channel).

 

4. Nel corso dell’attivita’ di adeguamento della rete per  garantire il grado di copertura con impianti  che  rispettino  i  valori  della normativa  vigente  in  materia  di  tetti   elettromagnetici,   e’ ammissibile una temporanea riduzione del grado di copertura di cui al comma 1.

 

5. La Rai, anche attraverso  consorzi,  e’  tenuta  a  sviluppare concretamente le trasmissioni  radiofoniche in  tecnica   digitale secondo i nuovi standard trasniissivi che costituiscono  l’evoluzione del DAB, nel rispetto della regolamentazione adottata dall’Autorita’, cooperando attivamente  per  lo  sviluppo  del  mercato  della  radio digitale nell’osservanza del principio di neutralita’  tecnologica  e competitiva.

 

6. Il servizio di radiodiffusione sonora in modulazione  di  ampiezza viene  svolto  attraverso  gli  impianti  ad  onde   medie   di   cui all’allegato I. La Rai si impegna a presentare  al  Ministero,  entro sei mesi dall’entrata in vigore del presente Contratto,  un  progetto di razionalizzazione del servizio di radiodiffusione sonora  in  onde medie, finalizzato  alla  riduzione   dei   campi   elettromagnetici irradiati,  che  garantisca  al  tempo  stesso  la  copertura   delle principali aree metropolitane e renda  possibile  la  sperimentazione della modulazione digitale in standard DRM.

 

 

 

 

 

Articolo 25

 

Impiego dei collegamenti mobili

 

 

 

1. La Rai, per proprie esigenze  o  per  conto  di  terzi,  esercisce collegamenti mobili  realizzati  con  mezzi  del  tipo  trasportabile installati anche a bordo  di  automezzi  in  sosta  o  con  mezzi  in movimento,  funzionanti  su  base  non  interferenziale   con   altri operatori.  A  consuntivo,  con  cadenza  trimestrale   ed   a   fini statistico-informativi,  la  concessionaria  indichera’  per  ciascun collegamento  la  frequenza  impegnata,  la  distanza  delle   tratte realizzate ove si impieghino mezzi  non  in  movimento,  la  distanza media delle tratte ove si impieghino mezzi in movimento e  la  durata del servizio effettuato.

 

2. La Rai, per proprie esigenze  o  per  conto  di  terzi,  esercisce collegamenti simili a quelli precedenti per  realizzare  collegamenti temporanei tra  punti  fissi.  Con  cadenza  trimestrale  ed  a  fini statistico-informativi la concessionaria indichera’  al  Ministero  i collegamenti eserciti ivi comprese le nuove attivazioni e le avvenute disattivazioni di tali collegamenti, indicando le frequenze impegnate e la distanza delle tratte realizzate.

 

3. La Rai, per proprie esigenze o per conto di terzi, esercisce radio camere operanti nella banda dei 2 GHz.

 

4. Nell’espletamento dei suddetti servizi, la Rai  potra’  utilizzare le frequenze assegnate anche con tecniche di modulazione digitale.

 

5. La Rai, ai  fini  della  produzione  e  distribuzione  dei  propri servizi sul territorio, utilizza collegamenti mobili nelle  bande  in cui essi sono allocati, con particolare riguardo  alla  banda  dei 6 GHz.

 

 

 

 

 

Articolo 26

 

Ricerca e Innovazione

 

 

 

1.  Al  fine  di  promuovere  l’evoluzione  tecnica  e  lo   sviluppo industriale del Paese, la Rai avvia trasmissioni in alta  definizione e sperimenta la diffusione di contenuti  radiotelevisivi  mediante l’uso di  nuove  tecnologie  trasmissive  quali  l’evoluzione  dello standard DVB-T, come il DVB-T2, il DVB-H,  il  DMB,  il  DRM,  l’Alta Definizione, l’IPTV, il Wi-Max; la Web TV e di ogni altra  tecnologia evolutiva a larga banda nel  rispetto  dei  principi  di  parita’  di trattamento e non discriminazione, nonche’ delle norme in materia  di accesso alla capacita’  trasmissiva  in  digitale  terrestre,  previa assegnazione delle necessarie risorse frequenziali.

 

 

 

 

 

CAPO V – FINANZIAMENTO E GESTIONE ECONOMICO-FINANZIARIA

 

 

 

Articolo 27

 

 

 

Gestione  economico-finanziaria  e  trasparenza  nella comunicazione esterna

 

 

 

1. Nella gestione economico-finanziaria, la Rai e’ tenuta al rispetto di quanto previsto dall’articolo 7, comma 5, e dall’articolo  47  del Testo  Unico  in  materia  di  finanziamento  del  servizio  pubblico generale radiotelevisivo  e  delle  conseguenti  deliberazioni  sulla contabilita’ separata adottate dall’Autorita’.  Il  finanziamento  di tali attivita’ e’ assicurato con caratteri di certezza e  congruita’, per il triennio di  durata  del  presente  Contratto,  attraverso  il canone di abbonamento,  i  corrispettivi  derivanti  da  contratti  o convenzioni  con  pubbliche  amministrazioni  e  le   altre   entrate consentite dalla legge.

 

2. La Rai  e’  tenuta,  altresi’,  ad  adottare  criteri  tecnici  ed economici di  gestione  idonei  a  consentire  il  raggiungimento  di obiettivi di efficienza aziendale e di razionalizzazione del  proprio assetto organizzativo. Nell’ottica di una gestione ispirata a criteri di efficienza, la Rai persegue altresi’ l’obiettivo  di  un  adeguato ritorno sul capitale e sugli investimenti, tenendo conto anche  delle condizioni del mercato di riferimento.

 

3.  La  Rai,  in  coerenza  e  nel  rispetto   di   quanto   previsto dall’articolo  45,  comma  5,  del  Testo   Unico,   puo’   svolgere, nell’ambito  del  proprio  mercato   di   riferimento,   comprendente l’offerta  televisiva,  radiofonica  e  multimediale  e  le  connesse attivita’ strumentali e  accessorie,  attivita’  commerciali  inclusa l’offerta a pagamento in regime di concorrenza,  assicurando  che  le stesse attivita’ siano sviluppate direttamente o attraverso  societa’ controllate e comunque con modalita’  organizzative  che  evitino  il finanziamento incrociato, anche parziale, di risorse pubbliche.

 

4. Al fine di fornire una completa informativa sulle dinamiche  della gestione, entro il mese di giugno di ogni anno la  Rai  e’  tenuta  a trasmettere al  Ministero  ed  al  Ministero  dell’economia  e  delle finanze, all’Autorita’ ed alla Commissione Parlamentare una relazione sui risultati  economico-finanziari  dell’esercizio  precedente  che, utilizzando anche fonti non aziendali, conterra’  informazioni  anche in merito:

 

a) alla densita’ di iscritti a ruolo  per  le  famiglie  soggette  al pagamento del canone di abbonamento, articolata per  area  geografica regionale, provinciale e comunale e riferita  agli  abbonamenti  alla televisione per uso  privato,  a  indicazioni  statistiche  analoghe, laddove disponibili, per gli abbonamenti speciali, nonche’ ai  ricavi da canone di abbonamento;

 

b) alla ripartizione del mercato pubblicitario,  con  evidenza  della fonte di riferimento, per ciascun mezzo di comunicazione (quotidiani, periodici, televisione, radio, internet, ecc.);

 

c) ai ricavi  pubblicitari  della  concessionaria  per  mezzo  e  per tipologia;

 

d) agli indici di affollamento pubblicitario per fascia oraria  ed  a livello complessivo.

 

5. La Rai e’ tenuta, altresi’,  a  trasmettere  al  Ministero  ed  al Ministero dell’economia e delle finanze, entro 15 giorni  dalla  loro approvazione:

 

a) i piani industriali  (economici,  finanziari,  di  investimento  e strategici);

 

b) le previsioni economiche e i bilanci  consuntivi  di  esercizio  e della contabilita’ separata;

 

c) i bilanci infiammali al 30 giugno.

 

6. Al fine di migliorare  la  trasparenza  nella  gestione  economico finanziaria del servizio pubblico, la Rai e’ tenuta a pubblicare  sul proprio sito web il documento, comprensivo dei criteri  metodologici, sui conti annuali separati certificati dalla  societa’  di  revisione scelta,  ai  sensi  dell’articolo  47,  comma  2,  del  Testo  Unico, dall’Autorita’  da  cui  risulti,  sulla  base  dell’apposito  schema approvato dalla medesima Autorita’,  la  destinazione  delle  risorse  pubbliche e,–in particolare, a fornire adeguata comunicazione  circa i costi afferenti la programmazione televisiva e la  programmazione radiofonica  rientranti  nell’ambito delle attivita’ di   servizio pubblico. La Rai e’ tenuta, altresi’, a pubblicare i dati  riferiti agli  investimenti  destinati  ai   prodotti   audiovisivi   di   cui

 

all’articolo  16.  A  tal  fine  la  Rai,  nella  presentazione   dei palinsesti, e’ tenuta ad identificare la programmazione televisiva e radiofonica  rientrante  nell’ambito   dell’attivita’   di   servizio pubblico con un colore diverso rispetto agli altri aggregati.

 

7. La Rai pubblica sul proprio sito web gli stipendi lordi  percepiti dai dipendenti e collaboratori i nonche’ informazioni, anche  tramite il mezzo televisivo , eventualmente con un rinvio  allo  stesso  sito web nei titoli di coda, e radiofonico, sui costi della programmazione di servizio pubblico.

 

8. La fattibilita’ e le modalita’ di applicazione delle  disposizioni previste dal comma precedente  saranno  stabilite  nell’ambito  della Commissione  paritetica  di  cui  all’art.   29   entro   90   giorni dall’entrata in vigore del presente contratto.

 

 

 

 

 

Articolo 28

 

Canone di abbonamento

 

 

 

1.  Ai  fini  della  determinazione  dell’ammontare  del  canone   di abbonamento ai sensi dell’articolo 47, comma 3, del Testo  Unico,  il Ministro dello Sviluppo Economico puo’  avvalersi  della  commissione paritetica di cui all’art. 29, che provvedera’ a definire elementi di analisi in merito al rapporto anche prospettico tra i contenuti della missione di servizio pubblico, il loro  adempimento  da  parte  della concessionaria ed il relativo finanziamento.

 

2. Per la gestione e lo sviluppo degli abbonamenti,  nonche’  per  la riscossione,  ordinaria  e  coattiva  degli  stessi  anche  ai  sensi dell’art. 6, comma 2, del D.Lgs.  9  luglio  1997,  n.  237,  la  Rai mettera’ a disposizione del S.A.T. – Sportello  Abbonamenti  TV  di Torino strutture, mezzi e personale  dell’ente  stesso,  nonche’  i locali occorrenti, con  le  modalita’  ed  i  costi  stabiliti  nella convenzione approvata con decreto del Ministro delle finanze in  data 23 dicembre 1988, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.  25  del  31 gennaio 1989,  e  dell’atto  aggiuntivo  approvato  con  decreto  del Ministero delle finanze in data  23  luglio  1999,  pubblicato  nella Gazzetta  Ufficiale  n.  284  del  3 dicembre  1999  e successive modificazioni,  nel  rispetto  di   quanto  previsto dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

 

3. Le quote dei canoni di abbonamento spettanti alla  concessionaria, corrispondenti al costo di fornitura del servizio pubblico risultante dalla contabilita’ separata, saranno corrisposte dall’Amministrazione finanziaria, sulla base delle previsioni complessive di  entrata  del Bilancio dello Stato e delle riscossioni effettuate, mediante acconti trimestrali posticipati e salvo conguaglio alla fine di ciascun  anno finanziario.  Il  Ministero   dell’economia   e   delle   finanze   – Dipartimento  per  le  politiche  fiscali  provvedera’  ad   emettere apposito ordine di pagare a favore della  concessionaria,  ai  sensi dell’articolo 6 del D.P.R. 20  aprile  1994,  n.  367,  affinche’  le suddette quote siano accreditate alla concessionaria  entro  la  fine del trimestre.

 

4.  Il  Ministero  si  impegna   ad   individuare,   anche   con   il coinvolgimento delle amministrazioni  competenti,  le  piu’  efficaci metodologie di contrasto  all’evasione  del  canone  di  abbonamento, proponendo  le  opportune  iniziative  legislative  e  adottando   le necessarie misure amministrative. A tal fine il Ministero si  impegna ad istituire nel piu’ breve  tempo  possibile  uno  specifico  tavolo tecnico, cui partecipera’ anche la concessionaria. Il Ministero e  la Rai, con cadenza annuale, riferiscono alla Commissione Parlamentare i risultati delle azioni attuate  per  il  contrasto  all’evasione  del canone di abbonamento e presenteranno una relazione  sui  lavori  del tavolo tecnico.

 

 

 

CAPO VI – MONITORAGGIO, VIGILANZA E SANZIONI

 

 

 

Articolo 29

 

Commissione paritetica

 

 

 

1. Entro trenta giorni dall’entrata in vigore del presente Contratto, con decreto del  Ministro  dello  Sviluppo  Economico  e’ istituita, presso il Ministero, un’apposita commissione paritetica composta  da otto membri, quattro designati  dal  Ministero  e  quattro  designati dalla Rai, con l’obiettivo di definire – in coerenza con l’evoluzione dello scenario di riferimento – le piu’ efficaci modalita’  operative di applicazione e  di  sviluppo  delle  attivita’  e  degli  obblighi previsti nel presente Contratto, nonche’ di  valutarne  il  grado  di compiutezza al fine  di  verificarne  l’adempimento.  La  commissione potra’, su richiesta di una delle parti e tenendo conto  di  elementi oggettivamente riscontrabili:

 

a) definire gli opportuni interventi volti a superare le  difficolta’ di applicazione e di interpretazione eventualmente emergenti;

 

b) segnalare alle  parti  contraenti  significative  alterazioni  del rapporto di proporzionalita’ e di adeguatezza tra  missione  e  costi del servizio pubblico e relativo finanziamento, proponendo le  misure idonee  a  ristabilirlo,  secondo  quanto  previsto  dal   successivo articolo 32.

 

2. Le rispettive componenti della commissione potranno  di  volta  in volta definire le eventuali integrazioni della commissione stessa  in funzione degli argomenti trattati  e  delle  questioni  di  carattere interpretativo e applicativo del  presente  Contratto.  Entro  trenta giorni dalla  costituzione,  la  commissione  approva  uno  specifico regolamento   per   il   proprio   funzionamento.    La    segreteria tecnico-organizzativa della commissione sara’ curata dal Ministero.

 

 

 

 

 

Articolo 30

 

Sede permanente di confronto sulla programmazione sociale

 

 

 

1. Entro tre mesi dall’entrata in vigore del presente Contratto viene istituita una Sede Permanente di confronto fra il Ministero e la  Rai che – con carattere consultivo – esprime pareri ed avanza proposte in ordine  alla  programmazione  e   alle   iniziative   assunte   dalla concessionaria ai sensi dell’articolo 13 del presente Contratto.

 

2. La Sede e’ composta da 12 membri, di cui 6 nominati dal Ministero, scelti tra i rappresentanti di Commissioni, Consulte e Organizzazioni senza  scopo  di  lucro  di  rilievo  nazionale,  con  competenza  ed esperienza sui temi di cui all’articolo 13, e 6 nominati  della  Rai.

 

La Sede svolge le sue funzioni esaminando con cadenza almeno  annuale le comunicazioni specifiche che la Rai predisporra’ sui temi  di  cui all’articolo 13, ed esprimendo su di esse un parere, anche  in  forma scritta. Tale parere verra’ regolarmente  inviato,  e  se  del  caso direttamente illustrato, dai coordinatori  al  Ministero,  alla  Rai, alla Commissione parlamentare, all’Autorita’ nonche’ alle Istituzioni ed Enti che hanno competenza o sono coinvolte sui temi  trattati.  La Sede permanente istituisce anche un Gruppo di lavoro  permanente  sui temi dell’accessibilita’ e dell’usabilita’, invitando a  farne  parte esperti nominati dalla Rai tra i suoi dirigenti e dal Ministero tra i rappresentanti delle organizzazioni nazionali di difesa  dei  diritti delle persone disabili. La Sede  puo’  altresi’  istituire  ulteriori Gruppi di lavoro  e  chiedere  l’audizione  di  singoli  dirigenti  e funzionari della Rai, oltre che di Istituzioni  e  Organizzazioni  su specifiche questioni inerenti le sue attivita’. I  Gruppi  di  lavoro svolgono la loro attivita’ sulla base di quanto sara’  stabilito  nel Regolamento di funzionamento della sede di cui al successivo comma 3.

 

3. La Sede e’ coordinata pariteticamente  da  un  rappresentante  del Ministero ed uno della Rai e si avvale, per il suo funzionamento, del personale, dei mezzi e dei servizi messi a disposizione dalla  stessa Rai.  La  Sede  procede  entro  tre  mesi dalla  sua  costituzione all’approvazione di un regolamento di funzionamento. Ai coordinatori spetta il ruolo di sovrintendere alla predisposizione degli strumenti e dei materiali necessari per  i  lavori  della  Sede,  coordinare  i lavori delle sessioni, tenere i  contatti  con  Istituzioni,  Enti  e Associazioni. La Sede svolge le sue funzioni esaminando  con  cadenza annuale le comunicazioni specifiche che la Rai predisporra’ sui  temi di cui all’articolo 13, ed esprimendo su di esse un parere – anche in forma scritta – che verra’  inviato  al  Ministero,  alla  Rai,  alla Commissione Parlamentare, all’Autorita’ nonche’ alle  Istituzioni  ed Enti che hanno competenza o sono coinvolte sui terni trattati.

 

4. I membri della Sede durano in carica per il periodo di vigenza del presente Contratto.

 

 

 

 

 

Articolo 31

 

Vigilanza, controllo e sanzioni

 

 

 

1. Fatto salvo quanto previsto dalle  vigenti  disposizioni  e  dalle linee guida  di  cui  alla  delibera  dell’Autorita’  n.  614/09/CONS recante “approvazione delle linee-guida sul contenuto degli ulteriori obblighi del servizio  pubblico  generale  radiotelevisivo  ai  sensi dell’articolo 17, comma 4, della  legge  3  maggio  2004,  n.  112  e dell’articolo 45, comma 4, del testo unico della radiotelevisione” il Ministero  cura  la  corretta  attuazione  del  presente   Contratto, informando  la  Commissione  Parlamentare  degli  atti  eventualmente adottati in relazione all’attivita’ svolta.

 

2. 11 Ministero, nell’ambito dell’attivita’ di cui al comma 1, ha  la facolta’ di disporre verifiche  ed  ispezioni  e  di  richiedere,  in qualsiasi momento, alla Rai informazioni, dati e documenti  utili;  i relativi oneri sono a carico della Rai.

 

3.  La  Rai  e’  tenuta  a  trasmettere  con  cadenza  semestrale  al Ministero,  all’Autorita’  e  alla   Commissione   Parlamentare   una rel azione concernente gli adempimenti posti in essere per il rispetto degli obblighi di servizio pubblico generale radiotelevisivo e  mette comunque  a  disposizione  del  Ministero   e   dell’Autorita’   ogni informazione ritenuta utile per l’espletamento delle attivita’  anche di vigilanza di rispettiva competenza, in particolare con riferimento alla qualita’ della programmazione.

 

4. La  Rai  e’  tenuta  a  consentire  ai  funzionari  del  Ministero incaricati l’accesso agli impianti ed alle proprie sedi ed a prestare la necessaria collaborazione, anche con l’utilizzo di propri mezzi  e personale, allo svolgimento dell’attivita’ di cui al comma 1.

 

5. Le sanzioni irrogate dal Ministero e dall’Autorita’ nei  confronti della Rai sono definite negli articoli 35, 48,  51  e  52  del  Testo Unico, nonche’ negli articoli 97 e 98, commi da 2  a  9  del  decreto legislativo 1° agosto 2003, n.  259,  cui  il  predetto  articolo  52 rinvia.

 

 

 

CAPO VII – NORME FINALI

 

 

 

Articolo 32

 

Adeguamento del Contratto nazionale di servizio

 

 

 

1. Il Ministero e la Rai si impegnano a:

 

a) adeguare il presente Contratto  alla  normativa  sopravvenuta  nel corso del triennio di vigenza;

 

b) procedere nello stesso periodo, sulla base  delle  segnalazioni  e delle proposte della commissione paritetica di cui all’articolo 29  o di evidenze desumibili dal bilancio di  separazione  contabile,  alla revisione del presente Contratto, al fine di ripristinare le  piu’  i corrette modalita’ di esercizio del servizio, laddove il rapporto  di proporzionalita’ e di adeguatezza tra missione e costi del servizio pubblico e relativo  finanziamento,  quale  risultante  dal  presente Contratto di servizio, risulti significativamente alterato.

 

 

 

 

 

Articolo 33

 

Canone di concessione

 

 

 

1. Il canone annuo di concessione, salvo normative  sopravvenute  nel corso del triennio di vigenza del presente Contratto, e’ disciplinato dall’art. 27, commi 9 e 10, della legge 23 dicembre 1999,  n.  488  e dal decreto ministeriale 23 ottobre 2000, pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale n. 251 del 26 ottobre 2000.

 

 

 

 

 

Articolo 34

 

Deposito cauzionale

 

 

 

1, A garanzia degli obblighi assunti con il presente Contratto la Rai costituisce, alla data di entrata in vigore del  Contratto  medesimo, presso la Cassa depositi e prestiti,  un  deposito  cauzionale  di  1 milione di euro in numerarlo o in titoli di  Stato  o  equiparati  al valore nominale.

 

2. Gli interessi sulla somma depositata sono di spettanza della Rai.

 

3. Il Ministero dell’economia e  delle  finanze  ha  la  facolta’  di rivalersi dei propri crediti liquidi ed esigibili presso la  Rai  sul deposito cauzionale costituito ai sensi del presente articolo; in tal caso la concessionaria e’ tenuta a  reintegrare  il  deposito  stesso entro un mese dalla data di notificazione del prelievo.

 

 

 

 

 

Articolo 35

 

Collaborazione per interpellanze,  interrogazioni  e  atti ispettivi parlamentari

 

 

 

1. La Rai fornisce la piu’ ampia collaborazione al Ministero ai  fini degli accertamenti resi necessari da interpellanze, interrogazioni ed atti ispettivi parlamentari.

 

2. La concessionaria cura di riscontrare  le  richieste  ministeriali nel  termine  di  giorni  quindici,  salvo  riduzione  nei  casi   di particolari urgenze.

 

 

 

 

 

Articolo 36

 

Entrata in vigore e scadenza

 

 

 

1. Il presente Contratto entra in vigore il  giorno  successivo  alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana  del decreto ministeriale che lo approva e scade il 31 dicembre 2012. Fino alla data di entrata in vigore del successivo Contratto,  i  rapporti tra  la  concessionaria  e  il  Ministero  restano   regolati   dalle disposizioni del presente Contratto.

 

2. Entro il 1° luglio 2012  le  parti  provvederanno  ad  avviare  le trattative per la stipulazione del  Contratto  relativo  al  triennio 2013-2015.

 

3. Gli allegati che costituiscono parte integrante del Contratto  non sono  soggetti  a  pubblicazione  nella  Gazzetta   Ufficiale   della Repubblica  italiana.  Tali  allegati  sono  depositati   presso   la Direzione generale per i servizi di comunicazione  elettronica  e  di radiodiffusione del Ministero.

 

4. Il Ministero e la Rai si impegnano a dare la  massima  diffusione, attraverso ogni mezzo di comunicazione, al presente Contratto.