DECRETO 26 maggio 1998 “Disposizioni sui servizi audiotex” (pubblicato in Gazzetta Ufficiale n.136 del 13/6/1998)
IL MINISTRO DELLE COMUNICAZIONI Vista la convenzione stipulata in data 1° agosto 1984 tra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e la concessionaria SIP, approvata con decreto del Presidente della Repubblica 13 agosto 1984, n. 523, che disciplina la concessione dei servizi di telecomunicazioni ad uso pubblico; Vista la convenzione stipulata tra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e la Omnitel pronto Italia S.p.a. per l’espletamento del servizio pubblico radiomobile di comunicazione con il sistema in tecnica numerica denominato GSM, approvata con decreto del Presidente della Repubblica 2 dicembre 1994, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 25 del 31 gennaio 1995; Vista la convenzione stipulata tra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e la Telecom s.p.a. per la realizzazione e la gestione della rete per l’espletamento del servizio in tecnica numerica GSM, approvata con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1994, pubblicato nel supplemento ordinario della Gazzetta Ufficiale n. 25 del 31 gennaio 1995; Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 103, con il quale è stata recepita la direttiva 90/388/CE; Visto il decreto 13 luglio 1995, n. 385, concernente il regolamento recante norme sulle modalità di espletamento dei servizi audiotex e videotex; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 1995, n. 420, che ha dettato il regolamento di attuazione al predetto decreto legislativo n.103/1995; Visto il decreto 5 settembre 1995 che ha determinato i contributi per le autorizzazioni concernenti l’offerta dei servizi di telecomunicazioni liberalizzati, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 247 del 21 ottobre 1995; Visto il decreto 6 novembre 1995 che ha determinato le tariffe di accesso e di trasporto per il servizio audiotex, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 278 del 28 novembre 1995; Visto il decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 650, ed in particolare l’art. 1, commi 25, 26 e 27; Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, concernente l’istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1997, n. 318, concernente il regolamento di attuazione dell’art. 1, comma 2, della legge 23 dicembre 1996, n. 650, e del decreto-legge 1° maggio 1997, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 1997, n. 189; Viste le disposizioni del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni impartite con provvedimento del 28 febbraio 1996; Considerato che la direttiva 98/10/CE, recentemente pubblicata, nel prevedere che l’abbonato possa richiedere il servizio di blocco selettivo delle chiamate presuppone necessariamente l’affermazione del principio dell’impossibilità di limitare il diritto dei fornitori di servizi liberalizzati di avvalersi della rete telefonica pubblica per la propria offerta; Considerata, inoltre, l’ampia diffusione sui mezzi di comunicazione di massa di alcuni servizi originariamente non inclusi nella tabella A allegata al provvedimento ministeriale del 28 febbraio 1996; Si dispone quanto segue: Art. 1
Roma, 26 maggio 1998 Il Ministro: Maccanico 98A4957 |