(pubblicato in Gazzetta Ufficiale n.55 del 7 marzo 2000)
IL DIRETTORE GENERALE
per la regolamentazione e la qualita’ dei servizi
del Ministero delle comunicazioni
e
IL DIRETTORE GENERALE
per lo sviluppo produttivo e la competitivita’ del Ministero
dell’industria, del commercio e dell’artigianato
Visto l’art. 1, comma 1, lettera e), del citato decreto legislativo n. 615/1996 che definisce il termine “organismo competente” e l’allegato 2 che stabilisce le condizioni minime che gli organismi competenti devono soddisfare;
Visto l’art. 9, comma 1, del decreto legislativo n. 615/1996 che designa quali autorita’ competenti per l’attuazione del decreto medesimo il Ministero delle comunicazioni e il Ministero dell’industria, del commercio e dell’artigianato;
Visto l’art. 9, comma 2, del decreto legislativo n. 615/1996 che prevede la possibilita’ di procedere al riconoscimento di organismi competenti nel settore della compatibilita’ elettromagnetica con decreto del Ministro delle comunicazioni di concerto con il Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato;
Visto l’art. 16 del decreto legislativo n. 615/1996 che prevede il rinnovo del riconoscimento quale organismo competente in materia di compatibilita’ elettromagnetica;
Visto il Capo II del decreto legislativo n. 615/1996 con il quale viene definita la procedura di riconoscimento degli organismi competenti;
Viste le domande presentate, ai fini del riconoscimento quale organismo competente in materia di compatibilita’ elettromagnetica, dalla societa’ Itel Telecomunicazioni S.r.l., in data 12 luglio 1996, dalla societa’ C.R.E.I. Ven in data 12 dicembre 1997, dalla societa’ Cesvit S.p.a. in data 5 gennaio 1998, dalla societa’ Globe Communications S.p.a. in data 4 febbraio 1999 e dalla societa’ Teseo S.p.a. in data 18 gennaio 1999;
Visti i pareri favorevoli al rilascio del riconoscimento formulati dalla commissione tecnica consultiva, riunitasi il giorno 15 dicembre 1999;
Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;
Decretano:
Art. 1.
apparecchiature industriali;
apparecchiature scientifiche;
apparecchiature di tecnologia dell’informazione;
elettrodomestici ed apparecchiature elettroniche per uso domestico;
reti ed apparecchiature di telecomunicazioni (limitatamente alle apparecchiature terminali di telecomunicazioni);
apparecchiature per illuminazione e lampade fluorescenti.
2. L’organismo C.R.E.I. Ven – Consorzio ricerca elettronica industriale Veneto, con sede legale in corso Spagna, 12 – 35120 Padova, sulla base dei requisiti prescritti dell’allegato 2 al decreto legislativo 12 novembre 1996, n. 615, e’ riconosciuto competente in materia di compatibilita’ elettromagnetica per i seguenti settori salvo esclusione per provvedimenti comunitari specifici:
apparecchiature industriali;
apparecchiature scientifiche;
apparecchiature di tecnologia dell’informazione;
elettrodomestici ed apparecchiature elettroniche per uso domestico.
3. L’organismo Cesvit S.p.a., con sede legale in via Pian dei Carpini, 28 – 50127 Firenze, sulla base dei requisiti prescritti dell’allegato 2 al decreto legislativo 12 novembre 1996, n. 615, e’ riconosciuto competente in materia di compatibilita’ elettromagnetica per i seguenti settori salvo esclusione per provvedimenti comunitari specifici:
ricevitori di radiodiffusione sonora e televisiva;
apparecchiature industriali;
apparecchiature scientifiche;
apparecchiature di tecnologia dell’informazione;
elettrodomestici ed apparecchiature elettroniche per uso domestico;
apparecchiature per illuminazione e lampade fluorescenti.
4. L’organismo Globe Communications S.p.a., con sede legale in via Brodolini, 31 – 20049 Concorezzo (Milano), sulla base dei requisiti prescritti dell’allegato 2 al decreto legislativo 12 novembre 1996, n. 615, e’ riconosciuto competente in materia di compatibilita’ elettromagnetica per i seguenti settori salvo esclusione per provvedimenti comunitari specifici:
ricevitori di radiodiffusione sonora e televisiva;
apparecchiature industriali;
apparecchiature radiomobili ed apparecchiature radiotelefoniche commerciali;
apparecchiature scientifiche;
apparecchiature di tecnologia dell’informazione;
elettrodomestici ed apparecchiature elettroniche per uso domestico;
apparecchi didattici elettronici;
reti ed apparecchiature di telecomunicazioni;
trasmettitori di radiodiffusione sonora e televisiva;
apparecchiature per illuminazione e lampade fluorescenti.
5. L’organismo Teseo S.p.a., con sede legale in corso Cincinnato, – 228/B – 10151 Torino, sulla base dei requisiti prescritti dell’allegato 2 al decreto legislativo 12 novembre 1996, n. 615, e’ riconosciuto competente in materia di compatibilita’ elettromagnetica per i seguenti settori salvo esclusione per provvedimenti comunitari specifici;
ricevitori di radiodiffusione sonora e televisiva;
apparecchiature industriali;
apparecchiature radiomobili ed apparecchiature radiotelefoniche commerciali;
apparecchiature scientifiche;
apparecchiature di tecnologia dell’informazione;
elettrodomestici ed apparecchiature elettroniche per uso domestico;
apparecchi didattici elettronici;
reti ed apparecchiature di telecomunicazioni;
trasmettitori di radiodiffusione sonora e televisiva;
apparecchiature per illuminazione e lampade fluorescenti.
Art. 2.
Nemko S.p.a, via Trento e Trieste, 116 – 20046 Biassono (Milano).
2. L’organismo competente Laboratori Centrali Olivetti – Q.S.L. S.r.l., gia’ riconosciuto organismo competente con decreto ministeriale 20 gennaio 1998 (Gazzetta Ufficiale n. 27 del 3 febbraio 1998) ha variato denominazione sociale e sede legale come segue:
TUV QSL S.r.l., via Bettola, 32 – 20092 Cinisello Balsamo (Milano).
Roma, 16 febbraio 2000
Il direttore generale
per la regolamentazione e la qualità dei servizi
Tilli
Il direttore generale
per lo sviluppo produttivo e la competitività
Visconti