(8 febbraio 2023) La delibera n. 409/22/CONS dell’Agcom fissa la misura e le modalità di versamento del contributo dovuto all’Autorità, per l’anno 2023, dai soggetti che operano nel settore delle comunicazioni elettroniche, mentre la delibera n. 410/22/CONS dell’Agcom fissa la misura e le modalità di versamento (da effettuare entro il 1° marzo 2023) del contributo dovuto all’Autorità, per l’anno 2023, dai soggetti che operano nel settore dei servizi media.
Inoltre, con la delibera n. 416/22/CONS, viene adottato il modello telematico “Contributo Agcom – Anno 2023” e le relative istruzioni per la compilazione.
Anche per quest’anno, l’Autorità ha previsto, al fine del versamento del contributo, due diverse aliquote: una, per i soggetti facenti parte del settore delle comunicazioni elettroniche, pari all’1,40 per mille dei ricavi (rientrano in tale settore i titolari di un’autorizzazione generale ai sensi dell’art. 11 o di una concessione di diritti d’uso ai sensi degli artt. 59 e 98-septies del d.lgs. n. 207/2021; gli operatori di rete; i fornitori di servizi interattivi associati o di servizi di accesso condizionato; i fornitori di reti e servizi di comunicazione elettronica); l’altra, per i soggetti operanti nel settore dei servizi media, pari al 2 per mille dei ricavi (sono compresi in tale settore i fornitori di servizi di media audiovisivi o radiofonici lineari; i fornitori di servizi di media audiovisivi o radiofonici non lineari ovvero a richiesta; i fornitori di contenuti; i soggetti esercenti l’attività di radiodiffusione; le imprese concessionarie di pubblicità; le imprese di produzione o distribuzione di programmi radiotelevisivi; i produttori indipendenti; le agenzie di stampa a carattere nazionale; gli editori di giornali quotidiani, periodici o riviste; i soggetti esercenti l’editoria elettronica).
Non sono tenute alla trasmissione del modello “Contributo Agcom – anno 2023” e non sono tenute al versamento del contributo le imprese i cui ricavi delle vendite e delle prestazioni (Voce A1 del proprio conto economico del bilancio 2021 o di altra scrittura contabile equipollente) siano pari o inferiori a 500 mila euro.
Le imprese i cui ricavi complessivi delle vendite e delle prestazioni (voce A1) dell’anno 2021 siano superiori a 500 mila euro, ma che abbiano conseguito ricavi nei settori delle comunicazioni elettroniche e dei servizi media inferiori a 500 mila euro sono tenute alla trasmissione del modello “Contributo Agcom – anno 2023”, mentre non dovranno pagare alcun contributo.
Le imprese i cui ricavi delle vendite e delle prestazioni, nonché i ricavi conseguiti nel settore delle comunicazioni elettroniche e dei servizi media (ricavi imponibili) per l’anno 2021 siano superiori a 500 mila euro sono tenute alla trasmissione del modello “Contributo Agcom – anno 2023” e al pagamento del contributo.
Infine, le imprese che versano in stato di crisi aventi attività sospesa, le imprese che risultano in liquidazione, le imprese sottoposte a procedure concorsuali, le imprese che hanno iniziato la loro attività nell’anno 2022 sono esentate dall’obbligo di corrispondere il contributo e, qualora i relativi ricavi delle vendite e prestazioni (Voce A1 del proprio conto economico del bilancio 2021 o di altra scrittura contabile equipollente) siano pari o inferiori a euro 500 mila, non sono tenute alla trasmissione del modello “Contributo Agcom – anno 2023”.
Qui la delibera Agcom n. 409/22/CONS ; qui la delibera Agcom n. 410/22/CONS; qui la delibera Agcom n. 416/22/CONS. (LB)
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