Contributi alle tv locali: le motivazioni del rigetto da parte del Tar Lazio dei 4 ricorsi contro il Dpr 146/2017

(5 marzo 2020)    Come avevamo già evidenziato in un precedente articolo del 3 marzo u.s., il Tar Lazio, Sez. Terza, con le sentenze n. 2803/2020, n. 2804/2020, n. 2805/2020 e n. 2814/2020, pubblicate in pari data, ha respinto quattro ricorsi che erano stati proposti per l’annullamento del DPR 23 agosto 2017, n. 146 recante il Regolamento concernente i criteri di riparto tra i soggetto beneficiari e le procedure di erogazione delle risorse del Fondo per il pluralismo e l’innovazione dell’informazione in favore delle emittenti locali e del successivo decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 20 ottobre 2017 concernente le modalità di formulazione delle relative domande, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 263 del 10 novembre 2017.

Esaminiamo, di seguito, le motivazioni di tali quattro sentenze, (tre sono nella sostanza identiche, mentre una quarta si discosta in quanto il relativo ricorso è basato su diverse motivazioni), che affrontano le problematiche dei contributi al settore televisivo locale.

Il criterio dei dipendenti delle tv locali

Nella motivazione dei tre provvedimenti, si legge, tra l’altro, testualmente quanto segue:
“Le critiche svolte nel primo motivo ruotano intorno al presunto carattere irragionevole e non conforme alle finalità fissate dall’art. 1, comma 163, della Legge 28.12.2015, n. 208 (vale a dire: pluralismo dell’informazione, sostegno dell’occupazione nel settore, miglioramento dei livelli qualitativi dei contenuti forniti e l’incentivazione dell’uso di tecnologie innovative) del carattere nazionale della graduatoria e del carattere assoluto degli elementi di attribuzione del punteggio, non accompagnati da alcun meccanismo perequativo che tenga conto delle notevoli diversità demografiche ed economiche esistenti tra le diverse regioni italiane e, pertanto, tali da penalizzare proprio le regioni più piccole e meno popolose, costrette a competere con quelle di dimensioni non comparabili.

Invero la censura non convince in quanto, in realtà, il d.P.R. n. 146/2017 tiene conto della popolazione residente nelle diverse regioni con riguardo alla fase (prodromica rispetto a quella valutativa) di individuazione dei requisiti minimi che le emittenti debbono possedere per l’ammissione alla procedura, laddove prescrive, all’art. 4, comma 1, il possesso di un numero minimo di dipendenti (parametrato alla popolazione dell’ambito territoriale in cui opera l’emittente), secondo le seguenti tre fasce:

1) pari ad almeno 14 dipendenti di cui almeno 4 giornalisti se il territorio nell’ambito di ciascuna regione per cui è stata presentata la domanda abbia più di 5 milioni di abitanti;
2) pari ad almeno 11 dipendenti di cui almeno 3 giornalisti se il territorio nell’ambito di ciascuna regione per cui è stata presentata la domanda abbia tra 1,5 e 5 milioni di abitanti;
3) pari ad almeno 8 dipendenti di cui almeno 2 giornalisti se il territorio nell’ambito di ciascuna regione per cui è stata presentata la domanda abbia fino a 1,5 milioni di abitanti”.

Principio di proporzionalità

Prosegue il Collegio affermando che: “Tale criterio, nel richiedere, per l’ammissione alla procedura, il possesso di un numero maggiore di dipendenti ad un’emittente che operi in una regione maggiormente popolata e un numero più basso di dipendenti ad un’emittente che operi in una regione meno popolosa, sembra soddisfare il principio di proporzionalità e di non discriminazione tra tutti i soggetti partecipanti che siano attivi in regioni diverse, con diversi livelli di popolazione. (…)

E, ancora, (…) “La stessa “penalizzazione” delle emittenti operanti in ambiti regionali geograficamente meno popolosi – asseritamente collegata al calcolo dei dipendenti e dei dati Auditel, a livello assoluto e con graduatoria unica nazionale, in assenza di meccanismi diretti alla riparametrazione di essi in rapporto alla popolazione regionale – si è rivelata una petizione di principio ove si osservi l’esito concreto della graduatoria dedicata alle emittenti commerciali locali, nella quale diverse emittenti si sono piazzate tra le prime cento, pur essendo attive in contesti demograficamente svantaggiati (in rapporto alle più popolose regioni italiane). (…)

Continua il Collegio del Tar rilevando che “i criteri di cui all’art. 6, lett. a), b) e c) del regolamento impugnato – basati, rispettivamente, su: numero medio di dipendenti, effettivamente applicati; numero medio di giornalisti dipendenti (professionisti, pubblicisti e praticanti); media ponderata dell’indice di ascolto medio giornaliero basato sui dati del biennio precedente e del numero dei contatti netti giornalieri mediati sui dati del biennio precedente, calcolata secondo quanto indicato nell’allegata tabella 1 – non comportavano a priori uno svantaggio competitivo per la ricorrente, se è vero che diverse emittenti operanti in regioni non popolose hanno raggiunto risultati di vertice.” (…)

Il criterio degli indici di ascolto delle tv locali

Il Tar evidenzia, con riferimento al criterio degli indici di ascolto Auditel, che “Quanto all’assenza di doverosità nell’attivazione del servizio Auditel (per il punteggio di “Area B” previsto dal d.P.R. impugnato, vedi Tabella 2), il Collegio osserva – in aggiunta a quanto poc’anzi esposto in merito alla imprescindibilità “nei fatti” dei dati di ascolto per ogni impresa televisiva che voglia continuare a stare nel mercato – che già nelle Linee Guida, pubblicate il 9 maggio 2016, a seguito di consultazione pubblica, era noto che gli indici di ascolto rilevati da Auditel sarebbero stati adottati dall’Amministrazione quali criteri di valutazione per la formazione della graduatoria rendendo.

Pertanto i soggetti interessati erano stati già informati, fin dal maggio 2016, della futura adozione di nuovi criteri che avrebbero imposto l’onere della rilevazione dei dati auditel nell’interesse delle stesse emittenti, stante la rilevanza che sarebbe stata attribuita agli indici di ascolto. Tale informazione era stata diffusa tra gli operatori dall’Amministrazione circa un anno e mezzo prima dell’adozione del d.P.R. n. 146/2017 (pubbl. in G.U. n. 239 del 12.10.2017), il che rende non condivisibile la censura svolta con riguardo alla lesione dell’affidamento.

Va peraltro osservato che, in base a quanto eccepito dall’Amministrazione resistente (non contestata sul punto dalla ricorrente), l’onere economico per avvalersi del servizio Auditel comporta un costo contenuto per gli operatori (euro 3.500,00 annue circa), di regola sostenibile anche per le piccole aziende dell’emittenza locale”.

Rileva ancora il Tar che “con il d.P.R. impugnato, la normativa secondaria ha inteso introdurre criteri diretti ad incrementare la qualità del servizio (attribuendo peso preponderante alla componente giornalisti e quindi all’informazione nella erogazione del servizio; ponendo altresì in primo piano i dati di ascolto, a testimonianza dell’interesse suscitato dalla trasmissioni presso gli utenti, e l’innovazione tecnologica ), in luogo dei precedenti criteri idonei a distribuire, come in passato, premi “a pioggia”.

Le eccezioni di incostituzionalità

Il quarto dei ricorsi in oggetto solleva, tra l’altro, eccezioni di illegittimità costituzionale, delle quali il Tar Lazio ha rilevato l’infondatezza.
Scrive il Collegio, tra l’altro: “Con riguardo alla eccezione di illegittimità costituzionale dell’art. 1 comma 163 legge n. 208/05 in relazione all’art. 15, comma 2, della legge “costituzionale” n. 243/12 ed all’art. 76 Cost. per eccesso di delega si osserva che, in primo luogo, poiché la legge 24/12/2012, n. 243 (“Disposizioni per l’attuazione del principio del pareggio di bilancio ai sensi dell’articolo 81, sesto comma, della Costituzione”) è legge ordinaria dello Stato, l’art. 15, comma 2, della stessa non può assurgere a parametro di legittimità costituzionale di altra legge ordinaria quale è la Legge n. 208 del 2015 (Legge di bilancio per il 2016). “

Evidenzia il Tar che “nel sollevare la sua eccezione di costituzionalità, parte ricorrente non specifica in alcun modo le ragioni per cui la Legge di bilancio 2016, attraverso l’ampia autorizzazione conferita al governo per la determinazione dei criteri di ripartizione del Fondo per il pluralismo radiotelevisivo, andrebbe a ledere l’art. 81 Cost. causando rischi per l’“equilibrio tra le entrate e le spese dei bilanci e la sostenibilità del debito del complesso delle pubbliche amministrazioni”, che è l’unico valore di rilevanza costituzionale che la norma mira a tutelare.”

Aggiunge il Collegio: “Sotto l’altro profilo di rilevanza costituzionale sollevato dalla ricorrente (indeterminatezza e genericità dei criteri e dei principi direttivi fissati dell’art. 1, comma 163 della Legge n. 208 del 2015), il Collegio osserva che il regolamento di cui al d.P.R. n. 146 del 2017 è stato emanato ai sensi dell’art. 17, comma 2, Legge n. 400 del 1988 (…). Ora, per quanto certamente ampia sia la “delega” conferita dal legislatore al Governo nella materia per cui è causa, non può affermarsi che siano assenti o indeterminati i principi e i criteri direttivi nella disposizione in commento, i quali, in realtà, sono delineati attraverso l’indicazione degli obbiettivi che la fonte secondaria deve necessariamente perseguire.

Come visto, infatti, il comma 163 citato prevede che “[…] i criteri di riparto tra i soggetti beneficiari e le procedure di erogazione delle risorse del Fondo di cui alla lettera b) del comma 160, (siano, ndr) da assegnare in favore delle emittenti radiofoniche e televisive locali per la realizzazione di obiettivi di pubblico interesse, quali la promozione del pluralismo dell’informazione, il sostegno dell’occupazione nel settore, il miglioramento dei livelli qualitativi dei contenuti forniti e l’incentivazione dell’uso di tecnologie innovative.”. Gli obbiettivi esplicitati dal Legislatore appaiono in tal modo adeguatamente definiti in quanto possono fungere, all’occorrenza, da criteri alla luce dei quali valutare la conformità e l’adeguatezza della disciplina di fonte secondaria rispetto agli obbiettivi programmati”. (FC)

 

Vedi  anche:

Il Tar Lazio rigetta quattro ricorsi avverso il Dpr n. 146/2017

Il Consiglio di Stato respinge l’appello avverso l’ordinanza 2090/19 del Tar Lazio; possibile ora il pagamento del 2° acconto contributi tv locali commerciali 2016

Il Tar Lazio respinge richiesta di sospensiva del provvedimento della Dgscerp del MiSe di previsione di un secondo acconto del 40% in favore delle tv locali commerciali utilmente collocate nella graduatoria per i contributi relativa al 2016