(11 marzo 2021) Il Tar del Lazio, sezione Terza Ter, ha esaminato nei giorni scorsi una serie di istanze cautelari formulate nell’ambito di alcuni giudizi aventi ad oggetto i procedimenti relativi ad alcune aree tecniche del Pnaf, per l’assegnazione di nuovi diritti di uso delle frequenze a nuovi operatori di rete per la tv digitale terrestre in ambito locale.
In particolare, il Tar Lazio, con ordinanze in data 3 marzo u.s., ha ritenuto tali istanze inammissibili in quanto finalizzate alla sospensione cautelare dei provvedimenti di assegnazione dei suddetti diritti di uso. Il Tar ha affermato, infatti che tali giudizi siano disciplinati dall’art. 1, comma 1037 della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (legge di bilancio 2018) il quale, in ragione del ritenuto preminente interesse nazionale alla sollecita liberazione e assegnazione delle frequenze, ha previsto che la tutela cautelare nella suddetta tipologia di controversie sia limitata al pagamento di una provvisionale.
Il Tar ha, inoltre, affermato che tale limitazione della tutela cautelare è collegata alla limitazione della tutela, nella fase di merito, al solo risarcimento del danno per equivalente. Il Tar ha evidenziato altresì che tale scelta normativa è stata ritenuta dalla Corte Costituzionale non irragionevole e non in contrasto con le norme costituzionali che garantiscono il diritto di difesa e il principio di effettività della tutela giurisdizionale. (FB)
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