Conclusione della procedura per la presentazione delle domande volte ad ottenere le misure economiche di natura compensativa per il rilascio volontario delle frequenze televisive interferenti ai sensi del Decreto Ministeriale del 17 aprile 2015, attuativo dell’art. 6, comma 9, del decreto legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito dalla legge del 21 febbraio 2014, n. 9, come modificata dall’articolo 1, comma 147, della legge 23 dicembre 2014 n. 190 – Determina per la REGIONE MARCHE – ERRATA CORRIGE

 Il Ministero dello Sviluppo Economico

Direzione Generale Servizi di Comunicazione Elettronica,

di Radiodiffusione e Postali

– Divisione IV –

Conclusione della procedura per la presentazione delle domande volte ad ottenere le misure economiche di natura compensativa per il rilascio volontario delle frequenze televisive interferenti ai sensi del Decreto Ministeriale del 17 aprile 2015, attuativo dell’art. 6, comma 9, del decreto legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito dalla legge del 21 febbraio 2014, n. 9, come modificata dall’articolo 1, comma 147, della legge 23 dicembre 2014 n. 190 – Determina per la REGIONE MARCHE – ERRATA CORRIGE

VISTA la determina direttoriale del 16 giugno 2016, pubblicata in pari data sul sito del Ministero dello Sviluppo Economico all’interno dell’area tematica Comunicazioni, ai sensi dell’art.2, comma 11 ed dell’art.3, comma 3 del D.M. 17 aprile 2015;
VISTO che all’art. 2, lettera b) della suddetta determina è stato indicato, per mero errore materiale per l’operatore di rete CANALE ITALIA SRL (già CONSORZIO MEDIA ITALIA SCRL), titolare del diritto d’uso definitivo del CH 53 UHF, lo spegnimento degli impianti operanti sul CH 43 UHF, anziché sul CH 53 UHF.

D E T E R M I N A

L’art.2, lettera b) della determina del 16 giugno 2016 richiamata in premessa è così rettificata nella parte relativa all’operatore di rete CANALE ITALIA SRL:
– CANALE ITALIA SRL (già CONSORZIO MEDIA ITALIA SCRL), collocato al sedicesimo posto della graduatoria, titolare del diritto d’uso definitivo del CH 53 UHF, frequenza indicata in Tabella C. per le province di AN e PU/lim, che ha presentato regolare domanda di manifestazione di interesse, non avendo l’Amministrazione recuperato risorse frequenziali, dovrà dismettere tutti gli impianti operanti sul CH 53 UHF, secondo il calendario di spegnimento (master plan) che verrà successivamente inviato, avrà diritto all’indennizzo previsto dall’art.3 del D.M. 17 aprile 2015 e il diritto d’uso a suo tempo rilasciato verrà revocato.
Salvo quanto variato nella presente determina resta valido quanto disposto nella determina del 16 giugno 2016 sopra richiamata.
La presente determina viene pubblicata in data odierna, ai sensi dell’art.2, comma 11 ed dell’art.3, comma 3 del D.M. 17 aprile 2015 sul sito del Ministero dello Sviluppo Economico all’interno dell’area tematica Comunicazioni.
Roma, 17 maggio 2016
Il Direttore Generale
Antonio Lirosi