Interpretazione delle disposizioni relative all’applicazione dell’art. 3, comma 12, del Regolamento allegato alla delibera n. 353/11/CONS (“Radiodiffusione televisiva terrestre in tecnica digitale”).
Il comma 12 dell’articolo 3 dell’Allegato A alla delibera n. 353/11/CONS (“Nuovo regolamento relativo alla radiodiffusione televisiva terrestre in tecnica digitale”, d’ora in avanti anche “Regolamento DTT”) recita: “L’autorizzazione di cui all’articolo 3, comma 12, del regolamento recante la nuova disciplina della fase di avvio delle trasmissioni radiofoniche terrestri in tecnica digitale di cui alla delibera n. 664/09/CONS costituisce titolo per effettuare la trasmissione simultanea su frequenze televisive digitali terrestri del palinsesto diffuso dallo stesso soggetto su reti radiofoniche terrestri in tecnica analogica” (enfasi aggiunta).
Facendo esplicito riferimento all’articolo 3, comma 12, del Regolamento recante la nuova disciplina della fase di avvio delle trasmissioni radiofoniche terrestri in tecnica digitale (allegato alla delibera n. 664/09/CONS, d’ora in avanti, anche “Regolamento DAB”), il suddetto comma precisa che la trasmissione in simulcast1 di palinsesti radiofonici diffusi in DAB+ è prevista sulla piattaforma televisiva digitale terrestre (DVB–T) per i servizi di media radiofonici autorizzati alla prosecuzione nell’esercizio dell’attività di radiodiffusione sonora in tecnica analogica,2 che abbiano richiesto al Ministero l’autorizzazione per la fornitura di programmi radiofonici in tecnica digitale su frequenze terrestri, secondo le modalità di cui al citato articolo 3, comma 12, del Regolamento DAB.
Ciò premesso, il Consiglio dell’Autorità, nella seduta del 16 marzo 2023, ha precisato che l’articolo 3, comma 12 del Regolamento DTT possa essere interpretato estensivamente e, pertanto, che le autorizzazioni rilasciate ai sensi dell’articolo 3, commi da 1 a 8, del Regolamento DAB, costituiscano di fatto titolo per diffondere in simulcast su reti televisive terrestri, previa notifica al Ministero e presentazione di un’istanza per il rilascio di un LCN nell’arco di numerazione 701–799.
1 Ovvero la riproposizione di contenuti simultanei ed integrali da una piattaforma ad altra.
2 Ai sensi dell’art. 1, comma 2bis, del d.l. n. 5/2001 (convertito, con modificazioni, dalla legge n. 66/2001).