Comunicato in data 7 febbraio 2014 del Ministero dello Sviluppo Economico Direzione Generale per i servizi di comunicazione elettronica e di radiodiffusione recante “Procedura per l’assegnazione di diritti d’uso di frequenze in banda televisiva per sistemi di radiodiffusione digitale terrestre di cui all’allegato A alla delibera dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni dell’11 aprile 2013 n. 277/13/CONS”.

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Direzione Generale per i servizi di comunicazione elettronica e di radiodiffusione

Procedura per l’assegnazione di diritti d’uso di frequenze in banda televisiva per sistemi di radiodiffusione digitale terrestre di cui all’allegato A alla delibera dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni dell’11 aprile 2013 n. 277/13/CONS.

 

(pubblicato in Gazzetta Ufficiale – 5° Serie speciale n.17 del 12 febbraio 2014)
 
 
 

1. Soggetto che indice la gara

1.1. Il Ministero dello Sviluppo Economico – Direzione generale per i Servizi di Comunicazione Elettronica e di Radiodiffusione, Viale America, 201, 00144 Roma.

2. Oggetto della gara

2.1. Procedura per l’assegnazione di diritti d’uso di frequenze in banda televisiva per sistemi di radiodiffusione digitale terrestre, di cui all’allegato A alla delibera dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (di seguito “Autorità”), dell’ 11 aprile 2013, n. 277/13/CONS (di seguito “Regolamento”).

2.2. Sono rilasciabili, ai sensi dell’art. 3-quinquies del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, come convertito dalla legge 26 aprile 2012 n. 44, e della delibera 277/13/CONS, 3 diritti d’uso per le frequenze per sistemi DVB (DVB-T o successive evoluzioni tecnologiche) su base nazionale, corrispondenti ai 3 lotti in gara, di seguito specificati, per la realizzazione di reti ai fini dell’offerta di servizi pubblici di diffusione televisiva terrestre. In caso di aggiudicazione, gli operatori eventualmente integrati sono obbligati alla separazione societaria in accordo con quanto previsto all’art. 5, comma 1, lett. g), n. 2), del decreto legislativo 31 luglio 2005 n. 177.

a) lotto L1: multiplex 2-SFN utilizzante i canali 6 e 23 con la configurazione di rete di cui all’Allegato 1 alla delibera 277/13/CONS; la copertura nominale stimata di popolazione è pari all’89,5%;

b) lotto L2: multiplex 2-SFN utilizzante i canali 7 e 11 con la configurazione di rete di cui all’Allegato 1 alla delibera 277/13/CONS; la copertura nominale stimata di popolazione è pari al 91,1%;

c) lotto L3: multiplex 2-SFN utilizzante i canali 25 e 59 con la configurazione di rete di cui all’Allegato 1 alla delibera 277/13/CONS; la copertura nominale stimata di popolazione è pari al 96,6%. L’aggiudicatario, all’atto della liberazione del canale 59, avrà diritto a una frequenza di analoga copertura e per una durata equivalente del diritto d’uso.

2.3. Gli aggiudicatari sono responsabili della gestione e dell’utilizzo delle frequenze per la realizzazione di una rete di diffusione nazionale e della selezione ed aggregazione di programmi realizzati da fornitori di contenuti da diffondere sulla medesima rete.

2.4. Le frequenze in gara individuate dal presente bando sono soggette alle condizioni e ai parametri di utilizzo di cui all’allegato A della delibera dell’Autorità n. 300/10/CONS, e successive modificazioni e integrazioni, ed alle limitazioni del coordinamento internazionale.

2.5. Le caratteristiche tecniche dei lotti di cui al punto 2.2 sono definite nell’Allegato 1 alla delibera 277/13/CONS, che costituisce, altresì, modifica del Piano nazionale di assegnazione delle frequenze televisive terrestri in tecnica digitale.

3. Tecnologia richiesta

3.1. L’aggiudicatario deve utilizzare il lotto di cui al diritto d’uso assegnato con sistemi in standard DVB-T o successive evoluzioni tecnologiche quali il DVB-T2, così come rispettivamente definiti dalle seguenti norme tecniche “ETSI EN 300 744” e “ETSI EN 302 755”, per la realizzazione di reti televisive nazionali digitali terrestri.

4. Durata e trasferibilità dei diritti d’uso

4.1. I diritti d’uso delle frequenze di cui al presente bando di gara hanno una durata di venti anni dalla data del rilascio e, per i primi tre anni dalla data di aggiudicazione non sono trasferibili, nemmeno in parte, mediante trading o leasing o cessione del relativo ramo d’azienda, conseguito anche attraverso modifiche del controllo delle rispettive imprese ai sensi dell’art. 3, comma 1, dell’allegato A alla delibera n. 646/06/CONS, o mediante qualunque altra fattispecie che ai sensi della normativa vigente comporti la variazione del controllo.

4.2. Alla scadenza del periodo di cui al punto 4.1, i diritti d’uso di cui al presente bando sono trasferibili nel rispetto della destinazione d’uso e dei parametri tecnici di cui al Piano nazionale di assegnazione delle frequenze televisive digitali terrestri, conformemente all’art. 14-ter del Codice delle comunicazioni elettroniche (Decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259 e smi), salvo a soggetti che detengono 5 multiplex DVB-T o successive evoluzioni tecnologiche. Il divieto di trasferire i diritti d’uso suddetti anche dopo la scadenza si applica a prescindere dal titolo in base al quale i multiplex sono detenuti.

4.3. Fatta salva la disciplina speciale per le società per azioni quotate in borsa, sono equiparati al trasferimento dei diritti d’uso:

a) la vendita dell’intero capitale sociale del partecipante;

b) il trasferimento del pacchetto di controllo del partecipante o l’acquisizione del controllo esclusivo da parte del soggetto che già ne deteneva il controllo congiunto;

c) il trasferimento di un numero di azioni o quote che sommate a quelle già detenute dal socio gli attribuiscano il controllo della società;

d) la sottoscrizione di aumenti di capitale che conferisca il controllo del partecipante;

e) il passaggio del controllo del partecipante per effetto di influenza dominante, qualificata ai sensi dell’articolo 43, comma 14 e 15, del decreto legislativo 3 luglio 2005, n. 177, o la costituzione di diritti reali su cosa altrui, diritti reali di garanzia ovvero di diritti personali di godimento su quote o azioni in numero tale che comporti il controllo delle società;

f) nel caso di società cooperative, le variazione della maggioranza di controllo a seguito di ammissione di nuovi soci;

g) la cessione o anche il solo affitto o leasing dell’azienda;

h) ogni altra ipotesi che, ai sensi della normativa vigente, comporta la variazione del controllo.

5. Soggetti ammessi alla procedura

5.1. Possono presentare domanda di partecipazione alla presente procedura tutti i soggetti in possesso dell’autorizzazione di cui all’art. 25 del Codice delle comunicazioni elettroniche, o che si impegnino a conseguirla entro 60 giorni dall’aggiudicazione, con esclusione degli operatori di rete di diffusione televisiva terrestre, eventualmente integrati, che, alla data della presentazione della domanda di partecipazione alle procedure di cui al presente bando, possiedono diritti d’uso di frequenze (canali) per più di due reti in tecnica DVB-T o successive evoluzioni tecnologiche per la diffusione televisiva terrestre su base nazionale. Per gli operatori nuovi entranti aggiudicatari la durata dell’autorizzazione di operatore di rete è pari alla durata del diritto d’uso.

5.2. E’ ammessa la partecipazione di società di capitali nonché, nel rispetto dei requisiti stabiliti dall’articolo 4 del Regolamento, le società consortili di cui all’articolo 2602 del codice civile a condizione che queste assumano, anche successivamente all’aggiudicazione e comunque prima del rilascio dei diritti d’uso, la forma di società di capitali secondo quanto stabilito dall’art. 2615 ter del codice civile, rispettando i seguenti ulteriori requisiti:

a) l’atto costitutivo deve prevedere l’obbligo per i soci di versare contributi in denaro;

b) essere dotata, al momento del rilascio dei diritti d’uso, di un capitale sociale interamente versato non inferiore, al netto delle perdite risultanti al bilancio approvato non oltre i tre mesi precedenti, ovvero da una situazione economico-patrimoniale sottoscritta dal legale rappresentante della società e confermata dal Presidente dell’Organo di Controllo Interno e, se diverso, dal Revisore Legale, al 10% del valore degli investimenti complessivi da effettuare ai fini dell’ottemperanza degli obblighi minimi di copertura, comunicati contestualmente alla presentazione della documentazione richiesta dal Ministero ai fini del rilascio dei diritti d’uso. Qualora l’importo degli investimenti precedentemente comunicato risulti inferiore rispetto a quello indicato nella presentazione del piano di copertura, la società deve provvedere entro i 30 giorni successivi alla data di presentazione del piano di copertura, alla modifica del capitale sociale interamente versato. Detto capitale sociale dovrà essere mantenuto per tutta la durata dei diritti d’uso del valore minimo fissato nel bando di gara;

c) la durata deve essere almeno pari alla durata dei diritti d’uso;

d) l’oggetto sociale prevede il complesso delle attività connesse all’utilizzo dei diritti d’uso;

e) le eventuali società estere partecipanti al consorzio rispettano gli stessi requisiti stabiliti per le società estere al punto 5.1.

5.3. Salvo quanto previsto al precedente punto 5.1, non sono ammesse domande di partecipazione condizionate ad alcun evento o azione.

5.4. Ai fini del presente bando, sono equiparati ai partecipanti i soggetti che:

a) esercitino controllo, diretto o indiretto, anche congiuntamente, su un altro partecipante;

b) siano sottoposti al controllo, direttamente o indirettamente, anche congiuntamente, da parte di un altro partecipante;

c) siano sottoposti al controllo, anche in via indiretta, anche congiuntamente, da parte di un soggetto che a sua volta controlla, anche in via indiretta e congiunta, un altro partecipante.

5.5. Ai fini di quanto previsto al punto 5.4, il controllo sussiste, anche con riferimento a soggetti diversi dalle società, nei casi previsti dall’articolo 2359, commi primo e secondo, del codice civile, nonché nei casi previsti all’art. 7 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, e si considera esistente anche nella forma dell’influenza dominante, salvo prova contraria, nelle ipotesi previste dall’art. 43, comma 15, del decreto legislativo n. 177 del 2005, e dell’influenza notevole di cui al medesimo articolo 2359, comma 3.

6. Regole di partecipazione

6.1. Non possono partecipare alla procedura di assegnazione di cui al presente bando di gara i soggetti che, singolarmente o in quanto componenti, anche in posizione non di controllo, di consorzio:

a) esercitino controllo, diretto o indiretto, anche congiuntamente, su un altro partecipante;

b) siano sottoposti al controllo, direttamente o indirettamente, anche congiuntamente, da parte di un altro partecipante;

c) siano sottoposti al controllo, anche in via indiretta, anche congiuntamente, da parte di un soggetto che a sua volta controlla, anche in via indiretta e congiunta, un altro partecipante;

d) ove componenti, partecipino singolarmente.

6.2. Il controllo sussiste, anche con riferimento a soggetti diversi dalle società, nei casi previsti dall’articolo 2359, commi primo e secondo, del codice civile, nonché nei casi previsti all’art. 7 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, e si considera esistente anche nella forma dell’influenza dominante, salvo prova contraria, nelle ipotesi previste dall’art. 43, comma 14 e 15, del decreto legislativo n. 177/05, e dell’influenza notevole di cui al medesimo articolo 2359, comma 3.

6.3. La partecipazione alla procedura è condizionata al rispetto delle riserve e limitazioni di cui ai successivi punti 6.4, 6.5, 6.6, 6.7.

6.4. Gli operatori nuovi entranti e gli operatori di rete di diffusione televisiva terrestre, eventualmente integrati, che, alla data della presentazione della domanda di partecipazione alle procedure di cui al presente bando, possiedono diritti d’uso di frequenze (canali) per al più una rete in tecnica DVB-T o successive evoluzioni tecnologiche per la diffusione televisiva terrestre su base nazionale nell’ambito dei lotti in gara possono presentare offerte sui lotti identificati con L1, L2 ed L3.

6.5. Fermo restando quanto disposto dal successivo punto 6.7, gli operatori di rete di diffusione televisiva terrestre, eventualmente integrati, che, alla data della presentazione della domanda di partecipazione alle procedure di cui al presente provvedimento, possiedono diritti d’uso di frequenze (canali) per più di una rete in tecnica DVB-T o successive evoluzioni tecnologiche per la diffusione televisiva terrestre su base nazionale possono presentare offerte sui soli lotti identificati come L1 e L3.

6.6. Gli operatori nazionali integrati attivi su piattaforme di radiodiffusione televisiva diverse da quella digitale terrestre, che detengono una quota di mercato nella televisione a pagamento superiore al 50%, nell’ambito dei lotti in gara, possono presentare offerte sul solo lotto identificato come L1. Gli stessi operatori sono tenuti all’offerta di una programmazione in chiaro sul multiplex eventualmente aggiudicato all’esito della gara per un periodo di tre anni dall’aggiudicazione.

6.7. Gli operatori di rete di diffusione televisiva terrestre, eventualmente integrati, che, alla data della presentazione della domanda di partecipazione alle procedure di cui al presente bando, possiedono diritti d’uso di frequenze (canali) per più di due reti in tecnica DVB-T o successive evoluzioni tecnologiche per la diffusione televisiva terrestre su base nazionale non possono partecipare alla gara per alcuno dei lotti.

7. Domanda di partecipazione

7.1. La domanda di partecipazione, redatta in lingua italiana e in carta legale o resa legale, sottoscritta dal legale rappresentante, nelle forme di cui al D.P.R. 445/00, completa di tutti gli allegati di cui al punto 8, (laddove indicato, anche in formato elettronico), deve pervenire, entro le ore 12:00 del sessantesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, in plico chiuso e sigillato, al seguente indirizzo: Ministero dello Sviluppo Economico – Direzione Generale per i Servizi di Comunicazioni Elettroniche e di Radiodiffusione, Viale America 201, 00144 Roma, piano 5°, stanza 504, dal lunedì al venerdì, esclusi i festivi, dalle ore 10:00 alle ore 12:00, mediante consegna a mano ovvero posta raccomandata o assicurata ovvero tramite scannerizzazione della domanda e dei documenti richiesti con allegata copia del documento di identità in corso di validità del soggetto sottoscrittore e invio alla mail gara.digitaldividend@mise.gov.it ovvero alla seguente pec com.scer.segreteria@pec.sviluppoeconomico.gov.it. Dell’avvenuta consegna a mano il Ministero rilascerà apposita ricevuta.

7.2. Saranno escluse dalla procedura le domande pervenute oltre il termine previsto; il recapito delle domande rimane a totale rischio del partecipante.

7.3. Sul plico devono essere apposte la denominazione del soggetto partecipante e la dicitura “Domanda di partecipazione alla procedura per l’assegnazione di diritti d’uso di frequenze in banda televisiva per sistemi di radiodiffusione digitale terrestre, di cui alla delibera n. 277/13/CONS, dell’ 11 aprile 2013, dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni – NON APRIRE ”.

7.4. Informazioni e chiarimenti possono essere richiesti in forma scritta, anche a mezzo fax o e-mail con conferma di ricezione, fino alla scadenza del decimo giorno dalla pubblicazione del presente bando di gara, al Ministero dello Sviluppo Economico – Direzione Generale per i Servizi di Comunicazione Elettronica e di Radiodiffusione, Divisione III, fax +39 065913110, e-mail: gara.digitaldividend@mise.gov.it.

7.5. Responsabile del procedimento è la dr.ssa Marina Verna.

7.6. A pena di esclusione, nella domanda di partecipazione devono essere indicati:

a) la denominazione, l’identità giuridica, (per i soggetti stabiliti in Italia: l’iscrizione nel registro della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura ovvero nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato), la sede legale ed il capitale sociale del partecipante, ovvero la residenza dei singoli soggetti che si impegnano a costituirsi, in caso di aggiudicazione, in società di capitali;

b) gli estremi dell’autorizzazione generale di operatore di rete televisivo, ovvero l’impegno a conseguire la predetta autorizzazione entro sessanta giorni dalla eventuale aggiudicazione dei diritti d’uso delle frequenze;

c) la persona fisica cui il Ministero può fare riferimento per tutti i rapporti con il soggetto partecipante, con indicazione del ruolo, recapito telefonico, fax e indirizzo e-mail cui far pervenire le eventuali comunicazioni;

d) il numero massimo di lotti per i quali si intende concorrere; nel caso di persone giuridiche, se il partecipante intende concorrere per più lotti esso deve impegnarsi esplicitamente a conservare la stessa forma societaria ovvero, nel caso di forma associata, la stessa composizione, per tutti i lotti, fino all’assegnazione dei diritti d’uso delle frequenze;

e) l’ elenco degli allegati.

8. Allegati alla domanda di partecipazione

8.1. La domanda di partecipazione deve essere corredata, a pena di esclusione, dalla seguente documentazione, idonea a comprovare i requisiti minimi di partecipazione:

a) dichiarazione del soggetto partecipante, relativa al possesso dei requisiti di cui al punto 5 e sulla ripartizione del capitale sociale. In caso di soggetti che si impegnino a costituirsi in società di capitali tale dichiarazione dovrà riferirsi alla ripartizione del capitale sociale successiva alla costituzione;

b) dichiarazione del soggetto partecipante (in caso di soggetti che si impegnino a costituirsi in società di capitali tale dichiarazione deve riguardare i singoli soggetti):

– di non essere in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;

– che nei propri confronti non è pendente procedimento per l’applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all’articolo 6 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di una delle cause ostative previste dall’articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159; la dichiarazione va resa con riferimento al titolare, se si tratta di impresa individuale, ai soci se si tratta di società in nome collettivo, ai soci accomandatari se si tratta di società in accomandita semplice, agli amministratori muniti di poteri di rappresentanza se si tratta di altro tipo di società o consorzio;

– che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Unione Europea che incidono sulla moralità professionale e, comunque, che non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a un’organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari richiamati dall’articolo 45, paragrafo 1, direttiva 2004/18/CE; la dichiarazione va resa con riferimento al titolare se si tratta di impresa individuale; al socio, se si tratta di società in nome collettivo; ai soci accomandatari se si tratta di società in accomandita semplice; agli amministratori muniti di potere di rappresentanza se si tratta di altro tipo di società o consorzio;

– di non aver commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti;

– di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui sono stabiliti;

c) dichiarazione del soggetto partecipante relativa ai soggetti controllati e controllanti, anche in via indiretta, relativamente a quanto indicato nel precedente punto 6, con particolare riferimento alla persona fisica o giuridica posta al vertice della catena di controllo. In caso di soggetti che si impegnino a costituirsi in società di capitali, tale dichiarazione deve riguardare i singoli soggetti;

d) dichiarazione con la quale il soggetto partecipante si impegna, in caso di aggiudicazione, a presentare al Ministero, secondo modalità e termini specificati nel disciplinare di gara, l’ammontare degli investimenti che prevede di realizzare sul territorio nazionale, l’indicazione della struttura della rete e dei relativi impianti da impiegare nell’espletamento della relativa attività, l’indicazione dei servizi che intende effettuare, il piano di copertura, il tutto suddiviso per ogni lotto del quale è risultato aggiudicatario di diritti d’uso;

e) dichiarazione rilasciata da un istituto di credito, anche in qualità di capofila di un gruppo, attestante l’affidabilità finanziaria del partecipante, nonché la sua serietà professionale propedeutica alla partecipazione alla procedura di assegnazione delle frequenze ed all’impegno, in caso di aggiudicazione, a realizzare gli investimenti previsti. In caso di soggetti che si impegnino a costituirsi in società di capitali detta dichiarazione dovrà riguardare ciascun soggetto;

f) dichiarazione con la quale il soggetto partecipante dichiara di aver preso conoscenza delle disposizioni del presente bando, nonché del disciplinare di gara, e di accettarle integralmente ed incondizionatamente e di disporre delle competenze tecniche e finanziarie adeguate per poter competere in tale gara d’asta.

g) dichiarazione con la quale il soggetto partecipante dichiara di rispettare le riserve e le limitazioni di partecipazione alla procedura di cui ai punti 6.4, 6.5, 6.6, 6.7 del presente bando;

h) fotocopia del documento di riconoscimento, in corso di validità, del legale rappresentante del soggetto partecipante.

8.2. Le dichiarazioni di cui al precedente punto 8.1, lett. a), b), c), d), f) e g) sono rilasciate nelle forme di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445 e devono essere sottoscritte dal rappresentante legale della società. In caso di soggetti che si impegnino a costituirsi in società di capitali le dichiarazioni dovranno essere sottoscritte dal titolare ovvero dai legali rappresentanti di ciascun soggetto. La dichiarazione di cui al precedente punto 8.1 lett. e) deve essere sottoscritta dal rappresentante legale dell’istituto di credito ovvero da persona munita di appositi poteri per il rilascio di simili dichiarazioni e/o attestazioni. La sottoscrizione deve essere autenticata.

8.3. Laddove il soggetto partecipante abbia interesse ad usufruire della rateizzazione dell’offerta aggiudicataria di cui all’art. 9, comma 3, della delibera n. 277/13/CONS deve presentare una specifica dichiarazione secondo le modalità ed i tempi indicati nel disciplinare di gara.

8.4. Il Ministero si riserva di richiedere in forma scritta, anche a mezzo fax con conferma di ricezione, idonea documentazione a comprova, integrazione o chiarimento dei requisiti di cui alle lettere precedenti.

8.5. Le società che non hanno nazionalità italiana possono produrre le dichiarazioni di cui alle precedenti lettere del punto 8.1 in lingua diversa da quella italiana, purché vengano consegnate con traduzione giurata in lingua italiana.

9. Comunicazione dell’esito della domanda

9.1. L’ammissione o l’eventuale esclusione dalla procedura di assegnazione delle frequenze saranno comunicate all’interessato, la seconda con provvedimento motivato.

10. Disciplinare di gara

10.1. Il Disciplinare di gara può essere ritirato, previo pagamento dei diritti di riproduzione, a partire dalla data di pubblicazione del presente bando di gara sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, all’indirizzo di cui al precedente punto 7.1. Esso disciplina, in conformità alle prescrizioni del presente bando di gara e del Regolamento, la procedura di assegnazione delle frequenze e del rilascio dei relativi diritti d’uso, gli obblighi degli aggiudicatari e degli assegnatari.

11. Deposito cauzionale e minimo d’asta

11.1. Ognuno dei soggetti ammessi alla procedura di assegnazione dei diritti d’uso dovrà costituire un deposito cauzionale, di ammontare pari al 50 per cento dell’importo minimo di cui al successivo punto 11.2, per ciascun lotto per il quale presenta offerta, secondo le modalità e nei termini fissati dal disciplinare di gara.

11.2. Gli importi minimi per ciascun lotto in gara di cui al punto 2.2 del presente bando di gara, sono indicati, in base ai criteri di cui all’art. 9, comma 1 del Regolamento, nella seguente tabella:

Lotti

 Importo minimo

L1

€ 29.300.759,42

L2

€ 29.824.571,88

L3

€ 31.625.177,20

12. Procedura per l’assegnazione dei diritti d’uso

12.1. Ogni soggetto ammesso alla procedura per l’assegnazione dei diritti d’uso è tenuto a presentare una offerta economica per almeno un lotto, redatta secondo le modalità e nei termini fissati nel disciplinare di gara, almeno pari all’importo di base d’asta del lotto in oggetto, corredata dal deposito cauzionale costituito ai sensi dell’art. 11 del presente bando. Si procede ad assegnazioni immediate oppure, se per almeno un lotto è presente più di un’offerta, alla formulazione della graduatoria delle offerte valide per ogni lotto e al rinvio a una fase di miglioramenti competitivi per tutti i lotti secondo le modalità fissate nel disciplinare di gara. Ogni soggetto può concorrere all’assegnazione di un numero di lotti al più pari al numero di lotti per cui ha presentato offerta iniziale.

Gli specifici lotti da assegnare a ciascun aggiudicatario sono individuati in accordo alle modalità previste nel disciplinare di gara.

L’aggiudicazione dei lotti può avvenire anche in presenza di un unico offerente.

Gli aventi titolo all’assegnazione dei diritti d’uso delle frequenze sono individuati sulla base di graduatorie distinte per ciascun diritto, basate sull’importo offerto.

Le graduatorie sono rese pubbliche anche mediante pubblicazione sul sito internet del ministero.

La procedura di assegnazione avviene contemporaneamente per tutti i lotti oggetto di gara.

13. Obblighi degli aggiudicatari

13.1. Gli aggiudicatari, prima del rilascio dei diritti d’uso, hanno l’obbligo di:

a) versare l’importo offerto risultante al termine della procedura di assegnazione dei diritti d’uso delle frequenze di cui ai precedenti punti 11 e 12. Il versamento dovrà essere effettuato, entro 30 giorni dalla comunicazione di aggiudicazione, secondo le modalità specificate nel disciplinare di gara. Tale versamento assolve il contributo per la concessione dei diritti d’uso delle frequenze radio assegnate con la presente procedura secondo quanto previsto all’articolo 35, comma 1 del Codice delle Comunicazioni Elettroniche, per la durata fissata ai sensi del precedente punto 4. Gli aggiudicatari possono ottenere, a richiesta, in quota proporzionale ai propri importi complessivi di aggiudicazione, la rateizzazione dell’importo, pari al 70 per cento dell’importo complessivo di aggiudicazione stesso. Tale somma dovrà essere versata secondo termini e modalità indicati nel disciplinare di gara;

b) versare gli oneri derivanti dalle procedure di aggiudicazione di cui al presente bando, compreso il compenso dovuto ai soggetti esterni incaricati per il supporto all’attività del Ministero. Il versamento dovrà essere effettuato in un’unica soluzione, entro 30 giorni dalla comunicazione di aggiudicazione. Detti oneri saranno ripartiti tra tutti gli aggiudicatari in proporzione all’importo complessivo offerto in sede di procedura per l’assegnazione delle frequenze. L’importo di detti oneri non potrà superare l’importo complessivo pari a euro 300.000,00, più IVA;

c) produrre tutta la documentazione richiesta dal Ministero ai fini del rilascio dei diritti d’uso, secondo i termini e le modalità previste dal disciplinare di gara.

Il mancato assolvimento anche di uno solo degli obblighi di cui alle lettere precedenti comporta la decadenza dall’aggiudicazione.

Gli aggiudicatari sono, comunque, tenuti a richiedere, ove non ne siano già in possesso, gli specifici titoli autorizzatori previsti dalla normativa vigente in materia di offerta di servizi di comunicazione elettronica e a rispettarne i relativi obblighi. Gli aggiudicatari dei diritti d’uso sono tenuti al pagamento dei diritti amministrativi di cui all’articolo 34 del Codice delle Comunicazioni Elettroniche, in relazione ai necessari titoli autorizzatori per i servizi oggetto del presente bando, nonché gli altri eventuali contributi per la concessione dei diritti di installare infrastrutture di cui all’art. 35 del Codice.

13.2. Gli aggiudicatari dei lotti rilasciati con le procedure di cui al presente bando non possono utilizzare capacità trasmissiva per la diffusione di contenuti che appartengono esclusivamente o in parte, ad un operatore (ivi incluse le società controllate o le controllanti) che detiene 5 multiplex DVB-T o successive evoluzioni tecnologiche.

14. Obblighi dei titolari dei diritti d’uso

14.1. L’assegnazione delle frequenze di cui al presente bando di gara non dà titolo per l’attribuzione agli aggiudicatari di ulteriori frequenze, né nelle bande oggetto del presente provvedimento né in altre bande e non costituisce titolo per la futura utilizzazione delle frequenze per servizi diversi dalla radiodiffusione televisiva.

14.2. Ciascun assegnatario è tenuto ad utilizzare il lotto di cui al diritto d’uso assegnato con la presente procedura alle condizioni per l’utilizzo efficiente delle frequenze, secondo le modalità e gli obblighi di cui all’art. 10 del Regolamento.

14.3. A tal fine, gli assegnatari presentano al Ministero entro 60 giorni dal rilascio dei diritti d’uso il proprio piano di copertura corredato da ogni elemento utile a dettagliare le modalità per raggiungere la copertura indicata. I piani di copertura approvati entrano a far parte degli obblighi dell’aggiudicatario e formano parte integrante del diritto d’uso. La mancata presentazione del piano nel termine fissato è una violazione degli obblighi e comporta la sospensione dei diritti d’uso.

14.4. Il piano di copertura di cui al punto precedente comprende la descrizione della rete in relazione allo standard DVB adottato e la tempistica di realizzazione della rete. Il progetto della rete deve essere completo in ogni suo elemento e corredato da una descrizione grafica nella quale sono indicate le stazioni di radiodiffusione e le relative aree di servizio nonché gli eventuali impianti di collegamento necessari alla diffusione dei programmi e da una descrizione dell’affidabilità e della qualità della trasmissione.

14.5. I piani di copertura sono modificabili nel corso del tempo, nel rispetto degli obiettivi fissati, previo assenso del Ministero.

14.6. Fatte salve le conseguenze previste dalla normativa vigente in caso di inadempimento delle condizioni relative ai diritto d’uso delle frequenze, agli aggiudicatari che non rispettano gli obblighi derivanti dall’aggiudicazione, ivi incluso l’obbligo di copertura e quello di avvio commerciale del servizio, può essere disposta la revoca del diritto d’uso nelle aree interessate ed è immediatamente inibito l’uso delle frequenze assegnate. Nel caso l’obbligo di copertura non venga rispettato per più del 40% di quanto previsto è disposta la revoca totale del diritto d’uso. In caso di revoca nessun rimborso è dovuto agli aggiudicatari soggetti alla sanzione e le relative frequenze potranno essere riassegnate.

14.7. Gli obblighi previsti per gli assegnatari, incluso il pagamento dell’offerta aggiudicataria, costituiscono obblighi associati ai relativi diritti d’uso e la loro inosservanza è soggetta alle sanzioni previste dalle norme vigenti. In particolare i requisiti di ammissione alla procedura di aggiudicazione e quelli relativi al raggiungimento di una copertura minima, devono essere mantenuti per tutta la durata dei diritti d’uso.

14.8. Il Ministero, salvaguardati i diritti degli eventuali fornitori di contenuti indipendenti cessionari della capacità trasmissiva ai sensi dell’articolo 8 del Regolamento, può procedere a sostituire, anche prima della scadenza del diritto d’uso, tutte o parte delle frequenze del lotto aggiudicato, con frequenze di qualità equivalente a quelle sostituite, al fine di consentire l’adeguamento dei piani di allocazione ed assegnazione dello spettro radio attualmente usato per servizi di diffusione televisiva alle pertinenti normative dell’Unione europea ed all’evoluzione delle trattative e degli accordi del coordinamento internazionale, ed a regolare le loro evoluzioni tecnologiche ed applicative, tenendo conto dello sviluppo dell’intero mercato.

15. Accesso agli elementi della rete di trasmissione e alle risorse correlate

15.1. Le condizioni di accesso ai servizi di trasmissione da parte degli operatori televisivi che già dispongono di reti televisive con un grado di copertura superiore al 75 per cento della popolazione nazionale, indipendentemente dalla loro partecipazione alla presente procedura, in favore degli operatori nuovi entranti, sono indicate nel disciplinare di gara, in conformità all’art. 8 del Regolamento.

16. Ulteriori informazioni

16.1 A soli fini informativi, il testo del presente bando e del Disciplinare di gara sono disponibili sul sito internet www.mise.gov.it. In caso di contrasto fra i documenti pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e rilasciati dal Ministero e quelli disponibili su internet, prevalgono i primi.

 

7 febbraio 2014

Il Direttore Generale

Dott. Francesco Saverio Leone