Circolare n. 27 dell’11 luglio 1997 della Direzione Generale dell’E.N.P.A.L.S. “Decreto legislativo 30 aprile 1997, n.182: Fondo Pensioni per i lavoratori dello spettacolo”.

ENTE NAZIONALE DI PREVIDENZA E DI ASSISTENZA PER I LAVORATORI DELLO SPETTACOLO

Serv. Contributi e Vigilanza

Circolare n. 27 del 11/7/97

Protocollo n. 25/CS

 

– A tutte le Imprese dello spettacolo

– Agli Enti pubblici e privati che esplicano attività nel campo dello spettacolo

– A tutte le Società che intrattengono rapporti economici con sportivi professionisti

– Alle Sedi Compartimentali e Sezioni Distaccate

LORO SEDI

 

Ai Servizi ed Uffici della Direzione Generale

SEDE

e,p.c.

– Al Sig. Commissario Straordinario

– Ai Sigg. Componenti il Comitato di Vigilanza per la gestione del Fondo Speciale per calciatori, allenatori di calcio e sportivi professionisti

– Ai Sigg. Componenti il Collegio Sindacale

SEDE

OGGETTO:

Decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 182

Fondo pensioni per i lavoratori dello spettacolo

 

Sommario: Premessa. A) Soggetti assicurati. B) Retribuzione soggetta a contribuzione. C) Lavoratori dello spettacolo iscritti al Fondo pensioni per i lavoratori dello spettacolo successivamente al 31 dicembre 1995: misura dei contributi a percentuale dovuti dai datori di lavoro a decorrere dal 1° gennaio 1997. D) Lavoratori dello spettacolo già iscritti al Fondo pensioni per i lavoratori dello spettacolo alla data del 31 dicembre 1995: misura dei contributi a percentuale dovuti dai datori di lavoro a decorrere dal 1° gennaio 1997. E) Lavoratori dello spettacolo dipendenti da Imprese, operanti nel territorio del comune di Campione d’Italia. F) Lavoratori dello spettacolo operanti all’estero in paesi extracomunitari o con i quali non sono in vigore accordi di sicurezza sociale. G) Lavoratori appartenenti al gruppo di cui all’articolo 2, comma 1, lettera a): giornate di prova. H) Istruzioni operative.

Premessa

Nella G.U. – serie generale – n. 147 del 26 giugno 1997 è stato pubblicato il decreto legislativo 30 aprile 1997, n.182 (data di entrata in vigore: 11 luglio 1997) avente per oggetto: “Attuazione della delega conferita dall’articolo 2, commi 22 e 23, lettera a) della legge 8 agosto 1995, n. 335, in materia di regime pensionistico per i lavoratori dello spettacolo iscritti all’ENPALS”.

A) SOGGETTI ASSICURATI

Ai fini della individuazione dei requisiti contributivi e delle modalità di calcolo delle contribuzioni e delle prestazioni, l’art. 2, comma 1, del decreto legislativo in trattazione, nell’ambito delle categorie di cui all’art. 3 del D.L.C.P.S. 708/47, come modificato dalla legge 29 novembre 1952, n. 2388 e successive modificazioni ed integrazioni, distingue i lavoratori dello spettacolo in tre gruppi, indipendentemente dalla natura autonoma o subordinata del rapporto di lavoro, a seconda che :

a) prestino a tempo determinato, attività artistica o tecnica, direttamente connessa con la produzione e la realizzazione di spettacoli;

b) prestino a tempo determinato attività al di fuori delle ipotesi di cui alla lettera a);

c) prestino attività a tempo indeterminato.

L’appartenenza dei lavoratori ai gruppi sopra citati determina il numero di contributi giornalieri richiesti per soddisfare il requisito dell’annualità di contribuzione richiesto per il sorgere del diritto alle prestazioni:

1) 120 contributi giornalieri per i lavoratori appartenenti al gruppo di cui alla lettera a);

2) 260 contributi giornalieri per i lavoratori appartenenti al gruppo di cui alla lettera b);

3) 312 contributi giornalieri per i lavoratori appartenenti al gruppo di cui alla lettera c).

La diversa quantificazione dell’annualità di contribuzione è stata dettata dalla esigenza di conciliare il principio di armonizzazione delle prestazioni del Fondo pensioni dei lavoratori dello spettacolo – di seguito denominato Fondo – con quelli vigenti nell’assicurazione generale obbligatoria, contenuto nella “legge delega” (335/95), con la necessità di salvaguardare normative speciali motivate da effettive e rilevanti peculiarità professionali e lavorative presenti nel settore dello spettacolo.

I lavoratori rientranti nel gruppo a) sono, infatti, caratterizzati da rapporti di lavoro di breve durata, saltuari, con retribuzioni spesso molto elevate ma riferite solo a circoscritti periodi dell’attività artistica. Per questi soggetti risulta, frequentemente, difficile accedere alle prestazioni pensionistiche pur avendo svolto, per lunghi periodi e con carattere di professionalità, anche se saltuariamente, attività nel campo dello spettacolo.

Per quanto riguarda, in particolare, gli adempimenti contributivi, si fa rilevare che la facoltà di rivalsa (in seguito illustrata) può essere esercitata, da parte delle Imprese, esclusivamente nel confronti dei lavoratori appartenenti a detto gruppo.

I lavoratori rientranti, invece, nel gruppo b) sono caratterizzati da rapporti di lavoro (generalmente di tipo stagionale e soprattutto svolgono attività non direttamente collegabili alla produzione e realizzazione di spettacoli.

Del tutto diversa è la situazione che caratterizza i lavoratori dello spettacolo che prestano attività a tempo indeterminato (gruppo c), per questi ultimi non si è ravvisata alcuna necessità di garantire una tutela diversa da quella spettante alla generalità degli altri lavoratori dipendenti.

L’individuazione del gruppo di appartenenza dei lavoratori sarà stabilita con successivo decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto in trattazione.

B) RETRIBUZIONE SOGGETTA A CONTRIBUZIONE

Come noto, l’art. 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153 e successive modificazioni ed integrazioni, nel fissare i criteri per la determinazione della retribuzione imponibile, ai fini del calcolo dei contributi dovuti alle assicurazioni sociali, ha stabilito che per retribuzione imponibile deve intendersi “tutto ciò che il lavoratore riceve dal datore di lavoro in denaro o in natura, al lordo di qualsiasi ritenuta, in dipendenza del rapporto di lavoro, con la esclusione delle somme corrisposte” per fattispecie tassativamente elencate dalla legge stessa (v. circ.ri n. 18 del 7.7.69, n.3 del 16.2.70 etc.).

Con l’art. 2, della legge 8 agosto 1995, n. 335 di riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare, entrata in vigore il 17 agosto 1995, il legislatore ha inteso ampliare l’elenco delle voci da escludere dal calcolo della retribuzione imponibile prevedendo l’esonero totale o parziale, dall’imponibile contributivo, di alcuni benefici accessori (v. circ. n. 4 del 3/11/95).

Premesso quanto sopra si ritiene utile elencare brevemente quali somme sono totalmente o parzialmente escluse dalla retribuzione imponibile:

– i rimborsi a piè di lista che costituiscono rimborso di spese sostenute dal lavoratore per l’esecuzione o in occasione del lavoro;

– l’indennità di anzianità (T.F.R. o indennità equipollenti);

– l’indennità di cassa;

– la gratificazione o elargizione concessa “una tantum” a titolo di liberalità, per eventi eccezionali e non ricorrenti, purché non collegata, anche indirettamente, al rendimento dei lavoratori e all’andamento aziendale;

– le spese sostenute dal datore di lavoro per le colonie climatiche in favore dei figli dei dipendenti;

– le borse di studio erogate dal datore di lavoro ai figli dei dipendenti che abbiano superato con profitto l’anno scolastico, compresi i figli maggiorenni qualora frequentino l’università e siano in regola con gli esami dell’anno accademico;

– le spese sostenute dal datore di lavoro per il funzionamento di asili nido aziendali;

– le spese sostenute dal datore di lavoro per il finanziamento di circoli aziendali con finalità sportive, ricreative e culturali, nonché quelle per il funzionamento di spacci e bar aziendali;

– la differenza fra il prezzo di mercato e quello agevolato praticato per l’assegnazione ai dipendenti, secondo le vigenti disposizioni, di azioni della società datrice di lavoro ovvero di società controllanti o controllate;

– la diaria o indennità di trasferta, in cifra fissa, limitatamente al 50% del loro ammontare se trattasi di trasferta nel territorio nazionale;

– gli emolumenti corrisposti a titolo di diaria o indennità di trasferta al lavoratore che si reca all’estero, anche se corrisposta con continuità e indipendentemente dal luogo in cui la trasferta è svolta, per una quota pari all’ammontare esente dall’imposta sul reddito delle persone fisiche

(IRPEF – art. 5, comma 1, della legge 3 ottobre 1987, n. 398 e successive modificazioni ed integrazioni);

– l’indennità di panatica per i marittimi a terra, in sostituzione del trattamento di bordo, limitatamente al 60% del suo ammontare;

– gli emolumenti per carichi di famiglia comunque denominati erogati, nei casi consentiti dalla legge, direttamente dal datore di lavoro, fino a concorrenza dell’importo degli assegni familiari a carico della Cassa unica assegni familiari;

– il valore dei generi in natura prodotti dall’azienda e ceduti ai dipendenti, limitatamente all’importo eccedente il 50% del prezzo praticato al grossista;

– il 50% della differenza tra il costo aziendale della provvista relativa ai mutui e prestiti concessi dal datore di lavoro ai dipendenti ed il tasso agevolato, se inferiore al predetto costo, applicato ai dipendenti stessi;

– i corrispettivi dei servizi di mensa e di trasporto predisposti dal datore di lavoro nonché i relativi importi sostitutivi (art.17, comma 1, del D.Lgs. 503/92, decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale del 3/3/94);

– prestazioni in denaro erogate direttamente dal datore di lavoro per conto di gestioni previdenziali e assistenziali.

C) LAVORATORI DELLO SPETTACOLO ISCRITTI AL FONDO PENSIONI PER I LAVORATORI DELLO SPETTACOLO SUCCESSIVAMENTE AL 31 DICEMBRE 1995: misura dei contributi a percentuale dovuti dai datori di lavoro a decorrere dal 1° gennaio 1997

Nel rispetto del principio di armonizzazione contenuto nella legge 335/95, a decorrere dal 1° gennaio 1997 per il personale iscritto al Fondo pensioni per i lavoratori dello spettacolo, successivamente al 31 dicembre 1995 per il quale si applica esclusivamente il nuovo regime contributivo di calcolo della pensione, il contributo è fissato nella stessa misura e con i medesimi criteri di ripartizione dell’onere tra datore di lavoro e lavoratore di quelli in vigore nel Fondo pensioni lavoratori dipendenti dell’assicurazione generale obbligatoria, pertanto è pari al 32,70%.

Per gli stessi lavoratori dello spettacolo, l’art. 1, comma 14 del D. Lgs. 182/97 individua, ai fini contributivi, un massimale annuo di retribuzione (art. 2, comma 18, della legge 8/8/95, n. 335) che per l’anno 1997 risulta pari a £. 137.148.000.

Detto massimale, è rivalutato annualmente sulla base dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati così come calcolati dall’ISTAT.

Da quanto sopra esposto si evince che i datori di lavoro dovranno applicare l’aliquota contributiva sulla retribuzione indicata nel contratto nei limiti dell’importo del massimale annuo indipendentemente dalla durata del contratto stesso.

Sulle quote di retribuzione eccedenti il massimale retributivo e pensionabile si applica un contributo di solidarietà da versare all’ENPALS, nella misura del 5% di cui 2,50% a carico del datore di lavoro e 2,50% a carico del lavoratore (art. 1, comma 14).

Ai fini di una corretta applicazione della nuova normativa è, pertanto, indispensabile che il lavoratore dello spettacolo comunichi, al datore di lavoro, l’importo complessivo percepito in occasione di precedenti rapporti di lavoro svoltisi nell’anno solare di riferimento.

Tale dichiarazione di responsabilità deve essere resa ai sensi delle vigenti normative in materia di autocertificazione.

Premesso che l’ENPALS, oltre a gestire l’assicurazione per l’invalidità, la vecchiaia e superstiti è percettore anche dei contributi per gli asili nido comunali dovuti ai sensi della legge 6/12/71, n. 1044, si riportano di seguito le aliquote contributive che le Imprese sono tenute ad applicare sulle retribuzioni spettanti ai lavoratori.

ALIQUOTE IN VIGORE DALL’1/1/97

Generalità dei lavoratori dello spettacolo iscritti all’ENPALS successivamente al 31.12.1995

a) per retribuzioni annue sino a 137.148.000

Fondo pensioni lavoratori32,70% (di cui 8,89% a carico del lavoratore)
asili nido comunali0,10% (a carico del datore di lavoro)
TOTALE32,80%

 

b) per la parte di retribuzione annua eccedente £. 137.148.000

contributo di solidarietà5,00% (di cui 2,50% a carico del lavoratore)
asili nido comunali0,10% (a carico del datore di lavoro)
TOTALE5,10%

 

Lavoratori appartenenti alle categorie dei tersicorei e ballerini iscritti all’ENPALS successivamente al 31.12.95 (art. 4, comma 14)

a) per retribuzioni annue sino a 137.148.000

Fondo pensioni lavoratori32,70% (di cui 8,89% a carico del lavoratore)
aliquota aggiuntiva di finanziamento(art. 4, comma 14)3,00% (di cui 1% a carico del lavoratore)
asili nido comunali0,10% (a carico del datore di lavoro)
TOTALE35,80%

 

b) per la parte di retribuzione annua eccedente £. 137.148.000

contributo di solidarietà5,00% (di cui 2,50% a carico del lavoratore)
asili nido comunali0,10% (a carico del datore di lavoro)
TOTALE5,10%

 

1) Aliquota aggiuntiva

L’aliquota aggiuntiva da applicare nei casi di retribuzione annua eccedente, per l’anno 1997, la misura di £ 63.053.952 e fino al tetto annuo di £ 137.148.000, per tutti i lavoratori dello spettacolo iscritti al Fondo successivamente al 31/12/95 è la seguente:

1% a carico del lavoratore(art. 3) – ter, D.L. 384/92, convertito dalla legge 438/92)

 

2) Rivalsa (art. 1, comma 7)

Nei confronti dei lavoratori di cui all’articolo 2, comma 1, lettera a) e cioè di coloro che prestano, a tempo determinato, attività artistica o tecnica direttamente connessa con la produzione e la realizzazione di spettacoli, i quali percepiscono una retribuzione giornaliera (tale retribuzione si ottiene dividendo il compenso globale per il numero dei giorni di durata del contratto escludendo i riposi settimanali nonché le festività nazionali godute) superiore a £. 300.000, le Imprese potranno esercitare rivalsa per un ammontare pari al 40% dei contributi dovuti sulla parte di retribuzione eccedente il predetto importo.

A decorrere dal 1° gennaio 1998, la predetta percentuale è ridotta di 10 punti percentuali fino alla sua completa soppressione.

ANNOPercentuale ammontare rivalsa
199740%
199830%
199920%
200010%
2001=

 

L’art. 3, comma 2, del D.P.R. 31 dicembre 1971, n. 1420 è abrogato (nota n. 1).

L’ambito applicativo della facoltà di rivalsa sarà compiutamente definito con l’emanazione del decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di cui al comma 1 del predetto art. 2, con il quale saranno individuati i lavoratori eventualmente interessati.

D)LAVORATORI DELLO SPETTACOLO GIA’ ISCRITTI AL FONDO PENSIONI PER I LAVORATORI DELLO SPETTACOLO ALLA DATA DEL 31 DICEMBRE 1995: misura dei contributi a percentuale dovuti dai datori di lavoro a decorrere dal 1° gennaio 1997

1) Retribuzione giornaliera

L’art. 3 del decreto legislativo in argomento, che disciplina i sistemi di calcolo del trattamento pensionistico, da applicare in base alla anzianità assicurativa e contributiva maturata dal lavoratore, dispone quanto segue:

– “per i lavoratori iscritti al Fondo che, alla data del 31 dicembre 1995, possono far valere un’anzianità assicurativa e contributiva di almeno 18 anni interi, la pensione è interamente liquidata secondo il sistema retributivo previsto dalla normativa vigente” (comma 1);

– “per i lavoratori iscritti al Fondo che, alla data del 31 dicembre 1995 possono far valere un’anzianità assicurativa e contributiva inferiore a 18 anni interi, la pensione è determinata in base al criterio del pro-quota di cui all’art. 1, comma 12, della legge 8 agosto 1995, n. 335” (comma 2) (nota n. 2).

Premesso quanto sopra, si rappresenta che l’art. 1, comma 8, del D. Lgs. 182/97 conferma che le aliquote contributive dovute, per i lavoratori dello spettacolo già iscritti al Fondo alla data del 31/12/95, si applicano integralmente sulla retribuzione giornaliera non eccedente il limite massimo di lire 1.000.000.

Fermo restando il disposto di cui all’articolo 2, comma 5, del D.P.R. 31/12/71, n.1420 (nota n. 3) qualora, invece, la retribuzione giornaliera risulti superiore a lire 1.000.000, l’aliquota contributiva è dovuta sul massimale di retribuzione giornaliera imponibile corrispondente a ciascuna delle fasce di retribuzione di cui alla tabella seguente ed è accreditato un numero di giorni di contribuzione, con un massimo di otto (v.colonna C), fino al raggiungimento di 312 giornate annue, superate le quali si applica la previgente normativa.

In altre parole il datore di lavoro, individuata nella colonna A la fascia di retribuzione giornaliera in cui può essere inserito l’importo percepito dal lavoratore, ricaverà, nella corrispondente colonna B, il massimale di retribuzione giornaliera imponibile sul quale è tenuto ad applicare l’aliquota contributiva.

Si ritiene utile ribadire che l’accredito dei giorni di contribuzione (massimo otto), come da colonna C, può essere effettuato esclusivamente fino al raggiungimento di 312 giornate annue.

Infatti, qualora il lavoratore abbia raggiunto, nel corso dell’anno, detto numero di giornate, l’aliquota contributiva deve essere applicata sino al massimale di retribuzione giornaliera di £ 1.000.000.

Fasce di

retribuzione

giornaliera

A

Massimale di

retribuzione

giornaliera

imponibile

B

Giorni di

contribuzione

accreditati

C

  1.000.001-  2.000.0001.000.0001
  2.000.001-  5.000.0002.000.0002
  5.000.001-  8.000.0003.000.0003
  8.000.001-11.000.0004.000.0004
11.000.001-14.000.0005.000.0005
14.000.001-18.000.0006.000.0006
18.000.001-22.000.0007.000.0007
22.000.001—–8.000.0008

 

A decorrere dal 1° gennaio 1998, gli importi delle fasce di retribuzione giornaliera e del massimale di retribuzione imponibile sopra indicati sono annualmente rivalutati sulla base dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, così come calcolato dall’ISTAT (art. 1, comma 9).

2) Prestazioni temporanee a carico della gestione di cui all’art. 24 della legge 9 marzo 1989, N.88.

Il nuovo regime pensionistico, una volta a regime, prevede, anche, per i lavoratori già iscritti al Fondo alla data del 31 dicembre 1995, la parificazione dell’aliquota di finanziamento del Fondo stesso con quella in vigore nell’assicurazione generale obbligatoria (A.G.0.).

Con decorrenza l° gennaio 1997 sono, infatti, destinate al Fondo le quote di contribuzione relative al finanziamento delle prestazioni temporanee a carico della gestione di cui all’art. 24, della legge 9 marzo 1989, n. 88 (Gestione prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti-INPS), con il limite massimo della misura prevista dal decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, in data 21 febbraio 1996 (art. 1, comma 4).

Nella fattispecie trattasi delle seguenti aliquote contributive di finanziamento:

– assicurazione obbligatoria contro la tubercolosi (T.B.C.): 0,14%

– trattamento economico di maternità (T.E.M.): 0,57%

– assegno per il nucleo familiare (C.U.A.F.): 3,72%

Tuttavia, considerato che per alcune categorie di lavoratori iscritti al Fondo, i datori di lavoro sono, allo stato, parzialmente esentati dall’obbligo di versare la c.d. contribuzione minore e tenuto conto, altresì, del notevole impatto, sul costo del lavoro, degli aumenti contributivi, il legislatore ha inteso graduarne l’applicazione.

L’art. 1, comma 5, ha infatti stabilito che l’eventuale onere residuo derivante dalla differenza fra l’aliquota in vigore nell’assicurazione generale obbligatoria e quella risultante dalla somma fra l’aliquota in vigore al 31 dicembre 1996 e le quote di contribuzione destinate al Fondo ai sensi del comma 4, è posto a carico dei datori di lavoro e l’aliquota è elevata a decorrere dal 1° gennaio 1997 in misura non superiore allo 0,50 per cento ogni biennio fino a concorrenza dell’aliquota in vigore nell’assicurazione generale obbligatoria”.

A partire dal 1° gennaio dell’anno successivo a quello nel quale si è verificata la parificazione dell’aliquota contributiva complessiva a quella in vigore Nell’assicurazione generale obbligatoria, le aliquote contributive a carico dei datori di lavoro e dei lavoratori sono stabilite nella medesima misura della corrispondente aliquota in vigore nell’assicurazione generale obbligatoria (art. 1, comma 6).

Premesso che l’ENPALS, oltre a gestire l’assicurazione per l’invalidità, la vecchiaia e superstiti è percettore anche dei contributi per gli asili nido comunali (L. 1044/71),si riportano di seguito le aliquote contributive che le Imprese sono tenute ad applicare sulle retribuzioni spettanti ai lavoratori.

ALIQUOTE IN VIGORE DALL’1.1.97

Tabella 1: Lavoratori dello spettacolo, appartenenti alle categorie dal n. 1 al n. 14 dell’art. 3, D.L.C.P.S. 708/1947 e successive modificazioni ed integrazioni (ex I° gruppo), già iscritti all’ENPALS alla data del 31.12.95, per i quali è dovuto il contributo per:

il trattamento economico di maternità (T.E.M.) 0,57%

Periodo di vigenza

dal al

Composizione aliquotaTotale

IVS

asili nidoTotale

aliquota

ripartizione aliquota
a carico datore di lavoroa carico del lavoratore
1.1.97-31.12.9828,070,570,5029,140,1029,2419,1410,10
1.1.99-31.12.0028,570,570,5029,640,1029,7419,6410,10
1.1.01-31.12.0229,070,570,5030,140,1030,2420,1410,10
1.1.03-31.12.0429,570,570,5030,640,1030,7420,6410,10
1.1.05-31.12.0630,070,570,5031,140,1031,2421,1410,10
1.1.07-31.12.0830,570,570,5031,640,1031,7421,6410,10
1.1.09-31.12.1031,070,570,5032,140,1032,2422,1410,10
1.1.11-31.12.1231,570,570,5032,640,1032,7422,6410,10
1.1.13-31.12.1332,070,570,0632,700,1032,8022,7010,10
1.1.1432,700,1032,8023,918,89

 

Tabella 2: Lavoratori dello spettacolo, appartenenti alle categorie dal n. 1 al n. 14 dell’art. 3, D.L.C.P.S. 708/1947 e successive modificazioni ed integrazioni (ex I° gruppo), già iscritti all’ENPALS alla data del 31.12.95, per i quali è dovuto il contributo per:

l’assicurazione contro la tubercolosi (T.B.C.) 0,14%

il trattamento economico di maternità (T.E.M.) 0,57%

Totale contributo 0,71%

Periodo di vigenza

dal al

Composizione aliquotaTotale

IVS

asili nidoTotale

aliquota

ripartizione aliquota
a carico datore di lavoroa carico del lavoratore
1.1.97-31.12.9828,070,710,5029,280,1029,3819,2810,10
1.1.99-31.12.0028,570,710,5029,780,1029,8819,7810,10
1.1.01-31.12.0229,070,710,5030,280,1030,3820,2810,10
1.1.03-31.12.0429,570,710,5030,780,1030,8820,7810,10
1.1.05-31.12.0630,070,710,5031,280,1031,3821,2810,10
1.1.07-31.12.0830,570,710,5031,780,1031,8821,7810,10
1.1.09-31.12.1031,070,710,5032,280,1032,3822,2810,10
1.1.11-31.12.1131,570,710,4232,700,1032,8022,7010,10
1.1.1232,700,1032,8023,918,89

 

Tabella 3: Lavoratori dello spettacolo, appartenenti alle categorie dal n. 1 al n. 14 dell’art. 3, D.L.C.P.S. 708/1947 e successive modificazioni ed integrazioni (ex I° gruppo), già iscritti all’ENPALS alla data del 31.12.95, per i quali è dovuto il contributo per:

l’assicurazione contro la tubercolosi (T.B.C.) 0,14%

il trattamento economico di maternità (T.E.M.) 0,57%

l’assegno per il nucleo familiare (C.U.A.F.) 3,72%

Totale contributo 4,43%

Periodo di vigenza

dal al

Composizione aliquotaTotale

IVS

asili nidoTotale

aliquota

ripartizione aliquota
a carico datore di lavoroa carico del lavoratore
1.1.97-31.12.9728,074,430,2032,700,1032,8022,7010,10
1.1.9832,700,1032,8023,918,89

 

Tabella 4: Lavoratori dello spettacolo, appartenenti alle categorie dal n. 15 in poi dell’art. 3, D.L.C.P.S. 708/1947 e successive modificazioni ed integrazioni (ex II° gruppo), già iscritti all’ENPALS alla data del 31.12.95, per i quali è dovuto il contributo per:

l’assicurazione contro la tubercolosi (T.B.C.) 0,14%

il trattamento economico di maternità (T.E.M.) 0,57%

l’assegno per il nucleo familiare (C.U.A.F.) 3,72%

Totale contributo 4,43%

Periodo di vigenza

dal al

Composizione aliquotaTotale

IVS

asili nidoTotale

aliquota

ripartizione aliquota
a carico datore di lavoroa carico del lavoratore
1.1.9728,074,430,2032,700,1032,8023,918,89

 

Tabella 5: Lavoratori dello spettacolo dipendenti da Imprese dell’esercizio cinematografico, già iscritti all’ENPALS alla data del 31.12.95, per i quali è dovuto il contributo per:

l’assicurazione contro la tubercolosi (T.B.C.) 0,14%

il trattamento economico di maternità (T.E.M.) 0,57%

l’assegno per il nucleo familiare (C.U.A.F.) 3,72%

Totale contributo 4,43%

Periodo di vigenza

dal al

Composizione aliquotaTotale

IVS

asili nidoTotale

aliquota

ripartizione aliquota
a carico datore di lavoroa carico del lavoratore
1.1.97-31.12.9825,974,430,5030,900,1031,0022,118,89
1.1.99-31.12.0026,474,430,5031,400,1031,5022,618,89
1.1.01-31.12.0226,974,430,5031,900,1032,0023,118,89
1.1.03-31.12.0427,474,430,5032,400,1032,5023,618,89
1.1.0527,974,430,3032,700,1032,8023,918,89

 

3) Contributo di solidarietà

Fermo restando l’obbligo a carico del datore di lavoro di versare all’ENPALS il contributo per gli asili nido, sulla parte di retribuzione giornaliera eccedente il massimale di retribuzione giornaliera imponibile (colonna B), relativo a ciascuna fascia di retribuzione (colonna A), si applica un contributo di solidarietà nella misura del 5% di cui 2,50% a carico del datore di lavoro e 2,50% a carico del lavoratore (art. 1, comma 8):

contributo di solidarietà5,00% (di cui 2,50% a carico del lavoratore)
asili nido comunali0,10% (a carico del datore di lavoro)
TOTALE CONTRIBUTO5,10%

 

 

Tutto ciò premesso, si riporta il seguente prospetto esemplificativo:

Fasce di

retribuzione

giornaliera

A

Massimale di

retribuzione

giornaliera

imponibile

B

Conteggio per determinare l’importo eccedente il massimale di retribuzione giornaliera imponibile
  1.000.001-  2.000.0001.000.000x – 1.000.000 = y
  2.000.001-  5.000.0002.000.000x – 2.000.000 = y
  5.000.001-  8.000.0003.000.000x – 3.000.000 = y
  8.000.001-11.000.0004.000.000x – 4.000.000 = y
11.000.001-14.000.0005.000.000x – 5.000.000 = y
14.000.001-18.000.0006.000.000x – 6.000.000 = y
18.000.001-22.000.0007.000.000x – 7.000.000 = y
22.000.0018.000.000x – 8.000.000 = y

 

x = Retribuzione giornaliera percepita dal lavoratore.

y = Importo eccedente il massimale di retribuzione giornaliera imponibile.

A maggior chiarimento si fornisce un esempio.

Un lavoratore percepisce una retribuzione giornaliera pari a L. 12.500.000:

– dalla colonna A si ricava la fascia di retribuzione giornaliera di riferimento (da L. 11.000.001 a L. 14.000.000);

– dalla colonna B si ricava il corrispondente importo del massimale di retribuzione giornaliera imponibile (L. 5.000.000), sul quale deve essere applicata l’aliquota contributiva intera;

– dalla colonna C si ricava l’importo eccedente il massimale di retribuzione giornaliera imponibile che si ottiene sottraendo dalla retribuzione giornaliera percepita dal lavoratore il massimale di retribuzione giornaliera imponibile.

Una volta effettuata la sottrazione (L. 12.500.000 – 5.000.000), sull’importo risultante (pari a L. 7.500.000) dovrà essere applicato il contributo di solidarietà.

ABC
da 11.000.001 a 14.000.0005.000.00012.500.000 – 5.000.000 =

L. 7.500.000

 

x = L. 12.500.000

y = L. 7.500.000

In merito a quanto rappresentato, si ricorda che, per espressa previsione legislativa, a decorrere dal 1° gennaio 1998, gli importi delle fasce di retribuzione giornaliera (v. colonna A) e del massimale di retribuzione giornaliera imponibile (v. colonna B) sono annualmente rivalutati sulla base dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, così come calcolato dall’ISTAT (art. 1, comma 9).

 

4) Aliquota aggiuntiva

L’aliquota aggiuntiva da applicare nei casi di retribuzione annua eccedente, per l’anno 1997, la misura di £ 63.053.952 (retribuzione giornaliera pari a £. 202.096) e fino al massimale di retribuzione giornaliera imponibile relativo a ciascuna fascia di retribuzione giornaliera, per tutti i lavoratori dello spettacolo già iscritti al Fondo alla data del 31 dicembre 1995 è la seguente:

– 1% a carico del lavoratore(art. 3-ter, D.L. 384/92, convertito dalla legge 438/92)

N.B. Nel casi in cui l’aliquota contributiva posta a carico del lavoratore (v. tabelle precedenti) risulti superiore al 10% l’aliquota aggiuntiva non è dovuta.

 

5) Rivalsa (art. 1, comma 7)

Per quanto riguarda l’applicazione dell’istituto della rivalsa, si rinvia a quanto già rappresentato al punto C/2

 

E) LAVORATORI DELLO SPETTACOLO DIPENDENTI DA IMPRESE OPERANTI NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI CAMPIONE D’ITALIA (legge 31 gennaio 1986, n. 11 e D.L. 30 dicembre 1987, n. 536, convertito dalla legge 29 febbraio 1988, n.48)

Come noto, a decorrere dal 1° gennaio 1986, sono state ridotte del 50% le aliquote contributive previdenziali ed assistenziali dovute dalle Imprese, nonché quelle a carico dei rispettivi dipendenti, che operano nel territorio del comune di Campione d’Italia e che retribuiscono i lavoratori in franchi svizzeri.

Posto quanto sopra si riportano di seguito le aliquote contributive che le Imprese sono tenute ad applicare dall’1/1/97 sulle retribuzioni spettanti ai lavoratori:

1) lavoratori dello spettacolo iscritti all’ENPALS successivamente al 31 dicembre 1995

a) per retribuzioni annue sino a £ 137.148.000

aliquota: 16,40% (di cui 4,445% a carico del lavoratore)

 

2) lavoratori dello spettacolo appartenenti alle categorie dei tersicorei e ballerini iscritti all’ENPALS successivamente al 31 dicembre 1995

a) per retribuzioni annue sino a £ 137.148.000

aliquota: 17,90% (di cui 4,945% a carico del lavoratore)

 

3) per tutti i lavoratori dello spettacolo iscritti all’ENPALS successivamente al 31 dicembre 1995

a) per la parte di retribuzione annua eccedente £ 137.148.000

contributo: 2,55% (di cui 1,25% a carico del lavoratore)

 

F) LAVORATORI ITALIANI DELLO SPETTACOLO OPERANITI ALL’ESTERO IN PAESI EXTRACOMUNITARI 0 CON I QUALI NON SONO IN VIGORE ACCORDI DI SICUREZZA SOCIALE (legge 3 ottobre 1987, n.398)

Premesso che la quota parte dell’aliquota complessiva posta a carico del datore di lavoro, afferente le assicurazioni per l’invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, per la tubercolosi e la disoccupazione involontaria, è ridotta di 10 punti e l’onere è posto a carico dello Stato, si riportano di seguito le aliquote contributive che le Imprese sono tenute ad applicare dall’1/1/97 sulle retribuzioni spettanti ai lavoratori:

1) lavoratori dello spettacolo iscritti all’ENPALS successivamente al 31 dicembre 1995

a) per retribuzioni annue sino a £ 137.148.000

aliquota: 22,80% (di cui 8,89% a carico del lavoratore)

 

2) lavoratori dello spettacolo appartenenti alle categorie dei tersicorei e ballerini iscritti all’ENPALS successivamente al 31 dicembre 1995

a) per retribuzioni annue sino a £ 137.148.000

aliquota: 25,80% (di cui 8,89% a carico del lavoratore)

 

3) per tutti i lavoratori dello spettacolo iscritti all’ENPALS successivamente al 31 dicembre 1995

a) per la parte di retribuzione annua eccedente £ 137.148.000

contributo: 5,10% (di cui 2,50% a carico del lavoratore)

Si ritiene utile ricordare che, ai sensi del D.L. 317/87 convertito, con modificazioni, dalla L. 398/87, la contribuzione dovuta per l’assicurazione obbligatoria a favore dei lavoratori italiani operanti all’estero, nei paesi extracomunitari o con i quali non sono state stipulate convenzioni in materia di sicurezza sociale, è calcolata sulla base dì retribuzioni convenzionali fissate annualmente con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro del tesoro con riferimento e, comunque, in misura non inferiore a quanto previsto dai contratti collettivi nazionali di categoria (per le retribuzioni convenzionali in vigore nell’anno 1997 vedi circolare n.5 dell’11/2/97).

Si ribadisce, altresì, che:

– relativamente al personale artistico, nonché a quelle categorie di lavoratori per le quali non sono in vigore contratti collettivi nazionali di lavoro, non si possono applicare le retribuzioni convenzionali di cui trattasi, per cui l’obbligo contributivo deve essere assolto sui compensi corrisposti a norma dell’art. 12 della L. 153/69 e successive integrazioni e modificazioni;

– la determinazione dell’imponibile contributivo sulla base delle retribuzioni convenzionali nonché la riduzione delle aliquote contributive di 10 punti a percentuale sulla quota a carico del datore di lavoro, trovano applicazione esclusivamente per i lavoratori assunti nel territorio italiano e/o trasferiti da detto territorio per l’esecuzione di opere, commesse o attività lavorative in paesi extracomunitari o con i quali non sono in vigore accordi in materia di sicurezza sociale;

– per i rapporti costituiti in Italia, le cui prestazioni si svolgono normalmente nel territorio italiano e soltanto occasionalmente all’estero, gli adempimenti contributivi devono essere assolti con l’osservanza della normativa prevista per la generalità dei lavoratori occupati nel territorio italiano.

 

G) LAVORATORI APPARTENENTI AL GRUPPO DI CUI ALL’ARTICOLO 2, COMMA 1, LETTERA A): giornate di prova

Ai lavoratori appartenenti al gruppo di cui all’art. 2, comma 1, lettera a), quando i medesimi organizzano autonomamente, per la preparazione degli spettacoli, le giornate di prova, è consentito l’inserimento delle stesse, nei relativi contratti di ingaggio, come giornate di lavoro non retribuite, gravate tuttavia di adempimenti contributivi esclusivamente ai fini previdenziali.

In tal caso il contributo è computato sul minimo contrattuale.

I destinatari di detto beneficio sono da identificare tra quei lavoratori le cui prestazioni, con carattere prevalentemente saltuario, sono precedute da prove ed esercitazioni effettuate in forma autonoma e non retribuita.

 

H) ISTRUZIONI OPERATIVE

Per quanto concerne le modalità di applicazione della nuova normativa nonché l’eventuale modifica della modulistica attualmente in uso e la relativa compilazione, si fa riserva di fornire apposite istruzioni con successiva circolare, che sarà emanata in tempi brevi.

 

Il Direttore Generale

(F. Cardinale Ciccotti)