Circolare I.N.P.G.I. n.5 del 17 maggio 2007 avente per oggetto: “Sistema sanzionatorio – riduzione delle sanzioni civili ex art.116, commi 15 e 16, della legge n. 388/2000.”

AERANTI-CORALLO
CASELLA POSTALE N. 360
60100 ANCONA AN


Circolare n. 5 del 17/05/2007

OGGETTO: SISTEMA SANZIONATORIO – Riduzione delle sanzioni civili ex art.116, commi 15 e 16, della legge n. 388/2000.

Con atto n. 17, approvato nella seduta del Consiglio di Amministrazione del 28 febbraio 2007, l’Istituto ha disciplinato i criteri e le modalità per la riduzione delle sanzioni civili di cui all’art.116, commi 15 e 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388.
Il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, con nota n. 24/IX/0007355/PG-L-32 del 16 maggio 2007 ha approvato la suddetta delibera.
Si ricorda che l’Istituto ha recepito nell’Ordinamento INPGI le disposizioni di cui all’art. 116, commi da 8 a 17, della legge n. 388/2000 con delibera n. 175 del 22/09/2004 (Approvata con nota ministeriale n. 24/0000446 dell’8/02/2005 – vedi Circolare INPGI PC/14/CV del 7/04/2006).
I commi 15 e 16 del citato art. 116 hanno contemplato alcune fattispecie in cui le sanzioni connesse ad inadempienze contributive possono essere ridotte, demandando agli enti impositori il potere discrezionale della concessione del beneficio. Gli enti – tenuto conto delle direttive emanate dal Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale – definiscono i criteri e le modalità attuative.
Si illustrano, di seguito, i casi in cui è prevista la possibilità di riduzione delle sanzioni civili.

A) Mancato o ritardato pagamento dei contributi o premi dovuto ad oggettive incertezze connesse a contrastanti ovvero sopravvenuti diversi orientamenti giurisprudenziali o amministrativi sulla ricorrenza dell’obbligo contributivo.
Per “oggettive incertezze sulla sussistenza dell’obbligo contributivo connesse a contrastanti orientamenti giurisprudenziali o amministrativi” si intendono le sole ipotesi in cui la ricorrenza dell’obbligo contributivo appaia dubbia, non già ad opera di una mera prospettazione difensiva dell’azienda debitrice, ma per effetto del sopravvenire di consolidati orientamenti contrastanti della Suprema Corte.
Per le ragioni anzidette tale fattispecie ricorre nell’ipotesi in cui il contrasto riguarda l’interpretazione di norme di legge. In tale caso, devono esserci stati effettivi contrastanti orientamenti giudiziali o amministrativi definiti nel tempo dal consolidamento di un indirizzo giurisprudenziale o dalla prassi (deliberazioni e/o circolari); l’ipotesi non ricorre, invece, nei casi di sentenze difformi nell’ambito di diversi gradi di giudizio, ovvero di sentenze difformi afferenti a diverse fattispecie concrete.
Il beneficio potrà essere concesso anche nei casi di incertezze derivanti da comportamenti, indicazioni o avvertenze fuorvianti fornite dai competenti uffici e supportate da prova documentale, da cui sia derivato un inesatto convincimento circa la sussistenza dell’obbligo contributivo, successivamente riconosciuto in via definitiva, in sede giurisdizionale o amministrativa.
La riduzione delle somme aggiuntive potrà essere concessa limitatamente alle ipotesi di omissione di cui al comma 8, lettera a) del citato art.116, con la conseguente esclusione dei casi di evasione contributiva, configurata dal legislatore al comma 8, lettera b) del medesimo articolo.
Le sanzioni civili sono ridotte alla misura del tasso legale di interesse, aumentato di 1,5 punti, ed in ogni caso non inferiore al 5%.L’importo delle sanzioni dovute dall’azienda non potrà comunque superare il tetto massimo del 30% dei contributi dovuti.

B) Riduzione delle sanzioni civili nelle ipotesi di procedure concorsuali ai sensi dell’art.116, comma 16, della legge n.388/2000.
La riduzione delle somme aggiuntive a titolo di sanzioni nelle ipotesi di procedure concorsuali è disciplinata in conformità alle previsioni dell’art. 1, comma 220, della legge 23/12/1996, n.662.
Le sanzioni civili sono ridotte alla misura del tasso di interesse legale aumentato di 1,5 punti, comunque in misura non inferiore al 5%, in relazione ai casi di mancato versamento dei contributi, di cui all’art.116, comma 8, lettera a) e lettera b), secondo periodo, della legge n.388/2000. L’importo delle sanzioni dovute dall’azienda non potrà comunque superare il tetto massimo del 30% dei contributi dovuti.
Le sanzioni civili sono ridotte alla misura del tasso di interesse legale maggiorato di cinque punti, ed in ogni caso non inferiore al 10%, in relazione ai casi di evasione contributiva di cui all’art.116, comma 8, lettera b), primo periodo, della sopra citata legge. In questo caso, l’importo delle sanzioni dovute dall’azienda non potrà comunque superare il tetto massimo del 40% dei contributi dovuti L’importo delle predette sanzioni è calcolato fino alla data di apertura della procedura concorsuale da parte del soggetto competente. Per il periodo di svolgimento della procedura stessa, sulle somme dovute, maturano comunque gli interessi legali.

C) Riduzione delle sanzioni civili connesse ad inadempienze contributive da parte di enti non economici e di enti, fondazioni e associazioni non aventi fini di lucro, ai sensi dell’art. 116, comma 16, della legge n.388/2000.
La riduzione delle somme aggiuntive a titolo di sanzioni connesse ad inadempienze contributive da parte di enti non economici e di enti, fondazioni e associazioni non aventi fini di lucro è disciplinata in conformità alle previsioni dell’art.1, comma 221, della legge 23/12/1996, n.662.
La riduzione delle somme aggiuntive può essere concessa esclusivamente nelle ipotesi di omissione contributiva di cui all’art.116, comma 8, lettera a) e lettera b), secondo periodo, della legge n.388/2000, qualora le predette inadempienze contributive possano ritenersi determinate dalla indisponibilità di risorse finanziarie alla data di versamento dei contributi previdenziali, dovuta alla ritardata erogazione di contributi e finanziamenti pubblici previsti per legge o convenzione.
Il beneficio di cui si tratta è concesso nel presupposto che le relative inadempienze contributive siano sanate entro il mese successivo alla data di erogazione dei contributi o finanziamenti pubblici, ai quali è riconducibile il ritardato pagamento della contribuzione.
Le sanzioni civili sono ridotte alla misura del tasso legale di interesse, aumentato di 1,5 punti, ed in ogni caso non inferiore al 5%.L’importo delle sanzioni dovute dall’azienda non potrà comunque superare il tetto massimo del 30% dei contributi dovuti.

D) Riduzione delle sanzioni civili connesse ad inadempienze contributive da parte di aziende in stato di crisi.
La riduzione delle somme aggiuntive a titolo di sanzioni connesse ad inadempienze contributive da parte di aziende in stato di crisi è stata già regolamentata con delibera n.121 del 10/06/1999, approvata con condizione dai Ministeri vigilanti con atto n. 8PS/70044/GIO/V.58 del 24/01/2000.
Si confermano i criteri e le condizioni di accesso al beneficio previsti nella predetta delibera n.121/99, ad eccezione della misura della riduzione, che è così rideterminata:
• riduzione alla misura del tasso di interesse legale aumentato di 1,5 punti, comunque in misura non inferiore al 5%, in relazione ai casi di mancato versamento dei contributi, di cui all’art.116, comma 8, lettera a) e lettera b), secondo periodo, della legge n.388/2000. L’importo delle sanzioni dovute dall’azienda non potrà comunque superare il tetto massimo del 30% dei contributi dovuti;
• riduzione al tasso di interesse legale maggiorato di cinque punti, ed in ogni caso in misura non inferiore al 10%, in relazione ai casi di evasione contributiva di cui all’art.116, comma 8, lettera b), primo periodo, della sopra citata legge. L’importo delle sanzioni dovute dall’azienda non potrà comunque superare il tetto massimo del 40% dei contributi dovuti.
Si ricorda che – in base alla citata delibera INPGI n. 121/99 – per l’individuazione dello “stato di crisi” che abilita le aziende ad ottenere la riduzione delle sanzioni civili occorre fare riferimento alla compresenza dei seguenti elementi:
1. andamento di tipo involutivo da verificarsi sulla base dei documenti contabili nonché di indicatori economico-finanziario (risultato d’impresa, fatturato, risultato operativo, indebitamento), relativi al biennio precedente, corredati dalla relazione dell’organo di amministrazione e del collegio sindacale;
2. ridimensionamento, in via generale, dell’organico aziendale sempre in riferimento al biennio precedente l’istanza, nonché, assenza di nuove assunzioni che alterino l’organico identificato nel programma di risanamento, con esclusione delle assunzioni conseguenti ad accertamenti ispettivi ovvero a pronunce dell’Autorità giudiziaria;
3. controllo delle posizioni assicurative da parte dei funzionari di vigilanza, qualora l’azienda non sia stata sottoposta ad accertamento ispettivo negli ultimi 24 mesi.
Nelle ipotesi di aziende riconosciute in stato di crisi e successivamente acquisite o incorporate da altre imprese, il beneficio anzidetto sarà riconosciuto soltanto per la sanatoria delle inadempienze contributive (omissioni e/o evasioni) relative ai dipendenti dell’azienda acquisita o incorporata.

**********

Il provvedimento di accoglimento o rigetto delle istanze di riduzione delle sanzioni civili è assunto con delibera del Consiglio di Amministrazione, entro il termine di 180 giorni dalla presentazione delle istanze medesime.
Il beneficio della riduzione delle sanzioni civili di cui alle precedenti lettere a), b), c) e d) è concesso previo accertamento dell’avvenuto versamento integrale della contribuzione dovuta.
L’eventuale concessione della facoltà di pagamento rateale, supportata da apposita fideiussione bancaria o assicurativa, configura l’integrale pagamento della contribuzione oggetto di rateazione. Di conseguenza, l’eventuale riduzione delle somme aggiuntive a titolo di sanzioni civili è concessa unitamente al provvedimento di regolarizzazione rateale.
Si ricorda, infine, che per la presentazione dell’istanza di riduzione delle sanzioni civili le aziende interessate potranno utilizzare l’apposito modulo, reperibile nella sezione “modulistica” del sito www.inpgi.it.
Distinti saluti.

F.to Il Dirigente
Dott.ssa Maria I. Iorio