COORD. AER-ANTI E CORALLO CASELLA POSTALE N. 360 60100 ANCONA AN |
PC/01/CV
Circolare n. 1 del 18/01/2008
OGGETTO:
1) minimali di retribuzione per l’anno 2008;
2) contribuzione aggiuntiva 1% di cui all’art.3 ter della legge n.438/1992;
3) Incentivo al posticipo del pensionamento, “Bonus” ex art. 1, comma 12, legge n. 243/2004;
4) Agevolazioni contributive e regolarità contributiva ex art.1, comma 1175, legge 296/2006;
5) Chiarimenti sulla tenuta dei libri paga e matricola;
6) Regime contributivo dei premi di risultato definiti dalla contrattazione di secondo livello;
7) Aggiornamenti DASM;
1) Minimali di retribuzione per l’anno 2008.
Si ricorda che le vigenti disposizioni legislative prevedono che la retribuzione da assumere come base per il calcolo dei contributi previdenziali ed assistenziali non può essere inferiore all’importo stabilito da leggi, regolamenti, contratti collettivi stipulati dalle Organizzazioni Sindacali maggiormente rappresentative su base nazionale, ovvero da accordi collettivi o individuali, qualora ne derivi una retribuzione di importo superiore a quello previsto dalla contrattazione collettiva (D.L. n.338/1989 convertito in legge n.389/1989)
Si fa presente che anche i datori di lavoro non aderenti alla disciplina collettiva posta in essere dalle citate Organizzazioni Sindacali sono obbligati, agli effetti del versamento delle predette contribuzioni, al rispetto dei trattamenti retributivi stabiliti dalla disciplina collettiva. Infatti, l’art.2 – comma 25 – della legge 549/1995 ha disposto che, in caso di pluralità di contratti collettivi intervenuti per la stessa categoria, la retribuzione ai fini del calcolo dei contributi è quella stabilita dai contratti collettivi stipulati dalle Organizzazioni Sindacali comparativamente più rappresentative nella categoria. Nel caso dei giornalisti ha, quindi, valenza il contratto stipulato tra la FNSI e la FIEG, e – limitatamente al settore giornalistico della emittenza radiotelevisiva in ambito locale – il contratto stipulato tra la FNSI ed il coordinamento Aeranti-Corallo.
In relazione ai rapporti di lavoro regolati dall’art. 2 o 12 del CNLG Fieg/Fnsi (qualifica di collaboratore o corrispondente) – che non sono legati alla presenza quotidiana – le contribuzioni dovute all’INPGI non potranno essere determinate su retribuzioni inferiori al suddetto importo minimo mensile.
Per i giornalisti dipendenti della Pubblica Amministrazione – titolari di un rapporto di lavoro regolato dal CCNL del comparto pubblico di appartenenza – tenuto conto del particolare status giuridico, le retribuzioni minime di riferimento sono, invece, quelle relative al contratto collettivo applicato.
2) Contribuzione aggiuntiva 1% di cui all’art.3 ter della legge n.438/1992.
Si comunica che, relativamente all’anno 2008, la fascia retributiva annua oltre la quale deve essere corrisposta l’aliquota aggiuntiva dell’1% (posta a carico del dipendente), prevista dall’art.3 ter della legge n.438/1992 è pari a Euro 39.553,00 (importo pari alla 1^ fascia di retribuzione pensionabile – art.7 Regolamento INPGI). L’importo indicato, rapportato a dodici mesi, è pari a Euro 3.296,00.
Si conferma, altresì, che il versamento del contributo ha cadenza mensile, salvo conguaglio da effettuarsi con la denuncia contributiva del mese di dicembre, ovvero alla cessazione del rapporto di lavoro. Per le modalità di determinazione e versamento si rimanda alle disposizioni già impartite con precedenti circolari.
Si ricorda che in base all’art.12, comma 9, della legge 30/04/1969 n.153, come da ultimo modificato dall’art.6 del decreto legislativo 2/09/1997 n. 314, “le gratifiche annuali e periodiche, i conguagli di retribuzione spettanti a seguito di norma di legge o di contratto aventi effetto retroattivo e i premi di produzione sono in ogni caso assoggettati a contribuzione nel mese di corresponsione”. Di conseguenza, tali elementi di retribuzione, in deroga al principio generale di competenza, devono essere assoggettate a contribuzione unitamente alla retribuzione riferita al mese in cui sono corrisposte, anche ai fini del contributo aggiuntivo dell’1% di cui all’art.3 ter della legge n.438/92.
3) Incentivo al posticipo del pensionamento – “Bonus” ex art. 1 – comma 12 – legge n. 243/2004.
Si ricorda che in data 31/12/2007 è cessato il regime contributivo introdotto dall’art. 1, comma 12, della legge n. 243/2004, recepita nell’ordinamento INPGI con delibera n. 14/2005 (vedi Circolare INPGI n. 22 del 22/04/2005). Pertanto, per i giornalisti che hanno beneficiato del particolare regime contributivo, a decorrere dal 1 gennaio 2008 si ripristina l’ordinario regime di contribuzione, come previsto per la generalità dei giornalisti dipendenti.
Nei confronti di quei giornalisti – beneficiari del “bonus” – che siano cessati dal servizio entro il 31/12/2007, le contribuzioni connesse alle competenze di fine rapporto (compenso per straordinario ed altre voci variabili della retribuzione, eventuale indennità sostitutiva del preavviso e premi di risultato, ecc.), anche se erogate dopo il 31/12/2007, dovranno essere assoggettate a contribuzione secondo la disciplina del “bonus”. In tal caso, se l’erogazione avviene nel mese di gennaio 2008, nella predisposizione della denuncia mensile (DASM) tali retribuzioni dovranno essere indicate con riferimento alla mensilità precedente, quali competenze arretrate.
Anche nell’ipotesi in cui le predette retribuzioni fossero erogate in data successiva al 31/01/2008, si dovrà procedere ad indicare nel DASM le stesse come competenze arretrate riferite al mese precedente. Tuttavia, in questo caso, considerato che la procedura DASM gestisce un solo mese di arretrato, sarà determinata la contribuzione ordinaria, e – per il recupero della stessa – l’azienda dovrà inserire l’importo del “bonus” da recuperare nella sezione “Totali e Stampe” – “altri contributi” della procedura DASM, utilizzando la voce di credito “bonus arretrato”. Il credito indicato non potrà, comunque, essere di importo superiore al debito derivante dalla denuncia contributiva. Il datore di lavoro che abbia operato tale recupero è tenuto ad inoltrare all’INPGI (fax 06 8578264) una comunicazione in cui indica il nominativo del giornalista interessato, la natura e l’importo della retribuzione erogata e l’importo del “bonus”.
Per i giornalisti che rimangono in servizio dopo il 31/12/2007, considerando che la retribuzione variabile riferita al mese di dicembre (straordinario, ecc.) è – di norma – assoggettata a contribuzione secondo il “criterio di cassa”, la stessa costituirà base imponibile contributiva (regime ordinario) unitamente alla retribuzione della mensilità di gennaio. Pertanto, per i giornalisti che alla cessazione del periodo di “bonus” sono rimasti in servizio, riprendendo così il regime ordinario di contribuzione, ogni retribuzione soggetta a contribuzione in base al “principio di cassa” (vedi precedente punto 2) dovrà essere assoggettata nel mese di erogazione.
4) Agevolazioni contributive e regolarità contributiva ex art. 1, comma 1175, legge n. 296/2006.
Con Decreto Ministeriale del 24/10/2007 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 novembre 2007 n. 279) il Ministero del Lavoro ha dato attuazione alle disposizioni in materia di DURC (documento unico di regolarità contributiva) di cui all’art.1, comma 1176, della legge 27/12/2006, n. 296.
A seguito dell’emanazione di tale decreto ministeriale, entrato in vigore il 30/12/2007, diventano pienamente applicabili le disposizioni di cui all’art. 1, comma 1175, della predetta legge n. 296/2006, che subordinano l’applicazione dei benefici normativi e contributivi previsti in materia di lavoro e legislazione sociale al possesso – da parte del datore di lavoro – del DURC. Restano fermi gli altri obblighi di legge, tra i quali il rispetto degli accordi collettivi nazionali (oltre a quelli territoriali e/o aziendali se sottoscritti) stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.
Per quanto sopra, l’applicazione dei benefici normativi e contributivi (agevolazioni, sgravi e “sottoinquadramenti”) previsti per l’assunzione di giornalisti disoccupati, cassaintegrati o in mobilità (legge 407/1990, legge 223/1991, legge 236/1993, ecc) è subordinata – a decorrere dal 30/12/2007 – al possesso della regolarità contributiva ed al rispetto degli istituti normativi e retributivi stabiliti dalla contrattazione collettiva di cui al paragrafo precedente.
Al riguardo, nel ricordare che ogni agevolazione e/o sgravio contributivo deve essere preventivamente autorizzato dall’INPGI, si precisa che all’atto della richiesta, l’azienda – oltre alla documentazione prevista per le singole disposizioni agevolative – dovrà inoltrare:
a) una dichiarazione in cui sia attestato il rispetto degli istituti normativi e retributivi previsti dagli accordi collettivi nazionali (oltre a quelli territoriali e/o aziendali se sottoscritti) stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. In tale dichiarazione di responsabilità dovrà, inoltre, essere indicato il CCNL applicato e gli enti e casse presso le quali l’azienda ha delle posizioni contributive attive;
b) il DURC (documento unico di regolarità contributiva) rilasciato dall’INPS o dall’INAIL e – nelle more della stipula delle convenzioni previste dall’art. 2 del citato DM 24/10/2007 – il certificato di regolarità contributiva riferito a tutte le posizioni contributive dell’azienda attive presso altri enti e/o casse.
I requisiti attestati con la documentazione di cui ai precedenti punti a) e b) devono sussistere al momento della richiesta di ammissione al beneficio normativo e/o contributivo e – a pena di perdita del beneficio – devono persistere per tutta la durata dello stesso. L’Istituto – fermo restando l’obbligo dell’azienda di comunicare tempestivamente la perdita del diritto al beneficio – verificherà mensilmente il possesso della regolarità contributiva presso l’INPGI e periodicamente quella presso altri regimi previdenziali. L’indebita applicazione dei benefici contributivi in presenza di irregolarità contributiva presso altri enti e/o casse comporterà l’obbligo di versamento della contribuzione ordinaria e l’applicazione delle maggiorazioni previste dal vigente sistema sanzionatorio nei casi di ritardato pagamento.
Considerato che il possesso della regolarità contributiva non rientra tra gli stati, qualità e/o fatti autocertificabili, l’azienda – con riferimento agli obblighi contributivi nei confronti di altri enti e/o casse – al fine di usufruire delle agevolazioni in questione, dovrà presentare, periodicamente ed a richiesta dell’INPGI, un attestato di regolarità contributiva.
5) Chiarimenti sulla tenuta dei libri paga e matricola.
Ad integrazione delle istruzioni contenute nella circolare INPGI n° 6 del 4/09/2007, si forniscono i seguenti ulteriori chiarimenti.
Soggetti obbligati
Si conferma l’esclusione dall’obbligo di tenuta dei libri di paga e matricola, anche ai fini dell’assicurazione previdenziale presso l’Inpgi, per i datori di lavoro privati e per le pubbliche amministrazioni che adottino sistemi di registrazione conformi alle disposizioni previste dell’art. 2, commi 1 e 2, del D.P.R. 350/1994.
Luogo di tenuta dei libri obbligatori
I datori di lavoro che hanno alle proprie dipendenze giornalisti operanti presso diverse sedi, redazioni decentrate o uffici di corrispondenza, devono ottemperare agli obblighi in materia di tenuta e conservazione dei libri di paga e matricola presso “il luogo di lavoro” con le seguenti modalità.
– giornalisti per i quali sussiste, di norma, l’obbligo di presenza nei locali aziendali, vale a dire coloro che hanno assunto l’impegno di rendere la prestazione lavorativa presso una specifica sede, redazione, ufficio di corrispondenza o qualunque altro locale messo appositamente a disposizione dal datore di lavoro: i soggetti tenuti devono conservare, presso i locali ove si svolge l’attività lavorativa, uno stralcio – in copia dichiarata conforme all’originale secondo le modalità specificate dalla lettera circolare del Ministero del lavoro n. 25/SEGR/4024 del 29/03/2007 – del libro matricola e del libro paga (anche limitato alla sola sezione presenze) relativi ai nominativi interessati;
– giornalisti che, per la peculiare modalità di svolgimento della prestazione lavorativa, non frequentano una specifica sede di lavoro (come è il caso tipico dei corrispondenti che operano in luoghi in cui non è presente alcuna redazione decentrata o ufficio di corrispondenza ove realizzare i servizi, e che, pertanto, effettuano le loro prestazioni inviando i pezzi relativi alle notizie riferite al territorio di propria competenza prevalentemente dal proprio domicilio o da pubblici esercizi o altre strutture commerciali che offrono servizi di trasmissione per conto terzi): il datore di lavoro deve effettuare le previste registrazioni sui libri paga e matricola tenuti presso la sede legale dell’azienda ovvero presso lo studio di un professionista appositamente abilitato ai sensi dell’art. 5 della legge n. 12/1979.
Per ogni altro aspetto, segnatamente per quanto concerne gli eventuali profili sanzionatori, si confermano integralmente le disposizioni impartite con la citata circolare n. 6/2007.
6) Regime contributivo dei premi di risultato definiti dalla contrattazione di secondo livello.
A seguito dell’entrata in vigore della legge n. 247 del 21 dicembre 2007 (con la quale è stata data attuazione al protocollo sul welfare), sono intervenute rilevanti modifiche al precedente regime previdenziale delle somme, previste dalla contrattazione di secondo livello, la cui erogazione è legata al raggiungimento di specifici obiettivi connessi alla produttività (c.d. “premi di risultato”).
Fino al 31 dicembre 2007, infatti, le erogazioni in oggetto erano escluse dalla determinazione della base imponibile (ai soli fini previdenziali) fino al limite del 3% della retribuzione annua percepita dal lavoratore (art. 2 del decreto legge n. 67/1997, convertito con legge n. 135/1997).
L’art. 1, comma 67, della legge n. 247/2007, che ha introdotto una diversa disciplina agevolativa per le erogazioni in oggetto, ha abrogato – con effetto dal 1° gennaio 2008 – la disposizione citata.
Le nuove misure incentivanti consistono, di fatto, in una riduzione dei contributi previdenziali (pari a 25 punti percentuali della contribuzione dovuta dai datori di lavoro ed all’intera quota di contribuzione a carico dei lavoratori) calcolati sulle erogazioni in oggetto, nei limiti del 5 % della retribuzione annua del dipendente.
Il nuovo regime di sgravi contributivi non è tuttavia ancora efficace, in quanto il legislatore ha previsto che le concrete modalità di attuazione della norma siano disciplinate con un apposito decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze.
In attesa dell’emanazione del predetto decreto, pertanto, le aziende sono tenute ad assoggettare all’ordinario regime contributivo le somme comunque erogate dal 1° gennaio 2008 a titolo di premio di risultato in favore dei propri dipendenti, a prescindere dal periodo con riferimento al quale è maturato il diritto alla relativa corresponsione.
7) Aggiornamenti procedura DASM.
Ai fini dell’utilizzo della procedura DASM (denuncia contributiva mensile), per i periodi contributivi dell’anno 2008, è necessario procedere all’aggiornamento del software relativo a tale procedura. Gli aggiornamenti saranno disponibili nella sezione “notizie per le aziende” del sito internet dell’Istituto www.inpgi.it entro la fine del mese di gennaio 2008.
Distinti saluti.
F.to IL DIRIGENTE
Dott.ssa Maria I. Iorio