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Circolare n. 9 del 2/09/2009
Delibera del Consiglio di Amministrazione INPGI n. 82 del 25/06/2009
Istituzione della contribuzione in materia di ammortizzatori sociali.
A seguito delle modifiche apportate alla legge 416/81, il legislatore ha conferito un nuovo assetto normativo in materia di prepensionamenti in ambito giornalistico. In particolare:
con l’art.19, comma 18 ter del decreto legge n. 185/2008 – convertito con modificazioni nella legge n. 2/2009 – l’onere sostenuto dall’Inpgi per far fronte ai trattamenti di pensione anticipata di cui all’art. 37, comma 1, lett. b) – pari a 10 milioni di euro a decorrere dall’anno 2009 – è stato posto a carico del bilancio dello Stato;
con l’art. 41 bis, comma 7, del decreto legge n. 207/2008, convertito con modificazioni nella legge n. 14/2009, è stato estesa ai periodici la possibilità di ricorrere ai prepensionamenti nonché sono stati aggiunti ulteriori 10 milioni a carico del bilancio dello Stato per il sostegno degli oneri derivanti dalle prestazioni di vecchiaia anticipata per i giornalisti dipendenti da aziende in ristrutturazione o riorganizzazione per crisi aziendale.
Tale ultima disposizione contempla, altresì, la possibilità che – qualora il numero di unità da ammettere al beneficio determini effetti finanziari complessivamente superiori all’importo massimo di 20 milioni di euro annui – sia introdotto, con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e su proposta delle organizzazioni sindacali datoriali, uno specifico contributo aggiuntivo a carico dei datori di lavoro del settore.
In questo quadro normativo, si inserisce il Protocollo d’intesa intervenuto il 26 marzo 2009 tra le Parti Sociali – in occasione del rinnovo del CNLG – che prevede:
che ciascuna azienda, che farà ricorso ai pensionamenti anticipati, versi all’Inpgi un contributo pari al 30% del costo di ogni prepensionamento, così come quantificato dall’Inpgi all’atto delle dimissioni del singolo giornalista interessato. Tale contribuzione sarà corrisposta all’Istituto entro il mese successivo a quello in cui l’azienda riceverà la comunicazione dell’importo dovuto;
che tali somme vengano utilizzate a seguito dell’esaurimento degli stanziamenti previsti dalle predette norme di legge;
che ciascuna azienda versi un contributo mensile pari allo 0,60% della retribuzione imponibile, di cui lo 0,50% a carico delle aziende e lo 0,10% a carico dei giornalisti, per far fronte alle esigenze finanziarie degli istituti di sostegno al reddito (cigs, mobilità, contratti di solidarietà) gestiti dall’Inpgi.
Con accordo aggiuntivo al Protocollo d’intesa, sottoscritto tra la FIEG e la FNSI il 24 giugno 2009, si è stabilito che le risorse rinvenienti dal contributo straordinario del 30% del costo del prepensionamento posto a carico di ciascun azienda editoriale che farà ricorso a pensionamenti anticipati siano prioritariamente finalizzate a compensare la differenza tra il trattamento di pensione pieno erogato al giornalista dall’INPGI e quello risultante dall’applicazione degli abbattimenti di cui ai commi 6 e 10 dell’art. 7 del regolamento delle Prestazioni Previdenziali dell’INPGI, così come integrato dalla delibera n. 81 del 25/06/2009 (Gazz. Uff. 30 luglio 2009, n. 175). Le risorse che residuano dopo tale imputazione prioritaria sono destinate alla finalità di cui al comma 7 dell’art. 41 bis del D.L. 30/12/2008, n. 207, convertito con modificazioni dalla legge n. 14/2009.
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Per dare attuazione ai contenuti della predetta intesa, l’Inpgi – in ottemperanza a quanto previsto dall’art. 3, comma 2, lettera b), del decreto legislativo n. 509/94 – con atto n. 82 approvato nella seduta del Consiglio di Amministrazione del 25 giugno 2009, ha deliberato:
che ciascuna azienda che sia stata ammessa ai pensionamenti anticipati di cui all’art. 37 della legge n. 416/81- così come modificata dalle leggi n. 2/2009 e n. 14/2009 – versi all’Inpgi in un’unica soluzione un contributo pari al 30% del costo complessivo di ogni prepensionamento, entro il 30 del mese successivo alla comunicazione dell’onere da parte dell’Inpgi, e quantificato all’atto delle dimissioni di ciascun giornalista;
di istituire – a far data dal mese di aprile 2009 – un contributo mensile pari allo 0,60% della retribuzione imponibile, di cui lo 0,50% a carico delle aziende e lo 0,10% a carico dei giornalisti dipendenti, destinato a far fronte alle esigenze finanziarie connesse al ricorso agli ammortizzatori sociali (Cigs, mobilità, contratti di solidarietà);
che ai contributi di cui sopra trovino applicazione le norme in materia di sanzioni civili in caso di omesso o ritardato pagamento;
che le predette disposizioni trovino applicazione nei confronti di tutte le aziende iscritte all’Inpgi, obbligate al versamento del contributo di mobilità di cui alla legge n. 223/1991.
Il Ministro del Lavoro, della salute e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, con Decreto interministeriale del 5 agosto 2009 ha approvato la predetta delibera n. 82 del 25/06/2009.
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Pertanto, sono tenute al versamento del contributo dello 0,60% della retribuzione imponibile di ogni giornalista dipendente (lo 0,50% a carico del datore di lavoro e lo 0,10% a carico del giornalista) tutte le imprese editrici o stampatrici di giornali quotidiani e periodici e le agenzie di stampa a diffusione nazionale. Tutte quelle aziende inquadrate, quindi, ai fini contributivi presso l’INPGI con codice contributivo n. 02, 09, 18, 26 e 27.
Ai fini della predisposizione delle denunce contributive mensili, i datori di lavoro interessati dovranno procedere all’aggiornamento della procedura DASM (versione 3.9.8), che sarà resa disponibile nel sito internet dell’Istituto, entro il 20/09/2009.
La regolarizzazione contributiva del periodo 1/04/2009 – 31/08/2009, limitatamente al contributo dello 0,60%, potrà essere effettuata, senza l’aggravio di somme aggiuntive, entro il 16/12/2009. A tal fine, i datori di lavoro dovranno quantificare gli importi dovuti e procedere, per ogni singolo mese, al versamento dei relativi importi mediante F24-accise, utilizzando il codice tributo C002 ed indicando il mese di riferimento. Infatti, le denunce contributive già pervenute – alla data del 20/09/2009 – saranno rielaborate d’ufficio dall’INPGI.
Le denunce contributive riferite al mese di settembre 2009 e seguenti, nonché quelle relative ai periodi precedenti ed elaborate in ritardo (trasmesse quindi dopo il 20/09/2009) – se predisposte dopo aver effettuato il predetto aggiornamento della procedura DASM (versione 3.9.8 o successiva) – comprenderanno già il contributo dello 0,60%. In tal caso, sarà sufficiente provvedere al pagamento dell’intero importo della denuncia, utilizzando gli appositi codici tributo (C001 o C002). In caso di mancata effettuazione dell’aggiornamento della procedura, le denunce trasmesse saranno elaborate tenendo conto anche della nuova contribuzione e, di conseguenza, sarà emessa una nota di rettifica.
L’ammontare e le modalità di pagamento del contributo pari al 30% dell’onere di ogni pensionamento anticipato saranno, invece, comunicate alle singole aziende interessate a mezzo raccomandata A.R.
Distinti saluti.
Il Dirigente
(Dott.ssa Maria I. Iorio)