SERVIZIO CONTRIBUTI E VIGILANZA
AREA CONTRIBUTI
Circolare n._9_del 10/11/2011
Prot. n. 41031/U
ALLA AERANTI CORALLO
Ancona
OGGETTO:
Approvazione da parte dei Ministeri vigilanti della delibera del Consiglio di Amministrazione INPGI n. 58 del 15/07/2011, concernente l’aumento dell’aliquota contributiva IVS.
Con atto n. 58 approvato nella seduta del Consiglio di Amministrazione del 15/07/2011, tenuto conto – ai sensi del D.lgs. 509/94 – delle determinazioni assunte dalle parti sociali nell’accordo sottoscritto il 13 luglio 2011 dalla FIEG e dalla FNSI, l’INPGI ha fissato l’aliquota contributiva per l’assicurazione invalidità, vecchiaia e superstiti posta a carico del datore di lavoro nelle seguenti misure:
- 21,28 per cento della retribuzione imponibile, a decorrere dal 1 gennaio 2012;
- 22,28 per cento della retribuzione imponibile, a decorrere dal 1 gennaio 2014;
- 23,28 per cento della retribuzione imponibile, a decorrere dal 1 gennaio 2016.
L’aumento previsto a decorrere dal 1° gennaio 2016 troverà applicazione solo previa verifica dei risultati del bilancio tecnico-attuariale, da effettuare entro e non oltre il 30/06/2015.
Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, con nota n. 36/0003294/MA004.A007/PG-L-52,53,54 dell’8 novembre 2011 ha approvato la suddetta delibera.
Pertanto, fermo restando l’applicazione del contributo IVS aggiuntivo dell’1% di cui all’art.3-ter del D.L. 19/09/1992 n. 384, convertito in legge n. 438/92, a decorrere dal periodo di paga riferito al mese di gennaio 2012 dovranno essere applicate le suddette aliquote contributive.
Per comodità, si riportano, di seguito, le aliquote contributive INPGI in vigore a decorrere dal 1/01/2012.
TIPO DI CONTRIBUZIONE | ALIQUOTE | NOTE | |
DATORE DI LAVORO | GIORNALISTA | ||
I.V.S. | 21.28 % | 8.69 % | |
Disoccupazione | 1.61 % | Sono esclusi i soli dipendenti della Pubblica Amministrazione ai quali è garantita la stabilità d’impiego (tempo indeterminato di ruolo) | |
Mobilità | 0.30 % | Dovuto dalle Aziende soggette alle procedure di CIGS di cui alla legge n. 416/81, anche con meno di 15 dipendenti. | |
F.do Garanzia TFR e crediti di lavoro | 0.30 % | (vedi circolari INPGI n. 1 e n. 2 del 2007) | |
Assegno Nucleo Familiare | 0.05 % | Sono esclusi i dipendenti della Pubblica Amministrazione, per i quali l’Assegno per il Nucleo Familiare è posto a carico del datore di lavoro. | |
Sub-Totale | 23.54 % | 8.69 % | |
Contributo di solidarietà | 10.00% | Calcolato su eventuali contribuzioni a favore dei Fondi integrativi assistenziali e previdenziali a carico del Datore di Lavoro. | |
Fondo Integrativo | 1.50 % | Dovuto soltanto i giornalisti professionisti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato regolato dal CNLG FIEG/FNSI. | |
Contributo per Ammortizzatori sociali | 0.50 % | 0.10 % | Dovuto dalle Aziende soggette alle procedure di CIGS di cui alla legge n. 416/81, anche con meno di 15 dipendenti (vedi Circolare INPGI n. 9 del 2/09/2009). |
Contributo di perequazione | 5,00 €. | Q.ta fissa mensile dovuta soltanto in caso di applicazione del CNLG FIEG/FNSI – Non dovuto per i rapporti di lavoro ex Artt. 2, 12 e 36 del predetto CNLG, se la retribuzione è inferiore al minimo contrattuale di redattore + 30 mesi. | |
Contributo Infortuni | 11,88 €. | Q.ta fissa mensile dovuta da tutti i giornalisti iscritti, a prescindere dal CCNL applicato. Ridotta a 6,00 euro per rapporti di lavoro ex Artt. 2 e 12 CNLG con retribuzione inferiore al minimo contrattuale di redattore + 30 mesi. |
Con l’occasione, si ricorda che in base all’art.12, comma 9, della legge 30/04/1969 n.153, come da ultimo modificato dall’art.6 del decreto legislativo 2/09/1997 n. 314, “le gratifiche annuali e periodiche, i conguagli di retribuzione spettanti a seguito di norma di legge o di contratto aventi effetto retroattivo e i premi di produzione sono in ogni caso assoggettati a contribuzione nel mese di corresponsione”. Di conseguenza, tali elementi di retribuzione, in deroga al principio generale di competenza, devono essere assoggettate a contribuzione unitamente alla retribuzione riferita al mese in cui sono corrisposte, anche ai fini del contributo aggiuntivo dell’1% di cui all’art.3 ter della legge n. 438/92.
Il Vice Direttore Generale
(Dr.ssa Maria I. Iorio)