Circolare I.N.P.G.I. n. 4 del 7 aprile 2011 avente per oggetto: “Approvazione da parte dei Ministeri vigilanti della delibera del Consiglio di Amministrazione INPGI n.19 del 22/02/2011, concernente la revoca della concessione del congedo straordinario per assistenza ai familiari con handicap grave da parte dell’INPGI”

AERANTI-CORALLO
CASELLA POSTALE N. 360
60100 ANCONA AN

Circolare n. 4 del 7/04/2011   
Prot. 12341/U

OGGETTO:  Approvazione da parte dei Ministeri vigilanti della delibera del Consiglio di Amministrazione INPGI n. 19 del  22/02/2011, concernente la revoca della concessione del congedo straordinario per assistenza ai familiari con handicap grave  da parte dell’INPGI.

 

L’art. 80, comma 2, legge n. 388/2000 (legge finanziaria 2001) – così come riformulato nell’art. 42 del D.lgs. n.151/2001 – ha previsto, per i familiari di soggetti portatori di handicap grave,  la possibilità di usufruire di un periodo di congedo straordinario indennizzato, per la durata massima di 24 mesi.

L’INPGI, constatato il mancato riconoscimento da parte dell’INPS del predetto congedo straordinario a favore dei lavoratori iscritti ai fini IVS ad altri regimi previdenziali, con  delibera n. 72 del 18/05/2009 – approvata dai Ministeri vigilanti  con  nota  n. 24/IX/0014820 del  30/07/2009 –  ha  assunto  temporaneamente a  suo  carico  l’onere dell’indennità a favore dei giornalisti iscritti e della relativa contribuzione figurativa.

L’INPS, con Messaggio n. 31250 del 10/12/2010, ha fatto presente che “Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con nota del 29.9.2010, evidenziando la natura assistenziale del congedo straordinario, ha ridefinito i precedenti orientamenti forniti, ripristinando, indipendentemente dall’Ente pensionistico a cui il datore di lavoro versa la contribuzione per IVS, la possibilità di conguaglio degli importi erogati a titolo di indennità per congedo straordinario”  nei confronti dell’INPS.

Sull’argomento è intervenuta, peraltro, anche la Direzione Generale per l’Attività Ispettiva del Ministero del Lavoro, che  – con interpello n. 17/2011 – ha confermato che “l’indennità economica per i periodi di astensione dal lavoro per congedo straordinario di cui all’art. 42, comma 5, del Dlgs. 151/2001,  stante la natura assistenziale della stessa, va erogata dall’INPS anche ai lavoratori iscritti ad altri fondi pensionistici”.

Pertanto, potendo i giornalisti iscritti all’INPGI richiedere nuovamente la concessione del congedo straordinario in oggetto all’INPS, il Consiglio di Amministrazione dell’INPGI con atto n. 19 approvato nella seduta del Consiglio di Amministrazione del 22 febbraio 2011, ha deliberato:

1. di revocare l’efficacia della precedente delibera n. 72 del 18/05/2009, approvata dal Ministero del Lavoro e delle politiche sociali,  di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, con nota  n. 24/IX/0014820 del 30/07/2009;

2. di continuare a riconoscere ai propri giornalisti iscritti – ai sensi dell’art. 16 del Regolamento delle prestazioni previdenziali dell’INPGI  ed  al  fine  di  tutelare  l’unicità  della  posizione   assicurativa  –  soltanto l’accredito, su richiesta degli interessati, della contribuzione figurativa relativa ai periodi di congedo straordinario indennizzati dall’INPS, nella stessa misura prevista per i soggetti assicurati nell’Assicurazione Generale Obbligatoria.

 

    Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, con nota n. 24/VI/0006422 del 7/04/2011 ha approvato la predetta delibera n. 19 del  22/02/2011.

    Pertanto, le autorizzazioni ad usufruire del congedo straordinario in oggetto concesse dall’INPGI esplicano i loro effetti fino al 30/04/2011.

    Per i periodi di congedo successivi al 30/04/2011, ancorché già autorizzati dall’INPGI,  i giornalisti interessati dovranno presentare nuovamente domanda alla competente sede territoriale dell’INPS.

    I datori di lavoro privati, ai fini del recupero degli importi erogati fino al 30/04/2011, indicheranno – entro e non oltre la denuncia riferita al mese di 06/2011 – l’ammontare dell’indennità erogata nella procedura DASM, utilizzando la voce di credito “credito congedo handicap“.

    Si ricorda che i giornalisti interessati, nella predisposizione delle domande di congedo all’INPS, avranno l’obbligo di segnalare i periodi di congedo di cui hanno già usufruito da parte dell’INPGI.

    Per i periodi di congedo autorizzati dall’INPS a decorrere dal 1/05/2011, i datori di lavoro interessati – nella procedura DASM – dovranno ridurre (fino all’azzeramento) i giorni lavorati, indicare lo status “CONGEDO HANDICAP” ed inserire l’evento “congedo Handicap” con la relativa decorrenza. Per tali periodi non potranno, però, recuperare l’indennità corrisposta, che dovrà essere posta a carico dell’INPS, con le modalità previste da tale ente.

    L’INPGI, su domanda degli iscritti, provvederà ad accreditare soltanto la contribuzione figurativa. A tal fine, le richieste degli interessati dovranno essere corredate dalla copia del provvedimento di autorizzazione rilasciato dall’INPS.

     

    Il Vice Direttore Generale
    (Dr.ssa Maria I. Iorio)