Circolare I.N.P.G.I. n. 3 del 29 marzo 2011 avente per oggetto: “Delibera del Consiglio di Amministrazione dell’INPGI n.110 del 14 dicembre 2010, concernente: la definizione dei criteri e delle condizioni per l’accettazione da parte dell’INPGI delle proposte di riduzione dei debiti previdenziali nell’ambito delle procedure di Concordato Preventivo, di cui al dereto del Ministero del Lavoro del 4 agosto 2009”

AERANTI-CORALLO
CASELLA POSTALE N. 360
60100 ANCONA AN

Circolare n. 3 del 29/03/2011  
Prot. 10714/U del 29/03/2011

OGGETTO:  
Delibera del Consiglio di Amministrazione dell’INPGI n. 110 del 14 dicembre 2010 (approvata  dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze con nota n. 24/VI/0004581 del 14/03/2011), concernente: la definizione dei criteri e delle condizioni per  l’accettazione da parte dell’INPGI delle proposte di riduzione dei debiti previdenziali nell’ambito delle  procedure di Concordato Preventivo, di cui al decreto del Ministero del Lavoro del 4 agosto 2009.

 

Nell’ambito della riforma organica della disciplina delle procedure concorsuali di cui all’art. 1, comma 5, della legge 14 maggio n. 80,  il legislatore con l’art. 146 del D.lgs n. 5/2006  ha inserito, al Titolo III, Capo V, del regio decreto n. 267/1942 (cosiddetta legge fallimentare)  l’articolo  182-ter, introducendo così il nuovo istituto della “transazione fiscale”.

La transazione fiscale rappresenta una particolare procedura “transattiva” tra ente creditore e imprenditore, che  si colloca nell’ambito della procedura di concordato preventivo ex artt. 160 e seguenti della legge fallimentare,   o degli accordi di ristrutturazione dei debiti ex art. 182-bis l.f., avente ad oggetto la proposta di pagamento in misura ridotta e/o dilazionata dei crediti sia chirografari che privilegiati, anche se non iscritti a ruolo, con l’eccezione dei tributi costituenti risorse proprie dell’Unione europea.

Con l’art. 32, comma 5, del Decreto legge 29 novembre 2008, n. 185 – convertito con legge 28 gennaio 2009, n. 2 – il legislatore è intervenuto sull’attuale assetto dei sistemi di riscossione, estendendo l’istituto della “transazione fiscale” anche ai debiti di natura previdenziale.

La norma citata, infatti, recita testualmente: “Con il piano di cui all’articolo 160 il debitore può proporre il pagamento, parziale o anche dilazionato, dei tributi amministrati dalle agenzie fiscali e dei relativi accessori, nonché dei contributi amministrati dagli  enti  gestori  di  forme di previdenza e assistenza obbligatorie e  dei relativi accessori, limitatamente alla quota di debito avente natura chirografaria anche se non iscritti a ruolo,  ad eccezione dei tributi costituenti risorse proprie dell’Unione europea; …”, demandando la regolamentazione delle modalità attuative della transazione in ambito previdenziale ad un apposito Decreto da parte del Ministero del Lavoro.

All’uopo è intervenuto il D.M. 4 agosto 2009, che ha stabilito le modalità di applicazione dell’istituto in oggetto ai crediti contributivi nonché i criteri e le condizioni di accettazione da parte degli enti previdenziali degli accordi su tali crediti, prevedendo, peraltro, limiti all’ammissibilità dei medesimi.

La ratio del provvedimento risiede nell’esigenza di fronteggiare il grave stato di emergenza finanziaria, in cui versa la generalità delle imprese per effetto del perdurare dell’attuale stato di crisi economica su scala globale e si inserisce, latu sensu, nell’ambito dei provvedimenti adottati per sostenere il sistema imprenditoriale al fine di limitare i riflessi negativi sull’occupazione e favorire la ripresa della produzione e dei mercati.

Per effetto di tale disposizione, quindi, le aziende che presentino situazioni di esposizione debitoria nei confronti degli enti di previdenza, in conseguenza del mancato pagamento dei contributi obbligatori e delle somme accessorie, potranno – nell’ambito della procedura di concordato preventivo pervenire ad un accordo con l’ente previdenziale per ottenere una riduzione del proprio debito.

AMBITO DI  APPLICAZIONE

Per quanto attiene l’ambito soggettivo di applicazione della norma, è pacifico che la stessa spiega i propri effetti anche nei confronti delle contribuzioni di pertinenza dell’INPGI, stante l’ampia formulazione letterale adottata dal legislatore, riferita ai “contributi amministrati dagli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie”.

E’ da evidenziare che la proposta di transazione relativa ai debiti per contributi previdenziali, si inquadra esclusivamente nell’ambito del concordato preventivo e delle trattative che precedono la stipula degli accordi di ristrutturazione dei debiti e, pertanto, non è possibile pervenire ad una soddisfazione parziale del credito contributivo al di fuori della specifica disciplina di cui al citato art. 182-ter della legge fallimentare.

Le disposizioni di cui al citato  D.M.  4 agosto 2009, nel ribadire che non possono essere oggetto di riduzione i crediti costituiti dai contributi IVS e dai premi assicurativi contro gli infortuni sul lavoro (per i quali, al contrario, è tassativamente previsto il pagamento in misura integrale), stabiliscono la misura massima della riduzione del debito previdenziale che l’impresa in regime di concordato preventivo può proporre, nonché i criteri di valutazione ed esame del piano di concordato da parte degli enti previdenziali, ai quali questi ultimi debbono attenersi ai fini dell’accettazione o meno dell’accordo proposto dall’impresa richiedente.

L’art. 5 del predetto Decreto, infine, dispone che i singoli enti debbono stabilire le modalità operative delle misure in esso contenute. Si rende necessario, quindi, adottare un provvedimento da parte dell’Istituto per disciplinare – in conformità con i principi fissati dal Ministero – le condizioni di accesso e le modalità di accettazione delle proposte di riduzione dei debiti contributivi.

Pertanto, in attuazione del complesso delle disposizioni illustrate, l’INPGI con atto n. 110 approvato nella         seduta del Consiglio di Amministrazione del 14 dicembre 2010 ha definito i criteri e le condizioni per l’accettazione delle proposte di riduzione dei debiti previdenziali nell’ambito delle procedure di Concordato Preventivo.  Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministero dell’Economia e  delle Finanze, con nota     n. 24/VI/0004581 del 14/03/2011 ha approvato il suddetto provvedimento.

 

CRITERI   STABILITI   DALL’INPGI

Si riportano, di seguito, i criteri e le condizioni  definite dall’INPGI:

  • gli imprenditori in possesso dei requisiti di cui all’art. 1 del decreto legislativo 12 settembre 2007, n. 69,  assoggettati alla procedura di concordato preventivo di cui all’art. 160 e ss. del citato Regio Decreto, possono   proporre all’INPGI un accordo per il pagamento parziale dei debiti per contributi, premi e relativi accessori di   legge;
  • fermo restando il pagamento integrale dei crediti privilegiati costituiti dai contributi per l’invalidità, la   vecchiaia e i superstiti e dai premi per l’assicurazione infortuni, possono essere oggetto di accordo gli altri   crediti per contributi e accessori di legge, sia assistiti da privilegio che chirografari, ad eccezione di quelli   derivanti dall’esecuzione di decisioni assunte dagli organi comunitari in materia di aiuti di Stato;
  • la proposta di concordato può prevedere il pagamento parziale in misura non inferiore al quaranta per cento per i   crediti privilegiati costituiti dalle contribuzioni di previdenza e assistenza obbligatorie per legge diverse   dell’IVS – come, ad esempio, il contributo per la disoccupazione, quello per la mobilità e quello per gli assegni   familiari – e dalla metà dell’ammontare delle somme dovute a titolo di sanzioni civili per omissione o evasione   contributiva;
  • i crediti di natura chirografaria – costituiti dai contributi dovuti per effetto di accordi stabiliti in sede di   contrattazione collettiva e dal restante cinquanta per cento dell’ammontare delle somme dovute a titolo di   sanzioni civili per omissione o evasione contributiva – possono essere pagati in misura non inferiore al trenta   per cento;
  • il pagamento può avvenire in modalità dilazionata, in un numero massimo di sessanta rate mensili, con applicazione   degli interessi legali. L’autorizzazione al pagamento dilazionato è subordinata:
  1. alla presentazione di una garanzia consistente in una fidejussione bancaria ovvero in una polizza  assicurativa stipulata con una primaria Compagnia di Assicurazione autorizzata all’esercizio del ramo cauzione e sottoposta  al controllo ISVAP;
  2. al pagamento dell’intero importo relativo alle ritenute previdenziali operate a titolo di quote di contribuzione a carico dei lavoratori.

In caso di pagamento dilazionato, la scadenza della prima rata è fissata al giorno 16 del mese successivo a quello in cui viene emesso il decreto di omologazione del concordato ex art. 181 del Regio decreto  n. 267/1942. Il   pagamento delle rate successive dovrà essere effettuato entro il giorno 16 di ogni mese e il mancato versamento,   alle scadenze previste, di 2 rate – anche non consecutive – determina l’immediata decadenza dell’accordo di   riduzione del debito. In tal caso l’INPGI attiverà le procedure per l’escussione della garanzia fidujussoria  relativamente all’intero importo originariamente dovuto, detratte le somme eventualmente versate;

 

  • l’accettazione della proposta è subordinata:
  1. alla valutazione positiva, da parte dall’Istituto, circa l’idoneità dell’attivo – risultante dal piano di concordato e dalla relazione – ad assicurare il soddisfacimento dei crediti nonché dell’essenzialità dell’accordo ai fini della continuità dell’attività dell’impresa e della salvaguardia dei livelli  occupazionali, tenuto conto    dell’importanza che la stessa riveste nel contesto economico-sociale dell’area in cui opera;
  2. al riconoscimento formale ed incondizionato del credito per contributi e premi ed alla rinuncia, da parte dell’impresa, a tutte le eccezioni che possano influire sulla esistenza ed azionabilità dello stesso;
  3. al possesso, da parte dell’impresa, del requisito della correntezza contributiva riferita ai periodi successivi alla presentazione della proposta di accordo.

Si inforna, infine, che il mancato rispetto degli obblighi previsti nell’accordo comporta la revoca dell’accordo medesimo e fa sorgere il diritto, per l’Istituto, all’integrale soddisfacimento dei crediti nella misura originaria, detratti i versamenti eventualmente effettuati dall’impresa.

 

Il Vice Direttore Generale
(Dr.ssa Maria I. Iorio)