SERVIZIO CONTRIBUTI E VIGILANZA
AREA CONTRIBUTI
Circolare n._3_del 01/02/2012
Prot. n. 4557/U
ALLA AERANTI CORALLO
Ancona
OGGETTO:
DETERMINAZIONE, PER L’ANNO 2012, DELLE RETRIBUZIONI CONVENZIONALI PER I GIORNALISTI OPERANTI ALL’ESTERO IN PAESI NON CONVENZIONATI, DI CUI ALL’ART. 4 – COMMA 1 – DEL D.L. 31/07/1987, N. 317 (LEGGE N. 398/87).
Con Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, del 24 gennaio 2012 (G.U. 30 gennaio 2012, n° 24), sono state fissate le retribuzioni convenzionali di cui agli articoli 1 e 4 del decreto-legge 31 luglio 1987, n. 317, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 1987, n.398, da prendere a base per il calcolo dei contributi dovuti per l’assicurazione obbligatoria a favore dei giornalisti operanti nei Paesi extracomunitari non legati all’Italia da accordi di sicurezza sociale.
Per l’anno 2012, i valori retributivi sono i seguenti:
Anno | Retribuzione Nazionale | Fascia | Retribuzione convenzionale | |
Da | A | |||
2012 | 0 | 3.547,41 | I | 3.547,41 |
3.547,42 | 4.804,13 | II | 4.804,13 | |
4.804,14 | 6.060,85 | III | 6.060,85 | |
6.060,86 | 7.317,57 | IV | 7.317,57 | |
7.317,58 | in poi | V | 8.574,30 |
Si ricorda che i valori convenzionali mensili, nel caso di instaurazioni, di risoluzioni del rapporto di lavoro, trasferimenti da o per l’estero, avvenuti nel corso del mese, sono divisibili in ragione di 26 giornate. La contribuzione deve essere riferita alle retribuzioni convenzionali in ragione di dodici mensilità. Ai fini dell’individuazione della fascia di retribuzione convenzionale da prendere a riferimento per il calcolo dei contributi, deve essere preventivamente determinato – dividendolo per dodici – il trattamento retributivo spettante secondo la normativa di legge e/o contrattuale italiana.
Si ricorda, altresì, che la disciplina relativa all’imponibile previdenziale sulla base delle retribuzioni convenzionali non riguarda i giornalisti operanti nell’ambito dei Paesi comunitari (Unione Europea). Si ricorda che, oltre all’Italia, fanno parte dell’Unione Europea i seguenti Stati: Austria, Belgio, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Gran Bretagna, Grecia, Irlanda, Spagna, Lussemburgo, Olanda, Portogallo, Svezia, Repubblica Ceca, Repubblica di Cipro, Estonia, Lettonia, Lituania, Malta, Polonia, Slovenia, Slovacchia, Ungheria, Romania e Bulgaria.
La suddetta disciplina non riguarda, inoltre, i giornalisti impiegati nei Paesi dello spazio SEE (Islanda, Norvegia e Liechtenstein), in Svizzera, in Turchia e nei seguenti Paesi extracomunitari legati all’Italia da accordi bilaterali in materia di sicurezza sociale: Argentina, Australia, Brasile, Canada e Quebec, Capoverde, Repubblica di Corea, Israele, Jersey e Isole del Canale, Croazia, ex-Jugoslavia (Repubblica Serba, Repubblica del Montenegro, Repubblica di Macedonia e Repubblica di Bosnia-Erzegovina), Principato di Monaco, San Marino, Tunisia, Uruguay, Stati Uniti d’America, Venezuela e Vaticano.
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Si informa, infine, che la Direzione Generale per le Politiche Previdenziali ed Assicurative del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con nota n. 3409 del 9 novembre 2011, ha comunicato che le disposizioni di cui al sopracitato D.L. n. 317/87, convertito con modificazioni, dalla legge n. 398/87, pur riferendosi ai soli lavoratori italiani – ai sensi dell’art. 18 del Trattato UE che vieta ogni discriminazione effettuata in base alla nazionalità – trova applicazione anche ai cittadini comunitari.
Con la stessa nota, il Ministero comunica che, in applicazione del principio di parità di trattamento che impronta la legislazione italiana – al fine di garantire la continuità nella tutela previdenziale – la predetta normativa deve intendersi applicabile anche nei confronti dei lavoratori extracomunitari, titolari di un regolare contratto di lavoro in Italia, che vengono inviati dal proprio datore di lavoro in un Paese extracomunitario con il quale non è stata stipulata alcuna convenzione di Sicurezza sociale.
Pertanto, anche nei confronti dei giornalisti comunitari e/o extracomunitari assicurati presso l’INPGI, l’obbligo contributivo – nei casi di invio in Paesi extracomunitari – sarà assolto sulla base delle retribuzioni convenzionali di cui all’art. 4 della citata legge n. 398/98.
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Le aziende che per il mese di gennaio 2012 hanno operato sulla base del valore convenzionale del 2011, possono regolarizzare tale periodo contributivo con la denuncia del mese di febbraio (scadenza il 16/03/2012) senza aggravio di oneri aggiuntivi. Ai fini della compilazione della denuncia DASM per il mese di febbraio 2012, le aziende interessate dovranno indicare gli importi arretrati, separatamente dalla retribuzione corrente, quale retribuzione arretrata
F.to Il Vice Direttore Generale
(Dott.ssa Maria I. Iorio)
File allegati:
DECRETO 24-01-2012 Retribuzioni Convenzionali.pdf.
Nota Ministeriale n. 3409 del 9-11-2011.pdf.pdf..