Circolare I.N.P.G.I. n. 2 del 12 gennaio 2005 avente per oggetto: “1) minimali di retribuzione per l’anno 2005 e contributi settimanali; 2) contribuzione aggiuntiva 1% di cui all’art. 3 ter della legge n. 438/92; 3) variazione aliquota IVS; 4) aggiornamenti DASM; 5) obbligo di presentazione delle denunce contributive mensili.”

COORD. AER-ANTI E CORALLO
CASELLA POSTALE N. 360
60100 ANCONA AN


PROT. N. PC/02/CV DEL 12/01/2005

Circolare n. 2

OGGETTO:
1) minimali di retribuzione per l’anno 2005 e contributi settimanali;
2) contribuzione aggiuntiva 1% di cui all’art. 3 ter della legge n. 438/92;
3) variazione aliquota IVS;
4) aggiornamenti DASM;
5) obbligo di presentazione delle denunce contributive mensili.

 

1) Minimali di retribuzione per l’anno 2005.

Si rende noto che i minimali retributivi previsti dall’art. 7 del DL n. 463/83 convertito con modificazioni in legge n. 638/83 e successive modificazioni ed integrazioni, a decorrere dal 01/01/2005, risultano determinati in Euro 39,90 giornalieri, pari a Euro 1.037,40 mensili (valore determinato sulla base del trattamento minimo di pensione INPS – valore previsionale – reso noto con messaggio n. 41682 del 22/12/2004).

Si ricorda  che le vigenti disposizioni legislative  prevedono che la retribuzione  da assumere come base per il calcolo  dei contributi previdenziali ed assistenziali non può essere inferiore all’importo stabilito da leggi, regolamenti, contratti collettivi, stipulati dalle Organizzazioni Sindacali maggiormente  rappresentative   su base nazionale, ovvero da accordi collettivi o individuali, qualora ne derivi una retribuzione di importo superiore a quello previsto dalla contrattazione  collettiva (D.L. n. 338/89 convertito in legge n. 389/1989).

Si fa presente che anche i datori di lavoro non aderenti alla disciplina collettiva posta in essere dalle citate Organizzazioni Sindacali sono obbligati, agli effetti  del versamento   delle predette contribuzioni, al rispetto dei trattamenti retributivi stabiliti dalla disciplina collettiva. Infatti, l’art. 2 – comma 25 – della legge 549/95 ha disposto che, in caso di pluralità di contratti collettivi intervenuti per la stessa categoria, la retribuzione ai fini del calcolo dei contributi è quella stabilita dai contratti collettivi stipulati dalle Organizzazioni Sindacali comparativamente piu’ rappresentative nella categoria. Nel caso dei giornalisti ha, quindi, valenza il contratto stipulato tra la FNSI e la FIEG, e- limitatamente  al settore  giornalistico della emittenza radiotelevisiva in ambito locale – il contratto stipulato  tra la FNSI ed il coordinamento Aeranti-Corallo.

In relazione ai rapporti di lavoro regolati dall’art. 2 o 12 del CNLG Fieg/Fnsi  (qualifica di collaboratore o corrispondente) – che non sono legati alla presenza quotidiana – le contribuzioni  dovute all’INPGI  non potranno essere determinate  su retribuzioni   inferiori al suddetto importo minimo mensile.

Per i giornalisti  dipendenti della Pubblica Amministrazione – titolari  di un rapporto di lavoro  regolato dal CCNL del comparto pubblico di appartenenza – tenuto conto del particolare status giuridico, le retribuzioni  minime di riferimento sono, invece, quelle relative al contratto collettivo loro applicato.

A decorrere dal 1° gennaio  2005, per i giornalisti  ai quali si applichi  la normativa contributiva prevista per gli apprendisti, i contributi  settimanali, dovuti in luogo del contributo intero, al netto del contributo di maternità che è dovuto all’INPS, sono provvisoriamente  fissati in Euro 2,83 (senza quota  INAIL). Resta fermo il contributo a carico del lavoratore, pari all’8,69%.

Qualora,  a seguito dei dati definitivi  relativi all’inflazione  per l’anno 2004, il suddetto minimo giornaliero e il predetto  contributo  settimanale dovessero subire delle variazioni, l’Istituto provvederà a darne tempestiva comunicazione.

In tale  comunicazione saranno, altresì, indicate le modalità  ed i termini per effettuare gli eventuali conguagli che dovessero rendersi necessari.

 

2) Contribuzione aggiuntiva 1% di cui all’art. 3 ter della legge n. 438/92.

Si comunica che, relativamente all’anno 2005, la fascia retributiva annua oltre la quale deve essere corrisposta  l’aliquota  aggiuntiva  dell’1% (posta a carico del dipendente), prevista dall’art. 3 ter della legge n. 438/92 è pari a Euro 38.291,00 (importo pari alla 1^ fascia di retribuzione pensionabile – art. 7 Regolamento INPGI). L’importo indicato, rapportato a dodici mesi, è pari a Euro 3.191,00.

Si conferma, altresì,che il versamento del contributo  ha cadenza mensile, salvo conguaglio da effettuarsi con la denuncia  contributiva   del mese di dicembre, ovvero alla cessazione   del rapporto di lavoro. Per le modalità   di determinazione  e versamento si rimanda  alle disposizioni già impartite  con precedenti circolari.

A seguito di numerose richieste  di chiarimento, soprattutto da parte delle Pubbliche Amministrazioni, si precisa  che in base all’art. 12, comma 9, della legge 30/04/1969 n. 153, come da ultimo modificato dall’art. 6 del decreto legislativo  2/09/1997 n. 314, “le gratifiche annuali e periodiche, i conguagli di retribuzione spettanti a seguito di norma di legge o di contratto aventi effetto retroattivo e i premi di produzione  sono in ogni caso assoggettati a contribuzione nel mese di corresponsione”. Di conseguenza, tali elementi di retribuzione, in deroga al principio generale di competenza, devono essere assoggettati a contribuzione unitamente alla retribuzione  riferita al mese in cui sono corrisposti, anche  ai fini del contributo aggiuntivo dell’1% di cui all’art. 3 ter della legge n. 438/92.

 

3) Variazione  aliquota IVS.

Si ricorda  che – a decorrere dal 1° gennaio 2005 – l’aliquota  contributiva IVS (assicurazione  invalidità, vecchiaia e superstiti) è fissata al 28,97%, di cui 8,69% a carico del dipendente  e 20,28% a carico del datore di lavoro (vedi Circolare INPGI n. 32 del 4/11/2004).

 

4) Aggiornamenti procedura DASM.

Ai fini dell’utilizzo  della procedura DASM (denuncia contributiva  mensile su supporto magnetico), per i  periodi contributivi 2005,  è necessario procedere all’aggiornamento del software relativo a tale procedura. Tali aggiornamenti (variazioni delle aliquote contributive, dei minimi imponibili, ecc.) – a decorrere dal 17 gennaio 2005 – possono essere acquisiti direttamente dal sito internet dell’Istituto, nella sezione “notizie per le aziende” – “i nostri servizi”. Le aziende che non abbiano accesso alla rete internet potranno richiedere   l’invio dell’aggiornamento DASM direttamente agli uffici INPGI (fax 06 8578300).

Con l’occasione, si ricorda  che in attesa della predisposizione  delle procedure per la trasmissione telematica a decorrere dal mese di luglio 2004, la denuncia mensile delle contribuzioni  dovute all’INPGI  può essere predisposta  soltanto con procedura DASM.

 

5) Obbligo di presentazione  delle denunce contributive mensili.

Si segnala  che negli ultimi tempi si è registrato un aumento  delle aziende   che omettono, o comunque  ritardano, l’inoltro delle denunce  contributive  mensili.

Si fa presente che la mancata o ritardata presentazione  delle denunce  entro i termini stabiliti (giorno 20 del mese successivo a quello del periodo di paga di riferimento), anche nei casi in cui l’azienda abbia  regolarmente pagato la contribuzione dovuta, oltre a produrre un’adempienza  ad un preciso obbligo di legge (art. 6 – legge n. 1122/55 e DM 24/02/1984), comporta notevoli disservizi per l’Istituto, che non può procedere all’accertamento delle contribuzioni ed all’aggiornamento  delle posizioni contributive individuali dei giornalisti.

L’Istituto  in assenza della presentazione delle suddette denunce mensili, si vedrà costretto alla acquisizione   d’ufficio  delle stesse tramite il proprio Servizio Ispettivo.

Di conseguenza, si raccomanda  la puntuale presentazione delle denunce  contributive  mensili, anche nei casi in cui la contribuzione  dovuta non sia stata regolarmente pagata.

Distinti saluti.

 

IL DIRIGENTE
Dott.ssa Maria I. Iorio