AERANTI-CORALLO Ancona |
Prot.n. PC/13/CV
Circolare n.13 del 5/04/2006
OGGETTO: regime contributivo delle somme erogate a titolo di rimborso spese per aggiornamento professionale al personale giornalistico dipendente
1. Premesse
2. Aspetti generali
3. Modalità operative
4. Conclusioni
1. PREMESSE
Ad integrazione delle indicazioni contenute nella circolare PC/40/CO del 27.5.2002, si ritiene opportuno fornire ulteriori precisazioni in merito al regime normativo da applicare alla materia dei rimborsi delle spese sostenute dai giornalisti per aggiornamento professionale, al fine di riassumere i parametri ed i requisiti che devono essere rispettati per non far sorgere l’obbligo di assoggettare a contribuzione (e a tassazione) le somme a tale titolo erogate dai datori di lavoro.
Premesso, infatti, che è facoltà delle aziende realizzare le finalità di aggiornamento con modalità difformi dai criteri che verranno esposti, si evidenzia tuttavia che – ferma restando la piena legittimità del comportamento delle parti – sussisterà in tali casi l’obbligo di assoggettare a contribuzione le erogazioni in esame, in quanto rientranti a pieno titolo nella base imponibile di cui al combinato disposto degli artt. 12 legge 153/69 e 48 DPR 917/86.
2.ASPETTI GENERALI
Si ribadisce che l’elemento scriminante ai fini del regime contributivo da applicare alle spese in questione è da individuarsi nella connessione diretta ed immediata fra il bene o servizio offerto (o rimborsato) al dipendente (iscrizione a corsi di specializzazione, partecipazione a conferenze e convegni, finanziamento di progetti di studio, dotazione di manuali, pubblicazioni o altro materiale tecnico, ecc.) e l’attività professionale che lo stesso è chiamato a svolgere.
E’ evidente che ogni bene o servizio rimborsabile a tale titolo non potrà che riferirsi al giornalista dipendente.
Naturalmente, poiché si tratta di una ipotesi di deroga al regime generale dell’assoggettabilità a contribuzione, l’onere probatorio in ordine alla sussistenza di tale elemento di connessione è a totale carico dell’azienda, che deve pertanto dimostrare, in concreto, l’inerenza del bene o servizio con l’attività lavorativa del giornalista dipendente.
In considerazione di ciò, l’esame circa la sussistenza del predetto nesso causale non può che essere condotto in via analitica caso per caso.
Al fine di consentire una più agevole classificazione della casistica, ed a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, si evidenziano di seguito alcune fra la fattispecie più ricorrenti, in cui possa essere eventualmente rinvenibile la presenza di un collegamento funzionale fra i beni o i servizi direttamente forniti o rimborsati al dipendente a titolo di aggiornamento professionale:
Partecipazione a corsi, seminari, conferenze e altre iniziative didattiche
Rientrano in questa tipologia, oltre a iniziative di formazione relative a conoscenze e tecniche specificamente riferibili alla materia giornalistica, anche le attività relative all’apprendimento o approfondimento di specifiche tematiche comunque connesse ai vari argomenti sui quali il giornalista può essere chiamato a sviluppare le proprie capacità professionali. In considerazione, altresì, del concetto di comunicazione globale, appare evidente che anche i corsi di lingua straniera si collocano a pieno titolo in tale ambito.
Acquisto di materiale editoriale (libri, CD, DVD, riviste, pubblicazioni varie, nonché il relativo abbonamento a servizi editoriali o banche dati on line).
Rientrano in questa categoria i vari prodotti o servizi editoriali idonei a costituire un valido strumento di reperimento o approfondimento di informazioni ed argomenti correlati allo svolgimento della professione. Tale nesso sussiste anche con riferimento ai prodotti destinati ad un “consumo” immediato (come quotidiani e riviste), tenuto conto della spiccata correlazione fra l’esercizio della professione giornalistica e l’attualità.
Le attrezzature tecniche o informatiche (ad esempio, PC portatile, DVD, masterizzatore, ecc.) rientrano nella categoria dei beni strumentali all’esercizio di impresa da parte del datore di lavoro. Non si darà luogo ad imposizione contributiva qualora tali beni siano acquistati dal datore di lavoro ed assegnati gratuitamente in uso al giornalista. Qualora il giornalista provveda direttamente all’acquisto di tali oggetti, anticipando il pagamento per conto del datore di lavoro (con emissione di fattura IVA o ricevuta di pagamento intestate all’azienda), il relativo rimborso sarà ugualmente esente da imposizione contributiva.
Effettuazione di viaggi e visite culturali
I viaggi e le visite culturali devono essere precedute dalla elaborazione di un dettagliato programma che sia in grado di evidenziarne chiaramente il contenuto formativo in termini di correlazioni esistenti fra il viaggio o la visita culturale ed il miglioramento delle competenze professionali del giornalista.
E’ quindi importante ribadire che il contenuto formativo deve comunque essere chiaramente illustrato e che l’attività di formazione si sia svolta in conformità con il programma autorizzato dall’azienda.
3. MODALITA’ OPERATIVE
Sulla base delle premesse esposte risulta quindi evidente l’opportunità che gli accordi aziendali in base ai quali viene regolato l’istituto dell’aggiornamento professionale siano redatti con la massima precisione sia dal punto di vista formale che sostanziale.
Sotto questo aspetto, infatti, è indispensabile disciplinare con esattezza le procedure amministrative da seguire per la fruizione dell’aggiornamento, al fine di garantire che le diverse fasi cui è subordinata l’erogazione delle somme siano funzionali al rispetto dei principi illustrati.
A titolo meramente esemplificativo, si riassume di seguito una possibile procedura-tipo:
– predisposizione, da parte del giornalista, di un dettagliato programma di aggiornamento/formazione nel quale sia specificato il tipo di beni e servizi di cui si intende fruire e le relative finalità;
– autorizzazione preventiva dell’azienda alla realizzazione del programma;
– esecuzione del programma in conformità alle caratteristiche specificate (con eventuale previsione di appositi giorni di permesso retribuito);
– presentazione da parte del giornalista, successivamente allo svolgimento dell’aggiornamento, di idonea documentazione relativa alle spese sostenute e di una relazione sull’avvenuta attuazione del programma;
– controllo, da parte dell’azienda, della regolarità formale della documentazione, della congruità delle somme e della relativa inerenza al programma ai fini della successiva liquidazione dei rimborsi.
In ogni caso, l’azienda è tenuta ad acquisire e conservare nelle pratiche relative alla liquidazione dei rimborsi i documenti giustificativi fiscalmente validi idonei a comprovare ed attestare che il giornalista abbia effettivamente sostenuto la spesa nonché ad individuare con precisione il tipo di bene o servizio acquistato.
Si riassume sinteticamente di seguito il tipo di documentazione che, ai sensi delle vigenti norme in materia fiscale, è considerata titolo giustificativo della spesa sostenuta, di cui il giornalista dovrà pertanto munirsi in sede di acquisto del bene o fruizione del servizio, e che dovrà allegare – in originale – alla richiesta di liquidazione delle somme da parte del datore di lavoro.
Partecipazione a corsi di studio, seminari, conferenze e altre iniziative didattiche
· Per il rimborso del costo del corso o della partecipazione all’iniziativa formativa è necessario farsi rilasciare una ricevuta fiscale o fattura IVA quietanzate a saldo (con l’apposizione, quindi, della dicitura “pagato” con timbro e sigla della società emittente) intestate al giornalista beneficiario e recanti le caratteristiche sintetiche del corso o dell’iniziativa formativa;
· Per il rimborso delle spese di alloggio connesse alla partecipazione all’attività formativa: ricevuta fiscale o fattura IVA quietanzate a saldo intestate al giornalista e recanti la tipologia ed il numero di giorni del servizio di alloggio fruito;
· Per il rimborso delle spese di vitto connesse alla partecipazione all’attività formativa: ricevuta fiscale quietanzata a saldo rilasciata dall’esercizio commerciale fornitore del servizio di somministrazione di cibo e bevande (ristorante, bar, tavola calda, self service, supermercato, negozio di alimentari, ecc.) intestata al giornalista recante quantità e tipologia del servizio offerto ovvero scontrino c.d. “parlante” (integrato cioè da una nota sinteticamente descrittiva della quantità e della tipologia delle merci acquistate, redatta dal giornalista – contestualmente alla presentazione della richiesta di rimborso – che attesta di aver sostenuto direttamente la spesa nella misura indicata sul documento);
· Per il rimborso delle spese di viaggio e trasporto: titolo di viaggio rilasciato dal vettore (Biglietto emesso dall’azienda di trasporto pubblico di Bus, Metro, Tram, navette, ecc. ovvero dall’ ente gestore del servizio di trasporto ferroviario, dalla compagnia di trasporto aereo, ecc. ecc.) nonché eventuali ricevute di taxi o fattura IVA quietanzata a saldo rilasciata dalla società di autonoleggio nel caso di auto a nolo.
Qualora sia stato autorizzato l’uso dell’autovettura privata come mezzo di trasporto, il giornalista deve attestare il numero di chilometri percorsi ed il rimborso deve avvenire nella misura prevista dalle tabelle di costo pubblicate annualmente dall’Automobil Club d’Italia riferita alla tipologia di vettura utilizzata parametrata su una percorrenza convenzionale di 15.000 chilometri annui, oltre ad eventuali spese di pedaggio autostradale attestate da apposito scontrino rilasciato dalla società concessionaria del servizio di gestione del tratto autostradale.
Acquisto di materiale editoriale (libri, CD, DVD, riviste, pubblicazioni varie, nonché il relativo abbonamento a servizi editoriali o banche dati on line).
Per il rimborso del prezzo del materiale acquistato è necessario che il giornalista si faccia rilasciare dall’esercizio commerciale una ricevuta quietanzata a saldo a lui intestata, recante quantità e tipologia dei prodotti acquistati, ovvero un semplice scontrino che il giornalista renderà “parlante” (integrato cioè da una nota sinteticamente descrittiva della quantità e della tipologia delle merci acquistate, redatta dal giornalista – contestualmente alla richiesta di rimborso – che attesta di aver sostenuto direttamente la spesa nella misura indicata sul documento).
Effettuazione di viaggi o visite culturali (fermo restando quanto precisato in precedenza circa le caratteristiche ed i requisiti che tale forma di aggiornamento professionale deve possedere)
· Per il rimborso delle spese di alloggio: ricevuta fiscale o fattura IVA quietanzate a saldo intestate al giornalista e recanti la tipologia ed il numero di giorni del servizio di alloggio fruito;
· Per il rimborso delle spese di vitto: ricevuta fiscale quietanzata a saldo rilasciata dall’esercizio commerciale fornitore del servizio di somministrazione di cibo e bevande (ristorante, bar, tavola calda, self service, supermercati, negozi di alimentari, ecc.) intestata al giornalista recante quantità e tipologia del servizio offerto ovvero scontrino c.d. “parlante” (integrato cioè da una nota sinteticamente descrittiva della quantità e della tipologia delle merci acquistate, redatta dal giornalista – contestualmente alla richiesta di rimborso – che attesta di aver sostenuto direttamente la spesa nella misura indicata sul documento);
· Per il rimborso delle spese di viaggio e trasporto: titolo di viaggio rilasciato dal vettore (Biglietto emesso dall’azienda di trasporto pubblico di Bus, Metro, Tram, navette, ecc. ovvero dall’ ente gestore del servizio di trasporto ferroviario, dala compagnia di trasporto aereo, ecc. ecc.) nonché eventuali ricevute di taxi o fattura IVA quietanzata a saldo rilasciata dalla società di autonoleggio nel caso di auto a nolo.
Qualora sia stato autorizzato l’uso dell’autovettura privata come mezzo di trasporto, il giornalista deve attestare il numero di chilometri percorsi ed il rimborso deve avvenire nella misura prevista dalle tabelle di costo pubblicate annualmente dall’Automobil Club d’Italia riferita alla tipologia di vettura utilizzata parametrata su una percorrenza convenzionale di 15.000 chilometri annui, oltre ad eventuali spese di pedaggio autostradale attestate da apposito scontrino rilasciato dalla società concessionaria del servizio di gestione del tratto autostradale;
· Per il rimborso del prezzo di acquisto dei biglietti di ingresso a musei, mostre, monumenti, gallerie, pinacoteche, ecc. ecc.: originale del biglietto con attestazione del giornalista (qualora non sia già stampata sul documento) della data di utilizzo;
· Nel caso di acquisto di “pacchetti” offerti da agenzie di viaggio o Tour Operator: fattura IVA quietanzata a saldo intestata al giornalista recante indicazione analitica della tipologia e della quantità dei servizi offerti.
4. CONCLUSIONI
Si sottolinea infine che i principi esposti nella presente circolare hanno evidentemente natura ricognitiva e non innovativa, e costituiscono una conferma dell’orientamento già adottato in materia dagli uffici amministrativi e dai funzionari preposti all’attività di accertamento, esposti nella già citata circolare PC/40/CO del 27.5.2002, il cui contenuto si conferma anche con riferimento a quanto non espressamente richiamato. Pertanto i criteri illustrati trovano ovviamente attuazione anche relativamente ai periodi pregressi.
Il Dirigente del Servizio
Contributi e Vigilanza
(Dott.ssa Maria I. Iorio)
(Avv. Arsenio Tortora)