Circolare I.N.P.G.I. n. 10 del 10 novembre 2011 avente per oggetto: “Approvazione delibera del Consiglio di Amministrazione n. 59 del 15 luglio 2011 – Agevolazioni contributive per le assunzioni con contratto di lavoro a tempo pieno ed indeterminato di giornalisti disoccupati/inoccupati ovvero di giornalisti titolari di rapporti a tempo determinato o di collaborazioni coordinate e continuative oggetto di trasformazione.”

 

SERVIZIO CONTRIBUTI E VIGILANZA

AREA CONTRIBUTI

Circolare n._10_del  10/11/2011
Prot. n. 41032/U

                                                     

                                                     ALLA  AERANTI CORALLO
                                                     Ancona

                                                   

OGGETTO:

Approvazione delibera del Consiglio di Amministrazione n. 59 del  15 luglio 2011 – Agevolazioni contributive per le assunzioni con contratto di lavoro a tempo  pieno ed indeterminato di  giornalisti disoccupati/inoccupati  ovvero di giornalisti titolari di  rapporti a tempo determinato o di collaborazioni coordinate e continuative oggetto di trasformazione.

Con atto n. 59  approvato nella seduta del Consiglio di Amministrazione del 15/07/2011, tenuto conto – ai sensi del D.lgs. 509/94 – delle determinazioni assunte dalle parti sociali nell’accordo sottoscritto il 13 luglio 2011 dalla FIEG e dalla FNSI,  l’INPGI ha deliberato un regime di agevolazioni contributive per le aziende che assumano – con rapporto di lavoro a tempo indeterminato – giornalisti disoccupati o inoccupati da almeno 6 mesi, ovvero che siano titolari di un rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato o di un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa, che vengano  trasformati in contratto di lavoro a tempo indeterminato.

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, con nota  n. 36/0003294/MA004.A007/PG-L-52,53,54  dell’8 novembre 2011 ha approvato la suddetta delibera. 

Di seguito vengono illustrate le condizioni e le modalità per usufruire delle agevolazioni contributive in questione.

A) Soggetti interessati.


Le agevolazioni contributive saranno concesse alle aziende, in regola con il versamento della contribuzione, che assumano – entro e non oltre  il 7 novembre 2014 – con contratti a tempo pieno e indeterminato,  giornalisti (professionisti, pubblicisti e praticanti), non titolari di pensione,  con applicazione degli artt. 1, 2 e 12, del Contratto Nazionale di Lavoro Giornalistico stipulato tra la FNSI e la FIEG e con inquadramento da praticante con meno di 12 mesi di servizio, praticante dopo 12 mesi di servizio, redattore con meno di 30 mesi di anzianità professionale, redattore con oltre 30 mesi di anzianità professionale, vice caposervizio / redattore esperto e caposervizio/redattore senior.

Le agevolazioni saranno altresì riconosciute nei casi di assunzioni a tempo pieno e indeterminato disciplinate dal Contratto Nazionale Collettivo per l’emittenza radiotelevisiva locale stipulato tra la FNSI e l’AERANTI-CORALLO.

B)  Tipo di agevolazione.

L’agevolazione comporta – per la durata di 36 mesi – la riduzione all’8 % della quota a carico del datore di lavoro del contributo I.V.S. dovuto all’Inpgi in relazione al rapporto di lavoro instaurato.  Rimangono, invece, immutate – se dovute – le altre contribuzioni (Disoccupazione, mobilità, Fondo Garanzia TFR, ANF, Fondo Integrativo, Infortuni, ecc.) e la contribuzione a carico del giornalista (IVS  8,69% ed eventuale 1% aggiuntivo).

C)  Condizioni.


L’agevolazione contributiva  sarà concessa a condizione che:

il giornalista assunto sia inoccupato, disoccupato, cassaintegrato o in mobilità o comunque privo di rapporto di lavoro dipendente da almeno 6 mesi ovvero titolare di un contratto di lavoro a tempo determinato o di una collaborazione coordinata e continuativa, che vengano  trasformati in contratto di lavoro a tempo indeterminato;

– il datore di lavoro non abbia proceduto, nei dodici mesi antecedenti all’assunzione o alla trasformazione, al licenziamento di personale giornalistico avente le medesime qualifiche dei giornalisti da contrattualizzare con gli sgravi, fatta eccezione per quelli determinati da giusta causa ovvero in applicazione dell’art. 33 e 50 del CNLG FIEG/FNSI e dell’art. 28 del CNLG AERANTICORALLO/FNSI ovvero realizzate nel corso o al termine del periodo di prova.

L’agevolazione, che decorre dalla data di assunzione,  viene mantenuta qualora nell’arco di 36 mesi il giornalista neoassunto acquisisca, nell’eventuale sviluppo del proprio iter professionale, una delle qualifiche di cui al precedente punto A).

Le agevolazioni – fatto salvo quanto previsto dal punto 8 dell’allegato D) al CCNL giornalistico – non trovano applicazione per i datori di lavoro che si trovino in stato di crisi, ristrutturazione, riorganizzazione ai sensi della legge n. 416/1981 e successive modificazioni, relativamente all’arco temporale di applicazione dei periodi previsti dai decreti ministeriali di concessione.

D) cessazione del rapporto di lavoro ed eventuale revoca delle agevolazioni.

Nel caso in cui  intervenga la cessazione del rapporto di lavoro nel corso o al termine del periodo di prova, ovvero quando la risoluzione del rapporto di lavoro non sia determinata da giusta causa o da giustificato motivo, il datore di lavoro – entro il mese successivo a quello di cessazione del rapporto di  lavoro – provvederà a versare all’INPGI, senza alcuna maggiorazione, gli importi  corrispondenti alle differenze contributive risultanti tra quanto effettivamente versato e quanto dovuto in applicazione dell’ordinaria aliquota IVS. Nel caso in cui, l’assenza di giusta causa o giustificato motivo sia accertata in via giudiziale il versamento delle predette differenze contributive dovrà avvenire entro il mese successivo a quello del passaggio in giudicato della relativa sentenza.  A tal fine, per ogni periodo di paga interessato, provvederà a versare l’importo dovuto mediante F24 accise, utilizzando il codice tributo C002.

In tutti i casi in cui, invece, la cessazione del rapporto di lavoro intervenga nel periodo di vigenza dello sgravio  per dimissioni da parte del giornalista dopo la fine del periodo di prova e/o nei casi in cui la cessazione del rapporto di lavoro sia stata determinata  da giusta causa o da giustificato motivo, non si darà luogo ad alcuna revoca dei benefici contributivi fino ad allora usufruiti da parte del datore di lavoro, che non dovrà versare alcuna differenza contributiva.

In caso di dimissioni, superato il periodo di prova, il periodo residuale dello sgravio sarà riconosciuto su un’eventuale successiva assunzione, effettuata per la medesima qualifica, quale periodo massimo di agevolazione. Qualora, invece,  la successiva assunzione riguardi una diversa qualifica, l’agevolazione troverà nuovamente applicazione per  la durata massima prevista di 36 mesi.

E) pubbliche amministrazioni.

Le agevolazioni contributive in parola potranno essere concesse solo nel caso in cui l’Amministrazione e/o Ente pubblico interessato – in base alla legislazione vigente in materia di accesso al pubblico impiego – possa procedere all’assunzione del giornalista con rapporto di lavoro a tempo pieno ed indeterminato, con applicazione del CCNL giornalistico FIEG/FNSI (ovvero CCNL  Aeranticorallo/FNSI). 

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Si ricorda che l’applicazione  dei benefici normativi e contributivi previsti in materia di lavoro e legislazione sociale è subordinata al possesso – da parte del datore di lavoro – del DURC (all’art. 1, comma 1175, della legge n. 296/2006) ed al rispetto degli accordi collettivi nazionali (oltre a quelli territoriali e/o aziendali se sottoscritti) stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. Pertanto, l’applicazione dei benefici contributivi introdotti dalla delibera INPGI in oggetto, così come le altre agevolazioni già previste per l’assunzione di giornalisti disoccupati, cassaintegrati o in mobilità (legge 407/1990, legge 223/1991, legge 236/1993, delibere INPGI, ecc) è subordinata al possesso della regolarità contributiva ed al rispetto degli istituti normativi e retributivi stabiliti dalla  contrattazione  collettiva (Vedi Circolare INPGI n. 1 del 18/01/2008).

I  requisiti di regolarità contributiva devono sussistere al momento della richiesta di ammissione al beneficio contributivo  e – a pena di perdita del beneficio – devono persistere per tutta la durata dello stesso. L’Istituto – fermo restando l’obbligo dell’azienda di comunicare tempestivamente la perdita del diritto al beneficio – verificherà mensilmente il possesso della regolarità contributiva. L’indebita applicazione dei benefici contributivi in presenza di irregolarità contributiva comporterà l’obbligo di versamento della  contribuzione ordinaria e l’applicazione delle maggiorazioni previste dal vigente sistema sanzionatorio nei casi di ritardato pagamento.

Si ricorda, altresì, che il datore di lavoro, per usufruire dei suddetti sgravi contributivi, deve essere preventivamente autorizzato dall’INPGI. Di conseguenza, l’assunzione deve essere comunicata all’Istituto contestualmente all’inizio del rapporto di lavoro, utilizzando il Modulo di richiesta delle agevolazioni contributive (Mod. SGRV.1) reperibile nella sezione Modulistica del sito www.inpgi.it  ed allegando allo stesso:

  1. il DURC (documento unico di regolarità contributiva) rilasciato dall’INPS o dall’INAIL e – nelle more della stipula delle convenzioni previste dall’art. 2 del citato DM 24/10/2007 – il certificato di regolarità contributiva riferito a tutte le posizioni contributive dell’azienda attive presso altri enti e/o casse.
  2. una copia del contratto di assunzione a tempo pieno indeterminato firmato dal datore di lavoro e controfirmato per accettazione dal dipendente, con l’indicazione che il rapporto di lavoro è instaurato ai sensi della  delibera INPGI n. 59 del 15/07/2011. La lettera e/o contratto di assunzione deve necessariamente indicare – anche se pari a zero – la durata del periodo di prova e la qualifica contrattuale attribuita;
  3. una dichiarazione sostitutiva del lavoratore, rilasciata ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. n.445/2000, in cui lo stesso dichiari di non essere titolare di trattamenti pensionistici diretti da parte di enti previdenziali diversi dall’INPGI e di non aver svolto attività di lavoro subordinato nei sei mesi precedenti la data di assunzione, ancorché con assicurazione presso altro ente previdenziale, ovvero di essere titolare di un rapporto di lavoro a tempo determinato o di un rapporto di co.co.co. con l’azienda che procede all’assunzione.

Ai fini dell’applicazione delle agevolazioni, l’Istituto fornirà ai datori di lavoro che ne faranno richiesta – supportata dal consenso espresso dal lavoratore interessato –  le informazioni necessarie a comprovare la sussistenza dei requisiti soggettivi previsti per la fruizione degli sgravi.  A tal fine, la richiesta di informazione – che dovrà essere controfirmata dal giornalista interessato e corredata  della copia del suo documento di identità – potrà essere inoltrata  a mezzo fax 068578264  ovvero   a mezzo e mail  contributi@inpgi.it .

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Si ricorda, infine, che i datori di lavoro interessati, prima di procedere alla elaborazione della denuncia contributiva mensile, dovranno effettuare l’aggiornamento della procedura DASM (versione 5.0.6), che sarà resa disponibile nel sito internet dell’Istituto, entro il 5/12/2011.  La nuova procedura prevederà l’inserimento, nella posizione anagrafica del dipendente interessato, del tipo di agevolazione contributiva applicata e la relativa durata, come da provvedimento di autorizzazione dell’INPGI. Ciò determinerà – per il periodo indicato – la visualizzazione delle sole qualifiche riferite  al tipo di agevolazione contributiva selezionata. L’eventuale utilizzo di qualifiche riferite alle agevolazioni contributive per periodi di paga diversi da quelli autorizzati sarà segnalato dal software  DASM  come anomalia.

IL VICE DIRETTORE GENERALE
(Dott.ssa Maria I. Iorio)