SERVIZIO CONTRIBUTI E VIGILANZA
AREA CONTRIBUTI
Circolare n. 10 del 10/12/2012
Prot. 46558/U
ALLA AERANTI CORALLO
Ancona
OGGETTO Eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 verificatisi nei territori delle province di Bologna, Ferrara, Modena, Reggio Emilia, Mantova e Rovigo. RIPRESA VERSAMENTI CONTRIBUTIVI.
A seguito degli eventi sismici verificatisi in data 20 e 29 maggio 2012 nei territori delle province di Bologna, Ferrara, Modena, Reggio Emilia, Mantova e Rovigo, con decreto legge n.74 del 6 giugno 2012 – nei riguardi dei soggetti operanti nel territorio dei Comuni indicati nell’allegato al Decreto del MEF del 1/06/2012 – è stata disposta la sospensione degli adempimenti contributivi e del versamento dei contributi correnti dal 20 maggio 2012 al 30 settembre 2012. Tale sospensione è stata successivamente estesa ai territori dei comuni di Ferrara e Mantova ed è stata prorogata fino al 30 novembre 2012 (vedi circolare INPGI n. 4 del 21/06/2012 e circolare INPGI n. 7 del 22/08/2012).
Dall’1 dicembre 2012, pertanto, cessato il periodo di sospensione, riprendono gli obblighi di adempimento e versamento dei contributi previdenziali e assistenziali.
Il recupero dei contributi previdenziali ed assistenziali non versati nel periodo della sospensione è disciplinato dall’art. 11, comma 6, del decreto legge n.174 del 10 ottobre 2012 (convertito in legge 7/12/2012, n. 213), che ha disposto il versamento in unica soluzione, senza applicazione di sanzioni e interessi, entro il 16 dicembre 2012. Termine posticipato al 17/12/2012 (primo giorno lavorativo successivo).
I datori di lavoro, i committenti ed i liberi professionisti iscritti alla gestione separata, in alternativa al versamento in unica soluzione, possono presentare istanza di rateazione, secondo le regole ordinarie, con aggravio degli interessi di dilazione.
I datori di lavoro ed i committenti, tenuti al versamento delle quote a carico dei dipendenti e dei collaboratori non trattenute nel periodo oggetto di sospensione, in caso di ammissione al pagamento rateale, possono procedere ratealmente al recupero della quota sospesa nei confronti del lavoratore.
Si comunicano di seguito le istruzioni operative per l’effettuazione del versamento della contribuzione sospesa:
A) Datori di Lavoro e Committenti:
I datori di lavoro ed i committenti che nel periodo 20 maggio 2012 – 30 novembre 2012 abbiano sospeso gli adempimenti contributivi dovranno inoltrare, entro il 17 dicembre 2012, le denunce contributive DASM riferite a tutto il periodo di sospensione.
Il versamento dei contributi oggetto di sospensione dovrà essere effettuato, entro la medesima data, per ogni periodo mensile interessato, con modello F24-accise, utilizzando i codici tributo previsti per le mensilità correnti.
B) Liberi professionisti:
I giornalisti free lance (liberi professionisti, lavoro occasionale con ritenuta d’acconto e/o cessione del diritto d’autore) dovranno provvedere ad effettuare – entro il 17 dicembre 2012 – la comunicazione dei redditi da lavoro autonomo giornalistico conseguito nel corso del 2011, collegandosi al sito https://denunciags.inpgi.it/ .
Il versamento del contributo a saldo per l’anno 2011 e del contributo minimo in acconto per l’anno 2012 dovrà essere effettuato entro il 17 dicembre 2012, con le modalità indicate nel sito internet dell’Istituto, http://www.inpgi.it/?q=node/514 .
Distinti saluti.
Il Vice Direttore Generale
Dott.ssa Maria I. Iorio