Circolare I.N.P.G.I. n. 1 del 5 gennaio 2005 avente per oggetto: “1) sospensione del versamento dei contributi a seguito di calamità naturali; 2) chiarimenti CUD 2005.”

COORD. AER-ANTI E CORALLO
CASELLA POSTALE N. 360
60100 ANCONA AN

PROT. PC/01/CV DEL 5 GENNAIO 2005

Circolare n.1

OGGETTO:
1) sospensione del versamento dei contributi a seguito di calamità naturali;
2) chiarimenti CUD 2005.

 

1) Sospensione del versamento dei contributi a seguito di calamità naturali.

Si forniscono, di seguito, alcune precisazioni in merito alle sospensioni dei versamenti contributivi connesse ad eventi calamitosi.

a) Eventi sismici Province di Catania, Ragusa e Siracusa del 13 e 16 dicembre 1990: l’art. 1 – comma 142 – della legge 30/12/2004, n. 311 ha posticipato al 30 giugno 2006 l’inizio dei versamenti rateali relativi alla contribuzione sospesa   in relazione al sisma che ha interessato le province di Catania, Ragusa e Siracusa nel dicembre 1990, individuati ai sensi dell’art. 3 dell’Ordinanza Ministeriale n. 2057 del 21/12/1990 (G.U. n. 299/1990). Le posizioni contributive relative agli anni 1990, 1991 e 1992 possono  essere, quindi, regolarizzate in unica soluzione o ratealmente con le modalità previste dall’art. 138 della legge 23/12/2000, n. 388. In caso di pagamento   rateale, i soggetti  interessati devono presentare  apposita  domanda e  provvedere al pagamento della prima rata entro il predetto termine del 30/06/2006.

b) Eventi sismici Marche/Umbria del settembre 1997: Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri  n. 3333 del 23/01/2004 ha prorogato  al 31/12/2004   i termini per il pagamento dei contributi oggetto di sospensione. L’art. 3 dell’Ordinanza del P.C.M. n. 3390 del 29/12/2004 ha ulteriormente prorogato tale termine al 31/12/2005. Il recupero dei contributi sospesi avverrà, quindi, dal 20 gennaio 2006 mediante rateazione pari ad otto volte  il periodo  di durata  della sospensione stessa.

c) Eventi  meteorologici verificatisi nelle Regioni Abruzzo  e Molise e nella Provincia di Foggia nei giorni 24, 25 e 26 gennaio 2003: l’Ordinanza  del Presidente  del Consiglio dei Ministri n. 3280 del 18/04/2003 ha sospeso i termini per il versamento dei contributi e per gli adempimenti connessi fino al 31/12/2003. Il Decreto del P.C.M.  del 5 marzo 2004 (G.U. n. 63/2004) ha ulteriormente  prorogato al 1/02/2005 lo stato di emergenza  in tali territori. Tuttavia, si precisa che l’inizio  del recupero dei contributi  sospesi è rimasto confermato al 20 gennaio 2004.

d) Eventi  sismici verificatisi nelle province  di Campobasso e di Foggia il 31/10/2002: l’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei  Ministri n. 3253 del 29/11/2002 ha sospeso i termini  per il versamento  dei contributi e per gli adempimenti  connessi fino al 31/03/2003. Tale termine, già prorogato dalle ordinanze del P.C.M. n. 3279 del 10/04/2003 e n. 3300 dell’11/07/2003, è stato ulteriormente  differito al 31/12/2005 (art. 5 – comma 2 – Ordinanza   P.C.M. n. 3344 del 19/03/2004). Il recupero   dei contributi  sospesi  avverrà dal 20 marzo 2006 mediante rateazione pari ad otto volte il periodo di durata della sospensione stessa.

e) Provincia di Catania – Eruzione dell’Etna e Sisma dell’Ottobre 2002: l’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3254 del 29/11/2002  ha sospeso  i termini per il versamento dei contributi  e per gli adempimenti connessi fino al 31/03/2003 per i soggetti residenti nella Provincia di Catania. Con successiva ordinanza  del P.C.M. n. 3282 del 18/04/2003, tale  termine è stato prorogato  al 31/03/2004. Le suddette  ordinanze dispongono, inoltre, che il recupero dei contributi  sospesi avviene dal 3° mese successivo alla sospensione (GIUGNO 2004) mediante rateazione  pari ad otto volte   il periodo di durata della sospensione stessa.

f) Provincia di Catania – Eruzione dell’Etna 2001: l’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3145 del 25/07/2001 – per i soggetti residenti, danneggiati dall’eruzione  – ha sospeso i termini  per il versamento dei contributi e per gli adempimenti connessi fino al 31/12/2001. Con successiva   ordinanza del P.C.M. n. 3196 del 18/04/2002, tale termine è stato prorogato fino alla scadenza dello stato di emergenza. I soggetti interessati  alla sospensione   sono individuati all’art. 2 della predetta  ordinanza n. 3145/2001. Lo stato  di emergenza – con decreto del P.C.M. del 12/03/2004 – è stato prorogato fino al 31/03/2005. Il recupero  dei contributi   sospesi  avverrà dal 20 giugno 2005 mediante rateazione pari ad otto volte il periodo di durata della sospensione.

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La sospensione dei versamenti contributivi può essere richiesta ed operata  entro il periodo  della sospensione  stessa. I pagamenti   relativi al recupero della contribuzione   oggetto di sospensione  – in unica soluzione o rateali – dovranno essere effettuati   mediante bonifico bancario, utilizzando le stesse coordinate bancarie in uso per il versamento della contribuzione ordinaria.

Le aziende  interessate  avranno cura di indicare nella causale il codice ROO5 (Rata contributi sospesi per calamità naturali).

In caso di pagamento  rateale, l’azienda è tenuta  a presentare   apposita  domanda all’INPGI, indicando l’importo  complessivo del debito contributivo  ed il numero delle rate mensili in cui provvederà  al relativo pagamento. Il  mancato pagamento delle rate mensili non provoca  la decadenza dal beneficio della rateazione, ma – per i giorni  di ritardato pagamento della rata – comporta l’addebito  delle sanzioni civili per omessa contribuzione.

Si ricorda, inoltre, che gli obblighi contributivi  verso l’Inpgi  sono a carico del datore di lavoro. Di conseguenza, l’azienda è tenuta al versamento delle quote di contribuzione sospesa anche per la quota a carico del dipendente, ancorché lo stesso sia cessato dal rapporto di lavoro. Pertanto, al momento dell’eventuale cessazione  del rapporto di lavoro, al dipendente che abbia usufruito della sospensione  del versamento dei contributi deve essere trattenuto l’importo dei contributi dovuti.

 

2) Chiarimenti in merito alla compilazione del CUD/2005.

Con riferimento alle numerose  richieste  di chiarimenti avanzate ogni anno da parte delle Aziende  iscritte all’INPGI, si ritiene  utile  ricordare  che per i giornalisti iscritti a questo Istituto non è prevista la segnalazione di alcun dato contributivo nel modello CUD. L’INPGI, infatti, acquisisce i dati retributivi e contributivi dei propri iscritti solo ed esclusivamente attraverso  le denunce  contributive mensili  predisposte  dal datore di lavoro.

Le Aziende  e le Amministrazioni Pubbliche  che provvedono al versamento delle contribuzioni  minori all’INPS (contr. Maternità) ed all’INPDAP (F.do credito e TFR/TFS), provvederanno agli adempimenti   previsti per tali enti, in relazione  alle sole assicurazioni versate  agli stessi.

In particolare, per quanto riguarda l’Inps, si raccomanda di indicare nell’apposita   sezione del CUD la qualifica  prevista  per gli scritti   all’INPGI (costituita  dalla lettera “P”) e di non barrare le caselle riferite alle assicurazioni IVS e DS, che sono di competenza INPGI.

Distinti saluti.

 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
CONTRIBUTI E VIGILANZA
Dott.ssa Maria I. Iorio