Circolare I.N.P.G.I. n. 1 del 19 gennaio 2010 avente per oggetto:”A) minimi retributivi per l’anno 2010; B) gestione separata – massimale imponibile e aliquote contributive 2010; C) sospensione versamento contributi sisma Abruzzo 2009; D) rinnovo CNLG – Istituto Fondo di perequazione; E) aggiornamenti DASM.”

AERANTI-CORALLO
CASELLA POSTALE N. 360
60100 ANCONA AN

Circolare n. 1 del 19/01/2010

OGGETTO:
A)  MINIMI RETRIBUTIVI E CONTRIBUTIVI PER L’ANNO  2010;
B)  GESTIONE SEPARATA – MASSIMALE IMPONIBILE E ALIQUOTE CONTRIBUTIVE 2010
C)  SOSPENSIONE VERSAMENTO CONTRIBUTI SISMA  ABRUZZO 2009;
D)  RINNOVO CNLG – ISTITUZIONE FONDO DI PEREQUAZIONE;
E)  AGGIORNAMENTI  DASM.

A) GESTIONE SOSTITUTIVA  A.G.O.  (LAVORO DIPENDENTE) –  MINIMI  RETRIBUTIVI  E CONTRIBUTIVI  PER IL  2010

– MINIMALI DI RETRIBUZIONE PER L’ANNO 2010.

Si rende noto che i minimali retributivi previsti  dall’art.7 del D.L. n. 463/1983, convertito con modificazioni in legge n. 638/1983 e successive modificazioni ed integrazioni, a decorrere dal 1/01/2010, tenuto conto del trattamento minimo di pensione per l’anno 2010,  risultano determinati in  Euro 43,79 giornalieri, pari a Euro 1.138,60 mensili. 
Per l’applicazione del predetto minimo retributivo imponibile si rimanda alle disposizioni di cui alla circolare INPGI n. 1 del 19/01/2009.

– CONTRIBUZIONE AGGIUNTIVA 1% DI CUI ALL’ART. 3 TER DELLA LEGGE N. 438/1992.

Si comunica che, relativamente all’anno 2010, la fascia retributiva annua oltre la quale deve essere corrisposta l’aliquota aggiuntiva dell’1% (posta a carico del dipendente), prevista dall’art.3 ter della legge n. 438/1992,  è  pari a Euro  40.602,00 (importo pari alla 1^ fascia di retribuzione pensionabile – art. 7 Regolamento INPGI).  L’importo indicato, rapportato a dodici mesi, è pari a Euro  3.384,00.
Si conferma, altresì,  che il versamento del contributo ha cadenza mensile, salvo conguaglio da effettuarsi con la denuncia contributiva del mese di dicembre, ovvero alla cessazione del rapporto di lavoro, se interviene in corso d’anno. Per le modalità di determinazione e versamento si rimanda alle disposizioni già impartite con precedenti circolari.
Si ricorda che in base all’art.12, comma 9, della legge 30/04/1969 n.153, come da ultimo modificato dall’art.6 del decreto  legislativo 2/09/1997 n. 314, “le gratifiche annuali e periodiche, i conguagli di retribuzione spettanti a seguito di norma di legge o di contratto aventi effetto retroattivo e i premi di produzione sono in ogni caso assoggettati a contribuzione nel mese di corresponsione”. Di conseguenza, tali  elementi di retribuzione, in deroga al principio generale di competenza, devono essere assoggettate a contribuzione unitamente alla retribuzione riferita al mese in cui sono corrisposte, anche ai fini del contributo aggiuntivo dell’1% di cui all’art.3 ter della legge n. 438/92.

– ART. 42, COMMA 5, D. LGS. N. 151/2001 – INDENNITÀ ECONOMICA PER I PERIODI DI CONGEDO RICONOSCIUTI IN FAVORE DEI FAMILIARI DI PORTATORI DI HANDICAP,  IMPORTI MASSIMI  PER L’ANNO  2010.

Si riporta, per l’anno 2010, il tetto massimo complessivo  dell’indennità per congedo straordinario ed  i valori massimi dell’indennità economica, annuale e giornaliera, calcolati tenendo conto dell’aliquota contributiva IVS dell’INPGI, pari al 28,97% della retribuzione imponibile:

                    Valori massimi dell’indennità economica
(importi in EURO, calcolati secondo l’aliquota del 28,97%)
AnnoImporto complessivo annuoImporto complessivo annuo indennitàImporto massimo giornaliero indennità
200943.276,1333.555,0091,94
201043.579,0633.790,0092,58

 

Si ricorda che l’importo massimo della indennità economica erogabile rappresenta anche il valore massimo di retribuzione figurativa accreditabile nella posizione assicurativa.
Per la determinazione dell’indennità economica spettante, nei limiti del predetti massimali, nonché per le modalità di conguaglio degli importi corrisposti, si rimanda alle disposizioni di cui alla circolare INPGI n. 10 del 7/09/2009.

 

B)  GESTIONE  SEPARATA   (LAVORO AUTONOMO SVOLTO SOTTO FORMA DI CO.CO.CO.) – MASSIMALE IMPONIBILE   E  ALIQUOTE  CONTRIBUTIVE  PER IL  2010

– GESTIONE SEPARATA EX DLGS 103/96 – ALIQUOTE CONTRIBUTIVE PER L’ANNO  2010.

L’aliquota contributiva da applicare sui compensi dovuti ai giornalisti che svolgono attività lavorativa nella forma della collaborazione coordinata e continuativa, che non risultino contestualmente assicurati presso altre forme obbligatorie e la relativa aliquota contributiva per il computo delle prestazioni pensionistiche, per l’anno 2010 sono così stabilite:

Decorrenza dalIVSPrestazioni temporaneeTOTALECOMMITTENTEGIORNALISTA
01/01/201023,40 %0,72 %24,12 %16,08 %8,04 %

 

L’aliquota contributiva dovuta, invece,  dai committenti in favore dei collaboratori coordinati e continuativi  che siano titolari contestualmente anche di altra posizione assicurativa o pensionati e la relativa aliquota contributiva per il computo delle prestazioni pensionistiche sono così stabilite:

Decorrenza dalIVSPrestazioni temporaneeTOTALECOMMITTENTEGIORNALISTA
01/01/201015,30 %0,00 %15,30 %10,20 %5,10 %

 

Per le modalità applicative delle predette aliquote contributive,  si rimanda alle disposizioni di cui alla circolare INPGI n. 5 del 10/03/2009.
Si ricorda che, per il versamento dei contributi in favore dei collaboratori, i cui compensi ai sensi dell’articolo 34 della legge 21 novembre 2000, n. 342 sono assimilati ai redditi da lavoro dipendente, trova applicazione il disposto del primo comma dell’articolo 51 del T.U.I.R., in base al quale le somme corrisposte entro il giorno 12 del mese di gennaio si considerano percepite nel periodo d’imposta precedente. Di conseguenza,  i compensi erogati ai collaboratori entro la data del 12 gennaio 2010, purché riferiti a prestazioni effettuate entro il 31 dicembre 2009, sono da assoggettare a contribuzione con le aliquote in vigore nel 2009, avendo l’accortezza di dichiararli  nella procedura DASM  come compenso arretrato 12/2009.         
Per quanto riguarda, invece, i compensi per attività giornalistica svolta in forma autonoma  diversi dalle collaborazioni coordinate e continuative (con o senza progetto), come meglio individuati nella citata circolare   INPGI n. 5 del 10/03/2009, resta confermata la misura del contributo integrativo del  2 % a carico del committente, da erogare direttamente al giornalista.

 

– MASSIMALE IMPONIBILE E MINIMO PER L’ACCREDITO DELLA CONTRIBUZIONE

Per i giornalisti che svolgono attività lavorativa nella forma della collaborazione coordinata e continuativa la contribuzione – determinata con le aliquote di cui sopra –  è dovuta nel limite del massimale contributivo annuo di cui all’art. 2, comma 18, della legge n. 335/1995. Tale massimale, per l’anno 2010, è fissato in  92.147,00 euro.
L’accredito dei contributi mensili nelle posizioni assicurative dei singoli giornalisti è basato sul minimale di reddito di cui all’articolo 1, comma 3, della legge n. 233/1990. Tale minimale  per l’anno 2010  è pari a 14.340,00 euro.  Pertanto, nel caso in cui – alla fine dell’anno – il predetto minimale non fosse stato raggiunto si procederà ad  una contrazione dei contributi mensili accreditati, in proporzione al contributo versato.

 

C) SOSPENSIONE VERSAMENTO CONTRIBUTI SISMA  ABRUZZO 2009.

A seguito degli eventi sismici che hanno colpito la città di L’Aquila ed altri comuni dell’Abruzzo in data 6 aprile 2009, la Presidenza del Consiglio dei Ministri, con Ordinanza  n. 3754 del 9 aprile 2009, ha disposto la sospensione del versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali sino al 30 novembre 2009, senza disporre nulla  circa le modalità di recupero.
La sospensione del versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali,  ivi compresa la quota a carico dei lavoratori dipendenti, è concessa per coloro i quali operavano alla data del 5 aprile 2009  nei comuni interessati dagli eventi sismici, come individuati dal D.P.C.M. del 16 aprile 2009, fino al 30 novembre 2009  (vedi Circolare INPGI  n. 6 del 6/05/2009).
La Presidenza del Consiglio dei Ministri, con Ordinanza n. 3837 del 30 dicembre 2009, prorogando i termini di cui all’art. 1, commi 1 e 2, dell’Ordinanza n. 3780 del 6/06/2009,  ha disposto un ulteriore periodo di sospensione del versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali fino al 30/06/2010. La stessa Ordinanza dispone che non si fa luogo al  rimborso  di  quanto già versato e che con successivo provvedimento saranno stabilite le  modalità  di effettuazione degli adempimenti e dei versamenti sospesi, anche mediante rateizzazione.

D) RINNOVO CNLG – ISTITUZIONE   FONDO   DI   PEREQUAZIONE.

La FIEG e la FNSI, in sede di rinnovo del Contratto Nazionale di Lavoro Giornalistico (ipotesi siglata il 27/03/2009),  hanno previsto che:

  • al fine di tutelare le prestazioni previdenziali dei giornalisti pensionati e dei superstiti titolari di pensione di reversibilità è costituito presso l’Inpgi, su iniziativa della Federazione della Stampa, un Fondo di perequazione a contabilità separata. Le prestazioni del Fondo sono definite da apposito regolamento concordato tra Inpgi e Fnsi;

  • per il finanziamento del Fondo, a partire dal gennaio 2010 l’editore tratterrà sulla retribuzione di ogni giornalista con rapporto di lavoro disciplinato dal CNLG un contributo mensile di 5,00 euro, che verserà all’INPGI con modalità analoghe a quelle previste per le assicurazioni sociali obbligatorie.

Tali disposizioni, che decorreranno dal 1/01/2010, saranno operative solo dopo che – in attuazione di quanto previsto dall’art. 3, comma 2, lettera b), del decreto legislativo n. 509/94 – il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali avrà approvato, di concerto con il Ministero dell’Economia e Finanze, la delibera adottata dal Consiglio di Amministrazione dell’INPGI  in data 17/12/2009.
Nelle more della predetta approvazione da parte dei Ministeri vigilanti, i datori di lavoro interessati – fino a nuova comunicazione dell’INPGI – soprassiederanno dall’effettuare il versamento della contribuzione mensile di 5,00 euro, posta a carico dei giornalisti.

 

E)  AGGIORNAMENTI  PROCEDURA DASM.

Ai fini dell’utilizzo della procedura DASM (denuncia contributiva mensile) per i periodi contributivi dell’anno 2010,  è necessario procedere all’aggiornamento del software relativo a tale procedura. Gli aggiornamenti – versione 3.9.9. – saranno disponibili  nella sezione “notizie per le aziende” del sito internet dell’Istituto www.inpgi.it entro la fine del mese di gennaio 2010.

Distinti saluti.

Il Vice Direttore Generale
(Dott.ssa Maria I. Iorio)