Circolare I.N.P.G.I. n. 1 del 17 gennaio 2006 avente per oggetto: “1) minimali di retribuzione per l’anno 2006 e contributi settimanali; 2) contribuzione aggiuntiva 1% di cui all’art.3 ter della legge n.438/92; 3) chiarimenti su obbligo assicurativo giornalisti dipendenti pubblica amministrazione; 4) Aggiornamenti DASM.”

AERANTI-CORALLO
Ancona

Prot. N. PC/01/CV
Circolare n. 1 del 17/01/2006

OGGETTO:
1) minimali di retribuzione per l’anno 2006 e contributi settimanali;
2) contribuzione aggiuntiva 1% di cui all’art.3 ter della legge n.438/92;
3) chiarimenti su obbligo assicurativo giornalisti dipendenti pubblica amministrazione;
4) Aggiornamenti DASM.

1) Minimali di retribuzione per l’anno 2006.

Si rende noto che i minimali retributivi previsti dall’art.7 del D.L. n. 463/83 convertito con modificazioni in legge n. 638/83 e successive modificazioni ed integrazioni, a decorrere dal 1/01/2006, tenuto conto dell’indice medio del costo della vita calcolato dall’ISTAT, risultano determinati in Euro 40,62 giornalieri, pari a Euro 1.056,12 mensili.

Si ricorda che le vigenti disposizioni legislative prevedono che la retribuzione da assumere come base per il calcolo dei contributi previdenziali ed assistenziali non può essere inferiore all’importo stabilito da leggi, regolamenti, contratti collettivi stipulati dalle Organizzazioni Sindacali maggiormente rappresentative su base nazionale, ovvero da accordi collettivi o individuali, qualora ne derivi una retribuzione di importo superiore a quello previsto dalla contrattazione collettiva (D.L. n.338/89 convertito in legge n.389/1989).

Si fa presente che anche i datori di lavoro non aderenti alla disciplina collettiva posta in essere dalle citate Organizzazioni Sindacali sono obbligati, agli effetti del versamento delle predette contribuzioni, al rispetto dei trattamenti retributivi stabiliti dalla disciplina collettiva. Infatti, l’art.2 – comma 25 – della legge 549/95 ha disposto che, in caso di pluralità di contratti collettivi intervenuti per la stessa categoria, la retribuzione ai fini del calcolo dei contributi è quella stabilita dai contratti collettivi stipulati dalle Organizzazioni Sindacali comparativamente più rappresentative nella categoria. Nel caso dei giornalisti ha, quindi, valenza il contratto stipulato tra la FNSI e la FIEG, e – limitatamente al settore giornalistico della emittenza radiotelevisiva in ambito locale – il contratto stipulato tra la FNSI ed il coordinamento Aeranti-Corallo.

In relazione ai rapporti di lavoro regolati dall’art.2 o 12 del CNLG Fieg/Fnsi (qualifica di collaboratore o corrispondente) – che non sono legati alla presenza quotidiana – le contribuzioni dovute all’INPGI non potranno essere determinate su retribuzioni inferiori al suddetto importo minimo mensile.

Per i giornalisti dipendenti della Pubblica Amministrazione – titolari di un rapporto di lavoro regolato dal CCNL del comparto pubblico di appartenenza – tenuto conto del particolare status giuridico, le retribuzioni minime di riferimento sono, invece, quelle relative al contratto collettivo loro applicato.

A decorrere dal 1° gennaio 2006, per i giornalisti ai quali si applichi la normativa contributiva prevista per gli apprendisti, i contributi settimanali, dovuti in luogo del contributo intero, al netto del contributo di maternità che è dovuto all’INPS, sono fissati in Euro 2,88 (senza quota INAIL). Resta fermo il contributo a carico del lavoratore, pari all’ 8,69%.

2) contribuzione aggiuntiva 1% di cui all’art.3 ter della legge n.438/92.

Si comunica che, relativamente all’anno 2006, la fascia retributiva annua oltre la quale deve essere corrisposta l’aliquota aggiuntiva dell’1% (posta a carico del dipendente), prevista dall’art.3 ter della legge n.438/92 è pari a Euro 38.771,00 (importo pari alla 1^ fascia di retribuzione pensionabile – art.7 Regolamento INPGI). L’importo indicato, rapportato a dodici mesi, è pari a Euro 3.231,00.

Si conferma, altresì, che il versamento del contributo ha cadenza mensile, salvo conguaglio da effettuarsi con la denuncia contributiva del mese di dicembre, ovvero alla cessazione del rapporto di lavoro. Per le modalità di determinazione e versamento si rimanda alle disposizioni già impartite con precedenti circolari.

Si ricorda che in base all’art.12, comma 9, della legge 30/04/1969 n.153, come da ultimo modificato dall’art.6 del decreto legislativo 2/09/1997 n. 314, “le gratifiche annuali e periodiche, i conguagli di retribuzione spettanti a seguito di norma di legge o di contratto aventi effetto retroattivo e i premi di produzione sono in ogni caso assoggettati a contribuzione nel mese di corresponsione”. Di conseguenza, tali elementi di retribuzione, in deroga al principio generale di competenza, devono essere assoggettate a contribuzione unitamente alla retribuzione riferita al mese in cui sono corrisposte, anche ai fini del contributo aggiuntivo dell’1% di cui all’art.3 ter della legge n.438/92.

3) chiarimenti su obbligo assicurativo giornalisti dipendenti pubblica amministrazione.

A seguito dei numerosi quesiti che continuano a pervenire all’Istituto, si ribadisce che – dal 1° gennaio 2001 – l’obbligo di iscrizione all’INPGI, ai fini dell’assicurazione IVS, ricorre nei casi in cui – a prescindere dal CCNL applicato – concorrano le seguenti condizioni:

· iscrizione all’Albo dei giornalisti (elenco professionisti, elenco pubblicisti e/o registro praticanti);

· svolgimento di attività lavorativa riconducibile a quella professionale giornalistica.

Le suddette condizioni devono essere concorrenti e non alternative.

In relazione al concetto di attività giornalistica, va precisato che, in assenza di una definizione legale o contrattuale di attività giornalistica, la giurisprudenza ne ha fissato i requisiti e le caratteristiche principali. Per attività giornalistica deve intendersi la prestazione di lavoro tipicamente (anche se non esclusivamente) intellettuale volta alla raccolta, al commento ed alla elaborazione di notizie destinate a formare oggetto di comunicazione interpersonale attraverso gli organi di informazione; il giornalista si pone pertanto come mediatore intellettuale tra il fatto di cui acquisisce la conoscenza e la diffusione di esso attraverso un messaggio, che può essere scritto, verbale, fotografico o visivo (Cass. n.6574/1981, n.4547/1990 e n.1827/1995).

Per i soggetti per i quali ricorrono le suddette condizioni, come precisato dal competente Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – Direzione Generale per le Politiche Previdenziali – con nota n.80907 del 24/09/2003 e ribadito – per gli iscritti all’INPS – con nota n. 14072 del 27/12/2005, ai fini dell’obbligo assicurativo presso l’INPGI assume rilievo solo ed esclusivamente la natura giornalistica dell’attività svolta nell’ambito del rapporto di lavoro subordinato. Di conseguenza, a tal fine, è irrilevante il profilo professionale e l’inquadramento contrattuale del giornalista.

Con l’occasione, si informa che – ricorrendone le condizioni – l’iscrizione all’INPGI è dovuta anche nei casi di incarichi a tempo determinato. In tal caso, dalla data di cessazione dello svolgimento di attività riconducibile alla professione giornalistica, il dipendente sarà nuovamente assicurato presso l’altra gestione previdenziale (INPDAP – INPS o altra gestione a seconda dei casi).

Al riguardo, uno dei casi più frequenti è quello dei dipendenti comandati e/o distaccati in altre Amministrazioni, presso le quali viene affidato lo svolgimento di attività giornalistica, con conseguente iscrizione all’INPGI. Nel caso in cui, al rientro in servizio nell’Amministrazione di appartenenza non venisse confermato l’incarico di natura giornalistica ed al dipendente fossero assegnate altre mansioni, cesserebbe l’obbligo assicurativo presso l’INPGI.

Per l’iscrizione all’INPGI dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, si rimanda alle disposizioni già impartite con circolare INPGI n.12 del 28/10/2003 e con circolare congiunta INPGI/INPDAP n.9 del 9/02/2004. Si segnalano, inoltre, le note operative n.7/2004 e n. 21/2004 emanate dall’INPDAP.

4) Aggiornamenti procedura DASM.

Ai fini dell’utilizzo della procedura DASM (denuncia contributiva mensile su supporto magnetico), per i periodi contributivi 2006, è necessario procedere all’aggiornamento del software relativo a tale procedura.

Con successiva circolare, relativa alle nuove disposizioni per il versamento della contribuzione e per l’inoltro della denuncia contributiva mensile, in fase di emanazione, sarà comunicata la data in cui saranno reperibili gli aggiornamenti della procedura DASM, nella sezione “notizie per le aziende” – “i nostri servizi” del sito internet dell’Istituto www.inpgi.it.

Distinti saluti.

 

IL DIRIGENTE
(Dott.ssa Maria I. Iorio)