Circolare I.N.P.G.I. n. 1 del 16 gennaio 2007 avente per oggetto: “1) Minimali di retribuzione per l’anno 2007; 2) aumento aliquota contributiva IVS a carico del dipendente; 3) contribuzione aggiuntiva 1% di cui all’art.3 ter della legge n.438/92; 4) contribuzione al Fondo di Garanzia legge n.297/82; 5) contribuzione dovuta in misura pari a quella prevista per gli apprendisti; 6) obbligo di comunicazione nuove assunzioni; 7) aggiornamenti DASM.”.

                                                              AERANTI-CORALLO
                                      Ancona

 

SERVIZIO CONTRIBUTI E VIGILANZA

Circolare n. 1 – PC/01/CV del 16/01/2007

 

OGGETTO:

1) minimali di retribuzione per l’anno 2007;
2) aumento aliquota contributiva IVS a carico del dipendente.
3) contribuzione aggiuntiva 1% di cui all’art.3 ter della legge n.438/92;
4) contribuzione al Fondo di Garanzia legge n.297/82;
5) contribuzione dovuta in misura pari a quella prevista per gli apprendisti;
6) obbligo di comunicazione nuove assunzioni;
7) aggiornamenti DASM;


1) Minimali di retribuzione per l’anno 2007.

Si rende noto che i minimali retributivi previsti dall’art.7 del D.L. n. 463/83, convertito con modificazioni in legge n. 638/83 e successive modificazioni ed integrazioni, a decorrere dal 1/01/2007, tenuto conto dell’indice medio del costo della vita calcolato dall’ISTAT (pari al 2,00% – comunicato ISTAT del 16/01/2007), risultano determinati in Euro 41,43 giornalieri, pari a Euro 1.077,18 mensili.

Si ricorda che le vigenti disposizioni legislative prevedono che la retribuzione da assumere come base per il calcolo dei contributi previdenziali ed assistenziali non può essere inferiore all’importo stabilito da leggi, regolamenti, contratti collettivi stipulati dalle Organizzazioni Sindacali maggiormente rappresentative su base nazionale, ovvero da accordi collettivi o individuali, qualora ne derivi una retribuzione di importo superiore a quello previsto dalla contrattazione collettiva (D.L. n.338/89 convertito in legge n.389/1989).

Si fa presente che anche i datori di lavoro non aderenti alla disciplina collettiva posta in essere dalle citate Organizzazioni Sindacali sono obbligati, agli effetti del versamento delle predette contribuzioni, al rispetto dei trattamenti retributivi stabiliti dalla disciplina collettiva. Infatti, l’art.2 – comma 25 – della legge 549/95 ha disposto che, in caso di pluralità di contratti collettivi intervenuti per la stessa categoria, la retribuzione ai fini del calcolo dei contributi è quella stabilita dai contratti collettivi stipulati dalle Organizzazioni Sindacali comparativamente più rappresentative nella categoria. Nel caso dei giornalisti ha, quindi, valenza il contratto stipulato tra la FNSI e la FIEG, e – limitatamente al settore giornalistico della emittenza radiotelevisiva in ambito locale – il contratto stipulato tra la FNSI ed il coordinamento Aeranti-Corallo.

In relazione ai rapporti di lavoro regolati dall’art.2 o 12 del CNLG Fieg/Fnsi (qualifica di collaboratore o corrispondente) – che non sono legati alla presenza quotidiana – le contribuzioni dovute all’INPGI non potranno essere determinate su retribuzioni inferiori al suddetto importo minimo mensile.

Per i giornalisti dipendenti della Pubblica Amministrazione – titolari di un rapporto di lavoro regolato dal CCNL del comparto pubblico di appartenenza – tenuto conto del particolare status giuridico, le retribuzioni minime di riferimento sono, invece, quelle relative al contratto collettivo applicato.

 

2) Aumento aliquota contributiva IVS a carico del dipendente.

L’art.1 – comma 769 – della legge n.296/2006 (Finanziaria 2007) ha disposto l’elevazione dello 0,30 per cento dell’aliquota contributiva IVS posta a carico del lavoratore, per gli iscritti all’assicurazione generale obbligatoria ed alle forme di previdenza sostitutive ed esclusive della stessa. Tale disposizione non è direttamente applicabile agli iscritti presso l’INPGI, che gestisce una forma previdenziale sostitutiva privatizzata ex Dlgs n.509/94. Tuttavia, sono in corso degli approfondimenti sulla eventuale applicazione della predetta disposizione normativa ai giornalisti assicurati presso l’INPGI. L’Istituto si riserva, quindi, di fornire ulteriori disposizioni in merito. Al momento, si invitano i datori di lavoro con personale assicurato presso l’INPGI a continuare ad applicare la vigente aliquota contributiva, pari all’8,69 per cento.

 

3) Contribuzione aggiuntiva 1% di cui all’art.3 ter della legge n.438/92.

Si comunica che, relativamente all’anno 2007, la fascia retributiva annua oltre la quale deve essere corrisposta l’aliquota aggiuntiva dell’1% (posta a carico del dipendente), prevista dall’art.3 ter della legge n.438/92 è pari a Euro 39.221,00 (importo pari alla 1^ fascia di retribuzione pensionabile – art.7 Regolamento INPGI). L’importo indicato, rapportato a dodici mesi, è pari a Euro 3.268,00.

Si conferma, altresì, che il versamento del contributo ha cadenza mensile, salvo conguaglio da effettuarsi con la denuncia contributiva del mese di dicembre, ovvero alla cessazione del rapporto di lavoro. Per le modalità di determinazione e versamento si rimanda alle disposizioni già impartite con precedenti circolari.

Si ricorda che in base all’art.12, comma 9, della legge 30/04/1969 n.153, come da ultimo modificato dall’art.6 del decreto legislativo 2/09/1997 n. 314, “le gratifiche annuali e periodiche, i conguagli di retribuzione spettanti a seguito di norma di legge o di contratto aventi effetto retroattivo e i premi di produzione sono in ogni caso assoggettati a contribuzione nel mese di corresponsione”. Di conseguenza, tali elementi di retribuzione, in deroga al principio generale di competenza, devono essere assoggettate a contribuzione unitamente alla retribuzione riferita al mese in cui sono corrisposte, anche ai fini del contributo aggiuntivo dell’1% di cui all’art.3 ter della legge n.438/92.

 

4) Contribuzione al Fondo di Garanzia per il TFR di cui alla legge n. 297/1982.

A decorrere dal 1/01/2007 il datore di lavoro è tenuto a versare al “Fondo per l’erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto di cui all’art.2120 c.c.” (art.1, comma 755 della legge n.296/2006), gestito dall’INPS per conto dello Stato, un contributo pari alla quota di TFR maturando, al netto della contribuzione di cui all’ultimo comma dell’art.3 della legge n.297/82, non destinato alla previdenza complementare. Non sono tenuti al versamento a tale Fondo i datori di lavoro che occupano meno di 50 dipendenti.

L’art. 10, comma 3, del Dlgs n. 252/2005, come modificato dall’art. 1, comma 764, della citata legge n.296/2006, ha disposto che – a decorrere dal 1/01/2007 – il datore di lavoro è esonerato dal versamento della contribuzione al “Fondo di Garanzia di cui alla legge n.297/1982, nella stessa percentuale di TFR destinato alla previdenza complementare o al predetto Fondo per l’erogazione del TFR.

Di conseguenza, l’esonero dal citato contributo al Fondo di garanzia, che per l’INPGI è pari allo 0,30% della retribuzione imponibile, opera per tutti i dipendenti delle aziende con almeno 50 dipendenti, atteso che in tal caso, le quote di TFR non destinate al finanziamento della previdenza complementare dovranno obbligatoriamente confluire nell’apposito Fondo INPS.

I datori di lavoro con meno di 50 dipendenti, esonerati dal versamento all’INPS delle quote di TFR non destinate alla previdenza complementare, limitatamente a quei dipendenti che abbiano optato per il mantenimento in azienda del TFR, continuano invece ad essere tenuti al versamento all’INPGI del contributo dello 0,30% destinato al finanziamento del Fondo di garanzia di cui alla legge 297/82.

Ai fini della corretta determinazione della contribuzione dovuta all’INPGI, le aziende già tenute al versamento della contribuzione al Fondo di garanzia, in fase di predisposizione della denuncia contributiva mensile, dovranno indicare la presenza o meno in azienda di almeno 50 dipendenti. Nei casi in cui sia indicata una consistenza inferiore ai 50 dipendenti, il datore di lavoro dovrà indicare per ogni dipendente l’eventuale opzione esercitata dal giornalista per il mantenimento del TFR in azienda.

Nella sezione “Notizie per le aziende” del sito www.inpgi.it – unitamente agli aggiornamenti DASM – entro il corrente mese di gennaio, saranno riportate le informazioni per la corretta compilazione del DASM in riferimento alle predette informazioni sul TFR.

In merito all’iscrizione dei dipendenti alle forme di previdenza complementare, si ricorda che l’art.16 del Dlgs n.252/2005 ha confermato l’assoggettamento al contributo di solidarietà di cui all’art.9-bis del D.L. n.103/1991 (convertito in legge n. 166/1991), nella misura del 10%, delle contribuzioni o somme a carico del datore di lavoro – diverse dalle quote di TFR – destinate al finanziamento della previdenza complementare. La stessa norma prevede che – a decorrere dal 1/01/2007 – l’1% di tale gettito contributivo sarà destinato al finanziamento del Fondo di Garanzia per il TFR di cui alla legge n. 297/1982.

 

5) Contribuzione dovuta in misura pari a quella prevista per gli apprendisti.

A decorrere dal 1° gennaio 2007, per i giornalisti ai quali si applichi la normativa contributiva prevista per gli apprendisti, in luogo dei contributi settimanali (cosiddetta Marca), è dovuta una contribuzione pari al 10% della retribuzione imponibile (art.1, comma 773, legge 28/12/2006 n. 296). La stessa norma, prevede che – con decreto del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, da emanarsi entro due mesi dall’entrata in vigore – sarà stabilita la ripartizione del predetto contributo del 10% tra le varie gestioni assicurative interessate.

Al riguardo, non disponendo dei dati relativi alle quote di contribuzione eventualmente riferite all’assicurazione infortuni ed al contributo di maternità (dovuti ad altri Enti Previdenziali), si fa riserva di comunicare l’esatta misura della contribuzione dovuta all’INPGI.

Pertanto, nelle more dell’emanazione del citato decreto ministeriale, i datori di lavoro continueranno a versare la contribuzione settimanale prevista nell’anno 2006 (pari a 2,88 euro settimanali), salvo conguaglio, da effettuarsi entro la scadenza del versamento dei contributi riferiti al primo periodo di paga utile successivo alla data di pubblicazione del citato decreto ministeriale. Al riguardo, l’INPGI provvederà a diramare successive disposizioni.

 

6) Obbligo di comunicazione nuove assunzioni.

L’art.1 – comma 1180 – della legge 28/12/2006 n. 296 (legge Finanziaria 2007), ha disposto che a partire dal 1° gennaio 2007 le instaurazioni di rapporti di lavoro subordinato (qualunque sia la tipologia contrattuale) devono essere comunicate al centro per l’impiego territorialmente competente almeno un giorno prima dell’inizio del rapporto stesso, attraverso documentazione avente data certa. Tale obbligo riguarda tutti i datori di lavoro pubblici e privati.

Si ricorda che, nelle more dell’emanazione del Decreto ministeriale di cui all’art.4-bis comma 7 del D.lgs 21/04/2000 n. 181 e successive modificazioni ed integrazioni, e fino alla piena operatività del trasferimento dei dati contenuti nei moduli per le comunicazioni obbligatorie da parte dei centri per l’impiego, rimane in vigore l’obbligo di comunicazione all’Istituto delle assunzioni effettuate. Tale comunicazione deve essere effettuata tempestivamente e, comunque, non oltre 5 giorni dalla data di assunzione.

Al fine di uniformare le informazioni necessarie per l’apertura della posizione assicurativa del giornalista, l’Istituto – per le comunicazioni di assunzione – ha predisposto il modulo “ISCR/GIO”, che è reperibile nella sezione modulistica del sito internet www.inpgi.it.

Si invitano tutte le aziende e gli enti iscritti ad utilizzare tale modulo, ovvero a predisporre una comunicazione in cui siano riportate tutte le informazioni previste nello stesso. La comunicazione potrà essere inoltrata a mezzo fax 06 8578300 o 06 8578264, oppure a mezzo e-mail contributi@inpgi.it


7) Aggiornamenti procedura DASM.

Ai fini dell’utilizzo della procedura DASM (denuncia contributiva mensile), per i periodi contributivi dell’anno 2007, è necessario procedere all’aggiornamento del software relativo a tale procedura. Gli aggiornamenti saranno disponibili nella sezione “notizie per le aziende” del sito internet dell’Istituto www.inpgi.it entro la fine del mese di gennaio 2007.

Distinti saluti.

F.to IL DIRIGENTE
Dott.ssa Maria I. Iorio