Circolare I.N.P.G.I. del 27 maggio 2002 avente ad oggetto: “Rimborso spese per aggiornamento professionale. Regime contributivo.”

COORD. AER-ANTI E CORALLO
CASELLA POSTALE N. 360
60100 ANCONA AN

 

PROT. N. PC/40/CO del 27/05/2002

OGGETTO: rimborso spese per aggiornamento professionale. Regime contributivo.

Tenuto conto del concetto omnicomprensivo di retribuzione imponibile ai fini contributivi e fiscali che emerge dall’art. 12 della L. 153/69 (e successive modifiche) e dall’art. 48 del DPR. 917/86 (e successive modifiche) e preso atto della esigenza di aggiornamento culturale connaturata alla professione di giornalista recepita dalla contrattazione collettiva di settore (art. 45 del CNLG), si precisa quanto segue.

Ai fini dell’esclusione dall’obbligo contributivo delle somme erogate a titolo di “rimborso spese per aggiornamento professionale”, prescindendo da ogni interpretazione analogica – non ammissibile al riguardo – è necessario che l’azienda editoriale, su cui incombe l’onere della prova, dimostri la ricorrenza delle seguenti condizioni:

A) Esistenza di una spesa effettivamente sostenuta a tale titolo.

A tal fine è necessario che sia conservata dall’azienda datrice di lavoro (entro i limiti temporali della prescrizione) la documentazione contabile idonea ai fini fiscali ad attestare l’entità e la natura della spesa effettuata a tale fine e quindi tenuta esente da contribuzione (ad esempio: fatture, note spese, ricevute fiscali, ecc.).

B) Sussistenza di un collegamento tra le spese che l’azienda sostenga direttamente a tale titolo ovvero costituiscano oggetto di rimborsi al proprio dipendente e l’attività di aggiornamento culturale e professionale.

Al riguardo è necessaria l’esistenza preventiva di un accordo aziendale di aggiornamento ove siano indicate anche le procedure per la fruizione.

L’aggiornamento professionale dovrà risultare autorizzato dall’azienda o dal direttore della testata, delegato dalla stessa, sulla base di un dettagliato programma presentato dal giornalista nel quale risulti comprovata la valenza culturale, sociale, informativa e comunque di arricchimento professionale.

C) Fruizione dell’aggiornamento professionale da parte del lavoratore e non da parte dei soggetti terzi.

La documentazione attestante la spesa effettuata a tale fine e/o la partecipazione a corsi di aggiornamento, a seminari e ad iniziative culturali e/o di rilevanza sociale deve essere chiaramente riferita o riferibile al dipendente.

D) L’erogazione e/o il rimborso di somme a titolo di aggiornamento professionale deve essere in connessione con il rapporto di lavoro e deve rispondere a un interesse dell’azienda editoriale.

La documentazione attestante le spese effettuate deve avere data certa affinché possa essere ricondotta al periodo di effettiva sussistenza del rapporto di lavoro subordinato. Le somme destinate a titolo di aggiornamento professionale e culturale, inoltre, devono essere riferite all’utilizzo di beni o servizi connessi o strumentali alla fruizione dell’aggiornamento (sono da considerarsi tali, ad esempio, le spese relative a vitto, alloggio, trasporto ecc.).

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Indipendentemente dalla qualificazione attribuita dall’azienda, sono da considerarsi escluse dall’imponibile contributivo le somme per le quali in concreto risultino sussistere, in via concorrente e non già alternativa, tutte e quattro le suddette condizioni.

 

IL DIRETTORE GENERALE
(Avv. Arsenio Tortora)