Circolare I.N.P.G.I. n. 11 del 22 settembre 2021

SERVIZIO ENTRATE CONTRIBUTIVE

Circolare n. 11 del 22/09/2021

 

A TUTTE LE AZIENDE INTERESSATE

e p.c.

ALLA F.N.S.I.

ALLA F.I.E.G.

ALLA AERANTI CORALLO

ALLA A.N.S.O.

ALLA F.I.S.C.

AGLI UFFICI DI CORRISPONDENZA INPGI

ALLA CASAGIT

 

 

OGGETTO:  Articolo 1, comma 29, della legge 30/12/2020, n. 178 – incentivi   alla   salvaguardia   o all’incremento dell’occupazione.

L’art. 1, comma 29, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, dispone che per le assunzioni effettuate a decorrere dal 1°  gennaio  2021, al fine di garantire ai lavoratori assicurati  a  fini previdenziali presso l’Istituto nazionale di previdenza  dei giornalisti  italiani «Giovanni Amendola» (INPGI) piena ed effettiva parità di trattamento rispetto  agli   altri   lavoratori   dipendenti,   le   disposizioni legislative   statali   recanti   incentivi   alla   salvaguardia   o all’incremento dell’occupazione riconosciuti in favore dei datori  di lavoro per la generalità dei settori economici sotto forma di sgravi o esoneri contributivi si  applicano,  salvo  diversa  previsione  di legge, ai dipendenti iscritti alla  gestione  sostitutiva  dell’INPGI con riferimento alla contribuzione per essi dovuta. Il relativo onere è  posto  a  carico  del  bilancio  dello   Stato,   a   titolo   di fiscalizzazione. L’INPGI  invia  al  Ministero  del  lavoro  e  delle politiche sociali, a cadenza semestrale, un  apposito  rendiconto  ai fini del rimborso dei  relativi  oneri.  Ai  fini  degli  adempimenti previsti dal Registro nazionale degli aiuti di Stato, l’INPGI  assume la funzione di amministrazione concedente e  come  tale  provvede  al monitoraggio, per  quanto  di  competenza,  in  coerenza  con  quanto previsto dalla comunicazione della Commissione europea  C(2020)  1863 final «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato  a  sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19», pubblicata  nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea C 091I del 20 marzo 2020”. 

La predetta norma estende, quindi,  ai datori di lavoro con personale giornalistico assicurato presso l’INPGI l’applicazione delle disposizioni legislative statali   recanti   incentivi   alla   salvaguardia   o all’incremento dell’occupazione riconosciuti in favore dei datori  di lavoro per la generalità dei settori economici sotto forma di sgravi o esoneri contributivi, ponendo i relativi oneri a carico del bilancio dello Stato.

A seguito dell’emanazione della norma sopra riportata, con delibera del CdA Inpgi n. 21 del 14/04/2021, si è proceduto alla ricognizione delle misure agevolative vigenti nel sistema generale,  applicabili nei casi di assunzione di giornalisti assicurati presso l’Istituto.

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, con nota  n. 9193 del 18 agosto 2021, ha preso atto delle misure agevolative applicabili individuate con la predetta delibera INPGI e – considerata l’assenza di aggravio di spesa per l’Istituto e di effetti negativi nel bilancio attuariale della Gestione – non ha formulato osservazioni ai sensi dell’art. 3, comma 3, del D.lgs. n. 509/94.

Le misure agevolative applicabili – con riferimento alle assunzioni effettuate a decorrere dal 1 gennaio 2021 – sono le seguenti:

  1. Articolo  4 D.lgs 26 marzo 2001, n. 151 –  sgravio contributivo, già previsto dall’art. 10 della  legge n. 53/2000, in favore delle aziende che assumano lavoratori a tempo determinato in sostituzione di lavoratori in congedo;
  2. Articolo  4, commi da 8 a 10, della legge 28/06/2012, n. 92 – agevolazione contributiva per le aziende che assumono lavoratori ultracinquantenni, disoccupati da più di dodici mesi;
  3. Articolo  4, comma 11, della legge 28/06/2012, n. 92 – agevolazione contributiva per le aziende che assumono donne disoccupate da più di 6 mesi residenti in regioni ammissibili  ai  finanziamenti  nell’ambito  dei fondi  strutturali  dell’Unione  europea [regolamento (CE) n. 800/2008] ovvero  donne disoccupate da oltre 24 mesi, ovunque residenti;
  4. Articolo  1, commi 16 e 19, della legge 30/12/2020, n. 178 – Esonero contributivo per sostenere l’occupazione femminile, effettuato in via sperimentale nel biennio 2021-2022;
  5. Articolo 1, commi da 100 a 105 e 107,  della  legge  27/12/2017, n. 205  – Esonero contributivo per le nuove assunzioni a tempo indeterminato e per  le trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato;
  6. Articolo , commi 10 e 11, della legge 30/12/2020, n. 178 –  Esonero contributivo per le nuove assunzioni a tempo indeterminato e per  le trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato, effettuate nel biennio 2021-2022;
  7. Articolo 4, comma 3, della legge 19/06/1993 n. 236 –  Incentivo per l’assunzione di lavoratori in CIGS;
  8. Articolo 10 del D.lgs 14/09/2015, n. 151 –  Incentivo per l’assunzione di soggetti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato di persone con disabilità fisica o psichica (riduzione capacità lavorativa);
  9. Articolo 10 del D.lgs 14/09/2015, n. 151 – Incentivo per l’assunzione di soggetti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato di persone con disabilità intellettiva e psichica;
  10. Articolo 2 comma 10 bis  della legge 28/06/2012,  n.  92, introdotto dall’art. 7, c. 5, lettera b) del D.L.  76/2013 – Incentivo per i datori di lavoro che assumono a tempo pieno e indeterminato i beneficiari della indennità di disoccupazione;
  11. Articolo 4, legge 8/11/1991, n. 381 e articolo 2, legge 22/06/2000, n. 193  (DM 148/2014) – Incentivo per l’assunzione di detenuti o internati;
  12. Art. 41 D.L. 25 maggio 2021, n. 73 – convertito in L. n. 106/2021 –  Contratto di rioccupazione

I benefici di esonero e le agevolazioni contributive di cui alle norme di legge sopra elencate saranno applicati nella misura, nei termini e con le medesime modalità previste dalle singole disposizioni normative, esattamente come previsto nel sistema  generale (INPS).

Per quanto attiene alla misura delle agevolazioni, si ricorda che le stesse non riguardano le quote di contribuzione a carico del giornalista, il contributo infortuni, i contributi di derivazione contrattuale (ad esempio, se dovuti: Il Contributo per gli Ammortizzatori sociali dello 0,50% a carico datore di lavoro, il contributo al Fondo integrativo “ex fissa” e la relativa addizionale, ecc.) e quei contributi a carattere solidale, quali il contributo di solidarietà di cui all’articolo 9-bis del D.L. n. 103/1991, convertito in legge n. 166/1991.

Si ricorda che il diritto alla fruizione delle agevolazioni contributive (sgravi ed esoneri)  è subordinato al rispetto dei principi generali in materia di incentivi all’assunzione, come disciplinati dall’articolo 31 del D.lgs n. 150/2015, nonché delle norme poste a tutela delle condizioni di lavoro e dell’assicurazione sociale obbligatoria, oltre ad alcuni presupposti specificamente previsti dalla singole disposizioni di legge sopra indicate.

Per quanto riguarda il rispetto delle norme fondamentali in materia di condizione di lavoro e di assicurazione sociale obbligatoria, la fruizione delle agevolazione contributive è, quindi,  subordinata al rispetto, da parte del datore di lavoro che assume, delle condizioni fissate dall’articolo 1, commi 1175 e 1176, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, di seguito elencate:

  • regolarità degli obblighi di contribuzione previdenziale, ai sensi della normativa in materia di documento unico di regolarità contributiva (DURC);
  • assenza di violazioni delle norme fondamentali a tutela delle condizioni di lavoro e rispetto degli altri obblighi di legge;
  • rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali, nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, sottoscritti dalle Organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

Alcuni dei benefici sopra indicati sono concessi ai sensi della sezione 3.1 della comunicazione della Commissione europea C(2020) 1863 final del 19 marzo 2020, recante “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19”, nei limiti e alle condizioni di cui alla medesima comunicazione.

Si ricorda che, in base alla suddetta sezione 3.1, la Commissione considera aiuti di Stato compatibili con il mercato interno quelli che rispettino, tra le altre, le seguenti condizioni:

  • siano di importo non superiore a 1.800.000 euro (per impresa e al lordo di qualsiasi imposta o altro onere);
  • siano concessi a imprese che – alla data del 31/12/2019 – non fossero già in difficoltà [difficoltà definita dall’art. 2, punto 18), del Regolamento (UE) n. 651/2014];
  • in deroga al punto precedente, siano concessi a microimprese o piccole imprese (con meno di 50 occupati e non oltre 10 milioni di euro di fatturato e/o valore di bilancio) che risultavano già in difficoltà al 31 dicembre 2019, purché non siano soggette a procedure concorsuali per insolvenza ai sensi del diritto nazionale e non abbiano ricevuto aiuti per il salvataggio o aiuti per la ristrutturazione;
  • siano concessi  entro il 31 dicembre 2021.

Per quanto non previsto nella presente circolare, si rimanda alle disposizioni vigenti nel sistema generale per la concessione e la legittima fruizione delle agevolazioni contributive di cui all’elenco sopra riportato.

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I datori di lavoro interessati potranno presentare la richiesta del beneficio, anche per le assunzioni già avvenute nel corso del corrente anno,  attraverso la procedura DASM.

Tenuto conto della necessità per l’Istituto di rendicontare al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali i benefici accordati alle aziende, si chiede che la domanda per usufruire delle agevolazioni contributive sia prodotta entro il mese successivo a quello di assunzione o di trasformazione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato (prima denuncia contributiva DASM utile). Per le assunzioni già avvenute nel corso del 2021, la domanda potrà essere effettuata entro i termini per la presentazione della denuncia DASM riferita al periodo di paga di novembre (scadenza 16/12/2021).

Attualmente la procedura DASM è in corso di aggiornamento. La versione che consentirà la presentazione delle domande e l’indicazione del beneficio richiesto  sarà pubblicata nel sito internet dell’Istituto, unitamente alle relative istruzioni d’uso, entro i termini per la presentazione della denuncia riferita alla mensilità di settembre 2021.

      Il Dirigente
F.to  Augusto Moriga