Ufficio del Garante per la radiodiffusione e l’editoria
00187 Roma 7 FEB. 1996
Via di S. Maria in Via , 12
1428 RTV
Com’è noto, dai sondaggi demoscopici di opinioni – di qualità scientifica in quanto espressione di ricerche sociali condotte secondo rigorosi criteri metodologici di campionamento e di rilevazione riferiti ad una popolazione predefinita – vanno tenute distinte le attività di rilevazione prive di qualsiasi scientificità, come, in particolare, gli interpelli di collettività che prevedano l’autoselezione dei rispondenti (quali gli ascoltatori di una trasmissione radiotelevisiva) e così la rilevazione automatica o telematica di reazioni volontarie (accensioni di luci, telefonate, uso di apparecchi elettronici interattivi), l’invio di schede, sottoscrizioni e quant’altro.
L’uso delle tecniche accennate – i cui esiti non possono ritenersi rappresentativi degli orientamenti di alcuna popolazione definita e non sono pertanto generalizzabili – ove inserito in prodotti comunicativi cui viene attribuita autorevolezza ed attendibilità (quali, in particolare, le trasmissioni radiotelevisive a carattere informativo o concernenti dibattici sociali e politici) appare suscettibile di effetti distorsivi e di disorientamento dell’opinione pubblica.
Ciò, come l’esperienza dimostra, al di là delle intenzioni e degli stessi avvertimenti eventualmente dati nella trasmissione circa il carattere non scientifico e non rappresentativo dell’esperimento.
In altri termini, il fatto stesso dell’utilizzo di tali tecniche, in particolare del cd. “Televoto”(i cui risultati, tra l’altro, riflettono solo le telefonate ricevute e che il singolo spettatore può anche reiterare per rafforzare l’espressione della sua opinione), in trasmissioni connotate dal carattere della serietà ingenererebbe nell’ascoltare la persuasione dell’attendibilità documentativa degli esiti della rilevazione, che presentano invece un’oggettiva attitudine ingannatoria e manipolativa.
Il valore della correttezza e dell’obiettività dell’informazione, affermato anche dall’art. 1 della legge 6 agosto 1990 n. 223 in coerenza con fondamentali canoni costituzionali, suggerisce dunque di mantenere le ricordate tecniche di coinvolgimento di un pubblico indeterminato nell’ambito delle trasmissioni di svago ed intrattenimento, per impedire che la loro valorizzazione in programmi informativi e di dibattito socio-politico finisca – grazie alla stessa estensione del coinvolgimento ed alla suggestione dei numeri, peraltro di per sé non significativi – per agevolare generalizzazioni fuorvianti a scapito di una corretta informazione e del conseguente retto formarsi delle opinioni da parte degli ascoltatori.
Si confida nella sensibilità che codeste associazioni vorranno dimostrare al problema.
IL GARANTE
(Prof. Giuseppe Santaniello)