MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI E MINISTERO DELL’INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL’ARTIGIANATO
CIRCOLARE 16 gennaio 1996
“Applicazione del decreto legislativo 4 dicembre 1992, n.476, in materia di compatibilità elettromagnetica”
(pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 19 del 24 gennaio 1996)
Visto il decreto legislativo 4 dicembre 1992, n.476, di attuazione della direttiva 89/336/CEE del Consiglio del 3 maggio 1989, in materia di ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alla compatibilità elettromagnetica, modificata dalla direttiva 92/31/CEE del Consiglio del 28 aprile 1992;
Viste, in particolare, le disposizioni transitorie recate dall’art.14, comma 2, del predetto decreto legislativo n.476/1992;
Vista la guida della Commissine europea che ha chiarito la definizione dei termini “immissione nel mercato” e “messa in servizio” per tutte le direttive di marcatura CE compresa la direttiva 89/336/CEE;
Vista la guida all’applicazione del decreto legislativo sulla compatibilità elettromagnetica (EMC) redatta a cura del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni ed edita come norma CEI 110-24, che riporta, tra l’altro, le definizioni di cui alla suddetta guida della Commissione;
Considerato che, nella riunione organizzata dalla Commissione europea a Bruxelles nei giorni 20-21 novembre 1995, si è raggiunto un accordo di principio tra gli Stati membri per interpretare in modo flessibile le disposizioni della direttiva 89/336/CEE relativamente agli apparecchi in giacenza al 1° gennaio 1996;
Considerata l’esigenza di favorire lo sviluppo della competitività tecnologica dell’industria nazionale, nell’ambito dei principi della libertà di stabilimento, di circolazione e di concorrenza, e di favorire lo sviluppo tecnico dei sistemi di telecomunicazione operanti sul territorio nazionale anche alla luce dei nuovi standards comunitari in materia di compatibilità elettromagnetica;
Considerata la necessità di consentire una univoca applicazione del richiamato art.14, comma 2, del decreto legislativo n.476/1992 e di chiarire altresì quale sia la disciplina applicabile all’utilizzo di materiali di ricambio occorrenti ai sistemi ed agli impianti in servizio al 31 dicembre 1995;
Si precisa quanto segue:
1. Ai fini dell’applicazione dell’art.14, comma 2, del decreto legislativo 4 dicembre 1992, n.476, per immissione nel mercato si intende la prima messa a disposizione sul mercato comunitario, a titolo oneroso o gratuito, di un apparecchio per la sua distribuzione o per il suo impiego nel territorio dell’Unione europea.
2. La prima messa a disposizione concerne la cessione dell’apparecchio esistente e finito da parte del fabbricante o del mandatario o dell’importatore stabiliti nell’Unione europea a chi effettua la distribuzione dell’apparecchio sul mercato comunitario oppure direttamente al consumatore o all’utilizzatore finale, nell’ambito di un’operazione commerciale a titolo oneroso o gratuito, sempreché sia intervenuto il trasferimento fisico dell’apparecchio oppure, indipendentemente da tale trasferimento fisico, nel solo caso in cui vi sia stato il trasferimento giuridico dell’apparecchio stesso.
3. L’art. 14, comma 2, del decreto legislativo numero 476/1992 dispone che “Fino al 31 dicembre 1995 è autorizzata l’immissione sul mercato o la messa in servizio degli apparecchi sprovvisti di marcatura CE, conformi alle norme italiane in materia di compatibilità elettromagnetica in vigore alla data del 30 giugno 1992”, conformemente alle previsioni della direttiva 92/31/CEE, la quale afferma che “Gli Stati membri autorizzano per il periodo sino al 31 dicembre 1995 l’immissione sul mercato e/o la messa in servizio degli apparecchi di cui alla presente direttiva conformi alle normative nazionali”. La citata previsione normativa, che consente di immettere sul mercato fino al 31 dicembre 1995 apparecchi destinati ad una specifica utilizzazione, deve necessariamente essere intesa, secondo i criteri interpretativi dell’effetto utile e di ragionevolezza, nel senso che è consentita la successiva utilizzazione degli apparecchi già immessi nel mercato al 31 dicembre 1995, conformemente alla loro destinazione d’uso, purché la messa in servizio degli apparecchi stessi da parte degli interessati avvenga entro un termine tassativo, compatibile con la necessità di impedire l’elusione della nuova disciplina comunitaria e delle norme nazionali di attuazione e quindi non superiore, in ogni caso al termine del 31 dicembre 1996, ritenuto congruo anche nella riunione svoltasi a Bruxelles il 20-21 novembre 1995, citata in premessa.
4. Deve quindi ritenersi che l’entrata in vigore della nuova disciplina prevista dal decreto legislativo numero 476/1992 non osti alla commercializzazione, sia all’ingrosso che al dettaglio, all’acquisizione, alla installazione ed alla utilizzazione degli apparecchi conformi alle norme italiane in materia di compatibilità elettromagnetica in vigore alla data del 30 giugno 1992, purché gli apparecchi stessi, esistenti e finiti, siano già stati immessi nel mercato alla data del 31 dicembre 1995 ed a condizione che la loro messa in servizio avvenga entro e non oltre il 31 dicembre 1996. E’ evidente che, al di fuori di tale tassativa fattispecie, trovano applicazione le sanzioni previste dall’art.11 del decreto legislativo n.476/1992.
5. Il decreto legislativo n.476/1992 disciplina, conformemente al disposto delle direttive comunitarie cui dà attuazione, i prodotti nuovi o rimessi a nuovo fabbricati nella Unione europea ed i prodotti nuovi, rimessi a nuovo o usati importati da Paesi terzi.
6. Pertanto il decreto legislativo n.476/1992 non si applica ai materiali di ricambio destinati alla manutenzione ed alla riparazione necessari per consentire il funzionamento degli impianti o dei sistemi che sono già stati posti in esercizio entro il 31 dicembre 1995 ovvero che sono già stati immessi nel mercato a tale data e che siano posti in esercizio conformemente a quanto previsto al precedente punto 4, a condizione che sia i materiali, sia gli impianti ed i sistemi, a seguito dell’intervento, siano conformi alla normativa nazionale previgente, sempreché, naturalmente, i materiali di ricambio stessi non siano utilizzati per impianti o sistemi sottoposti alla disciplina a regime di cui al decreto legislativo n.476/1992.
7. In base alle precedenti considerazioni, deve ritenersi altresì consentito il completamento delle operazioni di installazione di impianti e sistemi già in corso alla data del 31 dicembre 1995, a condizione che le operazioni stesse siano comunque ultimate entro e non oltre il predetto termine del 31 dicembre 1996. Per i casi al di fuori di tale tassativa fattispecie trova piena applicazione la disciplina del decreto legislativo n.476/1992, fatta salva la possibilità di adottare misure speciali ai sensi dell’art.5 del predetto decreto legislativo, qualora ne ricorrano le condizioni legislativamente previste e purché sia accertata l’effettiva incompatibilità tecnica fra impianti esistenti e apparecchi soggetti alla nuova disciplina necessari per l’esercizio degli stessi. Nessuna rilevanza può invece essere attribuita al fatto che i suddetti nuovi apparecchi compatibili non siano disponibili presso singoli produttori o fornitori. Di dette misure, in relazione alla rilevanza generale della materia, è in ogni caso data notizia mediante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
La presente circolare è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni
GAMBINO
Il Ministro dell’industria del commercio e dell’artigianato
CLO’