Bando della Dgscerp del Ministero dello Sviluppo economico per la formazione delle graduatorie dei fornitori di servizi di media audiovisivi (pubblicato il 2 maggio 2016)

 

Ministero dello Sviluppo Economico

Direzione Generale per i Servizi di Comunicazione Elettronica di Radiodiffusione e Postali

Divisione IV

Bando per la formazione delle graduatorie dei fornitori di servizi di media audiovisivi

delle regioni: Piemonte, Lombardia, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Liguria, Toscana, Emilia Romagna, Marche, Abruzzo, Molise, Puglia, Campania, Basilicata, Calabria e Sardegna

VISTO l’art. 6, comma 9-bis del decreto legge n. 145 del 23/12/2013, convertito dalla legge n. 9 del 21 febbraio 2014, come modificata dall’art. 1, comma 147 della legge n. 190 del 23 dicembre 2014 che reca “L’Autorita’ per le garanzie nelle comunicazioni stabilisce le modalita’ e le condizioni economiche secondo cui i soggetti assegnatari dei diritti d’uso in ambito locale hanno l’obbligo di cedere una quota della capacita’ trasmissiva ad essi assegnata, comunque non inferiore a un programma, a favore dei soggetti legittimamente operanti in ambito locale alla data di entrata in vigore del presente decreto, che procedano al volontario rilascio delle frequenze utilizzate di cui al comma 8 o a cui, sulla base della nuova pianificazione della stessa Autorita’ per le garanzie nelle comunicazioni e della posizione non piu’ utile nelle graduatorie di cui all’articolo 4 del decreto-legge 31 marzo 2011, n.34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2011, n. 75, e successive modificazioni, sia revocato il diritto d’uso”.
VISTO l’art. 6, comma 9-ter del decreto legge n. 145 del 23/12/2013, convertito dalla legge n. 9 del 21 febbraio 2014, come modificata dall’art. 1, comma 147 della legge n. 190 del 23 dicembre 2014, che reca in particolare il compito attribuito all’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni di… “pianificazione delle frequenze attribuite a livello internazionale all’Italia e non assegnate a operatori di rete nazionali per il servizio televisivo digitale terrestre per la messa a disposizione della relativa capacità trasmissiva a fornitori di servizi di media audiovisivi operanti in ambito locale diffuse in ambito nazionale che dovranno ospitare i fornitori di servizi di media audiovisivi operanti in ambito locale”;
VISTO l’art. 6, comma 9-quater del suddetto decreto legge n. 145/13, convertito dalla legge n. 9/14, come modificata dall’art. 1, comma 147 della legge n. 190/14, che reca “Gli operatori di rete selezionati secondo le modalità di cui al comma 9 ter possono altresì successivamente esercire, per le medesime finalità, ulteriori frequenze resesi disponibili, assicurando il puntuale rispetto dei vincoli previsti dalla pianificazione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e dei diritti degli Stati radioelettricamente confinanti. Gli operatori di rete in ambito locale già titolari di diritti d’uso di frequenze attribuite a livello internazionale all’Italia mettono a disposizione la relativa capacità trasmissiva a fornitori di servizi di media audiovisivi in ambito locale secondo le modalità di cui al comma 9-quinquies”;
VISTO l’art.6, comma 9-quinquies del medesimo decreto legge n.145/13 convertito dalla legge n. 9/2014, come modificata dall’art. 1, comma 147, della legge n. 190/14, che reca “al fine di determinare i soggetti che possono utilizzare la capacità trasmissiva di cui al comma 9- quater, il Ministero dello Sviluppo Economico predispone, per ciascuna regione e per le province autonome di Trento e di Bolzano, una graduatoria dei soggetti legittimamente abilitati quali fornitori di servizi di media audiovisivi in ambito locale che ne facciano richiesta, prevedendo, se del caso, riserve su base territoriale inferiore alla regione e applicando, per ciascun marchio oggetto di autorizzazione, i seguenti criteri:
a) media annua dell’ascolto medio del giorno medio mensile rilevati dalla società Auditel nella singola regione o provincia autonoma;
b) numero dei dipendenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato;
c) costi per i giornalisti professionisti iscritti all’albo professionale, per i giornalisti pubblicisti iscritti all’albo professionale e per i praticanti giornalisti professionisti iscritti nel relativo registro, di cui alla legge 3 febbraio 1963, n. 69, in qualità di dipendenti.
Le suddette graduatorie sono altresì utilizzate per l’attribuzione ai fornitori di servizi di media audiovisivi autorizzati alla diffusione di contenuti audiovisivi in tecnica digitale terrestre in ambito locale dei numeri di cui al comma 9 septies”.
VISTO l’art. 6, comma 9-septies del suddetto decreto legge n. 145/13, convertito dalla legge n. 9/14, come modificata dall’art. 1, comma 147 della legge n. 190/14, che reca “l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, nell’adottare il piano di numerazione automatica dei canali della televisione digitale terrestre, stabilisce con proprio regolamento le modalità di attribuzione dei numeri ai fornitori di servizi di media audiovisivi autorizzati alla diffusione di contenuti audiovisivi in tecnica digitale terrestre in ambito locale sulla base della posizione in graduatoria di cui al comma 9-quinquies”;
VISTO l’art. 6, comma 8 del decreto legge n. 145/13, convertito dalla legge n. 9/14, come modificata dall’art. 1, comma 147 della legge n. 190/14, che reca “Entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni avvia le procedure per escludere dalla pianificazione delle frequenze per il servizio televisivo digitale terrestre le frequenze riconosciute a livello internazionale e utilizzate dai Paesi confinanti, pianificate e assegnate ad operatori di rete televisivi in Italia e oggetto di accertate situazioni interferenziali alla data di entrata in vigore del presente decreto, nonché le frequenz e oggetto di EU Pilot esistenti alla medesima data…”;
VISTA la delibera AGCOM n. 353/11/Cons del 23 giugno 2011 recante “Nuovo regolamento relativo alla radiodiffusione televisiva terrestre in tecnica digitale”;
VISTA la delibera AGCOM n. 366/10/Cons del 10 agosto 2010 recante “Piano di numerazione automatica dei canali della televisione digitale terrestre, in chiaro e a pagamento, modalità di attribuzione dei numeri ai fornitori di servizi di media audiovisivi autorizzati alla diffusione di contenuti audiovisivi in tecnica digitale terrestre e relative condizioni di utilizzo”;
VISTA la delibera AGCOM n. 237/13/CONS recante “Nuovo piano di numerazione automatica dei canali della televisione digitale terrestre, in chiaro e a pagamento, modalità di attribuzione dei numeri ai fornitori di servizi di media audiovisivi autorizzati alla diffusione di contenuti audiovisivi in tecnica digitale terrestre e relative condizioni di utilizzo”;
VISTA la delibera AGCOM n. 622 del 5 novembre 2015 recante “Definizione delle modalità e delle condizioni economiche per la cessione della capacità trasmissiva delle reti televisive locali ai sensi dell’art. 6 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, come modificato dall’art. 1, comma 147, della legge 23 dicembre 2014, n. 190” che dispone le condizioni economiche secondo cui i soggetti assegnatari dei diritti d’uso di cui all’art. 6 comma 9-quater del decreto legge 23/12/2013, n.145, convertito dalla legge n. 9/14, come modificata dall’art.1, comma 147 della legge n. 190/14, concedono la relativa capacità trasmissiva ai soggetti utilmente collocati nelle graduatorie di cui all’art 6 comma 9-quinquies del suddetto decreto;
CONSIDERATO che l’attuazione dell’art. 6, comma 9-quinquies del citato decreto legge, n.145/13, convertito dalla legge n. 9/14, come modificata dall’art.1, comma 147 della legge n. 190/14, prevede l’emanazione di un Bando contenente la procedura e i criteri per la predisposizione delle graduatorie, su base regionale e quelle provinciali per Trento e Bolzano, dei fornitori di servizi di media audiovisivi legittimamente abilitati;
VISTA la delibera dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni n. 480/14/CONS del 23 settembre 2014 recante “Modifica del piano nazionale di assegnazione delle frequenze per la radiodiffusione televisiva in tecnica digitale DVB-T in attuazione dell’art.6, comma 8 della legge 21 febbraio 2014, n. 9;
VISTO il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze del 17 aprile 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana il 6 giugno 2015, con il quale sono stati definiti i criteri e le modalità per l’attribuzione di misure economiche di natura compensativa in favore degli operatori di rete in ambito locale che hanno aderito al volontario rilascio delle frequenze interferenti con i paesi esteri (c.d. “rottamazione delle frequenze”);
VISTA la delibera dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni n. 402/15/CONS recante “Modifica del piano nazionale di assegnazione delle frequenze per la radiodiffusione televisiva in tecnica digitale DVB-T in attuazione dell’art.6, comma 8, della legge 21/02/2014, n. 9 e successive modificazioni, come modificato dall’art. 1, comma 147, della legge 23 Dicembre 2014 n. 19” e l’allegato 1 alla delibera stessa;
VISTA la nota Prot. n. 73703 del 26 ottobre 2015 con la quale l’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, al fine di rendere disponibile maggiore capacità trasmissiva e fermo restando i criteri posti a fondamento della delibera 402/15/CONS, ha comunicato al Ministero dello Sviluppo Economico di aver svolto un successivo esercizio di pianificazione identificando ulteriori frequenze da assegnare su base sub regionale in specifiche regioni in attuazione dell’art.6, comma 8, della legge 21.02.2014, n. 9 e successive modificazioni, come modificato dall’art. 1, comma 147, della legge 23 Dicembre 2014 n. 190;
VISTO il Documento “Linee guida per la formazione delle graduatorie regionali per l’assegnazione dei diritti d’uso di frequenze coordinate per il servizio televisivo digitale terrestre (bandi operatori tv locali)” pubblicato dal Ministero sul proprio sito il 28 aprile 2016;
VISTO il Documento ” Linee guida per la formazione delle graduatorie regionali dei fornitori di servizi media audiovisivi (tv locali)”, pubblicato dal Ministero sul proprio sito il 15 luglio 2015;
CONSIDERATA la necessità, contestualmente alla procedura per l’assegnazione delle nuove frequenze coordinate e in esito alla procedura di liberazione delle frequenze interferenti con i paesi esteri, di procedere prioritariamente all’emanazione di un bando contenente la procedura e i criteri per la predisposizione delle graduatorie dei fornitori di servizi di media audiovisivi, limitatamente alle regioni in cui vi è la necessità di individuare i soggetti che potranno accedere alla nuova capacità trasmissiva disponibile;
CONSIDERATA l’esigenza di completare successivamente, ai fini dell’attribuzione della nuova numerazione automatica dei canali della televisione digitale terrestre (LCN), l’iter previsto dall’art. 6, commi 9-quinquies e 9- septies del citato decreto legge, n.145/13, convertito dalla legge n. 9/14, come modificata dall’art.1, comma 147 della legge n. 190/14, mediante l’emanazione di un bando finalizzato alla formazione delle graduatorie per le restanti regioni nonché per il necessario aggiornamento delle posizioni dei fornitori di servizi di media audiovisivi partecipanti alla presente procedura;
RITENUTA pertanto l’esigenza di procedere all’adozione del presente bando per la formazione delle graduatorie regionali dei fornitori di servizi di media audiovisivi per le regioni Piemonte, Lombardia, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Liguria, Toscana, Emilia Romagna, Marche, Abruzzo, Molise, Puglia, Campania, Basilicata, Calabria e Sardegna che saranno utilizzate per l’individuazione dei soggetti che hanno diritto ad essere trasportati sulle frequenze coordinate assegnate agli operatori di rete in ambito locale, ai sensi dell’art.6, commi 9- ter e 9- quater del citato decreto legge n.145/2013 e successive modifiche,

 

DETERMINA

 

ART. 1
(Soggetto che indice la procedura)

1. Il Ministero dello Sviluppo Economico – Direzione Generale per i Servizi di Comunicazione Elettronica, Radiodiffusione e Postali, Viale America, 201 – 00144 Roma.

 

ART. 2
(Oggetto della procedura)

1. Ai sensi di quanto previsto dall’art. 6, comma 9-quinquies del citato decreto legge n.145/2013 e successive modifiche, la presente procedura è finalizzata alla formazione delle graduatorie regionali dei fornitori di servizi di media audiovisivi che saranno utilizzate per l’individuazione dei soggetti che hanno diritto di essere trasportati sulle frequenze coordinate assegnate agli operatori di rete in ambito locale nelle regioni Piemonte, Lombardia, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Liguria, Toscana, Emilia Romagna, Marche, Abruzzo, Molise, Puglia, Campania, Basilicata, Calabria e Sardegna, in attuazione dell’art.6, commi 9-ter e 9-quater del suddetto decreto.
2. Il Ministero si riserva di emanare successivamente, ai fini dell’attribuzione della nuova numerazione automatica dei canali della televisione digitale terrestre (LCN), un bando finalizzato alla formazione delle graduatorie per le restanti regioni nonché per il necessario aggiornamento delle posizioni dei fornitori di servizi di media audiovisivi partecipanti alla presente procedura, ai sensi dell’art. 6, commi 9-quinquies e 9-septies del citato decreto legge, n.145/13, convertito dalla legge n. 9/14, come modificata dall’art.1, comma 147 della legge n. 190/14.
3. Una frazione della capacità trasmissiva, al massimo pari al 25% del totale, verrà destinata prioritariamente a soggetti che attualmente operano su bacini inferiori a quello regionale, facendo precedere la procedura sopra descritta da una analoga in cui verranno associati i marchi sub-regionali – qualora esprimano preferenze in tal senso – ai nuovi operatori, sempre in base alla posizione in graduatoria, fino al raggiungimento della quota del 25% della capacità trasmissiva o all’esaurimento dei marchi non regionali.
4. Nel caso vi fossero fornitori di servizi di media audiovisivi che, pur rientrando in posizione utile nelle graduatorie di cui al comma 1, non riescano a trovare un accordo per acquisire capacità trasmissiva idonea al trasporto dei loro programmi con gli operatori di rete titolari dei diritti d’uso delle frequenze assegnate ai sensi dell’articolo 6, comma 9-ter, del decreto legge n. 145 del 2013 (come modificato dall’articolo 1, comma 147, della legge n. 190 del 2014), il Ministero assocerà la domanda di tali fornitori agli operatori di rete locali in base alla disponibilità residua di capacità trasmissiva e in base alla posizione della graduatoria oggetto della presente procedura, nel rispetto delle condizioni economiche e dei prezzi offerti ai sensi della delibera AGCOM n.622/15/CONS.

 

ART. 3
(Soggetti ammessi alla procedura)

1. Tutti i soggetti titolari di autorizzazione per fornitori di servizi media audiovisivi in ambito locale per uno o più marchi/palinsesti, ai sensi della delibera AGCOM n. 353/11/Cons, e diffusi con la relativa numerazione automatica (LCN), attribuita ai sensi della delibera n. 366/10/Cons, alla data di pubblicazione del bando, nelle regioni di cui al precedente art. 2.

 

ART.4
(Domanda di partecipazione)

1. Le domande di partecipazione alla procedura devono essere presentate per ciascun marchio/palinsesto partecipante in modo separato per ciascuna regione nella quale il soggetto titolare del marchio/palinsesto intende concorrere alla selezione.
2. La compilazione delle domande deve avvenire, a pena di esclusione, seguendo la procedura online specificata sul sito www.bandofornitori.it. L’inserimento dei dati sarà guidato dalle istruzioni pubblicate sulle pagine del sito.
3. La domanda, contenente la data e l’ora di validazione, dovrà essere stampata e sottoscritta dal legale rappresentante della società ai sensi del seguente comma 4 e trasmessa al Ministero dello Sviluppo Economico secondo le modalità previste all’art. 5.
4. Nella domanda di partecipazione devono essere dichiarati, a pena di esclusione:
a. l’identità giuridica, la sede legale, codice fiscale o partita iva, i recapiti telefonici, pec;
b. l’indicazione della regione, nonché del marchio/palinsesto per il quale si presenta la domanda;
c. l’indicazione dell’estensione territoriale dell’autorizzazione del marchio (regionale, subregionale, provinciale);
d. l’indicazione, relativamente a ciascun marchio per il quale si presenta domanda nella regione, della capacità trasmissiva richiesta per la diffusione del marchio;
e. il numero totale dei dipendenti, compresi i giornalisti e i dipendenti in cassa integrazione e quelli ricompresi nei contratti di solidarietà, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, al 31 dicembre degli anni 2013, 2014 e 2015, effettivamente applicati all’attività di fornitore di servizi media audiovisivi distinguendo quelli assunti a tempo pieno e quelli assunti a tempo parziale; in questo secondo caso precisando la percentuale dell’impegno contrattuale. I dati dichiarati dai partecipanti saranno sottoposti a verifiche da effettuarsi presso gli Uffici provinciali del lavoro. Il MISE verificherà le qualifiche dei CCNL per controllare la corrispondenza all’attività di fornitore di servizi media audiovisivi;
f. la ripartizione di detti dipendenti (anche in numero pari a zero) tra i diversi marchi partecipanti alla procedura, nonché tra le diverse regioni, nel caso di soggetti che partecipano per più regioni in cui dispongono dei titoli autorizzativi e relativo LCN. Il criterio di ripartizione dei dipendenti fra i diversi marchi e le diverse regioni è lasciato alla libera scelta del soggetto partecipante;
g. il numero dei dipendenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato che svolgono funzioni riconducibili ad entrambe le attività di fornitore di servizi media audiovisivi e di operatore di rete, distinguendo quelli assunti a tempo pieno e quelli assunti a tempo parziale; in questo secondo caso precisando la percentuale dell’impegno contrattuale. Tali dipendenti saranno valutati nella misura del 50%, per quelli assunti a tempo pieno, e della metà della percentuale dell’impegno contrattuale, per quelli assunti a tempo parziale;
h. il totale dei costi sostenuti per le retribuzioni e per le contribuzioni dei giornalisti (esclusivamente quelle versate ad INPGI), in qualità di dipendenti. Dovranno essere indicati separatamente i costi dei giornalisti professionisti, dei giornalisti pubblicisti iscritti all’albo professionale e dei praticanti giornalisti iscritti nel relativo registro, di cui alla legge 3 febbraio 1963, n. 69. Il totale dei suddetti costi dovrà essere corrispondente al totale delle retribuzioni e delle contribuzioni denunciate all’INPGI ai fini previdenziali per gli anni 2013, 2014 e 2015. Inoltre dovranno essere dichiarati: il numero dei giornalisti professionisti iscritti nell’apposito albo, il numero dei giornalisti pubblicisti iscritti nell’apposito albo e il numero dei praticanti giornalisti iscritti nel relativo registro. I dati dichiarati dai soggetti partecipanti verranno inoltrati all’INPGI che ne verificherà la correttezza;
i. la ripartizione di detti costi tra i diversi marchi partecipanti alla procedura, nonché tra le diverse regioni nel caso di soggetti che partecipano per più regioni in cui dispongono dei titoli autorizzativi e del relativo LCN. Il criterio di ripartizione dei costi dei giornalisti fra i diversi marchi e le diverse regioni è lasciato alla libera scelta del soggetto partecipante;
j. per le imprese attive da meno di tre anni, dovrà essere dichiarato il dato relativo a numero dei dipendenti e costi delle retribuzioni dei giornalisti in base all’effettivo periodo di attività;
k. l’assenza delle condizioni di esclusioni di cui al successivo articolo 6;
l. la persona cui il Ministero dello Sviluppo Economico può fare riferimento per tutti i rapporti con il soggetto partecipante e i relativi recapiti telefonici e di posta elettronica;
m. l’elenco degli allegati.
5. I dati relativi all’ascolto medio previsti dalle disposizioni di legge di cui in premessa non dovranno essere dichiarati dai partecipanti, in quanto saranno acquisiti direttamente dal Ministero presso la società Auditel.
6. Alla domanda devono essere allegati, a pena di esclusione:
a) Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, relativa alla situazione complessiva dei dipendenti, contenente la data di assunzione, la qualifica, la mansione, il tempo di occupazione e la tipologia di contratto;
b) copia del documento di riconoscimento del legale rappresentante.

 

ART. 5
(Presentazione delle domande)

1. La domanda di partecipazione di cui all’art. 4, per ciascuna regione e per ciascun marchio/palinsesto, unitamente agli allegati, deve pervenire – a pena di esclusione – esclusivamente nella forma oggetto di stampa, al Ministero dello Sviluppo Economico, Direzione Generale per i Servizi di Comunicazione Elettronica, Radiodiffusione e Postali, Divisione IV, piano 5°, stanza A553, dal lunedì al venerdì, esclusi i festivi, dalle ore 10.00 alle ore 13.00, Viale America 201, 00144 Roma, dal 9 maggio al 10 giugno 2016, tramite consegna a mano ovvero corriere o posta assicurata ovvero tramite scansione elettronica della domanda e dei documenti richiesti e invio alla seguente pec dgscerp.garetv@pec.mise.gov.it. dell’avvenuta consegna a mano il Ministero rilascerà apposita ricevuta. Saranno escluse dalla procedura le domande pervenute oltre il termine previsto: il recapito delle domande rimane a totale rischio del partecipante. Sul plico devono essere apposte la denominazione del soggetto partecipante e la dicitura “Domanda di partecipazione alla formazione di graduatorie dei fornitori di servizi media audiovisivi per la regione…………marchio…….. “NON APRIRE”.
2. La domanda, le dichiarazioni e la documentazione sono rilasciate nelle forme di cui agli articoli 38 e 47 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445 e devono essere sottoscritte dal legale rappresentante della società.
3. Saranno escluse dalla procedura le domande pervenute oltre il termine previsto.
4. Il responsabile del procedimento è il Dr. Giovanni Gagliano, dirigente della Divisione IV della Direzione Generale per i Servizi di Comunicazione Elettronica, Radiodiffusione e Postali.

 

ART. 6
(Condizioni di esclusione alla procedura)

1. Non possono partecipare alla presente procedura:
a) i fornitori di servizi media audiovisivi che siano destinatari di dichiarazione di fallimento, salvo il caso di autorizzazione in via provvisoria all’esercizio dell’attività di impresa nonché di concordato preventivo di tipo liquidatorio.
b) i fornitori di servizi media audiovisivi che non siano in regola con la certificazione antimafia, ai sensi dell’art. 67 del D.lgs n. 6 settembre 2011 n. 159 e successive modifiche ed integrazioni;
c) i fornitori di servizi media audiovisivi i cui rappresentanti legali abbiano riportato condanna a pena detentiva superiore a sei mesi per delitto non colposo o che siano sottoposti alle misure di prevenzione previste dalla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, e successive modificazioni e integrazioni, o alle misure di sicurezza previste dagli articoli 199 e seguenti del codice penale.
L’eventuale esclusione dalla procedura di formazione della graduatoria dei marchi dei fornitori di servizi media audiovisivi sarà comunicata all’interessato con provvedimento motivato.

 

ART. 7
(Criteri di formazione della graduatoria)

1. Ogni graduatoria regionale sarà costituita da un elenco dei marchi/palinsesti per i quali è stata presentata domanda e che non siano stati oggetto di esclusione dalla procedura, ordinato per valore decrescente del punteggio totale, ottenuto dalla somma ponderata delle tre componenti previste dalla norma:
a. punteggio relativo alle rilevazioni Auditel;
b. punteggio relativo ai dipendenti;
c. punteggio relativo alle retribuzioni e contribuzioni dei giornalisti.
2. I dati necessari per il calcolo delle tre componenti del punteggio totale, come specificato dalla norma, sono i seguenti:
a. Componente 1 (dato Auditel).
Il dato acquisito dal Ministero dalla società Auditel sarà relativo ai 12 mesi dell’anno 2015; per coloro per i quali non si dispone della rilevazione dell’ascolto per tutti i suddetti 12 mesi, saranno presi in considerazione i mesi disponibili. Ai fini del calcolo della media annua, per i mesi non disponibili, l’ascolto sar à valutato pari a zero;
b. Componente 2 (numero dei dipendenti ).
Ai fini del punteggio, il Ministero calcolerà la media del numero dei dipendenti al 31 dicembre degli anni 2013, 2014 e 2015, sulla base dell’esito degli accertamenti effettuati presso gli Uffici provinciali del lavoro ed enti previdenziali.
c. Componente 3 (costi dei giornalisti).
Ai fini del punteggio, il Ministero calcolerà per gli anni 2013, 2014, 2015 la media annua dei dati ricevuti e verificati all’INPGI. A partire dai dati acquisiti, si procederà al calcolo delle tre componenti del punteggio totale che determinerà la graduatoria. La procedura per l’elaborazione della graduatoria è riportata nel seguito, in cui i valori delle tre componenti del punteggio totale, come già definite al punto 2, lettere a), b) e c) del presente paragrafo, saranno indicati con il simbolo “A” per il dato sull’ascolto, “D” per il numero dei dipendenti, “G” per i costi dei giornalisti.
a) Il peso attribuito alle diverse componenti del punteggio, in prima applicazione, sarà pari a 10 per il dato sull’ascolto, 60 per i dipendenti e 30 per i costi dei giornalisti. In forma simbolica:

1

b) Per ciascuna componente, il dato di ogni marchio verrà diviso per la somma dei dati forniti da tutti i marchi partecipanti nella regione. In questo modo si ottiene una grandezza, esprimibile in percentuale, che rappresenta uno “share” tra i partecipanti relativo al dato esaminato (nel caso dell’ascolto medio si tratta effettivamente di una applicazione del consueto concetto di share, riferito però al solo insieme dei soggetti partecipanti. Per analogia, le altre componenti del punteggio possono essere interpretate come lo “share” dei dipendenti e lo “share” dei costi per i giornalisti). In forma simbolica, le tre componenti del punteggio per qualsiasi marchio “m” saranno calcolate in base alle seguenti formule:

2

 

c) Il punteggio totale per ogni marchio sarà determinato sommando le tre componenti, ognuna moltiplicata per il proprio peso. In forma simbolica, il punteggio totale per qualsiasi marchio “m” sarà calcolato in base alla seguente formula:
3
 
ART. 8
(Pubblicazione delle graduatorie)

 

1. Le graduatorie sono rese pubbliche mediante la pubblicazione sul sito del Ministero www.mise.gov.it – area tematica Comunicazioni.

 

ART. 9
(Pubblicazione del bando)

1. Dell’adozione del presente bando viene data notizia mediante avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

2. Il contenuto integrale del bando è pubblicato sul sito del Ministero dello Sviluppo Economico www.mise.gov.it all’interno dell’area tematica Comunicazioni.

 

Roma, 2 maggio 2016

Il Direttore Generale

Antonio Lirosi