Audizione svoltasi l’11 marzo 2004 relativa alla indagine conoscitiva sulla valutazione degli effetti dell’esposizione ai campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici da parte della VIII Commissione della Camera dei Deputati

AUDIZIONE RELATIVA ALLA INDAGINE CONOSCITIVA SULLA VALUTAZIONE DEGLI EFFETTI DELL’ESPOSIZIONE AI CAMPI ELETTRICI, MAGNETICI ED ELETTROMAGNETICI DA PARTE DELLA VIII COMMISSIONE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI

 

Con riferimento alla indagine conoscitiva sulla valutazione degli effetti dell’esposizione ai campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici avviata dalla VIII Commissione (Ambiente, territorio e lavori pubblici) della Camera dei  Deputati esponiamo quanto segue:

a) AERANTI-CORALLO da sempre considera prioritaria la  tutela della salute dei cittadini; conseguentemente le trasmissioni radiofoniche e televisive devono avvenire nel pieno rispetto di tale principio.

Si ritiene tuttavia  che la  normativa italiana sia  eccessivamente rigorosa rispetto a quella adottata da altri Paesi europei e rispetto alle Raccomandazioni dell’Unione Europea in materia.

In particolare si ritiene eccessivo il limite di 6 V/M previsto originariamente dal DM 381/98 e confermato dal DPCM 8 luglio 2003 a titolo di cautela per la protezione da possibili effetti a lungo termine eventualmente connessi con le esposizioni ai campi generati dalle suddette frequenze all’interno di edifici adibiti a permanenze non inferiori a quattro ore giornaliere, e loro pertinenze esterne, che siano fruibili come ambienti abitativi quali balconi, terrazzi e cortili.

Infatti tale limite non trova adeguati riscontri in termini scientifici.

Si ritiene pertanto che sarebbe adeguato prevedere come limite esclusivamente quello di 20 V/M (comunque significativamente più restrittivo rispetto a quello raccomandato in sede europea).

In particolare dovrebbe essere di 20 V/M il limite relativo ai balconi, terrazzi, cortili, garage, cantine, soffitte, bagni dove la permanenza è, nella generalità dei casi, sempre inferiore alle quattro ore giornaliere.

Non sono in ogni caso condivisibili previsioni a livello regionale di limiti più rigorosi (sia con riferimento ai valori espressi in V/M, sia con riferimento alla previsione del rispetto di distanze minime da determinate tipologie di insediamento ai fini della installazione di impianti radiofonici e/o televisivi).

b) Si evidenzia altresì che in caso di misurazioni dalle quali risulti un superamento dei limiti  di campo elettromagnetico, è quasi sempre possibile risolvere la problematica senza necessariamente ridurre la potenza di emissione degli impianti  e quindi senza penalizzare la capacità di servizio delle emittenti. In tali casi infatti è possibile elevare semplicemente l’altezza delle antenne rispetto al suolo. Per fare ciò sono però indispensabili le concessioni urbanistiche e paesaggistiche per elevare i bacini e  quelle radioelettriche per modificare le  caratteristiche tecniche delle antenne.

L’eventuale rifiuto da parte delle Amministrazioni interessate comporta l’impossibilità di modificare gli impianti e quindi di ridurre i campi elettromagnetici.

c) Alcune volte le misurazioni dei campi elettromagnetici sulla base delle quali vengono emanati provvedimenti di riduzione a conformità non vengono effettuate sulla base delle indicazioni contenute nelle linee guida in materia.

d) Spesso le campagne di misure finalizzate ad accertare il rispetto o meno dei limiti di campo elettromagnetico vengono effettuate senza informare le imprese radiofoniche e televisive interessate e quindi senza instaurare con le stesse il necessario contraddittorio.

Il contraddittorio è indispensabile oltre che per evidenti ragioni di garanzia difensiva delle imprese (ai sensi della legge 241/90), anche per avere un quadro completo   della situazione radioelettrica sul luogo interessato dalle misure.

Infatti è importante verificare gli impianti delle emittenti (e quindi accedere agli stessi) per accertare se questi ultimi operino o meno con le caratteristiche tecniche loro assentite dai rispettivi provvedimenti abilitativi.

Infatti qualora il superamento di campo fosse  conseguenza dell’esercizio di uno o più impianti in modo difforme da come assentito è evidente che la riduzione a conformità dovrebbe in primo luogo riguardare non tutti gli impianti ubicati in zona, bensì solo quelli operanti in violazione dei rispettivi provvedimenti abilitativi.