Agcom, le autorizzazioni ai trasferimenti di proprietà

(4 ottobre 2020)   L’art. 1, comma 6, lettera c, n. 13 della legge n. 249/97 (la legge che, tra l’altro, istituisce l’Agcom) prevede che l’Autorità per le Garanzie nelle comunicazioni sia competente al rilascio delle autorizzazioni ai trasferimenti di proprietà delle società che esercitano l’attività radiotelevisiva.

Il procedimento relativo al rilascio di tali autorizzazioni è disciplinato dall’articolo 3 del Regolamento, di cui all’allegato A della delibera n. 368/14/CONS (a questo link), come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 110/16/CONS dell’Agcom.

L’autorizzazione al trasferimento di proprietà deve essere richiesta all’Agcom in caso di cambiamento dell’assetto proprietario di controllo, sia esso di maggioranza assoluta o relativa (nonché per qualsiasi altro atto o patto che determini il medesimo effetto nella forma di un’influenza dominante ai sensi dell’art. 43, comma 15, del Tusmar, (Testo Unico dei Servizi di Media Audiovisivi e Radiofonici di cui al D.Lgs n. 177/05 e s.m.i.) di una società radiotelevisiva, ossia di un soggetto:

• direttamente titolare di concessioni, autorizzazioni, o qualsiasi altro provvedimento abilitativo, rilasciato dal Ministero dello Sviluppo Economico o dall’Agcom in virtù delle rispettive competenze, per l’esercizio dell’attività di radiodiffusione sonora o televisiva, ovvero per fornitura di servizi di media audiovisivi o radiofonici, su qualsiasi piattaforma, con qualsiasi tecnica e modalità di accesso e fruizione;

• munito del titolo abilitativo previsto dal Testo Unico per l’esercizio dell’attività di operatore di rete, fornitore di servizi interattivi associati o di servizi di accesso condizionato.

L’istanza deve essere presentata all’Agcom entro 15 giorni dall’atto che determina il trasferimento di proprietà ovvero dalla conclusione del contratto preliminare tra le parti, corredata della modulistica elencata di seguito, opportunamente completata.

Ai seguenti link sono disponibili i modelli dell’Agcom relativi ai trasferimenti di proprietà e alle relative comunicazioni che devono essere fatte all’Agcom.

 

Giova ricordare, infine, che qualora il trasferimento di proprietà integri un’operazione di concentrazione o intesa, soggetta alle verifiche di cui all’art.43, comma 1, del già citato Tusmar, deve essere presentata all’Agcom anche la relativa notifica o comunicazione. (FB)