Aeranti-corallo: il tar piemonte dichiara che non appartiene in via ordinaria al sindaco il potere di vigilanza sul superamento dei limiti di campo elettromagnetico. inoltre in caso di superamento dei limiti e’ sufficiente l’adozione di misure di risanamento anziche’ la disattivazione dell’impianto.

cs 17/2002

COMUNICATO STAMPA
AERANTI – CORALLO

                  Le imprese radiotelevisive locali italiane               


Roma, lì 11/02/2002

 

AERANTI-CORALLO: IL TAR PIEMONTE DICHIARA CHE NON APPARTIENE IN VIA ORDINARIA AL SINDACO IL POTERE DI VIGILANZA SUL SUPERAMENTO DEI LIMITI DI CAMPO ELETTROMAGNETICO.
INOLTRE IN CASO DI SUPERAMENTO DEI LIMITI E’ SUFFICIENTE L’ADOZIONE DI MISURE DI RISANAMENTO ANZICHE’ LA DISATTIVAZIONE DELL’IMPIANTO.

Importante pronuncia del TAR Piemonte, sez. II, Presidente Dott. Luigi Montini, Relatore Dott. Bernardo Massari in materia di provvedimenti relativi ai limiti di campo elettromagnetico.

Infatti nel ricorso proposto da una impresa radiofonica associata AERANTI-CORALLO per l’annullamento di una ordinanza sindacale di disattivazione di un impianto di trasmissione per asserito superamento di limiti di campo elettromagnetico, il TAR Piemonte con ordinanza in data 7 febbraio 2002, nell’accogliere l’istanza di sospensiva formulata dall’emittente ha tra l’altro affermato “… non appartiene, in via ordinaria, al Sindaco il potere di vigilanza sul superamento dei limiti di emissione di radiofrequenze compatibili con la salute umana”. E ancora: “l’esercizio dei poteri di ordinanza extra ordinem da parte del Sindaco è subordinata alla sussistenza di situazioni di pericolo imminente e non altrimenti fronteggiabili in materia di sanità ed igiene pubblica che, nel caso di specie, non appaiono sussistenti e, comunque, neppure sono enunciati nel provvedimento”.

E ancora “Nel contemperamento tra l’interesse pubblico e quello privato di cui è portatrice la società ricorrente, l’Amministrazione intimata avrebbe potuto graduare il proprio intervento, secondo il principio di proporzionalità, imponendo l’adozione di misure di risanamento e di proporzionale riduzione del campo elettromagnetico in luogo della totale disattivazione dell’impianto”.

L’Avv. Marco Rossignoli, Coordinatore AERANTI-CORALLO, commentando la decisione del TAR Piemontese ha affermato:
“L’ordinanza del TAR Piemonte è importantissima in quanto evidenzia inequivocabilmente che i Sindaci non hanno il potere di emanare provvedimenti in materia, salvo casi eccezionali. Infatti tale potere appartiene esclusivamente all’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni ai sensi della legge 249/97 e alle regioni e alle province autonome ai sensi della legge 66/2001. Occorrerà ora che le amministrazioni nominate ne prendano atto. Il TAR Piemonte evidenzia inoltre che in caso di superamento dei limiti è sufficiente disporre l’adozione di misure di risanamento anziché la disattivazione dell’impianto”.

 

Per informazioni: 348 4454981

 

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