PROROGA CON MODIFICHE DEL CCNL 27 GENNAIO 2010 TRA AERANTI-CORALLO E LA FNSI
L’anno 2017, addì otto del mese di marzo in Roma
TRA
Aeranti-Corallo rappresentata dal legale rappresentante Avv. Marco Rossignoli
Aeranti rappresentata dal Presidente Avv. Marco Rossignoli
Associazione Corallo rappresentata dal Direttore D.ssa Alessia Caricato
E
la Federazione Nazionale della Stampa Italiana rappresentata dal segretario generale Dr. Raffaele Lorusso
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE
di prorogare fino al 31 dicembre 2018:
1a) Il contratto collettivo di lavoro stipulato il 27 gennaio 2010 tra AERANTI-CORALLO e la FNSI-Federazione Nazionale della Stampa Italiana per la regolamentazione del lavoro giornalistico nelle imprese di radiodiffusione sonora e televisiva in ambito locale, nelle imprese fornitrici di contenuti informativi operanti in ambito locale con tecnologia digitale e/o operanti attraverso canali satellitari in chiaro che non rappresentino ritrasmissione di emittenti nazionali, nei gruppi di emittenti e nei consorzi che effettuano trasmissioni di programmi in contemporanea (syndications), con le modifiche e le integrazioni di seguito indicate, che riguardano gli articoli 4, 15, 20, 21, 41 e 42, nonché l’allegato A) a tale Contratto collettivo di lavoro;
1b) Il Regolamento, sottoscritto il 27 gennaio 2010 tra AERANTI-CORALLO e la FNSI-Federazione Nazionale della Stampa Italiana, come integrato dall’accordo 19 giugno 2014, dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa nel settore giornalistico per le imprese di radiodiffusione sonora e televisiva in ambito locale, nelle imprese fornitrici di contenuti informativi operanti in ambito locale con tecnologia digitale e/o operanti attraverso canali satellitari in chiaro che non rappresentino ritrasmissione di emittenti nazionali, nei gruppi di emittenti e nei consorzi che effettuano trasmissioni di programmi in contemporanea.
AERANTI-CORALLO
AERANTI
CORALLO
FNSI
MODIFICHE E INTEGRAZIONI AL CCNL 27 GENNAIO 2010
CONTRATTI A TERMINE
Art. 4
Le assunzioni a termine sono disciplinate dal decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81.
Qualora per effetto di successioni di contratti a termine per lo svolgimento di mansioni equivalenti, il rapporto di lavoro con lo stesso editore abbia superato complessivamente i trentasei mesi, comprensivi di proroghe e rinnovi, sarà possibile, per il giornalista interessato, sottoscrivere, sempre con lo stesso editore, un ulteriore successivo contratto a termine che potrà avere la durata massima di 12 mesi. La stipula di questo ulteriore contratto dovrà avvenire presso la Direzione provinciale del Lavoro competente per territorio e con l’assistenza della relativa Associazione regionale di Stampa.
L’assunzione a tempo determinato in sostituzione di giornalisti in astensione obbligatoria o facoltativa dal lavoro ai sensi della legge 30.12.1971, n.1204 e successive modificazioni e integrazioni potrà avvenire anche con un anticipo fino a 2 mesi rispetto al periodo di inizio dell’astensione.
I teleradiogiornalisti assunti con contratto a termine non potranno complessivamente superare i seguenti limiti quantitativi rispetto agli assunti con contratto a tempo indeterminato in atto nell’azienda:
– da 1 a 20 dipendenti a tempo indeterminato fino a un massimo di 5 giornalisti a termine, fermo restando che il numero dei contratti a termine non potrà in ogni caso essere superiore al numero dei contratti a tempo indeterminato;
– oltre 20 dipendenti a tempo indeterminato fino a un massimo del 20% dei dipendenti a tempo indeterminato.
Sono esenti da tali limiti le fattispecie previste dall’art. 23 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81.
LAVORO PART-TIME
Art.15
Il lavoro a tempo parziale è disciplinato dall’art.4 e seguenti del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81.
Con accordo fra azienda e lavoratore, sentito il direttore, è consentita la trasformazione del rapporto a tempo pieno in rapporto a tempo parziale anche per un periodo predeterminato.
L’assunzione a tempo parziale, ovvero la trasformazione del rapporto a tempo pieno in rapporto a tempo parziale, deve risultare da atto scritto con l’indicazione della distribuzione concordata dell’orario con riferimento al giorno, alla settimana, al mese e all’anno. Tale distribuzione potrà essere soggetta a revisione qualora si determinino specifiche esigenze tecniche, produttive o organizzative.
Il lavoro a tempo parziale può svolgersi anche con prefissione del termine di scadenza e riferirsi ad un numero predeterminato di giornate lavorative da effettuarsi in un determinato arco di tempo.
Nell’ipotesi di lavoro a tempo parziale orizzontale, in presenza di esigenze organizzative produttive, può essere richiesto lo svolgimento di lavoro supplementare nel limite del 25% dell’orario normale concordato. Le ore di lavoro supplementare sono retribuite con una maggiorazione del 19% della retribuzione oraria.
Ai lavoratori a tempo parziale sono applicati i trattamenti economici e normativi previsti dal presente CCNL per i lavoratori a tempo pieno secondo il criterio della proporzionalità all’orario di lavoro concordato.
FERIE – PERMESSI STRAORDINARI
ASPETTATIVA – PERMESSI SINDACALI
Art. 20
Ferie
I tele-radiogiornalisti hanno diritto, per ogni anno di servizio prestato, ad un periodo di ferie retribuito di 26 giorni lavorativi.
Nelle aziende in cui l’orario settimanale di lavoro si articola su 5 giorni lavorativi anziché sei, il sesto giorno ai fini dell’applicazione della presente normativa va considerato comunque come giorno lavorativo.
L’epoca delle ferie è stabilita di massima tra il 1° maggio e il 31 ottobre.
Le festività nazionali ed infrasettimanali cadenti nel periodo delle ferie daranno diritto al godimento di altrettanti giorni di ferie o al pagamento del relativo trattamento economico a scelta dell’azienda.
Nel caso di richiamo in servizio dalle ferie il lavoratore ha diritto al rimborso da parte dell’azienda delle spese sostenute.
Al lavoratore che non abbia maturato l’anno di anzianità nel periodo normale di ferie, il godimento delle ferie medesime dovrà essere riconosciuto in ragione di tanti dodicesimi quanti sono i mesi di servizio prestato.
Nel caso di dimissioni o di licenziamento al lavoratore spetterà il pagamento delle ferie in proporzione ai dodicesimi maturati.
Le frazioni di mese superiori a 15 giorni saranno considerate a questi effetti come mese intero. Il periodo di malattia o infortunio non inferiore a 7 giorni sopraggiunto durante le ferie ne interrompe il decorso.
Aspettativa
…omissis…
Permessi sindacali
…omissis…
Permessi straordinari
…omissis…
MATRIMONIO, UNIONE CIVILE E MATERNITÀ
Art. 21
Ai lavoratori che contraggono matrimonio o unione civile è dovuto, in tale occasione, un congedo retribuito di 15 giorni di calendario. Nessun compenso sostitutivo è dovuto a coloro che rinuncino volontariamente a tutto o a parte di detto permesso.
Durante il periodo di assenza obbligatoria dal lavoro per gravidanza e puerperio le lavoratrici hanno diritto alla retribuzione intera, fatta deduzione di quanto percepiscono dall’INPGI o da altri istituti previdenziali per atti di previdenza ai quali l’azienda è tenuta per disposizione di legge.
A particolare tutela della salute nella maternità, dall’inizio del periodo di gravidanza è diritto della lavoratrice (con relativa certificazione ginecologica secondo le norme di legge) di essere adibita ad adeguate mansioni prive di fonti di rischio tecniche.
Secondo le disposizioni di legge i congedi parentali potranno essere richiesti e concessi anche calcolandoli su base oraria.
Per quant’altro non previsto dal presente articolo valgono le disposizioni di legge.
PRESTAZIONI PREVIDENZIALI INTEGRATIVE
Art. 41
I tele-radiogiornalisti possono, su richiesta, aderire al Fondo di Pensione Complementare dei Giornalisti Italiani.
L’iscrizione al fondo deve essere notificata all’azienda dal singolo giornalista interessato.
A decorrere dal mese successivo alla data di iscrizione al Fondo i datori di lavoro verseranno al Fondo per ogni tele-radiogiornalista iscritto, assunto con contratto di lavoro subordinato, un contributo pari all’1% della retribuzione annua percepita dal lavoratore stesso.
Il contributo a carico del lavoratore sarà pari allo 0,10% della retribuzione annua.
Quest’ultima percentuale dello 0,10% potrà essere elevata su richiesta del singolo lavoratore notificata all’azienda.
In occasione del versamento al Fondo dei contributi inerenti la retribuzione di dicembre, dovrà essere versata al Fondo medesimo la quota di accantonamento annuale per il TFR, tenendo conto delle previsioni di legge.
Dichiarazione a verbale
In considerazione del fatto che il Fondo di Pensione complementare dei giornalisti italiani è gestito da un Consiglio di Amministrazione composto paritariamente dai rappresentanti dei giornalisti iscritti e dai rappresentanti dei datori di lavoro, nominati dalla Federazione Italiana Editori Giornali, che insieme alla FNSI ha costituito il Fondo, la Federazione della Stampa si impegna ad attivarsi nei confronti della Fieg perché sia riconosciuto il diritto di rappresentanza in Consiglio di Amministrazione anche ad Aeranti-Corallo.
ASSISTENZA SANITARIA INTEGRATIVA
Art. 42
L’azienda tratterrà sulla retribuzione del teleradiogiornalista, nonché su ogni altro compenso, indennità o assegno assoggettabile per legge a contribuzione percepito dal lavoratore medesimo, il contributo contrattuale del 3,60%.
Il contributo contrattuale di cui sopra è destinato dalla FNSI ad assicurare l’erogazione di prestazioni sanitarie integrative del Servizio Sanitario Nazionale; a tale fine, il relativo importo è versato dalle aziende alla Cassa Autonoma di Assistenza Integrativa dei Giornalisti Italiani (Casagit) mediante versamento su conto corrente postale indicato dalla Casagit medesima o con le diverse modalità che fossero successivamente concordate con le parti firmatarie del presente contratto.
Fatti salvi i diritti di azione della Casagit, questa segnalerà all’Aeranti-Corallo nonché ad Aeranti e Associazione Corallo, per gli interventi che intendessero promuovere, gli eventuali ritardi nei versamenti; uguale segnalazione sarà fatta in caso di ritardo o di mancato invio del modello di denuncia.
Per la denuncia alla Casagit delle retribuzioni e delle relative trattenute per contributo contrattuale le aziende debbono valersi degli appositi moduli forniti dalla Casagit; tali moduli devono essere trasmessi alla Casagit entro 10 giorni dalla scadenza del relativo periodo di paga insieme con l’attestazione dell’avvenuto versamento degli importi trattenuti. Nei moduli da inviare alla Casagit dovranno risultare anche i nominativi tenuti al versamento del contributo contrattuale, nonché le retribuzioni e le trattenute relative.
Note a verbale
1) Eventuali variazioni della misura del contributo contrattuale, stabilite dalla FNSI d’intesa con il Consiglio di Amministrazione della Casagit, dovranno comunque essere concordate con l’Aeranti-Corallo nonché con Aeranti e Associazione Corallo per i relativi adempimenti delle aziende. Contestualmente al contributo contrattuale, a carico del singolo teleradiogiornalista, ogni azienda provvederà, inoltre, a versare alla Casagit un contributo, a suo carico, pari all’1% della retribuzione imponibile per ogni teleradiogiornalista dipendente.
2) Eventuali modifiche alle disposizioni riguardanti la denuncia e il versamento del contributo contrattuale che fossero concordate dall’Aeranti-Corallo, dall’Aeranti, dall’Associazione Corallo, dalla FNSI e dalla Casagit, saranno comunicate alle aziende almeno quattro mesi prima dell’entrata in vigore di tali nuove disposizioni.
3) Le aziende in quanto espressamente delegate tramite la Casagit dai tele-radiogiornalisti con coniuge titolare di reddito proprio superiore agli importi annui stabiliti periodicamente dalla Casagit, tratterranno sulla retribuzione dei giornalisti medesimi un contributo aggiuntivo mensile nella misura definita e comunicata alle aziende dalla Casagit.
Le trattenute verranno operate a scadenze semestrali anticipate coincidenti con le retribuzioni di giugno e di dicembre di ciascun anno.
Il contributo aggiuntivo sarà trasmesso dalle aziende direttamente alla Casagit, entro sedici giorni dalla scadenza del periodo di paga e cioè entro il 16 luglio e il 16 gennaio con le stesse modalità previste per la corresponsione del contributo contrattuale.
Le aziende stesse, per la denuncia del contributo aggiuntivo, si avvarranno dei moduli forniti dalla Casagit e contenenti già le indicazioni degli importi da trattenere a ciascun dipendente.
Comitato di coordinamento
È istituito un comitato permanente di coordinamento, di cui fanno parte pariteticamente i rappresentanti di Aeranti-Corallo, FNSI e Casagit. Il comitato ha il compito di esaminare le problematiche inerenti l’assistenza sanitaria integrativa nel settore, anche in relazione agli aspetti contributivi, e di formulare al riguardo proposte operative al Consiglio di Amministrazione della Casagit.
Allegato A
QUALIFICHE | Minimi di stipendio comprensivi dell’ex indennità di contingenza (da luglio 2011)
| Minimi di stipendio comprensivi dell’ex indennità di contingenza e dell’indennità di vacanza contrattuale in vigore da marzo 2013 | Minimi di stipendio (da maggio 2017) | Minimi di stipendio (da maggio 2018) |
Tele-radiogiornalista TV con oltre 24 mesi di attività lavorativa nel settore giornalistico | 1.887,25 | 1.915,55 | 1.965,55 | 2.015,55 |
Tele-radiogiornalista radio con oltre 24 mesi di attività lavorativa nel settore giornalistico | 1.463,13 | 1.485,13 | 1.535,13 | 1.585,13 |
Tele-radiogiornalista con meno di 24 mesi di attività lavorativa nel settore giornalistico | 1.301,06 | 1.320,58 | 1.370,58 | 1.420,58 |