Accordo in data 8 marzo 2017 di proroga con modifiche del Ccnl 27 gennaio 2010 tra Aeranti-Corallo e Fnsi

PROROGA CON MODIFICHE DEL CCNL 27 GENNAIO 2010 TRA AERANTI-CORALLO E LA FNSI

 

L’anno 2017, addì otto del mese di marzo in Roma

TRA

Aeranti-Corallo rappresentata dal legale rappresentante Avv. Marco Rossignoli
Aeranti rappresentata dal Presidente Avv. Marco Rossignoli
Associazione Corallo rappresentata dal Direttore D.ssa Alessia Caricato

E

la Federazione Nazionale della Stampa Italiana rappresentata dal segretario generale Dr. Raffaele Lorusso

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

di prorogare fino al 31 dicembre 2018:
1a)      Il contratto collettivo di lavoro stipulato il 27 gennaio 2010 tra AERANTI-CORALLO e la FNSI-Federazione Nazionale della Stampa Italiana per la regolamentazione del lavoro giornalistico nelle imprese di radiodiffusione sonora e televisiva in ambito locale, nelle imprese fornitrici di contenuti informativi operanti in ambito locale con tecnologia digitale e/o operanti attraverso canali satellitari in chiaro che non rappresentino ritrasmissione di emittenti nazionali, nei gruppi di emittenti e nei consorzi che effettuano trasmissioni di programmi in contemporanea (syndications), con le modifiche e le integrazioni di seguito indicate, che riguardano gli articoli 4, 15, 20, 21, 41 e 42, nonché l’allegato A) a tale Contratto collettivo di lavoro;
1b)     Il Regolamento, sottoscritto il 27 gennaio 2010 tra AERANTI-CORALLO e la FNSI-Federazione Nazionale della Stampa Italiana, come integrato dall’accordo 19 giugno 2014, dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa nel settore giornalistico per le imprese di radiodiffusione sonora e televisiva in ambito locale, nelle imprese fornitrici di contenuti informativi operanti in ambito locale con tecnologia digitale e/o operanti attraverso canali satellitari in chiaro che non rappresentino ritrasmissione di emittenti nazionali, nei gruppi di emittenti e nei consorzi che effettuano trasmissioni di programmi in contemporanea.

AERANTI-CORALLO
AERANTI
CORALLO
FNSI

MODIFICHE E INTEGRAZIONI AL CCNL 27 GENNAIO 2010

CONTRATTI A TERMINE
Art. 4

Le  assunzioni  a  termine  sono  disciplinate  dal  decreto  legislativo  15 giugno 2015, n. 81.
Qualora per effetto di successioni di contratti a termine per lo svolgimento di mansioni equivalenti, il  rapporto  di  lavoro  con  lo  stesso  editore  abbia  superato  complessivamente  i  trentasei  mesi, comprensivi di proroghe e rinnovi, sarà possibile, per il giornalista interessato, sottoscrivere, sempre con lo stesso editore, un ulteriore successivo contratto a termine che potrà avere la durata massima di 12  mesi.  La  stipula  di  questo  ulteriore  contratto  dovrà  avvenire  presso  la Direzione  provinciale del Lavoro competente per territorio e con l’assistenza della relativa Associazione regionale di Stampa.
L’assunzione  a  tempo  determinato  in  sostituzione  di  giornalisti  in  astensione  obbligatoria  o facoltativa  dal  lavoro  ai  sensi  della  legge  30.12.1971,  n.1204  e  successive  modificazioni  e integrazioni  potrà  avvenire  anche  con  un  anticipo  fino  a  2  mesi  rispetto  al  periodo  di  inizio dell’astensione.
I teleradiogiornalisti assunti con contratto a termine non potranno complessivamente superare i seguenti limiti quantitativi rispetto agli assunti con contratto a tempo indeterminato in atto nell’azienda:
–    da 1 a 20 dipendenti a tempo indeterminato fino a un massimo di 5 giornalisti a termine, fermo restando che il numero dei contratti a termine non potrà in ogni caso essere superiore al numero dei contratti a tempo indeterminato;
–    oltre 20 dipendenti a tempo indeterminato fino a un massimo del 20% dei dipendenti a tempo indeterminato.
Sono esenti da tali limiti le fattispecie previste dall’art. 23 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81.

LAVORO PART-TIME
Art.15

Il  lavoro a  tempo  parziale  è  disciplinato  dall’art.4 e seguenti del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81.
Con accordo fra azienda e lavoratore, sentito il direttore, è consentita la trasformazione del rapporto a tempo pieno in rapporto a tempo parziale anche per un periodo predeterminato.
L’assunzione a tempo parziale, ovvero la trasformazione del rapporto a tempo pieno in rapporto a tempo  parziale,  deve  risultare  da  atto  scritto  con  l’indicazione  della  distribuzione  concordata dell’orario con riferimento al giorno, alla settimana, al mese e all’anno. Tale distribuzione potrà essere soggetta  a  revisione  qualora  si  determinino  specifiche  esigenze  tecniche,  produttive  o organizzative.
Il lavoro a tempo parziale può svolgersi anche con prefissione del termine di scadenza e riferirsi ad un numero  predeterminato  di  giornate  lavorative  da  effettuarsi  in  un  determinato  arco  di  tempo.
Nell’ipotesi di lavoro a tempo parziale orizzontale, in presenza di esigenze organizzative produttive, può essere richiesto lo svolgimento di lavoro supplementare nel limite del 25% dell’orario normale concordato. Le ore di lavoro supplementare sono retribuite con una maggiorazione del 19% della retribuzione oraria.
Ai  lavoratori  a  tempo  parziale  sono  applicati  i  trattamenti  economici  e  normativi  previsti  dal presente CCNL per i lavoratori a tempo pieno secondo il criterio della proporzionalità all’orario di lavoro concordato.

FERIE – PERMESSI STRAORDINARI
ASPETTATIVA – PERMESSI SINDACALI
Art. 20

Ferie
I  tele-radiogiornalisti hanno  diritto,  per  ogni  anno  di  servizio  prestato,  ad  un  periodo  di  ferie retribuito di 26 giorni lavorativi.
Nelle aziende in cui l’orario settimanale di lavoro si articola su 5 giorni lavorativi anziché sei, il sesto giorno  ai  fini  dell’applicazione  della  presente  normativa  va  considerato  comunque come giorno lavorativo.
L’epoca delle ferie è stabilita di massima tra il 1° maggio e il 31 ottobre.
Le festività nazionali ed infrasettimanali cadenti nel periodo delle ferie daranno diritto al godimento di altrettanti giorni di ferie o al pagamento del relativo trattamento economico a scelta dell’azienda.
Nel caso di richiamo in servizio dalle ferie il lavoratore ha diritto al rimborso da parte dell’azienda delle spese sostenute.
Al lavoratore che non abbia maturato l’anno di anzianità nel periodo normale di ferie, il godimento delle ferie medesime dovrà essere riconosciuto in ragione di tanti dodicesimi quanti sono i mesi di servizio prestato.
Nel  caso  di  dimissioni  o  di  licenziamento  al  lavoratore  spetterà  il  pagamento  delle  ferie  in proporzione ai dodicesimi maturati.
Le frazioni di mese superiori a 15 giorni saranno considerate a questi effetti come mese intero. Il periodo di malattia o infortunio non inferiore a 7 giorni sopraggiunto durante le ferie ne interrompe il decorso.

Aspettativa
…omissis…

Permessi sindacali
…omissis…

Permessi straordinari
…omissis…

MATRIMONIO, UNIONE CIVILE E MATERNITÀ
Art. 21

Ai  lavoratori  che  contraggono  matrimonio  o unione civile è  dovuto,  in  tale occasione,  un congedo retribuito  di  15  giorni  di  calendario.  Nessun  compenso  sostitutivo  è  dovuto  a  coloro che rinuncino volontariamente a tutto o a parte di detto permesso.
Durante il periodo di assenza obbligatoria dal lavoro per gravidanza e puerperio le lavoratrici hanno diritto  alla  retribuzione  intera,  fatta  deduzione  di  quanto  percepiscono  dall’INPGI  o  da  altri istituti previdenziali per atti di previdenza ai quali l’azienda è tenuta per disposizione di legge.
A particolare tutela della salute nella maternità, dall’inizio del periodo di gravidanza è diritto della lavoratrice (con relativa certificazione ginecologica secondo le norme di legge) di essere adibita ad adeguate mansioni prive di fonti di rischio tecniche.
Secondo le disposizioni di legge i congedi parentali potranno essere richiesti e concessi anche calcolandoli su base oraria.
Per quant’altro non previsto dal presente articolo valgono le disposizioni di legge.

PRESTAZIONI PREVIDENZIALI INTEGRATIVE
Art. 41

I  tele-radiogiornalisti  possono,  su  richiesta,  aderire  al  Fondo  di Pensione Complementare  dei  Giornalisti Italiani.
L’iscrizione al fondo deve essere notificata all’azienda dal singolo giornalista interessato.
A  decorrere  dal  mese  successivo  alla  data  di  iscrizione  al  Fondo  i  datori  di  lavoro verseranno al Fondo  per  ogni  tele-radiogiornalista  iscritto,  assunto  con  contratto  di  lavoro  subordinato,  un contributo pari all’1% della retribuzione annua percepita dal lavoratore stesso.
Il contributo a carico del lavoratore sarà pari allo 0,10% della retribuzione annua.
Quest’ultima  percentuale  dello  0,10%  potrà  essere  elevata  su  richiesta  del  singolo  lavoratore notificata all’azienda.
In  occasione  del  versamento  al  Fondo  dei  contributi  inerenti  la  retribuzione  di  dicembre, dovrà essere  versata  al  Fondo  medesimo la  quota  di accantonamento  annuale  per  il  TFR, tenendo conto delle previsioni di legge.

Dichiarazione a verbale
In considerazione del fatto che il Fondo di Pensione complementare dei giornalisti italiani è gestito da un Consiglio di Amministrazione composto paritariamente dai rappresentanti dei giornalisti iscritti e dai rappresentanti dei datori di lavoro, nominati dalla Federazione Italiana Editori Giornali, che insieme alla FNSI ha costituito il Fondo, la Federazione della Stampa si impegna ad attivarsi nei confronti della Fieg perché sia riconosciuto il diritto di rappresentanza in Consiglio di Amministrazione anche ad Aeranti-Corallo.

ASSISTENZA SANITARIA INTEGRATIVA
Art. 42

L’azienda tratterrà sulla retribuzione del teleradiogiornalista, nonché su ogni altro compenso, indennità o assegno assoggettabile per legge a contribuzione percepito dal lavoratore medesimo, il contributo contrattuale del 3,60%.
Il contributo contrattuale di cui sopra è destinato dalla FNSI ad assicurare l’erogazione di prestazioni sanitarie integrative del Servizio Sanitario Nazionale; a tale fine, il relativo importo è versato dalle aziende alla Cassa Autonoma di Assistenza Integrativa dei Giornalisti Italiani (Casagit) mediante versamento su conto corrente postale indicato dalla Casagit medesima o con le diverse modalità che fossero successivamente concordate con le parti firmatarie del presente contratto.
Fatti salvi i diritti di azione della Casagit, questa segnalerà all’Aeranti-Corallo nonché ad Aeranti e Associazione Corallo, per gli interventi che intendessero promuovere, gli eventuali ritardi nei versamenti; uguale segnalazione sarà fatta in caso di ritardo o di mancato invio del modello di denuncia.
Per la denuncia alla Casagit delle retribuzioni e delle relative trattenute per contributo contrattuale  le aziende debbono valersi degli appositi moduli forniti dalla Casagit; tali moduli devono essere trasmessi alla Casagit entro 10 giorni dalla scadenza del relativo periodo di paga insieme con l’attestazione dell’avvenuto versamento degli importi trattenuti. Nei moduli da inviare alla Casagit dovranno risultare anche i nominativi tenuti al versamento del contributo contrattuale, nonché le retribuzioni e le trattenute relative.

Note a verbale
1)    Eventuali variazioni della misura del contributo contrattuale, stabilite dalla FNSI d’intesa con il Consiglio di Amministrazione della Casagit, dovranno comunque essere concordate con l’Aeranti-Corallo nonché con Aeranti e Associazione Corallo per i relativi adempimenti delle aziende. Contestualmente al contributo contrattuale, a carico del singolo teleradiogiornalista, ogni azienda provvederà, inoltre, a versare alla Casagit un contributo, a suo carico, pari all’1% della retribuzione imponibile per ogni teleradiogiornalista dipendente.
2)    Eventuali modifiche alle disposizioni riguardanti la denuncia e il versamento del contributo contrattuale che fossero concordate dall’Aeranti-Corallo, dall’Aeranti, dall’Associazione Corallo, dalla FNSI e dalla Casagit, saranno comunicate alle aziende almeno quattro mesi prima dell’entrata  in vigore di tali nuove disposizioni.
3)    Le aziende in quanto espressamente delegate tramite la Casagit dai tele-radiogiornalisti con coniuge titolare di reddito proprio superiore agli importi annui stabiliti periodicamente dalla  Casagit, tratterranno sulla retribuzione dei giornalisti medesimi un contributo aggiuntivo mensile nella misura definita e comunicata alle aziende dalla Casagit.

Le trattenute verranno operate a scadenze semestrali anticipate coincidenti con le retribuzioni di giugno e di dicembre di ciascun anno.
Il contributo aggiuntivo sarà trasmesso dalle aziende direttamente alla Casagit, entro sedici giorni dalla scadenza del periodo di paga e cioè entro il 16 luglio e il 16 gennaio con le stesse modalità previste per la corresponsione del contributo contrattuale.
Le aziende stesse, per la denuncia del contributo aggiuntivo, si avvarranno dei moduli forniti dalla Casagit e contenenti già le indicazioni degli importi da trattenere a ciascun dipendente.

Comitato di coordinamento
È istituito un comitato permanente di coordinamento, di cui fanno parte pariteticamente i rappresentanti di Aeranti-Corallo, FNSI e Casagit. Il comitato ha il compito di esaminare le problematiche inerenti l’assistenza sanitaria integrativa nel settore, anche in relazione agli aspetti contributivi, e di formulare al riguardo proposte operative al Consiglio di Amministrazione della Casagit.

Allegato A

QUALIFICHEMinimi di stipendio comprensivi dell’ex indennità di contingenza (da luglio 2011)

 

Minimi di stipendio
comprensivi dell’ex
indennità di contingenza e dell’indennità di vacanza contrattuale in vigore da marzo 2013
Minimi di stipendio (da maggio 2017)Minimi di stipendio (da maggio 2018)
Tele-radiogiornalista TV con oltre 24 mesi di attività lavorativa nel settore giornalistico1.887,251.915,551.965,552.015,55
Tele-radiogiornalista radio con oltre 24 mesi di attività lavorativa nel settore giornalistico1.463,131.485,131.535,131.585,13
Tele-radiogiornalista con meno di 24 mesi di attività lavorativa nel settore giornalistico1.301,061.320,581.370,581.420,58