9 novembre 1999 Sentenza n. 75/99 del Tribunale di Modena, Sez. Dist. di Pavullo

9 NOVEMBRE 1999

SENTENZA N. 75/99 DEL TRIBUNALE DI MODENA, SEZIONE DISTACCATA DI PAVULLO

 

nella causa iscritta nel ruolo generale del contenzioso civile con il n. 5686/95, promossa da:

ONDA RADIO ACTIVITY s.a.s. in persona le legale rappresentante Marchi Gabriele, con sede in Roverbella (MN) via Dante Alighieri n. 4 rappresentata ed assistita, giusto mandato margine del ricorso, dall’avv. Giorgio Orrico di Verona unitamente e disgiuntamente dall’avv. Gianfranco Martinelli di Modena, con studio in via Grimelli n. 15, presso il quale elegge il domicilio – ATTORE –

CONTRO

RADIO BRUNO soc.coop. A R.L. con sede in Carpi (MO) in persona del legale rappresentante Dott. Gianni Prandi rappresentata e difesa in virtù di mandato speciale posto in calce all’atto di costituzione e risposta dalla Dott. Proc. Monica Prandi in unione e non all’avv. Gabriella Pierantoni ed elettivamente domiciliata in Modena, via Taglio, 22 presso la persona e lo studio legale della dott. Proc. Monica Prandi – CONVENUTO –

CONCLUSIONI DELL’ATTORE: “Con provvedimento reso inaudita altera parte, ordinarsi la reintegrazione e/o manutenzione nel possesso della frequenza di 90,900 Mhz di Onda Radio Activity s.a.s. così ingiungendo alla convenuta RADIO BRUNO s.r.l., in persona legale rappresentante con sede in Modena – Viale dello Sport n. 25, di non irradiare, nelle zone servite dal segnale di 90,900 Mhz di Onda Radio Activity, programmi radiofonici atti a spogliare o a turbare nel suddetto ambito spaziale le trasmissioni della ricorrente sulla predetta banda di 90,900 Mhz; vorrà quindi disporre l’adito Pretore ogni più utile intervento stabilendo le modalità di esecuzione, in ipotesi di mancata spontanea ottemperanza all’emanando provvedimento, ad opera dell’Ufficiale Giudiziario competente, con l’ausilio, eventualmente di esperto in materia e ciò ai sensi dell’art. 68 c.p.c., con riserva di agire, in separato giudizio, per il risarcimento dei danni.

CONCLUSIONI DEL CONVENUTO: Contrariis reiectis, respingere il ricorso di controparte perché improponibile per difetto di giurisdizione del Giudice ordinario, ovvero per carenza d legittimità attiva del ricorrente, ovvero per inesperibilità e improponibilità delle azioni di manutenzione e reintegrazione per decorso del termine annuale di decadenza nonché perché infondato in fatto e in diritto e comunque non provato o con qualunque altra statuizione. Con vittoria di spese e onorario. All’udienza del 16 giugno 1999 la causa veniva trattenuta in decisione.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso depositato in data 25 agosto 1995 la società Onda Radio Activity s.a.s. adiva la Pretura di Modena Sezione Distaccata di Pavullo deducendo di utilizzare per proprie trasmissioni oltre ad altre due frequenze, la frequenza di 90,900 Mhz per coprire una zona di territorio ricompresa nelle province di Mantova, Brescia, Vicenza, Parma, Verona e Modena.

Aggiungeva che da settembre 1994 la detta frequenza risultava fortemente disturbata in una zona ricompresa tra le province di Verona e Mantova a causa di interferenze provenienti dalla emittente radiofonica Radio Bruno che utilizzava la frequenza di 91 Mhz con impianti siti sul Monte Cimone posto nell’ambito del comune di Fanano.

Poiché stava per approssimarsi il termine annuale di decadenza e poiché le interferenze di cui sopra impedivano la vendita della pubblicità nelle zone disturbate la ricorrente chiedeva la reintegrazione e/o manutenzione nel possesso dell’indicata frequenza con ordine a Radio Bruno srl di non immettere nelle zone di cui sopra programmi radiofonici atti a spogliare o turbare le trasmissioni di Onda Radio Activity sulla predetta banda di frequenza.

Si costituiva in giudizio la società Radio Bruno soc.coop. A r.l. eccependo in primo luogo il difetto di giurisdizione del Giudice ordinario e la carenza di legittimazione attiva della ricorrente. Deduceva inoltre che l’impianto ubicato in Buca del Cimone nel Comune di Fanano era in funzione da moltissimi anni e che analoghe lamentele erano già state rivolte a Radio Bruno da parte della ricorrente negli anni precedenti, sicchè si doveva ritenere da tempo trascorso il termine annuale di decadenza.

Nel merito rilevava che mentre Radio Bruno era concessionaria del competente Ministero delle Poste e Telegrafi in virtù di concessione rilasciata in data 2 marzo 1994 registrata alla Corte dei Conti il 14 novembre 1994, alla ricorrente era stata negata la concessione ed essa operava unicamente in virtù di un provvedimento di sospensiva del TAR Lazio in attesa del giudizio di merito. Aggiungeva, comunque, che le lamentate interferenze non sussistevano. Concludeva pertanto il rigetto del ricorso in relazione alle eccezioni di cui sopra e nel merito per il rigetto del ricorso per la sua infondatezza.

L’istruttoria della causa si svolgeva mediante la produzione di documenti e l’escussione di testimoni.

Il procedimento veniva poi sospeso in pendenza di regolamento preventivo di giurisdizione avanti la Cassazione. In seguito all’ordinanza in data 11 novembre 1996 con la quale la Corte di Cassazione dichiarava la inammissibilità del ricorso il procedimento riprendeva il suo corso.

Veniva quindi chiesta e ammessa una consulenza tecnica di ufficio che era espletata dall’Ingegnere Marcello Franchini.

Dopo alcuni rinvii la causa veniva trattenuta in decisione, in esito all’udienza del 16 giugno 1999.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Devesi dichiarare l’inammissibilità del ricorso per difetto di giurisdizione dell’Autorità Giudiziaria adita.

Dal quadro normativo di riferimento si trae il convincimento che il legislatore ha voluto attribuire alla autorità dello Stato un ruolo primario in materia di trasmissioni radiotelevisive e radiofoniche.

Infatti all’autorità amministrativa vengono attribuiti i poteri di provvedere ad un censimento delle attività di radiodiffusione di programmare, predisporre e aggiornare un piano di assegnazione delle frequenze e quindi, in definitiva, di un “governo dell’etere” cui corrispondono poteri di intervento diretto nei confronti dei privati finalizzati allo scopo di rendere effettivo il ruolo primario dello Stato nella materia (vedi L. 6/8/1990 n. 223).

In particolare, poi, per quanto concerne le attività di interferenza tra emittenti, l’art. 3 comma 21 L. 6/8/90 n. 223 attribuisce al Ministero delle Poste il potere di adottare le misure necessarie per eliminare le interferenze elettromagnetiche, anche attraverso la modificazione e la soppressione di impianti.

Tali poteri di intervento costituiscono, del resto, la naturale conseguenza del ruolo di governo attribuito nella materia all’amministrazione nel sistema della legge, giacchè è evidente che tale ruolo non potrebbe essere effettivo senza un efficace e diretto intervento sulle realtà nelle quali l’amministrazione deve operare.

Si ritiene poi che tali poteri di intervento siano attribuiti in via esclusiva, posto che l’attività della P.A. potrebbe essere gravemente intralciata e interferita da provvedimenti dell’A.G.O. che hanno per loro natura riguardo al caso singolo e non possono tener conto degli effetti diretti e indiretti che potrebbero provocare all’interno di un sistema che richiede invece, per sua natura, una visione generale delle attività di trasmissione svolte dalle emittenti.

Anche la legislazione successiva alla L. 223/90 sembra muoversi lungo le direttive sopra accennate (vedi la L. 482/92 che ha convertito il DL n. 407/92; l’art. 3 comma 2 del DL 27/8/1993 n. 323 convertito con L. 422/93 e modificato dall’art. 1 DL 545/96 convertito con L. 650/96; la L. 31/7/97 n. 249).

In particolare, la legge 30/4/1998 n. 122 al comma 5° dell’art. 1 attribuisce all’amministrazione poteri in materia di modifiche di impianti volte ad ottenere la compatibilizzazione radioelettrica e l’ottimizzazione e razionalizzazione delle aree servite dalle singole emittenti.

Alle considerazioni di carattere generale che precedono occorre poi aggiungere con riguardo al caso di specie, che la società resistente aveva ottenuto nel 1994 una concessione per l’esercizio della sua attività che comprendeva anche l’impianto posto in Comune di Fanano sul Monte Cimone.

Sostiene in merito la ricorrente che detta concessione avendo validità biennale, è ormai scaduta ed è quindi divenuta inefficace.

Tale rilievo è da ritenersi infondato posto che in forza del principio contenuto nell’art. 5 CPC il momento determinante della giurisdizione va determinato con riguardo alla legge vigente e allo stato di fatto esistente al momento della proposizione della domanda, senza che abbiano rilevanza i successivi mutamenti dell’una o dell’altra.

Ne consegue che è irrilevante l’eventuale sopravvenuta inefficacia della concessione.

Dalla conclusione di cui sopra discende che non sussiste la giurisdizione del Giudice Ordinario, posto che i provvedimenti richiesti dalla società ricorrente, che non è titolare di concessione, finirebbero per interferire, quanto meno sul piano fattuale, con gli effetti di un atto amministrativo comportandone la modifica in violazione del divieto posto dalla legge di abolizione del contenzioso amministrativo.

In conclusione, si ritiene che le doglianze della ricorrente devono essere rivolte in primo luogo nei confronti dell’autorità amministrativa, ed eventualmente, in presenza di atti della PA ritenuti illegittimi avanti al Giudice Amministrativo.

Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile e la ricorrente per il principio di soccombenza va condannata al rimborso delle spese di lite che si liquidano come da dispositivo.

Le spese di CTU vengono poste a carico, nel quantum già liquidato, di parte ricorrente.

P.Q.M.

IL TRIBUNALE

Definitivamente pronunciando:

ogni diversa istanza o eccezione respinta;

dichiara inammissibile il ricorso per carenza di giurisdizione dell’AGO;

dichiara tenuta e condanna la società ricorrente alla rifusione in favore della società resistente delle spese da questa ultima sostenute che si liquidano in complessive £. 6.134.500 di cui £. 2.700.000 per diritti e £. 3.800.000 per onorari, oltre IVA e CPA come per legge;

pone a carico della società ricorrente le spese di CTU nel quantum già liquidato.

Pavullo, lì 20 ottobre 1999