8 OTTOBRE 1999 SENTENZA N. 11525 DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, SEZIONE II PENALE Composta dai magistrati: Nicola Zingale, Presidente Lionello Marini, Consigliere Nicola Bottalico, Consigliere Donato Danza, Consigliere Giuseppe D’Errico, Consigliere Ha pronunciato la presente SENTENZA Sul ricorso proposto dal P.G. di Firenze contro la sentenza di quella Corte d’Appello, resa il 1.12.98 nei confronti di xx nato a ……… il ……… Relazione del cons. Giuseppe D’Errico. CONCLUSIONI P.G. (Mura)= annullamento con rinvio della sentenza impugnata. FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Il Pretore di Pisa con sentenza del 27.1.98 ha riconosciuto xx colpevole del delitto di cui all’art. 171 ter legge n. 633/’41, introdotto con d. lgt. n.685/’94, per avere detenuto a scopo di vendita 19 video-cassette riprodotte abusivamente in quanto non contrassegnate dalla S.I.A.E.. Lo ha invece assolto dal reato di ricettazione ritenendolo assorbito nel primo. Su quest’ultimo punto ha proposto appello il P.M., sostenendo l’autonomia dei due reati e la configurabilità del loro concorso materiale. La C.A. di Firenze, colla sentenza in data 1.12.’98, ha disatteso il gravame per la pregiudiziale ed assorbente considerazione che difetterebbe il reato presupposto, consistente nella duplicazione illecita delle video-cassette, dal momento che l’efficacia della norma speciale surrichiamata sarebbe subordinata all’emanazione, non ancora avvenuta, delle necessarie disposizioni regolamentari. Propone ricorso il P.G. deducendo errore di diritto, dato che il regolamento richiamato nella norma incriminatrice s’identificherebbe nel R.D. 18.5.’42 n. 1369 e non in un altro emanando corpo di norme, avendo il legislatore del 1994 inserito la citata disposizione in un sistema normativo già esistente, deliberatamente adoperando la tecnica dell’interpolazione. MOTIVI DELLA DECISIONE La tesi sostenuta dalla C.A. di Firenze corrisponde all’indirizzo più volte espresso da questa da Corte (cfr. Cass., Sez. II, 4.3.’97, Favilli, in Cass. pen., ’98, 1756; Sez. III, 16.5.’97, Nannucci; 10.2.’98, Sambataro) ma è contraddetta in una più recente pronuncia (Cass., Sez. III, 31.7.’98, Stringa, in Riv. pen., 1998, 1002) che, ad avviso del collegio, trova pieno riscontro nei dati normativi. Non vi è dubbio che l’art. 17 del d.lgt. n. 685/’94 innesta la norma incriminatrice nel corpo della legge fondamentale sul diritto d’autore n. 633/’41, come si evince del resto con tutta evidenza dalla successione numerica che le viene attribuita. Ne discende che la locuzione “ai sensi della presente legge e del regolamento di esecuzione” non può riferirsi al provvedimento introduttivo della norma bensì alla legge novellata. E infatti il d. lgt. n. 685/’94, non solo manca del regolamento d’esecuzione (com’è incontroverso), ma anche di disposizioni proprie aventi per oggetto i contrassegni delle opere (che avrebbe invece dovuto contenere qualora la suindicata espressione fosse stata riferita a quel medesimo corpo di norme). Tali disposizioni sono invece presenti sia nella legge-base del 1941 sia nel relativo regolamento di esecuzione approvata con r.d. 18.5.’42 n. 1369 e s’identificano – rispettivamente – negli artt. 123 e 12. Il primo è inserito nella sezione relativa al contratto di edizione e dispone testualmente che “gli esemplari dell’opera sono contrassegnati in conformità delle norme stabilite nel regolamento”. Il secondo, dopo avere posto a carico dell’editore l’obbligo di promuovere tale adempimento, dispone che “il contrassegno è apposto sugli esemplari dell’opera dalle associazioni sindacali interessate a mezzo della società italiana autori ed editori (“S.I.A.E.”), salvo che l’autore non vi provveda direttamente….”. Né può dubitarsi, secondo il collegio, che gli oggetti per cui è causa siano regolati da tali norme, dato che, per un verso i diritti di utilizzazione includono sicuramente anche le opere audiovisive di qualsiasi tipo [del resto lo stesso d.lgt. 685/’94 (art. 10), per evitare dubbi in proposito, le ha espressamente introdotte nella legge-base con norma apposita (art. 78/bis)]; per altro verso l’ampiezza del concetto di edizione, costantemente inteso come sinonimo di riproduzione in qualsiasi forma, è tale da comprendere ogni specie di supporto e di tecnologia ancorché inesistenti al momento dell’entrata in vigore della legge 633/’41. La sentenza impugnata va pertanto annullata con rinvio ad altra sezione della C.A. di Firenze, la quale si atterrà al principio di diritto secondo cui “integra il reato di cui all’art. 171 ter-lett. “c” legge n. 685/’41 la vendita o il noleggio degli oggetti ivi indicati privi del contrassegno della S.I.A.E., in quanto le disposizioni richiamate dalla norma esistono e sono costituite dall’art. 123 della stessa legge n. 685P41 e dall’art. 12 del relativo regolamento d’esecuzione approvato con r.d. 18.5.’42 n. 1369″. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti ad altra sezione della C.A. di Firenze per nuovo giudizio. |