8 MARZO 1993
SENTENZA N. 214/93 DELLA PRETURA CIRCONDARIALE DI VASTO
Nei confronti di XX ………omissis………
Libero – contumace
IMPUTATO
- del reato p. e p. dall’art. 171 l.b) L.633/41 perché’ nella qualità di responsabile della Soc. Cooperativa “WB”s.r.l., corrente in Vasto, diffondeva brani musicali di autori vari soggetti a diritti d’autore, senza la prescritta autorizzazione S.I.A.E.;
- del reato p. e p. dall’art.171 l.e) L. 633/41 e art. 1 L. 406/81 perché, nella medesima qualità, riproduceva abusivamente n. 40 musicassette di autori vari.
In Vasto il 25.10.1991.
In esito all’odierno pubblico dibattimento si osserva:
MOTIVAZIONE
L’ipotesi di cui agli artt. 171 lett. b) e 172 della legge 22/4/41 n°633, sul diritto d’autore, che punisce chiunque, senza averne diritto, a qualsiasi scopo e in qualsiasi forma, anche per colpa, rappresenta, esegue o recita in pubblico o diffonde, con o senza variazioni o aggiunte, un’opera altrui adatta a pubblico spettacolo o una composizione musicale, non è più prevista dalla legge come reato, ai sensi dell’art. 32 della legge 24/11/84 n°689.
Quindi, XX va assolto dall’imputazione di cui al capo A)perché il fatto non è preveduto dalla legge come reato.
Quanto al fatto sub B),deve osservarsi che la norma espressamente esige che la riproduzione sia ” a fini di lucro ” per essere punibile.
Nella specie, si è fuori dall’ipotesi di commercio o introduzione nello Stato,e si versa in ipotesi di semplice riproduzione.
Non si è in grado di qualificare quella riproduzione con il fine di lucro, poiché si ignora chi esattamente l’abbia fatto e il fine.
E’ vero che le cassette erano nei locali dell’emittente, ma venivano trasmessi dischi e non cassette.
Dunque, quelle cassette potevano appartenere anche a persona diversa dal presidente della cooperativa, e magari essere della persona trovata presente nei locali.
Comunque, la mancata prova del fine di lucro non consente la configurazione del reato.