8 giugno 1982 Sentenza della Pretura Circondariale di Alba, Sez. Penale

8 GIUGNO 1982

SENTENZA DELLA PRETURA CIRCONDARIALE DI ALBA, SEZ. PENALE

Fatto e diritto. – In esito al pubblico orale dibattimento, interrogato l’imputato, sentita la costituita parte civile e assunte le conclusioni della difesa della p.c., del p.m. e del difensore dell’imputato si osserva.

Il procedimento è stato iniziato in seguito alla denuncia della S.i.a.e. la quale portava a conoscenza di questo ufficio che l’emittente locale privata «Giornale radio diffusione» diffondeva radiofonicamente programmi musicali tutelati dalla S.i.a.e. senza però averne pagato preventivamente i relativi diritti d’autore.

Non ignora questo pretore che la questione, di cui si tratta, è stata dibattuta nella quasi totalità delle preture italiane concludendosi con pronunce diverse.

Né sembra il caso di ripercorrere l’iter legislativo dottrinale e giurisprudenziale che il discusso problema ha dovuto subire ed ancora subisce.

Ritiene il pretore che la fattispecie contestata all’imputato non abbia rilevanza penale e quindi vada esclusa la responsabilità dello stesso.

La radiodiffusione è regolata dagli art. 51 ss. l. 27 aprile 1941 n. 633 le cui norme prevedono nell’interesse della generalità e senza necessità di uno specifico consenso dell’autore (salvo il pagamento dei relativi diritti) la radiodiffusione (allora in regime di monopolio) per le quali vi sia stato il consenso dell’autore alla registrazione su apparecchio meccanico (dischi, ecc.).

Orbene a seguito della liberalizzazione delle trasmissioni via etere su sala locale il diritto di irradiare composizioni musicali eseguite e registrate in dischi senza il consenso dell’autore (salvo compenso) deve ritenersi esteso anche alle emittenti private, di guisa che la radiodiffusione di musica in dischi da parte di chiunque effettuata senza autorizzazione della S.i.a.e. è penalmente irrilevante, in quanto il consenso dell’autore – come già detto – è necessario solo per le registrazioni dell’opera musicale in disco non per la successiva radiodiffusione (salvi i diritti patrimoniali da azionare in sede civile). Tale assunto oltre che aderente ad una interpretazione logico-storico-sistematica della legge è altresì conforme ad una concezione realistica dell’illecito penale la quale tenga presente i valori tutelati penalmente dalla Costituzione. E ritiene questo pretore che la Costituzione non prevede la sanzionabilità penale di violazioni di meri interessi e diritti economici. A tale concezione si è ispirato il legislatore nella formulazione della l. 24 novembre 1981 n. 689 (c.d. depenalizzazione) eliminando il carattere penale di fattispecie a contenuto illecito c. d. «formale» (cfr. art. 33).

Per tali motivi è conforme a giustizia l’assoluzione perché il fatto non è preveduto dalla legge come reato.