8 gennaio 2003 Sentenza n. 1 del TAR Toscana, Sez. III
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
PER LA TOSCANA
– III SEZIONE-
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
sul ricorso n. 2320/01 proposto da TELECOM ITALIA MOBILE S.P.A., in persona del procuratore generale, rappresentata e difesa dagli avv.ti Benedetto G.Carbone e Massimo Capialbi con domicilio presso lo studio del secondo in Firenze, Via XXIV Maggio n. 20;
c o n t r o
– il COMUNE DI GAMBASSI TERME, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall’avv. Fausto Falorni con domicilio presso il suo studio in Firenze, Via dell’Oriuolo n. 20;
nonchè contro
– il RESPONSABILE DEL SERVIZIO ASSETTO E USO DEL TERRITORIO, non costituitosi in giudizio;
p e r l ‘ a n n u l l a m e n t o
previa sospensione,
a) dell’ordinanza n. 93 indata 28.8.2001, comunicata in data 4.9.2001, con la quale è stata ordinata “la demolizione delle opere aggiuntive alla stazione radio in località Poggio all’Aglione comprendenti una parabola, tre pannelli poste sulla sommità del traliccio e una apparecchiatura elettronica per telecomunicazioni collocata alla base della struttura, installata dalla Società TIM ed al ripristino dello stato dei luoghi”;
b) di ogni atto e/o provvedimento antecedente, connesso, presupposto, conseguente, anche se ignoto o non comunicato ed in particolare tra questi dell’ordinanza n. 89 in data 8.8.2001, comunicata in data 17.8.2001, con la quale è stata ordinata “la sospensione dei lavori per trasmissioni radio in località Poggio all’Aglione e ogni altra attività di modifica o manomissione delle strutture e degli impianti”;
c) del provvedimento del Responsabile del Servizio Assetto ed Uso del Territorio Geom. Stefano Ramerini emesso in data 21 dicembre 2001, n. prot. 12233 con il quale è stata respinta la richiesta di concessione o autorizzazione in sanatoria per apposizione di antenne ed apparecchiature tecnologiche sul traliccio metallico dei VV.FF. in loc. Poggio All’Aglione;
d) di ogni atto e/o provvedimento antecedente, connesso, presupposto, conseguente, anche se ignoto o non comunicato ed in particolare, tra questi, per quanto occorrer possa, il parere dell’Ufficio Tecnico in data 22 novembre 2001 richiamato nel provvedimento 21 dicembre 2001, n. prot. 12233 quale parte integrante dello stesso, nonchè del Regolamento edilizio del Comune di Gambassi approvato con G.C..
Visto il ricorso e la relativa documentazione;
Visti i motivi aggiunti depositati in data 30 gennaio 2002;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Gambassi Terme;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle proprie difese;
Visti gli atti tutti della causa;
Udito, alla pubblica udienza del 17 ottobre 2002 – relatore il Consigliere Adolfo METRO -, gli avv.ti A.Savini delegato da B.G.Carbone e D.Benussi delegato da F.Falorni;
Ritenuto e considerato in fatto ed in diritto quanto segue:
F A T T O
Con il gravame in esame la società ricorrente, con una pluralità di motivi che si intendono qui richiamati, ha impugnato le ordinanze n. 89/01 e n. 93/01, con le quali il comune ha disposto la sospensione dei lavori relativi a delle attività di modifica di una già esistente stazione radio base ordinando la demolizione delle opere aggiuntive apposte alla stessa.
Con motivi aggiunti, la società ha, successivamente, impugnato il provvedimento con il quale il comune ha respinto la richiesta di concessione in sanatoria di tali opere, in quanto le stesse sarebbero in contrasto con l’art. 48 del Regolamento edilizio che, al terzo comma, stabilisce che ” all’interno dei centri abitati e, più in generale in prossimità degli edifici, non potranno essere installate apparecchiature per radio trasmissione” e che “i suddetti impianti o apparecchiature, compatibilmente con le specifiche normative in materia e con la sola eccezione delle attrezzature di interesse generale (vigili del fuoco, Protezione civile, polizia urbana, ecc. ) potranno essere installate esclusivamente nelle aree e con le modalità specificamente stabilite dallo strumento urbanistico generale”.
Avverso tale provvedimento si sostengono i seguenti motivi di gravame:
-violazione e falsa applicazione degli artt. 13 della L. n. 47/85, 37 della L.R.T. n. 52/99, 48 del R.E. del comune, eccesso di potere per illogicità manifesta, sviamento e difetto di motivazione in quanto l’intervento effettuato su un traliccio già esistente e messo a disposizione dai VV.FF. , non si è concretizzato nella realizzazione di una nuova opera, e quindi, non contrasta con gli strumenti urbanistici vigenti al momento della sua realizzazione o al momento della presentazione della domanda di sanatoria;
-violazione ed errata applicazione della L. n. 493/13, della L.R.T. n. 52/99 e del D.L.gs. N. 267/00, eccesso di potere per errore nei presupposti e sviamento in quanto la disposizione regolamentare comporterebbe limitazioni al rilascio di autorizzazioni per stazioni radio base senza terer conto dei criteri fissati dalla Regione per la pianificazione territoriale, incidendo, così, sulla localizzazione degli impianti di telefonia mobile al di fuori dell’ambito strettamente urbanistico; ciò determinerebbe la violazione del principio della gerarchia delle fonti, atteso che l’autorità comunale non può esercitare la propria potestà regolamentare in modo difforme dai criteri e dai valori di cautela per la salute umana fissati dal D.M. 381/98;
-violazione e falsa applicazione delle norme già richiamate ed eccesso di potere per travisamento, illogicità, difetto di motivazione, in quanto non appaiono applicabili, alla fattispecie, i vincoli paesistici insistenti sulla zona, perché l’impianto era già esistente ed autorizzato ai fini paesaggistici e perché l’intervento in questione sarebbe da qualificarsi come di mera manutenzione straordinaria.
Tali censure sono state riproposte, con motivi aggiunti, avverso il provvedimento n. 12233/01, di reiezione della domanda di concessione in sanatoria.
Si è costituito in giudizio il comune di Gambassi Terme che, con ampie memorie, ha sostenuto l’infondatezza del gravame.
D I R I T T O
In via preliminare va rilevata la sopravvenuta carenza di interesse in ordine alla impugnativa delle ordinanze n. 89/01 e n. 93/01, atteso che le stesse sono state successivamente sostituite dal provvedimento di diniego di concessione edilizia in sanatoria, impugnato con i motivi aggiunti.
Con riferimento a tale diniego di sanatoria va rilevato che lo stesso prescinde, nella sua motivazione, dalla assoggettabilità degli interventi realizzati alla autorizzazione ex articolo 151 del D.L.gs. n. 490/99, pur ricadendo, le opere, in zona sottoposta a vincolo paesistico; il diniego, infatti, pone a fondamento della sua motivazione, unicamente il contrasto delle opere realizzate con l’articolo 48 del R.E. e la stessa relazione istruttoria allegata al provvedimento, che ne costituisce parte integrante, non assume specifica posizione in relazione al profilo ambientale che, quindi, non viene in rilievo nella fattispecie in esame.
Con riferimento alla legittimità del cit.art. 48 del R.E., censurato con il secondo motivo, il ricorso deve, invece, ritenersi fondato.
La disposizione regolamentare impugnata comporta, infatti, limitazioni al rilascio di concessioni per l’installazione di stazioni radio base non corrispondenti ad alcun criterio fissato dalla Regione per la pianificazione territoriale, nè ai canoni a cui tale attività deve corrispondere, atteso che la norma è rivolta ad escludere qualsivoglia installazione all’interno dei centri abitati.
Con tale norma, infatti, il comune di Gambassi ha inteso incidere sulla materia della localizzazione degli impianti di telefonia mobile al di fuori dell’ambito strettamente urbanistico, escludendone, in assoluto, l’installazione all’interno dei centri abitati e appropriandosi, così, di poteri riservati alla regione, nei limiti dei massimali delle emissioni previsti dalla normativa di rango statale.
La legge n. 36/01 che detta norme quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici magnetici ed elettromagnetici, all’articolo 3, lett d) individua gli obiettivi di qualità, che sono “i criteri localizzativi, gli standard urbanistici, le prescrizioni nelle incentivazioni per l’utilizzo delle migliori tecnologie disponibili, indicati dalle leggi regionali secondo le competenze definite dall’art. 8”. Tale norma, poi, dopo aver definito le competenze delle regioni, che comprendono anche le modalità per il rilascio delle autorizzazioni alla installazione degli impianti di telefonia mobile, al n. 4 dispone che le regioni, nelle materie di cui all’articolo 8, definiscono le competenze che spettano alle province ed ai comuni.
Il consiglio regionale nella Toscana, con deliberazione n. 12 del 16 gennaio del 2002, pubblicata sul B.U.R. n. 7 del 13 febbraio del 2002,ha determinato i “criteri generali della localizzazione degli impianti e criteri inerenti l’identificazione delle aree sensibili, ai sensi dell’art. 4, comma I della L.R.T. 6 aprile 2000 n. 54, in materia di impianti di radio comunicazioni”.
Tali disposizioni regionali, peraltro, sul presupposto che si ponevano in aperta violazione dei principi fondamentali della legge quadro n. 36/01 in ordine alla ” unità della disciplina giuridica “, che dev’essere omogenea su tutto il territorio nazionale e al ” valore di emissione “, quale criterio di misura unitaria ed uniforme, sono state impugnate dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, con ricorso per conflitto di attribuzione, depositato in data 22 aprile2002 e pubblicato sulla G.U. del 26/6/02 .
Il D.Lgs. 4 settembre 2002 n. 198, successivamente emanato, ha, poi, dettato nuovi principi fondamentali in materia di installazione e di modifica di impianti di telecomunicazioni, dichiarandoli compatibili con qualsiasi destinazione urbanistica e realizzabili in qualsiasi parte del territorio comunale, anche in deroga agli strumenti urbanistici e ad ogni altra disposizione di legge o di regolamento (articolo 3.2).
Risulta da quanto esposto, pur prescindendosi dalle ultime vicende richiamate e dall’ultima modifica normativa, che il comune, a suo tempo, aveva adottato, con l’art. 48 del R.E. una disciplina della materia senza la previa emanazione, da parte della regione, dei criteri generali che avrebbero dovuto essere dettati per la localizzazione degli impianti (articolo 4 L.R.T. n. 54/00 ).
Da ciò l’illegittimità dell’articolo 48 del R.E., perchè emanato in difetto dei presupposti di legge, e quindi, l’illegittimità dell’atto impugnato con il presente gravame, che richiama a suo fondamento una norma del R.E. che deve ritenersi illegittima.
In relazione a quanto esposto, il gravame va accolto, con conseguente annullamento del cit. art. 48 del R.E., oltre che del provvedimento impugnato.
Le spese e gli onorari del giudizio, determinati come in dispositivo, seguono la soccombenza.
P. Q. M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana, Sezione III, definitivamente pronunciando dichiara, in parte qua, improcedibile il ricorso n.2320/2001, lo accoglie nella parte ulteriore e, per l’effetto, annulla l’art. 48 del regolamento edilizio del comune ed il provvedimento impugnato; pone le spese di onorario e di giudizio, per complessivi € 1500,00 (millecinquecento/00), a carico della parte soccombente.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Firenze, il 17 ottobre 2002, dal Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana, in Camera di Consiglio, con l’intervento dei signori:
Dott. Eugenio LAZZERI – Presidente
Dott. Adolfo METRO – Consigliere, rel.
Dott.ssa Giacinta DEL GUZZO – Consigliere
F.to Eugenio Lazzeri
F.to Adolfo Metro
F.to Mara Vagnoli – Collaboratore di Cancelleria
DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL 8 GENNAIO 2003
Firenze, lì 8 GENNAIO 2003
Il Collaboratore di Cancelleria
F.to Mara Vagnoli