8 gennaio 1980 Ordinanza della Pretura Circondariale di Lucca

8 GENNAIO 1980

ORDINANZA DELLA PRETURA CIRCONDARIALE DI LUCCA

 

Il pretore sciogliendo la riserva di cui all’udienza del 3 gennaio 1980 ha pronunciato fuori udienza la seguente ordinanza: si rileva innanzitutto che non sembra esatta la tesi sostenuta dalla convenuta RAI secondo la quale vi è difetto di giurisdizione nei confronti delle Tv private e quindi una carenza di legittimazione delle stesse ad agire.

In effetti la sentenza della Corte Costituzionale n. 202 del 1976 ha riconosciuto il diritto a trasmettere delle emittenti private in ambito locale, ricomprendendo tale possibilità nel più ampio quadro della libera manifestazione di pensiero sancita dalla nostra Costituzione.

E se è vero che la normativa invocata ed in un certo senso indicata dalla citata sentenza della Corte Costituzionale non è stata sino ad oggi realizzata ciò non significa certo che le emittenti private siano da considerare fuori legge e quindi sprovviste di qualsiasi tutela giuridica sia in campo civile che in campo penale.

Ciò è del reato contraddetto oltre che dai principi enunciati nella sentenza n. 202 della Corte Costituzionale da vari giudicati sia di magistrature di merito che dalla Suprema Corte, giudicati nei quali erano parti, per vari motivi, emittenti televisive private che sono state riconosciute quali soggetti aventi diritto a ricorrere all’A.G.

Queste circostanze dimostrano quindi l’esistenza di fatto delle emittenti private ed il loro riconoscimento come soggetti di diritto.

Il diritto ad esistere ed a funzionare delle emittenti private è stato altresì riconosciuto in numerosi convegni e congressi nei quali parlamentari ed uomini di governo si sono esplicitamente espressi in tal senso.

In base a tali brevi osservazioni si ritiene quindi che le Tv private non difettano assolutamente di giurisdizione e conseguentemente siano suscettibili di legittimazione sia attiva che passiva.

La carenza di una normativa che regoli la materia, normativa invocata come già detto anche dalla citata sentenza n. 202, non esclude quindi, per quanto brevemente esposto, l’esistenza delle emittenti televisive private.

Si osserva ancora che la convenuta RAI lamenta altresì l’incompetenza del Giudice adito.

Parte convenuta esamina tale eccezione solo sotto il profilo dell’art. 700 C.p.c. e non anche sotto quello della tutela possessoria in quanto esclude la possibilità per le ricorrenti di potersi servire di tale azione sia perché le bande di frequenza lungo le quali si propagano le onde hertziane sarebbero beni mobili o addirittura resi non qualificabili come beni, sia per mancanza dei presupposti di cui all’art. 1168 C.c.

Esiste invece ormai, quanto alla natura delle bande e dei canali lungo i quali vengono irradiate le onde delle emittenti televisive, una cospicua e conforme giurisprudenza che, in giudizi nei quali erano parti le emittenti private, considerando tali canali come un effettivo spazio attraverso il quale viene inviata una forma di energia le ritiene, in definitiva, come beni immobili suscettibili pertanto di tutela possessoria. Naturalmente se questa configurazione giuridica ha valore per Tv private vale altresì per la RAI servendosi sia le prime che la seconda dello stesso tramite per raggiungere gli utenti.

Passando all’altro aspetto, cioè quello relativo alla mancanza dei presupposti di cui all’art. 1168 C.c. si rileva che nel caso in esame ci troviamo di fronte ad una S.p.a quale è la RAI che è indubbiamente una società privata concessionaria di un pubblico servizio per quanto attiene le trasmissioni su rete nazionale, ma è stata autorizzata alle trasmissioni in sede locale e regionale per quanto riguarda la 3a rete. Ci troviamo pertanto di fronte ad un privato autorizzato all’esecuzione di un servizio della P.A. e quindi, ormai per costante giurisprudenza, è pacifico che nei confronti di tale privato, qualsiasi altro soggetto può agire per la tutela possessoria di un bene del quale asserisce essere in possesso sia con l’azione di spoglio che con quella di manutenzione.

Del resto a questo proposito lo stesso ministro delle poste e telecomunicazioni nella nota inviata alla RAI in data 19 ottobre 1978 circa il piano tecnico relativo all’istituzione della 3a rete avverte la destinataria di “voler controllare che le caratteristiche di radiazione delle antenne trasmittenti di impianti ubicati nei centri abitati non provochino fenomeni di saturazione di segnale nei televisori di utente, le cui antenne riceventi di tipo commerciale siano atte a ricevere anche altri programmi televisivi via etere” assegnando così ovviamente dei limiti all’attività della RAI nella istituzione della 3a rete e riconoscendo l’esistenza quanto meno di fatto, di altre emittenti televisive diverse ovviamente dalla RAI.

Questa nota del ministro ribadisce comunque, se ve ne fosse stato bisogno, la natura di autorizzazione dell’atto con il quale è stato assegnato alla RAI l’incarico di istituire in sede locale e regionale la 3a rete e non siamo certo in presenza di un ordine dato al privato concessionario dalla P.A. e di fronte al quale altri privati non possono trovare tutela possessoria.

Si osserva altresì che in giurisprudenza si è ormai giunti a riconoscere la possibilità di ricorrere alla tutela possessoria di fronte alla A.G.O. da parte di un privato nei confronti anche di un concessionario di pubblico servizio qualora la giustizia amministrativa non presenti rimedi rapidi in casi dove vi sia un pericolo immanente ed irreparabile che sarebbe sicuro documento per il privato in mancanza di una pronta pronuncia.

Poiché, per quanto sopra precisato, nel caso che ci riguarda la tutela possessoria appare possibile, occorre considerare che la competenza funzionale è senz’altro quella del pretore.

Per ciò che attiene alla competenza per territorio le ricorrenti emittenti televisive sostengono che lo spossessamento o meglio la turbativa si è verificata in molte zone tra le quali la piana lucchese fornendo di ciò prove documentali ed essendo del resto il fenomeno noto anche attraverso la stampa.

Le già citate sentenze che riconoscono la possibilità di tutela possessoria dei canali televisivi individuano la competenza territoriale nei luoghi in cui la turbativa si verifica ed essendo pacifico che se la turbativa avviene in più luoghi chi agisce può rivolgersi, a scelta, all’A.G. di uno di tali luoghi, ne discende che appare esatto aver radicato dinanzi al pretore di Lucca il procedimento ravvisando la competenza territoriale essendosi il fenomeno di turbativa, come già specificato, verificato anche in zone del mandamento di questa pretura.

Ravvisata pertanto, allo stato, la legittimità del ricorso proposto sia sotto il profilo della legittimazione ad agire dei ricorrenti, sia sotto quello della competenza del Giudice adito, si osserva che vi sono in atti elementi sufficienti per poter concedere un provvedimento immediato.

In concreto le emittenti televisive che hanno adito le vie giudiziarie trasmettono in alcune zone della Toscana certamente da oltre un anno, mentre il fenomeno della turbativa si è verificato il Lucchesia dal 15 dicembre 1979 e cioè dall’entrata in vigore della 3a rete che irradia i suoi programmi da una antenna posta sul Monte Serra, con una potenza in uscita di 400 KW.

Ritenuto che dagli atti prodotti e dalle dichiarazioni fatte dai tecnici presentatisi all’udienza di comparizione delle parti si evince che tale potenza in uscita appare determinante  al fine di provocare la lamentata turbativa perché reca certamente disturbi che poi si propagano alle antenne riceventi dei televisori d’utente con la conseguenza che gli altri programmi irradiati dalle emittenti ricorrenti ne risultano cancellati o fortemente alterati.

Ritenuto altresì che dalla nota del ministro delle poste e telecomunicazioni in data 19 ottobre 1979 non viene indicata per l’antenna sul Monte Serra alcuna potenza, né vi è prova, allo stato che la potenza prevista nel piano di Stoccolma del 1961 obblighi la RAI ad emettere da tale antenna con la potenza massima, anche in relazione all’avvertenza contenuta nella già citata nota del ministro del 10 ottobre 1978 per quanto concerne in rispetto nei confronti delle altre emittenti.

Tenuto conto che l’antenna del Monte Serra trovasi al centro di una zona densamente popolata e serve varie città fra le quali Pisa, Livorno, Lucca, per cui sembra rientrare tra quelle antenne alle quali detta nota fa riferimento.

Ritenuto che, da quanto i tecnici hanno esposto, il programma della 3a rete può essere irradiato anche con una potenza tale da non disturbare le emittenti televisive private della zona.

Che pertanto deve ordinarsi alla RAI di ovviare alla turbativa causata alle emittenti ricorrenti mediante opportuni accorgimenti tecnici che eliminino gli inconvenienti lamentati, ripristinando cioè la situazione quale era antecedentemente all’entrata in vigore della terza rete.

P.Q.M.

Ordina alla RAI Radio Televisione Italiana S.p.A. di ripristinare la situazione nello stesso stato esistente prima del 15 dicembre 1979 eliminando le turbative arrecate alle emittenti ricorrenti con la installazione della 3a rete e ciò mediante idonei accorgimenti tecnici da eseguire a cura e spese della suddetta RAI entro dieci giorni dalla data dell’ordinanza.

Rinvia per la trattazione all’udienza del 4 febbraio 1980 ore 9,30.