8 febbraio 2000 Sentenza n. 2/00 della Corte Suprema di Cassazione, Sezioni Unite Penali

8 FEBBRAIO 2000

SENTENZA N° 2/00 DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, SEZIONI UNITE PENALI

 

Sul ricorso proposto da:

CICCONE Giuseppe nato a Dinami (CZ) il 20.3.1958

MANCINELLI Massimo nato a Camerino (MC) il 27.10.1957

Avverso la sentenza della Corte di Appello di Torino del 23.11.1998

Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso;

Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere dott. Amedeo Postiglione

Udito, per la parte civile, l’avv. Maurizio Mondel

Udito il Pubblico Ministero in persona dell’Avvocato Generale Dr. Toscani che ha concluso per il rigetto dei ricorsi

udito i difensori

Fatto

A seguito di sequestro effettuato il 10 maggio 1993 presso l’esercizio commerciale “Marilyn” di Torino di 355 videocassette e numerose fascette illustrative, con marchio SIAE mancante o falsificato, Ciccone Giuseppe e Mancinelli Massimo venivano tratti a giudizio per i reati di cui agli artt. 81 cpv. 110, 468 cod, pen. e 1 l. 400/85, 2 l. 121/87 per concorso nei reati di detenzione di videocassette abusivamente riprodotte e contraffazione del sigillo SIAE.

A conclusione del giudizio abbreviato il GUP presso il Tribunale di Torino, con sentenza del 5.11.1997, condannava gli imputati alla pena di mesi cinque di reclusione e 100 mila di multa ed al risarcimento dei danni a favore della SIAE, costituitasi parte civile.

A seguito di gravame, la Corte di Appello di Torino, con sentenza in data 23.11.1998, confermava la decisione dei primi giudici, adeguandosi all’orientamento prevalente della Corte di Cassazione nella materia e ritenendo isolato e non convincente l’orientamento contrario espresso da alcune decisioni di questa Corte (Sentenza II Sez, n. 1626 del 4.3.1997 imp. Favilli; Sent. III Sez., n. 2090 del 16.5.1997, imp. Nannucci).

Contro questa sentenza gli imputati propongono ricorso per Cassazione, deducendo violazione di legge ed erronea motivazione sotto un triplice profilo:

a) il fatto contestato, in relazione all’art. 1 legge 20.7.1985 n. 400 e art. 2 legge 27.3.1987 n. 121, non costituirebbe più reato, essendo intervenuta una “abolitio criminis” per effetto dell’art. 171 ter, lettera c decreto legislativo 16.11.1994 n. 685, costituente norma penale parzialmente in bianco, non applicabile a causa del rinvio ad un Regolamento di esecuzione non ancora emanato, sicché la condotta punibile risulterebbe incompleta;

b) la normativa applicata si riferirebbe solo alle opere cinematografiche in senso stretto e non alle videocassette artigianalmente prodotte, quale sarebbero quelle sequestrate;

c) la insussistenza del diritto di falso per la grossolanità della contraffazione materiale effettuata.

In via subordinata i ricorrenti, consapevoli del contrasto di giurisprudenza evidenziatosi nella materia, hanno domandato che la questione venisse rimessa alle Sezioni Unite.

La V Sezione Penale di questa Corte, con ordinanza del 28.10.1999, rimetteva la questione alle Sezioni Unite.

Il Primo presidente, con decreto del 7.12.1999, assegnava il ricorso alle Sezioni Unite per l’udienza pubblica del 19.1.2000.

Il Procuratore Generale e la parte civile hanno concluso per il rigetto dei ricorsi.

Diritto

Sulla questione all’esame delle Sezioni Unite sembra opportuno un breve esame della evoluzione legislativa. E’ noto che, da oltre cinquant’anni, si registra un fenomeno di stratificazione normativa, che registra una sostanziale continuità, pur nel graduale adattamento ed arricchimento del sistema, anche alla luce delle direttive comunitarie (Direttive CEE 91/250 e Direttiva CEE n. 92/100) e di Convenzioni internazionali (Conv. di Ginevra 29.10.1971).

La normativa di base rimane quella di cui alla legge 22 aprile 1940 n. 633 sulla protezione del diritto d’autore e di altri diritti connessi al suo esercizio.

Tale legge individua le opere protette (in quanto espressioni dell’ingegno creativo e quindi della personalità dell’autore) in alcuni grandi settori (letteratura, musica, arti figurative, architettura, teatro, cinematografia) ex art. 1; contempla una protezione delle “forme e modi di espressione” con una elencazione delle opere che risultano comunque comprese nella protezione ex art. 2; disciplina i soggetti (capo II) il contenuto e la durata del diritto, compresa la utilizzazione economica (capo III); stabilisce, con l’art. 123, l’obbligo del contrassegno “in conformità delle norme stabilite dal Regolamento”; introduce con l’art. 180 un apposito ente pubblico (all’epoca EIDA – Ente Italiano per i Diritti d’Autore) con funzione di protezione, intermediazione e certificazione; contempla apposite sanzioni penali (art. 171) per alcuni comportamenti posti in essere da chiunque senza averne diritto (tra cui la commercializzazione, la riproduzione, ecc.).

Alla legge seguiva puntualmente il Regolamento di esecuzione (R.D. 18.5.1942 n. 1369), che all’art. 12 stabiliva l’obbligo del contrassegno per ogni esemplare dell’opera, spettante all’editore, a cura dell’Ente pubblico proposto (EIDA, ora SIAE), precisando altresì le modalità da seguire e la ripartizione dei costi.

Il sistema rimaneva immutato per oltre trenta anni, allorché una prima integrazione si rendeva necessaria per ottemperare ad una obbligazione assunta in sede internazionale.

Con la legge 5.5.1976 n. 404 (“Ratifica ed esecuzione della convenzione per la protezione dei produttori di fonogrammi contro la riproduzione non autorizzata dei loro fonogrammi, convenzione sottoscritta a Ginevra il 29.10.1971) veniva ampliata la portata dell’art. 171 legge 633/41, prevedendosi, accanto alla punizione della abusiva duplicazione di “dischi od altri apparecchi analoghi, la repressione della importazione illegale dei suddetti supporti fonici.

Nel 1981 (con la legge 406/81) la abusiva duplicazione, riproduzione, importazione, distribuzione e vendita di prodotti fonografici non autorizzati (dischi, nastri e supporti analoghi) registrava soltanto una più puntuale definizione e soprattutto una più efficace sanzione penale (reclusione da tre mesi a tre anni e multa da 500 mila a sei milioni), con parallela e logica soppressione della lettera e, primo comma, art. 171 della legge di base, espressamente richiamata (che già prevedeva la sanzione penale per tale condotta).

Nel 1985 un analogo intervento si verificava in materia di abusiva (nel senso di carenza di contrassegno SIAE espressamente menzionato art. 2) duplicazione, riproduzione, importazione, distribuzione e vendita, proiezione in pubblico e trasmissione di opere cinematografiche: migliore definizione della condotta e aumento della sanzione penale (l. 400/85 art. 1, integrata dal Decreto legge 9/87, convertito nella legge 121/87, apparendo inadeguata la protezione penale generale accordata dall’art. 171 comma 1 lett. a legge di base n. 633/41.

Nel 1987, con la legge 121, veniva ancora espressamente richiamato l’obbligo di opporre il contrassegno SIAE, secondo le modalità costituite dal regolamento approvato con R.D. 15.5.1942 n. 1369.

Il Decreto Legge 26.1.1987 n. 9, convertito nella legge 27.3.1987 n. 121, all’articolo 2 recita in modo molto chiaro: “Sono da intendersi assoggettati alle disposizioni della legge 20 luglio 1985 n. 400, la vendita o il noleggio di videocassette riproducenti opere cinematografiche e non contrassegnate dalla Società italiana degli autori ed editori (S.I.A.E.) ai sensi della legge 22 aprile 1941, n. 633, sulla protezione del diritto di autore e di altri diritti connessi al suo esercizio, e del relativo regolamento di esecuzione approvato con regio decreto 18 maggio 1942, n. 1369.

Le sanzioni previste dalla legge 20 luglio 1985, n. 400 si applicano a chiunque venda musicassette non contrassegnate dalla Società italiana degli autori ed editori (S.I.A.E.) ai sensi delle disposizioni sul diritto di autore e su altri diritti connessi al suo esercizio richiamate al comma 1.

Nel 1992, con decreto legislativo 29.12.1992 n. 518, il legislatore interveniva ancora sulla legge 22.4.1941 n. 633, per garantire attuazione alla direttiva CEE 91/250 relativa alla tutela giuridica dei programmi per elaboratore.

Veniva così introdotto nella legge del 1941 l’art. 171 bis, che punisce chi abusivamente duplica, ai fini di lucro programmi per elaboratore, nonchè chi importa, distribuisce, vende, detiene a scopo commerciale o concede in locazione copie non autorizzate di tali programmi.

L’abusività è sempre riferita alla mancata autorizzazione dell’autore e alla mancata attestazione della SIAE che cura il registro pubblico speciale per i programmi per elaboratore (art. 6).

Il riferimento ad un Regolamento da emanare con D.P.C.M. entro sei mesi, sentita la SIAE, attiene alle caratteristiche, modalità e tariffe del nuovo Registro istituito, sicché si spiega la necessità di menzionare questo specifico Regolamento rispetto a quello del 1942 (art. 12).

Ancora una volta la sanzione penale è innestata nella “vecchia” legge del 1941 (art. 171 bis) e fa riferimento al mancato contrassegno della SIAE (vedi art. 10).

Nel 1994, infine, il decreto legislativo 16.11.1994 n. 685 (con il quale il legislatore dà attuazione alla direttiva CEE n. 92/100), mentre abroga, con l’art. 20, le precedenti disposizioni vigenti in materia, introduce nella stessa legge del 1941, l’art. 173 ter, che punisce con la reclusione da tre mesi a tre anni e con la multa di lire 500.000 a sei milioni, numerose condotte attraverso le quali si realizzano gli illeciti sopra indicati ed in particolare , la condotta di chi, “pur non avendo concorso alla duplicazione o riproduzione, pone in commercio, cede in noleggio e comunque in uso a qualunque titolo, a fine di lucro, detiene per gli usi anzidetti, introduce a fine di lucro nel territorio dello Stato, proietta in pubblico o trasmette per il mezzo della televisione le duplicazioni o riproduzioni abusive ovvero vende o noleggia: videocassette, musicassette di opere cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini od altro supporto contenente fonogrammi in movimento, non contrassegnati dalla S.I.A.E., ai sensi della presente legge e del regolamento”.

E’ da rilevare che nella relazione al decreto legislativo sopra indicato si chiarisce che la risistemazione della materia ed il suo adeguamento alle direttive dettate in sede di Comunità Europea sono misure volte al contrasto della così detta “pirateria” commerciale.

La predetta relazione, a proposito dell’art. 17 (con il quale viene introdotto nella legge del ‘41 l’art. 171 ter), afferma che “si è reso necessario in aggiunta ai comportamenti penalmente rilevanti già contemplati e sanzionati nell’art. 171 della nostra legge, prevedere gli abusi specifici riferenti ai diritti esclusivi di nuova introduzione, soprattutto in funzione antipirateria. In tale contesto, si è palesata la opportunità di riunire nel presente articolo della legge del diritto di autore la normativa sanzionatoria attualmente contenuta nella leggi n. 406/1981, n. 400/1985 e n. 121/1987, alla luce di esigenze di armonizzazione e chiarezza interpretativa”.

Rileva la Corte, che, alla luce della evoluzione legislativa sopra descritta e soprattutto del suo metodo, appare pienamente fondato l’orientamento prevalente già espresso da molte decisioni della Cassazione, che si riassume nei seguenti punti:

a) il decreto legislativo 685/94 ha avuto una funzione di armonizzazione del regime sanzionatorio che disciplina la materia;

b) il riferimento contenuto nell’art. 173 ter alla necessità del contrassegno della SIAE “ai sensi della presente legge e del regolamento” va inteso in relazione alla legge del 1941 ed il relativo regolamento (anche se gli estremi non vengono indicati), proprio in considerazione dell’opera di riformulazione e sistemazione organica delle disposizioni vigenti in precedenza;

c) la fattispecie penale ex art. 171 ter è sufficientemente delineata, sicché non si pone il problema di una norma in bianco, neppure parzialmente, da integrare con norme regolamentari nuove;

d) nessuna “abrogatio criminis” si è verificata in quanto il sistema sanzionatorio preesistente è stato conservato, anzi risulta rafforzato e chiarificato in forza dell’opera di coordinamento ed integrazione compiuta;

e) è rimasto costante il riferimento ad un ente di diritto pubblico (prima EIDA, ora SIAE) con una funzione ufficiale di vidimazione e certificazione (con la sola estensione dell’obbligo di vidimazione dall’originario solo editore, art. 1211 legge del 1941, a “chiunque” ponga in essere una delle condotte contemplate dallo art. 171 ter D.Lgs. 685/94).

A sostegno ulteriore della soluzione sopra indicata giova richiamare l’Ordinanza n. 220 del 1996 della Corte Costituzionale che, nel dichiarare manifestamente infondata la questione di costituzionalità dell’art. 1 l. 406/81, ebbe a dichiarare:

“non osta alla ammissibilità della questione, la intervenuta abrogazione della disposizione denunciata, ad opera dell’art. 20 del medesimo decreto legislativo 16.11.1994 n. 685, posto che l’art. 17 del medesimo decreto, che ha riformulato la norma in un contesto più ampio, ha lasciato immutate le pene previste e non ha dunque inciso sulla applicabilità della norma ai fatti… connessi al vigore della norma nella sua formulazione originaria”.

In conclusione deve, dunque, affermarsi il seguente principio:

“In materia di diritto d’autore, con il D.L.G. 16 novembre 1994 n. 685, il legislatore ha inteso riaffermare il valore centrale della legge 22 aprile 1941 n. 633, aggiornando il corpo normativo originario senza alterarne la struttura. Il ricorso alla tecnica dell’interpolazione mostra chiaramente la volontà di inserire le nuove previsioni penali quali parti integranti della legge fondamentale sul diritto d’autore, così che il regolamento di esecuzione richiamato dall’art. 171 ter è quello approvato con R.D. 18 maggio 1942 n. 1369. L’art. 171 ter, trova, pertanto, il suo completamento nel citato Regolamento restando così penalmente sanzionata l’illecita immissione nel mercato di supporti non contrassegnati dalla S.I.A.E.”.

I ricorrenti hanno tra l’altro sostenuto che la normativa in questione sarebbe applicabile solo alle opere cinematografiche in senso stretto e dunque non anche alle videocassette artigianalmente prodotte, quale sarebbero nel caso di specie quelle sequestrate.

Sul punto questa Corte ha già precisato – e tale orientamento va confermato – che ai fini della sussistenza del reato di vendita o noleggio di videocassette riproducenti opere cinematografiche prive del contrassegno SIAE, non è rilevante la loro destinazione al circuito commerciale o televisivo, in quanto anche le opere prodotte artigianalmente (compresi i film “a luci rosse”) sono sottoposte al controllo SIAE.

La tutela non viene meno neppure se l’opera sia “caduta in pubblico dominio” e non siano dovuti più i diritti d’autore.

L’altra censura sulla insussistenza del delitto di contraffazione ex artt. 468 e 469 C.P., per la grossolanità della materiale alterazione, attiene ad una valutazione di merito, incensurabile in sede di legittimità, perché adeguatamente motivata e contraddetta dalla perizia in atti.

P.Q.M.

La Corte Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese processuali nonché alla rifusione delle spese e competenze in favore della parte civile, che liquida in complessive 3.302.000, di cui 3.000.000 per onorari, oltre IVA e CPA.

Così deciso in Roma il 19.1.2000