08 APRILE 2004
ORDINANZA DI RIESAME DEL DECRETO DI SEQUESTRO DEL TRIBUNALE REGGIO EMILIA
-SEZIONE PENALE-
Il Tribunale di Reggio Emilia, Sezione Penale
composto da:
dott. Antonio Scapellato Presidente e relatore
dott. Giovanni Ghini Giudice
d.ssa Cristina Bellentani Giudice
riunito in Camera di Consiglio, ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
sulla richiesta di riesame del decreto del P.M. in Sede, in data 13.3.04, con il quale è stato convalidato il sequestro di 36.425 brani musicali in formato elettronico, registrati su quattro hard disk montati su quattro server, di un sistema informatico eseguito dalla Compagnia G. d. F. di R.E., in data 10.3.04, nei confronti di XX, di cui è legale rappresentante YY
per il reato p. e p. dagli artt. 171 bis e ter L. 633/941, commesso in Reggio Emilia il 10.3.04, tempestivamente presentata il 02.04.04 dall’Avv. Matteo Marconi, del Foro di R.E., quale difensore di fiducia dell’indagato YY.
Il sequestro di cui trattasi risulta eseguito dalla P.G. in quanto,nel corso di un controllo eseguito, d’iniziativa, nei confronti dell’emittente radiofonica sopra indicata, sarebbe stato accertato che i brani musicali in oggetto erano stati trasfusi negl’indicati supporti informatici, ai fini della diffusione radiofonica, “in assenza dell’adempimento con i produttori fonografici, previsto dall’art. 72 e art. 73 della L. 633/41 e successive modificazioni ed integrazioni”, costituendo, quindi, tale attività, “in assenza del pagamento dei diritti connessi”, un’illecita riproduzione in violaizone dell’art. 171 ter L. 633/41 e succ. modif.
Il difensore dell’indagato ha richiesto l’annullamento del provvedimento impugnato, sostanzialmente, per i seguenti motivi:
1. carenza del “fumus delicti” in ordine alla violazione dell’art. 171 ter L. cit.
La G. d. F. procedente, avrebbe, infatti, accertato la regolarità degli adempimenti SIAE in relazione alla detenzione dei supporti originali, muniti di regolare marchio SIAE, dai quali i brani musicali sequestrati sarebbero stati trasfusi, ai fini della radiodiffusione, sui già citati supporti informatici (“in “mp3””), individuando la violazione della norma contestata nel mancato pagamento alla SCF (Società Consortile Fonografici) dei “diritti connessi”; pagamento che avrebbe autorizzato “da contratto” la “riproduzione di canzoni”. La difesa ha contestato tale assunto sostenendo che la trasfusione di brani musicali realizzata è da ritenersi una “copia tecnica” – lecitamente eseguita in forza di regolare licenza SIAE –, di originali legalmente detenuti, necessaria per una programmazione con sistema informatico, più duttile di quella tradizionale ed economicamente più conveniente e negando che spetterebbe alla SCF, società multinazionale di diritto privato, (che, peraltro, non avrebbe mai chiesto alcunché) il diritto esclusivo di esigere il pagamento per lo sfruttamento dei diritti connessi al diritto d’autore, indipendentemente dai pagamenti eseguiti a favore della SIAE, ente di diritto pubblico, cui le emittenti – quali XX – hanno finora corrisposto quanto dovuto, quale unico soggetto legittimato all’intermediazione dei diritti d’autore e di quelli connessi, come previsto dall’art. 180 L. 633/41, con conseguente ripartizione “pro capite”, ad opera dello stesso ente, agli aventi diritto. Se tali sono i compiti istituzionali della SIAE non è, quindi, consentito ritenere, sostiene il difensore, che il mancato pagamento alla SCF di quanto eventualmente spettantele, ai sensi degli artt. 72, 73 e 73 bis L. 633/41 e succ. modif., possa contribuire ad integrare la fattispecie normativa contestata, di cui all’art. 171 ter L. cit..
2. “mancata specificazione della condotta illegittima cui sarebbe vincolato il sequestro”.
La difesa lamenta, inoltre, la mancata specificazione nel provvedimento impugnato “della precisa tipologia illecita che si reputa integrata nel caso in esame”, essendo stata indicata genericamente la violazione della norma di cui all’art. 171 ter L. cit., che prevede, però, molteplici fattispecie di reato e tenendosi conto che anche negli atti redatti dalla P.G. procedente non risulterebbe chiara la condotta contestata, facendosi riferimento sia all’illecita diffusione che all’illecita duplicazione dei brani musicali.
3. non necessità del mantenimento del sequestro.
Trattandosi, invero, di sequestro probatorio ed essendo stato l’elenco dei brani sequestrati riversato su floppy disk in triplice copia, a disposizione della P.G. operante, gli elementi di prova sarebbero già stati acquisiti ed assicurati alla giustizia, senza possibilità alcuna di modificazione, per cui un’ulteriore compressione dei diritti dell’emittente sarebbe tanto inutile quanto economicamente dannosa.
Ritiene il Tribunale che sia meritevole d’accoglimento il secondo motivo di censura proposto dalla difesa, che si giudica assorbente rispetto agli altri proposti.
E’, infatti, indispensabile, anche per costante giurisprudenza, che il P.M., per non violare il diritto di difesa dell’indagato, indichi, nel decreto di convalida del sequestro eseguito d’iniziativa dalla polizia giudiziaria, sia pure in maniera sommaria ed approssimativa, la fattispecie criminosa ed i fatti specifici contestati, in relazione ai quali si ricercano i corpi del reato o le cose pertinenti al reato, non essendo sufficiente, allo scopo, la semplice indicazione delle norme di legge violate. Nel decreto del P.M. in oggetto, invece, è riportata esclusivamente l’indicazione del reato per cui si procede, individuato nell’art. 171 ter (per la parte che interessa l’avvenuto sequestro, essendo risultato il riferimento all’art. 171 bis, riguardante altra ipotesi di reato, del tutto autonoma rispetto al sequestro) L. 633/41, con l’indicazione della data e del luogo del commesso reato, ma senza alcuna specificazione né dei fatti né della fattispecie concretamente contestata, tra quelle, numerose, previste e punite dalla norma indicata e tale specificazione non può ritenersi operata nemmeno “per relationem”, con riferimento al verbale di sequestro o ad altro atto contenuto nel fascicolo del procedimento, portato a conoscenza dell’indagato, in quanto non risulta, nel citato decreto, alcun cenno in proposito e non v’è dubbio che è compito esclusivo del P.M. formulare l’ipotesi accusatoria, non potendo il Tribunale farlo autonomamente, in via integrativa, sulla base dell’esame degli atti del procedimento (v. in proposito, tra le altre, Cass. pen. sez. III, 23.7.94 n. 2072; Cass. pen. sez. III, 28.5.96 n. 2092; Cass. pen. sez. I, 18.6.97 n. 2925).
Tale rilievo, assorbente, come detto, rispetto agli altri formulati o formulabili, impedisce, di conseguenza al Tribunale di valutare, non sussistendo termini concreti di riferimento, se sussista, nel caso di specie, il “fumus commissi delicti”, giudicando, cioè, se i fatti addebitabili (ma, come detto, non specificamente addebitati) all’indagato possano integrare il reato ipotizzato (nella fattispecie solo genericamente).
Ma volendo, “ad abundantiam”, tentare d’inquadrare i fatti desumibili dal verbale di sequestro della polizia giudiziaria, dove si fa riferimento ad un’illecita riproduzione di brani musicali, in assenza “dell’adempimento con i produttori fonografici, previsto dall’art. 72 ed art. 73 della L. 633/41 e successive modificazioni ed integrazioni” e, quindi, del pagamento di quanto asseritamente dovuto alla SCF, nell’ipotizzata violazione dell’art. 171 ter della legge citata, si potrebbe, comunque, osservare che i fatti addebitabili non sembrano astrattamente inquadrabili in alcuna delle fattispecie penali di cui alla norma citata, risultando, sia pure indirettamente, per mancanza di qualsiasi contestazione, in proposito, effettuata dalla P.G. procedente, che XX è da ritenersi in regola con tutti gli adempimenti verso la SIAE, collegati all’attività svolta.
Come appare, infatti, risultare chiaro da tutto il tessuto normativo della legge in esame, pur non essendo dubitabile che spettino, tra gli altri, ai produttori di fonogrammi i compensi per l’utilizzazione economica dei fonogrammi, previsti e regolamentati dagli artt. 73 e 73 bis L. cit., appare evidente che non sia previsto dalla legge che tale pagamento debba avvenire direttamente in favore d’intermediari – quale potrebbe essere nella fattispecie la citata SCF (società consortile fonografici)(che non risulta, peraltro, averlo mai richiesto all’emittente in oggetto) -, diversi dalla SIAE, in quanto la legge assegna alla stessa società, che “ha natura di ente pubblico e che attende alla tutela economica e giuridica delle opere dell’ingegno e dei diritti connessi” (vedi Cass. pen. sez. II 22.2.96 n. 3886), “in condizioni di sostanziale monopolio” (v. Corte Cost. 15.5.90 n. 241) ed “in via esclusiva, l’attività d’intermediazione per l’utilizzazione economica delle opere dell’ingegno, mediante la percezione dei proventi derivanti dalla relativa utilizzazione” (vedi Cass. pen. sez. III, 16.6.95 n.6895), così come dei diritti connessi (vedi Cass. pen. sez. III, 26.10.93 n. 1505: “… la Siae (Società Italiana Autori ed Editori) quale ente statutariamente deputato alla tutela delle opere dell’ingegno e dei diritti connessi…”), come previsto dall’art. 180 L. cit., che così recita: “L’attività d’intermediario, comunque attuata, sotto ogni forma diretta o indiretta di intervento, mediazione, mandato, rappresentanza ed anche di cessione per l’esercizio dei diritti di rappresentazione, di esecuzione, di recitazione, di radiodiffusione ivi compresa la comunicazione al pubblico via satellite e di riproduzione meccanica e cinematografica di opere tutelate, è riservata in via esclusiva alla Società Italiana degli Autori ed Editori (SIAE).
Tale attività è esercitata per effettuare:
1. la concessione, per conto e nell’interesse degli aventi diritto, di licenze e autorizzazioni per la utilizzazione economica di opere tutelate;
2. la percezione dei proventi derivanti da dette licenze ed autorizzazioni;
3. la ripartizione dei proventi medesimi tra gli aventi diritto.
Tali funzioni dell’ente sono state peraltro ribadite dall’art. 7 D. L.vo 29.10.99 n. 419, sul riordinamento del sistema degli enti pubblici nazionali ed emergono, sostanzialmente, dal fac-simile delle condizioni generali di licenza ad imprese di diffusione radiofonica via etere in ambito locale, prodotto in atti, le quali prevedono, tra l’altro, l’autorizzazione a registrare le opere musicali tutelate contenute in dischi, nastri od altri supporti analoghi, su nastro, filo od analogo supporto, esclusivamente ai fini delle diffusioni radiofoniche differite proprie dell’emittente locale cui è stata concessa licenza; attività, quest’ultima, che risulterebbe messa in atto da XX.
Non si ritengono sussistenti, infine, sempre “ad abundantiam”, esigenze probatorie collegate al sequestro eseguito, peraltro non esplicitate dal P.M. nel decreto di convalida di sequestro, come sarebbe stato, invece, necessario fare (vedi Cass. S.U. pen., 28.1 – 13.2.04 n. 5876), visto che sono stati sequestrati solo brani musicali, sui quali è stata concessa facoltà d’uso alla parte stessa e che la P.G. “al fine di preservare gli elementi di prova e di contestazione raccolti, ha provveduto a registrare su 3 floppy disk l’elenco di tutte le directory e sottodirectory contenenti i files musicali, sui quali gli ausiliari di p.g. nominati starebbero eseguendo “perizia tecnica analitica ed accurata”.
Per l’esposte considerazioni questo Tribunale ritiene che il decreto di convalida di sequestro di cui sopra debba essere annullato.
Visti gli artt. 324, 355 C.P.P.,
annulla il decreto di convalida di sequestro, emesso dal P.M. in Sede, in data 10.3.04, di cui in premessa, ordinando la restituzione degli atti al P.M. in Sede.
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni e le notificazioni di rito.
Reggio Emilia, lì 8.4.04
IL PRESIDENTE REL.
Dr. Antonio Scapellato