7 ottobre 2021 Sentenza del Tribunale di Napoli, Sezione Lavoro

 

7 ottobre 2021

SENTENZA DEL TRIBUNALE DI NAPOLI – SEZIONE LAVORO

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice del Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro dr. Francesco Armato in data 07-10-2021, preso atto della comparizione della parte ricorrente e della convenuta, mediante deposito di note di “trattazione scritta” e verificata la regolarità della comunicazione dell’avviso emesso il 30-07-2021, ha pronunciato mediante dispositivo, la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. xxxx/2018 del ruolo gen. Previdenza

TRA

XXX SRL, con sede in (…) [c.f./p.iva: …], in persona del legale rapp.te p.t. sig. (…), rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dagli Avv.ti (…) e (…) con domicilio eletto presso e nello studio dell’Avv. (…), in (…) alla Via (…).

ricorrente

E

I.N.P.S. – Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, in persona del Presidente pro-tempore, domiciliato come in atti, rappresentato e difeso dall’avv. Gloria Ferrighi giusta procura speciale indicata in atti, con cui elettivamente domicilia in Napoli, alla Via G. Ferraris n. 4, presso l’Avvocatura dell’INPS

Convenuto

Oggetto: ricorso in opposizione ad avviso di addebito recante n. (…) del 7 luglio 2018 notificato a mezzo raccomandata a/r il 25/07/2018

Ragioni di fatto e di diritto della decisione

Con ricorso depositato in data 03/09/2018 presso la Cancelleria, Sezione Lavoro, del Tribunale di Napoli la XXX SRL (in breve XXX Srl) in persona del l.r.p.t. proponeva ricorso ex art. 442 ss. c.p.c. in opposizione avverso l’avviso di addebito n. (…)  del 7 luglio 2018 notificato il 25.07.2018; premetteva che la società si occupava di realizzazione, trasmissione, distribuzione e compravendita di programmi televisivi e radiofonici, di materiale editoriale e radiotelevisivo in ambito locale; che in data 12.10.2017 era stata interessata da un accesso ispettivo “congiunto”, disposto cioè da funzionari in servizio presso la ITL di (…) e da funzionari della Direzione Regionale INPS del Lazio, nonché da Ufficiali di Polizia Giudiziaria e Tributaria della S.T.F.P. della Guardia di Finanza di (…); che alla visita era seguito il rilascio di verbale (n. …) ed era stata richiesta tutta la documentazione ritenuta utile per verificare la regolarità del personale dipendente iscritto nel libro unico del lavoro; che in data 20.04.2018 veniva notificata diffida ad adempiere dell’INPS – Sede di (…) del 17.04.2018, a mezzo della quale si invitava la società contribuente ad effettuare i pagamenti richiesti – per complessive € (…) a titolo di contributi previdenziali obbligatori e somme aggiuntive in riferimento al periodo 6/2014 – 12/2017 – secondo le modalità e i termini di cui al Verbale Unico di accertamento e notificazione n. (…) del 17.04.2018. Era stato contestato alla società il mancato rispetto (ai fini del versamento dei contributi previdenziali e assistenziali)  dei  trattamenti  retributivi  contrattuali  del  CCNL  per  i  dipendenti  delle  Imprese Radiotelevisive private stipulato dal CGIL, CISL e UIL, Confindustria e ANICA, poiché era stato applicato il CCNL stipulato dalla CISAL con la AERANTI-CORALLO; precisamente, si  contestava alla società la violazione dell’art. 1 D.L. n. 338/89 oggetto di interpretazione autentica da parte dell’art. 2, co. 25, L. n. 549/1995, secondo cui, in caso di pluralità di contratti collettivi nazionali intervenuti per la medesima categoria, la retribuzione da assumere come base per il calcolo dei contributi previdenziali e assistenziali è quella stabilita dai CCNL stipulati dalle OO.SS. dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative della categoria; si chiedeva il pagamento di €. (…) a titolo di contributi da regolarizzare con l’INPS ed €. (…)  sempre a titolo di contributi ma da regolarizzare con la Gestione Ex Enpals – Fondo Lavoratori dello Spettacolo per i periodi di competenza fino al 31.12.2014, oltre alla somma di euro (…)  a titolo di somme aggiuntive. La XXX S.r.l. aveva inoltrato ricorso gerarchico agli organi istituzionali dell’INPS, nonché al Presidente dell’Istituto, rimasto senza esito. Era seguito ricorso giudiziale depositato presso il Tribunale di (…), in funzione di Giudice del Lavoro, avente ad oggetto l’accertamento dell’inesistenza di qualsivoglia pretesa per contributi, premi, sanzioni, somme aggiuntive e interessi evasi o non versati. Nelle more del procedimento giudiziario di cui sopra, l’odierna parte ricorrente si era vista notificare l’avviso oggi opposto, per contributi pretesi a titolo di Gestione Ex-Enpals Lavoratori dello spettacolo, relativamente al periodo 6/2014 – 12/2014 e per un importo totale, comprensivo delle spese di notifica e degli oneri di riscossione, di € (…).

Tanto premesso in fatto, rassegnava le seguenti conclusioni:

– in via preliminare disporre, anche inaudita altera parte, la sospensione dell’avviso di addebito notificato e della sua efficacia esecutiva, per tutte le motivazioni indicate in ricorso;

– in ogni caso accertare e dichiarare nel merito, in virtù di quanto esposto in fatto e in diritto nel presente ricorso, che la opponente/ricorrente nulla deve all’INPS – Gestione Ex Enpals per contributi, sanzioni, somme aggiuntive e interessi di mora in riferimento alla posizione di ciascun lavoratore di cui ai prospetti riepilogativi (che nuovamente si impugnano) inseriti nell’avviso di addebito notificato (e nel precedente verbale unico di accertamento);

– dichiarare, previo accertamento, che in relazione a tutte le posizioni indicate nell’avviso, la posizione contributiva e assistenziale della medesima opponente deve ritenersi regolare e corretta;

– per l’effetto, e tenuto conto di quanto esposto in fatto e in diritto nel presente ricorso, annullare e/o dichiarare nullo e/o inefficace l’avviso di addebito notificato;

– in subordine, accertare e dichiarare l’erroneità delle somme quantificate e asseritamente vantate dall’ente impositore a titolo di sanzioni, somme aggiuntive e interessi di mora, per l’effetto condannando l’Istituto a pretendere il minore e diverso importo dovuto, tenendo conto di quanto già corrisposto dalla odierna parte ricorrente/opponente, nonché accertare e dichiarare che il conteggio delle sanzioni e degli interessi legali deve essere limitato al periodo che va dall’inizio della violazione alla data di accertamento ispettivo;

– vittoria di spese e onorari con distrazione in favore dei procuratori

Il Giudice originario assegnatario del procedimento (dott.ssa Carmen Lombardi) emetteva decreto di fissazione dell’udienza di discussione.

Si costitutiva l’INPS, che si opponeva all’accoglimento della domanda. Affermava che, nel caso di specie, il CCNLL comparativamente più rappresentativo sia quello per i dipendenti delle imprese radiotelevisive private stipulato il 16.11 2.2011 e rinnovato il 17.4.2014 dalle sigle sindacali CGIL, CISL E UIL E CONFINDUSTRIA RADIOO TELEVISIONI, RADIO NAZIONALI ASSOCIALE E ANICA per parte datoriale e che il diverso CCNL sottoscritto da CISAL con Aeranti Corallo applicato in concreto dalla opponente non rispecchia requisiti richiesti dalla legge. Rilevava, peraltro, che sarebbe stato onere del ricorrente in opposizione dimostrare il contrario. Rilevava anche l’esattezza della determinazione nel “quantum debeatur”.
La trattazione della causa veniva assegnata al sottoscritto giudicante, in seguito al trasferimento del Giudice precedente assegnatario ad altro Ufficio.
Fissata udienza di discussione, veniva concesso termine alle parti per il deposito di note illustrative; concesso nuovo termine alle parti per la comparizione delle stesse in udienza mediante deposito di note scritte (secondo quanto previsto ai fini della modalità di “trattazione scritta” della causa, dalle linee guida approvate dalla Presidenza del Tribunale con provvedimento del 28-4-2020 ai sensi dell’art. 83 comma 6 del D.L. n. 18 del 17-3-2020), la causa è stata decisa, con deposito del dispositivo di sentenza emesso “il giorno della udienza”, eseguite le verifiche demandate alla Cancelleria in ordine alla ritualità della comunicazione dell’avviso di trattazione scritta e alle ulteriori incombenze e con fissazione di un termine per il deposito dei motivi.

*****

In ordine all’eccezione preliminare sollevata con riguardo alla affermata violazione dell’art 24 co 3 del dlvo1999/46, secondo cui si sostiene l’illegittimità del provvedimento impugnato, in quanto notificato in pendenza di un’azione in prevenzione avanti il Tribunale di (…), rileva il tribunale che, come sostenuto dal convenuto, premesso che ai sensi dell’art 444 co 3 cpc “ per le controversie relative agli obblighi dei datori di lavoro e all’applicazione delle sanzioni civili pe r l’inadempimento di tali obblighi è competente il tribunale in funzione di Giudice del lavoro in cui ha sede l’ufficio dell’ente e che, quindi, con riferimento alle controversie in tema di contributi previdenziali IVS ex ENPALS, deve ritenersi competente il Giudice del Lavoro di Napoli (in quanto la sede dell’Istituto che gestisce le posizioni ex Enpals è a Napoli, capoluogo di Regione), deve ritenersi che la proposizione del ricorso in prevenzione non possa svolgere effetti paralizzatori nei confronti dell’ Istituto ne costituire motivo di illegittimità dell’avviso di addebito. Peraltro, va osservato che la eventuale pronuncia di illegittimità dell’avviso di addebito perché emesso in violazione dell’art. 24, comma 3, d.lgs. 46/1999 non esaurisce il thema decidendum, come da orientamento giurisprudenziale consolidato, nel senso che, nel giudizio di opposizione a cartella e a ruolo, la cognizione del giudizio non è limitata alla declaratoria di illegittimità dell’atto, ma deve estendersi all’esame nel merito della fondatezza del rapporto contributivo, valendo gli stessi principi che governano l’opposizione a decreto ingiuntivo (ex plurimis Cass. n.14149/2012), con la conseguenza che i rilevati profili di illegittimità dell’avviso di addebito opposto comportano  soltanto l’impossibilità, per l’Istituto, di avvalersi del titolo esecutivo, ma non lo fanno decadere dal diritto di chiedere l’accertamento, in sede giudiziaria, dell’esistenza e dell’ammontare del proprio credito (cfr Cass. 26395/2013; Cass 774/2015; Cass. 5792/2015 nel senso che, ove all’esito del giudizio di opposizione il credito contributivo venga accertato in misura inferiore, il giudice deve non già accogliere sic et simpliciter l’opposizione, ma condannare l’opponente a pagare la minor somma; Ord. 23879/2015)
Nel merito, il ricorso in opposizione appare meritevole di accoglimento.
Parte ricorrente contesta il criterio secondo cui la retribuzione da assumere come base per il calcolo dei contributi previdenziali e assistenziali sarebbe quella stabilita dai CCNL stipulati dalle OO.SS. dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative della categoria; e ciò perché esso non è esente da incertezze in ordine alla sua applicazione concreta occorrendo valutare, in effetti, il requisito del comparativamente rappresentativo non in modo statico ma dinamico, ossia in riferimento al contesto in cui la norma richiama tale nozione (senza non limitarsi a una valutazione astratta).
Rileva, quindi, che, allo stato attuale, il citato concetto di comparativamente più rappresentativo sul piano nazionale non trova alcuna concretizzazione in un dato certo,
Segnala, tuttavia, una recente sentenza del TAR del Lazio7 secondo cui, al fine di individuare i sindacati comparativamente più rappresentativi, si dovrebbe compiere una valutazione – in termini non assoluti ma comparativi – degli indici elaborati tradizionalmente dalla giurisprudenza per individuare la maggiore rappresentatività dei sindacati (TAR Lazio, 08 febbraio 2018, n.1522, sez. I.). Tali indici sono: significativa consistenza numerica, diffusione territoriale, numero dei contratti collettivi nazionali sottoscritti, partecipazione effettiva alle relazioni industriali.
Sulla base di detti indici e venendo al caso di specie, rilevava parte ricorrente che sarebbe stato onere dell’INPS provare che il CCNL stipulato dalla CISAL con la AERANTI-CORALLO non fosse comparativamente il più rappresentativo nella specifica categoria.
Ossia andava dimostrato (con onere a carico dell’Istituto convenuto), quale siano le OO.SS. dei lavoratori (tra CGIL, CISL, UIL e CISAL) e le OO.SS. dei datori di lavoro (tra ANICA e AERANTI-CORALLO) comparativamente più rappresentative.
La ricorrente deduceva (così ritenendo di aver soddisfatto l’onere di allegazione) che l’associazione AERANTI-CORALLO, aderente alla Confcommercio – Imprese per l’Italia, composta dalle “associazioni di categoria” AERANTI e CORALLO: (All. 17)

– rappresenta complessivamente, alla data del 7 agosto 2018, n. 677 imprese che danno occupazione a oltre 5.000 lavoratori, così suddivise:

– 460 imprese radiofoniche locali;

– 180 imprese televisive locali;

– 3 radio nazionali;

– 1 syndications di emittenti locali che effettuano trasmissioni in contemporanea sul territorio nazionale;

– 4 agenzie di informazione radiotelevisiva;

– 5 concessionarie di pubblicità del settore radiotelevisivo;

– 1 imprese radiotelevisive via satellite;

– 2 imprese radiotelevisive via internet;

– 5 imprese radiotelevisive via web;

– 2 imprese di produzione programmi;

– 13 consorzi radio;

– 1 associato aderente;

Inoltre, rappresentava che essa è presente con propri rappresentanti nei seguenti organismi:

– Comitato per l’applicazione del Codice di autoregolamentazione Media e minori presso il Ministero dello sviluppo economico;

– Commissione per le provvidenze editoria alle imprese radiofoniche presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri;

– Commissione per le provvidenze editoria alle imprese televisive locali presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri;

– Commissione equo compenso presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri;

– Comitato Tecnico di Auditel;

– Consiglio di Amministrazione della Tavolo Editori Radio

Inoltre, che la stessa ha stipulato con la FNSI il CCNL per il lavoro giornalistico nelle imprese di radiodiffusione sonora e televisiva in ambito locale; ha stipulato con la CISAL il CCNL per i lavori dipendenti delle imprese radiofoniche e televisive in ambito locale;
Allo stesso tempo, parte ricorrente segnalava che la CISAL (Confederazione Italiana Sindacati Autonomi Lavoratori) con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 08.8.2013 ha ottenuto il riconoscimento della rappresentatività, nel settore privato, dei lavoratori dipendenti;

– in data 29 agosto 2017 è stata inserita nel novero delle Confederazioni rappresentative e aventi diritto di avanzare le proprie proposte attraverso il CNEL, visto che la Presidenza del Consiglio dei Ministri, in ragione del rinnovo dei componenti del Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro per il quinquennio 2017-2022, ha designato la CISAL tra i membri del CNEL; (All. 18)

– è socia fondatore della CESI (Confederazione Europea Sindacati Indipendenti); (All. 19)

– è presente nel Comitato Economico e Sociale dell’Unione Europea; (All. 19, )

Alla luce dell’interpretazione fornita dalle Sezione Unite (n. 11199/2002) sul “minimale contributivo”, cioè del limite minimo “incomprimibile” di retribuzione valevole esclusivamente ai fini previdenziali, al di sotto del quale non si può scendere, secondo la prospettazione di parte ricorrente, doveva essere onere dell’Istituto convenuto dimostrare che, nel caso di specie, la contrattazione collettiva richiamata (a firma di CGIL, CISL, UIL e ANICA) sia quella propria del settore in cui l’impresa datrice di lavoro opera (Cass. n. 12345 del 05/11/1999; conforme sent. n. 801 del 20.01.2012). E’ noto infatti che il contratto collettivo di diritto comune vincola solo gli iscritti alle associazioni stipulanti e non è valido erga omnes. L’art. 1 L. n. 389/89, poi, impone solo il rispetto, ai fini contributivi, della contrattazione collettiva stipulata dai sindacati maggiormente rappresentativi, ma non avrebbe inteso imporre l’applicazione di un CCNL solo astrattamente individuato, non voluto e non applicato dalle parti del rapporto di lavoro.
Nel caso di specie il CCNL applicato dalla ricorrente XXX Srl non solo era stato stipulato dai sindacati maggiormente rappresentativi, ma era stato espressamente voluto dalle parti del rapporto di lavoro in quanto corrispondente al settore in cui l’impresa datrice di lavoro opera.
Detto settore era individuato dal CCNL Cisal – Aeranti Corallo (All. 20 e 21) e tanto lo si deduceva dall’art. 1 che testualmente dispone: «Il presente contratto collettivo nazionale di lavoro disciplina in maniera unitaria, per tutto il territorio nazionale, i rapporti di lavoro a tempo indeterminato ed  a tempo determinato, posti in essere tra i lavoratori dipendenti e le imprese di radiodiffusione sonora ovvero televisiva in ambito locale (compresi gli operatori di rete in ambito locale nonché i fornitori di contenuti radiofonici ovvero televisivi in ambito locale), i gruppi di imprese che effettuano trasmissioni di programmi in contemporanea (cosiddette sindycation), le agenzie di informazione radiotelevisiva, le imprese che diffondono programmi radiofonici ovvero televisivi via satellite o via internet, associate alle organizzazioni datoriali stipulanti».
Ritiene il giudicante che dette argomentazioni, anche sulla scorta di un orientamento di merito già espresso dal Tribunale di Napoli (sentenze, la n. 2411/2020 del 10/06/2020 e n. 1717/2020 del 12/05/2020) possano trovare condivisione nel senso che spettava all’Istituto (che nel corso del giudizio si è sostanzialmente limitato a richiamare gli esiti del verbale di accertamento) dimostrare la maggiore rappresentatività su base nazionale delle organizzazioni sindacali stipulanti il contratto collettivo, sulle cui retribuzioni l’Ente ha commisurato i contributi previdenziali, fornendo la prova “comparativa” tra tutte le organizzazioni “datoriali e sindacali”, poiché deve ritenersi che la maggiore rappresentatività delle organizzazioni sindacali o datoriali non costituisca un fatto notorio ex art. 115 c.p.c. (trattandosi, tra l’altro, di un dato che può variare nel corso del tempo); e, nel merito, nel senso che, nella sua valutazione comparativa, l’Istituto avrebbe dovuto tenere conto della differenza sostanziale che sussiste con la specifica categoria e lo specifico settore in cui opera la odierna opponente (ovvero il comparto dell’emittenza radiofonica e televisiva locale), considerato, tra l’altro, che Cisal, in alcune pronunce di merito prodotte dalla ricorrente (Tribunale di Trani, sent. n. 2195 del 18.11.2019; Tribunale di Milano, sent. n. 596 del 28/05/2020; Tribunale di Napoli, sent. n. 2411 del 10/06/2020 e precedente n. 1717 del 12/05/2020) viene qualificato come sindacato maggiormente rappresentativo per la categoria.
Ne consegue l’accoglimento del ricorso.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, con attribuzione.
Tenuto conto della complessità della controversia, nonché del carico del ruolo e delle decisioni emesse da questo giudice in pari data, non si è potuto procedere alla contestuale lettura in udienza “del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione” così come disposto dal novellato primo comma dell’art. 429 cpc applicabile al presente giudizio ratione temporis.

P.Q.M.

Il Tribunale di Napoli, nell’intestata composizione, definitivamente pronunciando tra le parti, così provvede:

a) In accoglimento del ricorso, dichiara non dovute le somme di cui all’avviso di addebito n. n. 327 2018 00007638 29 000;

b) condanna parte convenuta al pagamento, in favore del ricorrente, delle spese di lite, che liquida in complessivi euro 2.800,00 oltre IVA, CPA e spese generali con distrazione in favore dei procuratori antistatari;

c) fissa in giorni sessanta il termine per il deposito dei motivi;

Napoli, 07-10-2021

Il giudice del lavoro
Dr. Francesco Armato