6 maggio 1997 Ordinanza del Tribunale di Avellino

6 MAGGIO 1997

ORDINANZA DEL TRIBUNALE DI AVELLINO

Letto il reclamo 25 marzo 1997 a mezzo del quale Frallicciardi Maria dell’Arco, quale titolare dell’emittenza radiofonica Radio Zeta F.M., ha chiesto la integrale riforma dell’ordinanza 4 febbraio 1997, con cui il giudice del Tribunale di Avellino, all’uopo designato, da lei adito ex art. 700 c.p.c. al fine di ottenere provvedimento cautelare con cui fosse fatto ordine alla Radio Star 2000 di disattivare i propri impianti ripetitori siti in Taurano, che procuravano interferenze alle radiotrasmissioni della ricorrente, aveva disatteso la richiesta ritenendo trattarsi di materia riservata al giudice amministrativo.

Letta la memoria di costituzione della Radio Star 2000, che ha eccepito la inammissibilità del reclamo, proposto oltre i termini di legge, nonché la sua infondatezza;

Vanamente disposta la personale comparizione delle parti;

Visto il fascicolo della fase cautelare (n.1935/96 R.G. di questo Tribunale), allegato in visione;

Ritenuta la ammissibilità del proposto reclamo, giacché i termini fissati dall’art. 739 c.p.c., 2° comma, richiamato dall’art. 669 terdecies c.p.c., decorrono dalla notifica del provvedimento avverso il quale viene proposto reclamo, restando ininfluente la data della sua comunicazione ovvero quella della sua conoscenza di fatto;

Atteso che il reclamato provvedimento merita indubbiamente le censure mossegli, giacché in tema di interferenze radiotelevisive tra privati, la giurisdizione appartiene al giudice ordinario, essendo riservate al giudice amministrativo solo quelle controversie che involgono direttamente l’operato della pubblica amministrazione (v. Cass. 20 giugno 1987 n. 5448; 16 giugno 1992 n. 7380);

Rilevato, tuttavia, nel merito, che, occorrendo dar rilievo al principio della prevenzione circa l’uso della frequenza, parte istante non ha fornito siffatta prova, giacché dalla prodotta documentazione la concessione a “Radio Antenna Foria”, successivamente denominata “Radio Zeta F.M.”, appare rilasciata il 25 settembre 1995 (v. doc. 5 in produzione di parte reclamante), nel mentre “Radio Star 2000” trasmette da epoca prossima al luglio 1994, allorché il TAR Lazio sospese il decreto ministeriale di reiezione nella sua domanda tesa alla concessione di radiodiffusione (v. in produzione di parte resistente);

Ritenuto, quindi, che, difettando il fumus della originaria domanda cautelare, la stessa non può trovare accoglimento; nel mentre, in relazione alle questione dibattute, sussistono giusti motivi per dichiarare interamente compensate tra le parti le spese anche della presente fase del reclamo;

P.Q.M.

il Tribunale di Avellino, in contraddittorio tra le parti, rigetta il reclamo ex art. 669 terdecies, come sopra proposto da Frallicciardi Maria dell’Arco con atto depositato il 25 marzo 1997 notificato a “Radio Star 2000”. Compensa integralmente tra le parti anche le spese della presente fase del reclamo.