6 aprile 1998 Decisione n.415 del Consiglio di Stato, Sezione V

6 APRILE 1998

DECISIONE N. 415 DEL CONSIGLIO DI STATO, SEZIONE V

 

Premesso in fatto

1. Il Sindaco di Brennero in data 12 agosto 1981 ha rilasciato al signor Alfred Scholz la concessione edilizia n. 109, per la realizzazione di un ricovero dei pastori sulla malga “Flatsch”, sulla costa spartiacque tra la Val D’Isarco e la Val di Vizze, alla quota di circa 2.500 sul livello del mare.
Successivamente, nel fabbricato è stata installata una stazione radio, resa attiva con l’installazione nelle sue vicinanze di una antenna alta circa metri 8.
La giunta provinciale di Bolzano, con la delibera n. 4367 del 25 luglio 1983, ha disposto l’attivazione del procedimento d’ufficio per l’emanazione degli atti sanzionatori.
L’assessore provinciale all’urbanistica, in data 12 agosto 1983, ha invitato il Sindaco di Brennero ad ordinare il ripristino della destinazione del manufatto a ricovero dei pastori e ad ordinare la demolizione dell’antenna trasmittente, perchè eretta in assenza della concessione edilizia.
Il Sindaco, con l’ordinanza n. 51 del 22 agosto 1983, ha ordinato il ripristino della destinazione del manufatto a ricovero dei pastori ed ha ordinato la demolizione dell’antenna.
2. Col ricorso n. r. Sez. 1338 del 1983, proposto in unico grado al Consiglio di Stato, il sig. Scholz ha impugnato i richiamati atti, lamentando vari profili di incompetenza, eccesso di potere e violazione di legge.
3. La giunta provinciale, con la delibera n. 3583 del 23 luglio 1984, ha poi rilevato che l’originario manufatto è stato sostituito da un container prefabbricato, nel cui interno sono stati collocati impianti trasmittenti, ed ha disposto l’attivazione di un ulteriore procedimento volto a sanzionare gli abusi. L’assessore provinciale, dopo avere ordinato in data 4 giugno 1984 la sospensione dei lavori, invitando il Sindaco ad adottare i conseguenti atti, ha disposto la demolizione del container con l’atto n. 2084 del 27 luglio 1984.
4. Col ricorso n.r. Sez. 1175 del 1984, proposto in unico grado al Consiglio di Stato, la s.p.a. Radio Brenner International ha impugnato i menzionati atti del 4 giugno 1984 e 27 luglio 1984, lamentando vari profili di eccesso di potere e violazione di legge.
5. Nei due giudizi si è costituita la Provincia autonoma di Bolzano, che ha chiesto il rigetto dei ricorsi. Con successive memorie, la Provincia ha articolato le proprie difese ed ha insistito nelle già formulate conclusioni.
6. All’udienza del 20 gennaio 1998 le cause sono state trattenute per la decisione.

Considerato in diritto

1. Con i ricorsi in esame, proposti in unico grado al Consiglio di Stato (e da riunire per essere decisi congiuntamente, sussistendo i relativi presupposti soggettivi ed oggettivi), sono stati impugnati gli atti con cui la giunta provinciale di Bolzano, l’assessore provinciale all’urbanistica ed il Sindaco di Brennero hanno ordinato la riduzione in pristino dello stato dei luoghi, con riferimento alla malga “Flatsch”, sulla costa spartiacque tra la Val D’Isarco e la Val di Vizze, alla quota di circa 2.500 sul livello del mare.
In punto di fatto, va premesso che il signor Scholz a suo tempo aveva ottenuto il rilascio della concessione edilizia n. 109 del 12 agosto 1981, per la realizzazione di un ricovero dei pastori.
Successivamente, è avvenuto che:
a) nel fabbricato è stata installata una stazione radio, resa attiva con l’installazione nelle sue vicinanze di una antenna alta circa metri 8;
b) il Sindaco di Brennero in data 22 agosto 1983 ha ordinato il ripristino della destinazione del manufatto a ricovero dei pastori ed ha ordinato la demolizione dell’antenna, in esecuzione di atti della giunta provinciale e dell’assessore provinciale all’urbanistica (tali atti sono stati impugnati col primo dei ricorsi in esame);
c) in luogo dell’originario fabbricato, risultato distrutto a seguito di un incendio, è stato collocato sul luogo un container prefabbricato;
d) l’assessore provinciale all’urbanistica, in data 27 luglio 1984 ed in esecuzione di una delibera della giunta provinciale, ha ordinato la demolizione del container (tali atti sono stati impugnati col secondo dei ricorsi in esame).
2. Vanno prese preliminarmente in esame le censure formulate col primo dei ricorsi.
2.1. Col primo motivo, è lamentata la violazione di varie norme del testo unico sull’ordinamento urbanistico provinciale, approvato col decreto del presidente del consiglio provinciale 23 giugno 1970, n. 20, poiché gli atti impugnati sono stati notificati al signor Scholz e non alla società (di cui egli stesso risultava amministratore unico) che, in base ad un contratto di data 3 gennaio 1983, ha acquistato il manufatto destinato a stazione radio nonché l’antenna.
Tale censura è infondata per distinte ragioni (sicchè può prescindersi dall’esame se sussista un interesse a coltivarla).
In primo luogo, le eventuali irregolarità riguardanti le modalità di notifica del provvedimento non hanno alcun rilievo sulla legittimità degli atti impugnati, che va esaminata tenendo conto del loro contenuto e della normativa applicabile alla data della loro emanazione.
In secondo luogo, la mancata notifica alla società che si assume divenuta proprietaria avrebbe consentito ad essa di proporre il ricorso giurisdizionale entro il termine decorrente dalla piena conoscenza degli atti, ma non inficia la loro legittimità (Sez. V, 18 marzo 1991, n. 280).
In terzo luogo, il contratto di data 3 gennaio 1983, e di cui è stata depositata una copia con la relativa traduzione, prevede che non esso il sig. Scholz si è obbligato a vendere gli impianti, restando dunque ancora proprietario di essi; non risulta provata, in punto di fatto, la circostanza per cui gli atti non sono stati notificati all’effettivo proprietario.
E’ pertanto irrilevante ogni ulteriore considerazione sul fatto che lo stesso sig. Scholz risultava l’amministratore unico della società, come si evince dalla lettura del contratto.
2.2. Col secondo motivo, è dedotta la violazione dell’art. 27, comma 16, del testo unico nonché l’incompetenza dell’agente che ha notificato al sig. Scholz l’atto del Sindaco di data 22 agosto 1983. Secondo l’assunto, tale atto doveva essere “notificato”, nel rispetto delle relative norme sulla competenza, e non meramente spedito per posta dagli uffici comunali.
Il motivo va respinto.
Oltre alle medesime ragioni già evidenziate al precedente punto 2.1., va osservato che la legge provinciale non si pone in contrasto con la legislazione nazionale per cui i provvedimenti repressivi delle autorità urbanistiche vanno comunicati al destinatario, non occorrendo una formale notifica mediante ufficiale giudiziario.
Del resto, la funzione della comunicazione all’interessato dell’atto sindacale è duplice, poiché consente la spontanea ottemperanza e fa cominciare a decorrere il termine per l’impugnazione dell’atto lesivo: non essendo dubbio che il ricorrente abbia avuto la piena conoscenza dell’atto sindacale alla data in cui è giunta la comunicazione, è decisiva l’osservazione per cui questa ha raggiunto i suoi scopi.
E’ pertanto irrilevante esaminare la portata dell’art. 41 della legge regionale n. 29 del 21 ottobre 1963, richiamata dalla difesa della Provincia di Bolzano.
2.3. Col terzo motivo, sono censurati gli atti impugnati, per la parte in cui hanno previsto la demolizione dell’antenna.
Secondo l’assunto, l’art. 24 del testo unico richiederebbe il previo rilascio della concessione edilizia solo per le “costruzioni edilize” e per le “opere di urbanizzazione del terreno”, mentre nella fattispecie non sarebbe riscontrabile alcun insediamento abitativo o industriale.
Inoltre, “le parti dell’impianto” (col connesso cavo elettrico) non sarebbero infisse al suolo e non sarebbero “capaci di trasformare in modo durevole l’area occupata a scopo edilizio e vanno esentate, anche per questa parte, dall’obbligo della concessione”.
Ritiene la Sezione che anche tale motivo sia da respingere.
Per la costante giurisprudenza di questo Consiglio, con argomentazioni che la Sezione condivide e fa proprie (e rispetto alle quali non sono state formulate critiche nel giudizio), ai sensi dell’art. 1 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, è soggetta al rilascio della concessione edilizia ogni attività che comporti la trasformazione del territorio attraverso l’esecuzione di opere comunque attinenti agli aspetti urbanistici ed edilizi, ove il mutamento e l’alterazione abbiano un qualche rilievo ambientale ed estetico, o anche solo funzionale (Sez. V, 14 dicembre 1994, n. 1486; Sez. V, 23 gennaio 1991, n. 64, Sez. V, 21 ottobre 1985, n. 343).
In particolare, il richiamato art. 1 della legge n. 10 del 1977 richiede il rilascio della concessione edilizia quando si intenda realizzare un intervento sul territorio con la perdurante modifica dello stato dei luoghi con materiale posto sul suolo, pur in assenza di opere in muratura (Sez. V, 1° marzo 1993, n. 319; Sez. V 23 gennaio 1991; Sez. II, 2 maggio 1990, n. 1092/89; Sez. II. 11 ottobre 1989, n. 1348/88; Sez. V, 15 luglio 1983, n. 329).
Nella specie, risulta con chiarezza dalla documentazione acquisita (e non oggetto di contestazione) che l’antenna è saldamente ancorata al suolo ed è visibile dai luoghi circostanti, sicchè non è dubitabile che vi sia stata l’alterazione avente rilievo ambientale ed estetico, cui più volte ha fatto riferimento la Sezione.
Inoltre, la prossimità dell’antenna al manufatto destinato a stazione radio manifesta un rapporto di pertinenzialità (ma non di necessaria complementarità), che evidenzia comunque la sua stretta connessione con la costruzione e la necessità della concessione (cfr. Sez. V, 14 dicembre 1994, n. 1486).
Neppure può condividersi in punto di fatto la deduzione del ricorrente, per cui non vi sarebbe stata la “trasformazione durevole” dell’area, poiché il suo carattere in ipotesi del tutto precario è smentito dall’esame delle caratteristiche materiali dell’antenna e della sua base, nonché dalla sua perdurante esistenza, a distanza di molti anni dalla sua originaria installazione.
2.4. Col quarto motivo, è lamentato che erroneamente gli atti impugnati hanno rilevato il mutamento di destinazione a stazione radio del manufatto già destinato a ricovero dei pastori.
La censura va dichiarata improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, poiché risulta che l’originario manufatto è risultato distrutto a causa di un incendio.
2.5.Col quinto motivo, è dedotto che l’ordine di demolizione doveva essere preceduto dal parere della commissione urbanistica e dalla diffida a demolire.
La censura è infondata, sotto entrambi i profili proposti.
Il parere della commissione urbanistica è stato reso nella seduta del 14 luglio 1983 come risulta dalle premesse della impugnata delibera della giunta regionale.
Inoltre, gli atti impugnati non hanno disposto la demolizione d’ufficio, ma hanno intimato la demolizione, fissando il termine per la relativa esecuzione spontanea (ponendosi anche in coerenza con le previsioni dell’art. 7 della legge 28 gennaio 1977, n. 10).
2.6. Col sesto motivo, è dedotto un eccesso di potere perchè la motivazione dell’atto sindacale sarebbe carente, non essendo stato neppure indicato l’interesse pubblico da soddisfare.
La censura, per la parte riguardante l’antenna, va respinta (mentre va dichiarata improcedibile per la parte riguardante il manufatto distrutto dall’incendio).
L’impugnato provvedimento sindacale contiene una specifica motivazione sulle particolari ragioni di interesse pubblico che lo fondano (non rileva pertanto nel giudizio il principio per cui tale motivazione va considerata in re ipsa, quando si muta lo stato dei luoghi di un’area in assenza della prescritta concessione).
Al quinto capoverso, si è specificamente evidenziato che l’impianto nel suo complesso, ivi compresa l’antenna, è stato realizzato in una zona di verde alpino, per la quale il piano urbanistico di Brennero all’art. 20 delle norme tecniche di attuazione non ammette alcuna costruzione, se non quella degli edifici necessari per la cura, manutenzione e sfruttamento delle superfici, come le malghe, le relative abitazioni e gli impianti di ricovero degli animali.
Avverso tale espressa determinazione del Sindaco non è stata proposta alcuna specifica censura (e comunque essa appare di per sé ragionevole in ragione della dovuta tutela prevista per il paesaggio alpino).
3. Può ora passarsi all’esame del secondo ricorso, con cui sono stati impugnati gli atti che hanno disposto la demolizione del container prefabbricato, destinato a stazione radio e collocato in sostituzione del manufatto già distrutto dall’incendio.
3.1. Col primo motivo, è stata dedotta la violazione dell’art. 24 del testo unico delle leggi provinciali in materia di urbanistica, poiché è stata disposta la demolizione di un manufatto che avrebbe “natura precaria” e non di “edificio”. Secondo l’assunto, le Amministrazioni intimate non avrebbero posto in essere una sufficiente istruttoria, poiché il container sarebbe “una scatola chiusa in lamiera, di modeste dimensioni, senza fondamenta”.
La censura va respinta. In primo luogo, vanno richiamate le considerazioni già svolte al precedente punto 2.3. della motivazione.
Il container, collocato nella sommità di una montagna e visibile dai luoghi circostanti, incide sui valori ambientali ed estetici della zona.
Il suo carattere precario è smentito dal fatto stesso che esso sia stato utilizzato dal 1984.
In punto di fatto, inoltre, risulta dalla acquisita documentazione fotografica che esso:
– è stato per di più reso stabile (in considerazione della particolare esposizione dell’area agli agenti atmosferici) mediante stabili supporti di fissaggio al suolo (dalla relazione depositata dall’Ufficio tecnico erariale in data 14 luglio 1988, si evince che esso “appoggia su un basamento di cemento delle dimensioni di base di m. 4,80 x 3,70, con una altezza fuori terra che varia da 20 cm a monte ai 58 cm a valle”);
– è composto da due parti, di cui una consente l’alloggio di una persona, col relativo impianto di riscaldamento e la cucina, mentre l’altro contiene le apparecchiature relative all’impianto radio.
Ciò comporta che va ravvisato nel manufatto in questione anche il carattere di costruzione destinata alla permanenza di persone, per la quale è richiesto il previo rilascio della concessione edilizia.
3.2. Col secondo, motivo, è dedotto che i provvedimenti impugnati non conterrebbero una motivazione sufficiente in ordine all’interesse pubblico alla demolizione.
La censura va respinta, perché la delibera della giunta provinciale n. 3583 del 23 luglio 1984, richiamata nell’atto dell’assessore all’urbanistica di pari data, ha specificamente ribadito che il container è stato collocato su un’area di montagna, destinata a verde alpino e particolarmente tutelata dall’art. 20 delle norme di attuazione del piano regolatore.
3.3. Col terzo motivo, è dedotto che il richiamo all’art. 20 delle norme tecniche di attuazione non sarebbe sufficiente, poiché il container non sarebbe tale da pregiudicare l’attuazione del piano urbanistico.
La censura è ad un tempo inammissibile ed infondata.
La sua inammissibilità discende dal fatto che è stata contestata una valutazione discrezionale dell’Amministrazione, di per sé censurabile solo per profili di manifesta irragionevolezza, nella specie non dedotti.
Inoltre, la censura è comunque infondata, poiché la particolare natura dello stato dei luoghi e la disciplina dettata dall’art. 20 della n.t.a. evidenziano la ragionevolezza delle determinazioni dell’Amministrazione provinciale, nel considerare attuale l’esigenza di ordinare la demolizione dell’immobile abusivo e di tutelare l’integrità del paesaggio alpino.
4. Per le ragioni che precedono, i ricorsi previa loro riunione vanno respinti.
La condanna al pagamento delle spese e degli onorari del giudizio può seguire, come di regola, la soccombenza.
Di essa è fatta liquidazione nel dispositivo.

Per questi motivi

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta) riunisce gli appelli n.r. Sez. 1338 del 1983 e 1175 del 1984 e li respinge.